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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
RQ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4948/2023 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 lettiva A CASTEL SAN PIETRO 13 a RAVENNA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
MACI P.IVA_2
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 2.5.2025.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Con ricorso tempestivamente depositato in data 31 marzo 2023, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 24.4.2023 dal Questore della Provincia di Ravenna, notificatogli il 3.03.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che nel caso di specie .... non si ravvisino sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU... l'istante si trova in Italia dal 2019, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale, atteso che risulta un'unica posizione contributiva di tre giorni (dal 20 agosto al 31 agosto 2022) e non ha prodotto documentazione concernente la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato.....”.
Avverso tale diniego l'istante ha proposto ricorso, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata ed evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare e continuativa attività lavorativa, nonché la presenza in Italia del fratello, munito di regolare permesso di soggiorno.
In data 3 aprile 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nonostante la regolarità della notifica, il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Il Giudice, all'udienza del 26.9.2023 ha confermato il provvedimento di sospensiva;
la causa è stata quindi delegata al GOT per la sua trattazione.
pagina 1 di 5 All'udienza del 17 marzo 2025, dinanzi al GOP delegato, appartenente all'Ufficio del processo, è stata disposta l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato, in lingua italiana “ADR: si capisco un po' quando parli. ADR: io lavoro come apprendista saldatore per la ditta Come di NS, qui in provincia di Ravenna. Il contratto scade ad agosto 2025. Il mio capo ha detto che mi fa il contratto a tempo indeterminato. In media prendo 1500,00-1600,00 euro al mese. Lavoro sette ore e mezzo al giorno, dal lunedì al venerdì. Ricordo che per qualche settimana l'estate scorsa ho lavorato anche come lava-piatti in un ristorante a Cesenatico... ADR: io vado al corso di italiano ad NS, ci vado ogni due settimane quando il turno di lavoro è di pomeriggio perché il corso è per tre giorni a settimana, dalle 9 alle 11 la mattina. Ho avuto un documento di questo corso........ ADR: nel 2024 ho fatto un corso di formazione per la guida dei carrelli semoventi. Non ho mai svolto volontariato. ADR: sto bene in salute, grazie. ADR: io abito a Fusignano con un mio connazionale, siamo in casa in tutto in 4 persone. Io ho una stanza che divido con altro amico. Pago affitto ogni mese, pago 100,00 euro al mese più luce, gas, acqua. Consegno i soldi in mano al mio amico perché io non ho il contratto, lo ha lui. Stiamo bene in casa. ADR: qui in Italia io ho mio fratello io prima R_ ero a Cagliari con lui;
lì ho fatto domanda di asilo che però è andata male. AD rivato in Italia il 23 dicembre 2018, sono andato subito da mio fratello, non mai stato nel centro di accoglienza;
nel 2020 sono venuto a Fusignano perché c'era il mio amico con cui vivo in affitto. ADR: non ho documenti che dicono che io e siamo fratelli, ma lo siamo.... ADR: sono R_ fidanzato solo da tre mesi con una ragazza DR: in Senegal, a Louga, c'è mia madre, mio padre è morto. Poi ho anche un altro fratello. Cerco di mandare soldi a casa, a mia madre, mando 50-60,00 euro ogni mese...”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante all'udienza di discussione del 5.5.2025, sostituita con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata riferita al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente la sua domanda, presentata in data 20.7.2022, volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Venendo alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 20/07/2022; v. doc. 2 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva
pagina 2 di 5 dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo dopo diversi tentativi di regolarizzazione della propria permanenza sul territorio nazionale. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che il ricorrente, immune da pregiudizi penali (sul punto, pur rimanendo contumace, parte resistente nulla ha fatto pervenire) è giunto sul territorio nazionale nel dicembre del 2018 (cfr. doc.3 ricorso) ed ha presentato domanda di protezione internazionale, in data 8 agosto del 2019, presso la Questura di Cagliari, domanda conclusasi con esito negativo come riportato, in modo non meglio specificato, nel ricorso (nel citato doc. 3 sono presenti solo copia del fotosegnalamento e del mod. C3 del 8.8.19 afferenti a tale domanda di asilo). Successivamente, nel 2020, ha presentato domanda di emersione ex art. 103, comma 1 del d.l. 34/2020 presso la di Bologna che è stata rigettata dal Prefetto di CP_3 Bologna in data 24.8.2021 (v. docc. 4 e 9 rico a 20.7.2022 ha poi presentato alla Questura di Ravenna istanza finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19.2 del T.U.I., rigettata con il provvedimento in questa sede impugnato.
Il ricorrente si è dedicato all'apprendimento della lingua italiana, che comprende e parla (cfr. attestato in atti e verbale di udienza) e a corsi di formazione professionale;
ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2022, e ha proseguito con continuità nel corso degli anni, essendo attualmente assunto con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi che reca la scadenza nella fine del mese di agosto del 2025 presso la stessa ditta COME SRL DI NS (Ravenna) come operaio saldatore (v. docc. nn.
5-6 ricorso, docc. 14-15 depositati con nota difensiva del 17.4.25). I redditi percepiti nel corso degli anni (euro 6600 circa nell'anno 2022; euro 21.900 circa nell'anno 2023; euro 27.000 circa nell'anno 2024; euro 2000 circa nel gennaio 2025, cfr. estratto contributivo aggiornato del 24.3.2025 e depositato, come allegato n. 14 in atti con nota difensiva del 17.4.2025) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e gli hanno comunque consentito di pagina 3 di 5 mantenersi autonomamente e di alloggiare, in affitto, in una stanza singola di un appartamento di cui è conduttore un amico connazionale (v. doc. 14, dichiarazione ultima di ospitalità depositata con nota difensiva del 14.1.2025).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata (7 anni circa) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari ivi rimasti. E ciò anche tenuto conto della presenza del fratello del ricorrente, regolare sul territorio nazionale, con il quale ha convissuto nel primo periodo della permanenza in Italia.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_2 Per_3 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 16.5.2025.
Il Giudice est. (Dott.ssa Rada V. Scifo)
Il Presidente (Dott. Marco Gattuso)
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4948/2023 promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 lettiva A CASTEL SAN PIETRO 13 a RAVENNA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
MACI P.IVA_2
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 2.5.2025.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Con ricorso tempestivamente depositato in data 31 marzo 2023, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 24.4.2023 dal Questore della Provincia di Ravenna, notificatogli il 3.03.2023.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che nel caso di specie .... non si ravvisino sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU... l'istante si trova in Italia dal 2019, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale, atteso che risulta un'unica posizione contributiva di tre giorni (dal 20 agosto al 31 agosto 2022) e non ha prodotto documentazione concernente la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato.....”.
Avverso tale diniego l'istante ha proposto ricorso, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata ed evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare e continuativa attività lavorativa, nonché la presenza in Italia del fratello, munito di regolare permesso di soggiorno.
In data 3 aprile 2023, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nonostante la regolarità della notifica, il non si è costituito in giudizio. Controparte_2
Il Giudice, all'udienza del 26.9.2023 ha confermato il provvedimento di sospensiva;
la causa è stata quindi delegata al GOT per la sua trattazione.
pagina 1 di 5 All'udienza del 17 marzo 2025, dinanzi al GOP delegato, appartenente all'Ufficio del processo, è stata disposta l'audizione del ricorrente, il quale ha dichiarato, in lingua italiana “ADR: si capisco un po' quando parli. ADR: io lavoro come apprendista saldatore per la ditta Come di NS, qui in provincia di Ravenna. Il contratto scade ad agosto 2025. Il mio capo ha detto che mi fa il contratto a tempo indeterminato. In media prendo 1500,00-1600,00 euro al mese. Lavoro sette ore e mezzo al giorno, dal lunedì al venerdì. Ricordo che per qualche settimana l'estate scorsa ho lavorato anche come lava-piatti in un ristorante a Cesenatico... ADR: io vado al corso di italiano ad NS, ci vado ogni due settimane quando il turno di lavoro è di pomeriggio perché il corso è per tre giorni a settimana, dalle 9 alle 11 la mattina. Ho avuto un documento di questo corso........ ADR: nel 2024 ho fatto un corso di formazione per la guida dei carrelli semoventi. Non ho mai svolto volontariato. ADR: sto bene in salute, grazie. ADR: io abito a Fusignano con un mio connazionale, siamo in casa in tutto in 4 persone. Io ho una stanza che divido con altro amico. Pago affitto ogni mese, pago 100,00 euro al mese più luce, gas, acqua. Consegno i soldi in mano al mio amico perché io non ho il contratto, lo ha lui. Stiamo bene in casa. ADR: qui in Italia io ho mio fratello io prima R_ ero a Cagliari con lui;
lì ho fatto domanda di asilo che però è andata male. AD rivato in Italia il 23 dicembre 2018, sono andato subito da mio fratello, non mai stato nel centro di accoglienza;
nel 2020 sono venuto a Fusignano perché c'era il mio amico con cui vivo in affitto. ADR: non ho documenti che dicono che io e siamo fratelli, ma lo siamo.... ADR: sono R_ fidanzato solo da tre mesi con una ragazza DR: in Senegal, a Louga, c'è mia madre, mio padre è morto. Poi ho anche un altro fratello. Cerco di mandare soldi a casa, a mia madre, mando 50-60,00 euro ogni mese...”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante all'udienza di discussione del 5.5.2025, sostituita con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata riferita al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente la sua domanda, presentata in data 20.7.2022, volta al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Venendo alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 20/07/2022; v. doc. 2 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva
pagina 2 di 5 dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo dopo diversi tentativi di regolarizzazione della propria permanenza sul territorio nazionale. Dal compendio probatorio acquisito è emerso, infatti, che il ricorrente, immune da pregiudizi penali (sul punto, pur rimanendo contumace, parte resistente nulla ha fatto pervenire) è giunto sul territorio nazionale nel dicembre del 2018 (cfr. doc.3 ricorso) ed ha presentato domanda di protezione internazionale, in data 8 agosto del 2019, presso la Questura di Cagliari, domanda conclusasi con esito negativo come riportato, in modo non meglio specificato, nel ricorso (nel citato doc. 3 sono presenti solo copia del fotosegnalamento e del mod. C3 del 8.8.19 afferenti a tale domanda di asilo). Successivamente, nel 2020, ha presentato domanda di emersione ex art. 103, comma 1 del d.l. 34/2020 presso la di Bologna che è stata rigettata dal Prefetto di CP_3 Bologna in data 24.8.2021 (v. docc. 4 e 9 rico a 20.7.2022 ha poi presentato alla Questura di Ravenna istanza finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19.2 del T.U.I., rigettata con il provvedimento in questa sede impugnato.
Il ricorrente si è dedicato all'apprendimento della lingua italiana, che comprende e parla (cfr. attestato in atti e verbale di udienza) e a corsi di formazione professionale;
ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2022, e ha proseguito con continuità nel corso degli anni, essendo attualmente assunto con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi che reca la scadenza nella fine del mese di agosto del 2025 presso la stessa ditta COME SRL DI NS (Ravenna) come operaio saldatore (v. docc. nn.
5-6 ricorso, docc. 14-15 depositati con nota difensiva del 17.4.25). I redditi percepiti nel corso degli anni (euro 6600 circa nell'anno 2022; euro 21.900 circa nell'anno 2023; euro 27.000 circa nell'anno 2024; euro 2000 circa nel gennaio 2025, cfr. estratto contributivo aggiornato del 24.3.2025 e depositato, come allegato n. 14 in atti con nota difensiva del 17.4.2025) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e gli hanno comunque consentito di pagina 3 di 5 mantenersi autonomamente e di alloggiare, in affitto, in una stanza singola di un appartamento di cui è conduttore un amico connazionale (v. doc. 14, dichiarazione ultima di ospitalità depositata con nota difensiva del 14.1.2025).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata (7 anni circa) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari ivi rimasti. E ciò anche tenuto conto della presenza del fratello del ricorrente, regolare sul territorio nazionale, con il quale ha convissuto nel primo periodo della permanenza in Italia.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_2 Per_3 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 16.5.2025.
Il Giudice est. (Dott.ssa Rada V. Scifo)
Il Presidente (Dott. Marco Gattuso)
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