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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 649/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
MAGISTRATURA LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 649/2022
All'udienza del 10/03/2025 ore 10.33 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , nessuno compare per parte ricorrente. Controparte_1
Per parte resistente è presente l'Avv. GRIECO GIACINTO in sostituzione dell'avv. NANNIZZI SILVIA
Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza ed esprime il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita alla discussione, dando atto del deposito delle note da parte del procuratore della parte ricorrente. L'avv. Grieco discute riportandosi agli atti.
Il difensore dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza e dichiara che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 18.39, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Controparte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Controparte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 649/2022 promossa da:
Parte_1 rappr. dall' avv. Genovali Carla
- Ricorrente – contro
in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore
Rappr. e dif. dall'Avv. Nannizzi Silvia
- resistente –
Oggetto: malattia professionale
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02.08.2022 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di voler accogliere le seguenti conclusioni:
“accertato, previa ammissione di CTU medico -legale, che la ricorrente è affetta dalle malattie sopra indicate, contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte, dichiari che la stessa è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tali malattie professionali rispettivamente nella misura del 4% per destra, 5% per epicondilite Parte_2 bilaterale, 3% per epitrocleite destra, 11% per lombodiscoartrosi, 10% per tendinopatia spalle bilaterale, 7% per tenosinovite mani bilaterale, 7% per rizoartrosi bilaterale e complessivamente, unitamente ai postumi già riconosciuti, nella misura del 43
% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, e, per l'effetto, condanni l' , in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, a corrisponderle il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data delle domande, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
1 L' si costituiva in giudizio;
infatti, contestando lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni CP_2 indicate nel ricorso e per i periodi risultanti dall'estratto contributivo, confutava che l'attività svolta dal ricorrente avesse comportato esposizione al rischio di contrarre le malattie denunciate e che vi fosse nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e le patologie. A tal proposito rinviava alle relazioni mediche della dott.ssa in cui evidenziava che essendo le suddette malattie patologia ad eziologia multifattoriale Per_1 sarebbe ingiusto attribuirle esclusivamente ed integralmente a cause lavorative.
Contestava, inoltre, la quantificazione dei postumi richiesti.
Venivano escussi i testi che sostanzialmente confermavano la ricostruzione della ricorrente e veniva espletata c.t.u. medica finalizzata a verificare la sussistenza delle malattie professionali denunciate e il nesso tra le stesse e lo svolgimento delle mansioni cui è addetta la ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata decisa discussa, previo scambio di note scritte, e decisa come da sentenza contestuale.
Deve darsi atto che parte ricorrente rappresenta che nelle more del giudizio è intervenuto riconoscimento in via amministrativa da parte di di lesioni da infortunio sul lavoro sotto forma di frattura-distacco CP_2 apice malleolo peroneale (caviglia destra) con valutazione di danno grado accertato 3 (tre)% e grado complessivo 6 (sei)% inserito nel fascicolo telematico in data 13.11.2023 rilevando che non ne è stato tenuto conto nella determinazione del danno totale attuale da parte della C.T.U e pertanto chiedeva una integrazione in tal senso.
La parte resistente in sede di udienza del 16.12.2024 ha evidenziato che avendo la ricorrente comunque superato la percentuale minima indennizzabile in sede esecutiva l'ente provvederà al relativo ulteriore cumulo.
***
La domanda attrice è parzialmente fondata nei limiti di seguito esposti.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente.
All'esito dell'espletamento della consulenza medica la c.t.u ha concluso affermando: Persona_2
“La sig.ra è soggetto di 59 anni che dal 1989 lavora come collaboratrice scolastica, prima in strutture Parte_1 diverse (come supplente) e dal 2000 presso l'Istituto Superiore Don Lazzeri di Pietrasanta, dove si occupa dell'assistenza in ingresso ed uscita degli studenti, sorveglianza e pulizie (in media circa tre ore al giorno). Fino al 2018 la signora ha Pt_1 lavorato per trentasei ore settimanali, mentre dal 2019 è impegnata per trenta ore settimanali. Dal Documento di
2 Valutazione del Rischio si apprende che l'attività di pulizie varie occupa una da 1 a 5 ore lavorative al giorno mentre lo spostamento di carichi da 1 a 3 ore al giorno. Tramite il Patronato INCA, la signora ha presentato varie domande Pt_1 per il riconoscimento di malattie professionali quali morbo di a destra, epicondilite bilaterale, epitrocleite destra, Parte_2 lombodiscoartrosi, tendinopatia spalle bilaterale, tenosinovite mani bilaterale, rizoartrosi bilaterale, tutte respinte dall' CP_2 per inidoneità del rischio lavorativo a provocare tali malattie. Valutata l'ecografia eseguita lo 03/01/19 e l'obiettività emersa in corso di vista medica (che mostrano entrambe un quadro clinico decisamente modesto), visto il DVR ed appreso dalla signora lo svolgimento di una giornata lavorativa si ritiene che da un lato le patologie denunciate a carico degli arti Pt_1 superiori siano di fatto assimilabili a comuni fatti degenerativi legati all'età e dall'altro che il rischio lavorativo non sia idoneo
a provocare le malattie richieste, in quanto gli arti superiori non vengono impegnati in attività ripetute o per lunghi periodi di CP_ tempo. Si ritiene pertanto di concordare con il giudizio per quanto riguarda morbo di a destra, epicondilite Parte_2 bilaterale, epitrocleite destra, tendinopatia spalle bilaterale, tenosinovite mani bilaterale, rizoartrosi bilaterale. Una considerazione diversa dovrà farsi invece per quanto concerne la lombodiscoartrosi, laddove nel DVR troviamo un rischio ergonomico moderato (quindi di grado 3 su 4) per una non idonea postazione di lavoro. La RMN del rachide lombosacrale eseguita il 24/01/2019 aveva evidenziato minimo bulging del disco in L3-L4, minia protrusione in L4-L5 e bulging del disco in L5-S1. Venivano inoltre evidenziati fenomeni degenerativi a carico dei complessi articolari, note disidratative dei dischi intersomatici e degenerazione del legamento interspinoso L3-L4. Ciò premesso, considerato che non è possibile escludere Parte che una quota parte delle manifestazioni degenerative descritte alla possano essere state provocate o quantomeno aggravate dall'attività lavorativa svolta (sia per movimentazione carichi che per rischio ergonomico per postazioni non idonee), potrà quantificarsi il danno biologico, secondo i criteri di cui all'art. 13 dlgs 38/00 e d.m. 12.7.200, in misura del 5 (cinque) per cento.
Considerato che
alla signora era stato riconosciuto il 4% per sindrome del tunnel carpale bilaterale potrà Pt_1 considerarsi una inabilità complessiva, dopo applicazione del criterio riduzionistico, dell'8%.”
L'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che per la parte ricorrente, delle sette patologie da cui è dichiara essere afflitta, solo la lombodiscoatrosi può qualificarsi quale patologia professionale e relativamente alla quale si potrà quantificare il danno biologico nella misura del 5 (cinque) per cento, non essendovi ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologie contratte, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic Cass. Lav. 17/1/2005 n°
753).
In conseguenza di detta patologia professionale, considerato anche il cumulo con il danno biologico per postumi derivanti da preesistente patologia professionale, già riconosciuta, risulta affetta da patologie che, a parere del C.T.U., determinano attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile complessivamente nella misura specificata dell'8% a cui andrà a cumularsi in sede esecutiva l'ulteriore percentuale di danno riconosciuta nelle more dall'ente per ulteriore e diverso infortunio sul lavoro.
3 Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per
l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Appare del resto orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficiodi tutte le preesistenze.
Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il CP_2 grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV.
21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N°
15041).
Nessuna osservazione critica è pervenuta dai consulenti tecnici di parte. CP_ L' dovrà quindi essere condannato al pagamento dell'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 8% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(non essendo contestato che la malattia sussistesse fin da quel momento), oltre interessi legali a cui andranno cumulati i punti percentuali riconosciuti dall' , nelle more del giudizio per ulteriore CP_2 infortunio sul lavoro.
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza di parte ricorrente, possono compensarsi per la metà
4 restando a carico dell' la restante parte e sono liquidate come da dispositivo avendo riguardo CP_2 all'aumento per i collegamenti ipertestuali. CP_ Le spese di C.T.U, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura dell'8% (cui andrà cumulata la percentuale riconosciuta in sede amministrativa per l'ulteriore lesione da infortunio), a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' al pagamento CP_2 del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1753,05, oltre iva e cpa, in CP_2 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con spese di CTU liquidate come da separato decreto definitivamente a carico.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Controparte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti
interessati.
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
MAGISTRATURA LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 649/2022
All'udienza del 10/03/2025 ore 10.33 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , nessuno compare per parte ricorrente. Controparte_1
Per parte resistente è presente l'Avv. GRIECO GIACINTO in sostituzione dell'avv. NANNIZZI SILVIA
Il procuratore della parte dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza ed esprime il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita alla discussione, dando atto del deposito delle note da parte del procuratore della parte ricorrente. L'avv. Grieco discute riportandosi agli atti.
Il difensore dichiara di rinunciare a esser presente alla lettura della sentenza e dichiara che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 18.39, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Controparte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Controparte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 649/2022 promossa da:
Parte_1 rappr. dall' avv. Genovali Carla
- Ricorrente – contro
in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore
Rappr. e dif. dall'Avv. Nannizzi Silvia
- resistente –
Oggetto: malattia professionale
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02.08.2022 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di voler accogliere le seguenti conclusioni:
“accertato, previa ammissione di CTU medico -legale, che la ricorrente è affetta dalle malattie sopra indicate, contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte, dichiari che la stessa è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tali malattie professionali rispettivamente nella misura del 4% per destra, 5% per epicondilite Parte_2 bilaterale, 3% per epitrocleite destra, 11% per lombodiscoartrosi, 10% per tendinopatia spalle bilaterale, 7% per tenosinovite mani bilaterale, 7% per rizoartrosi bilaterale e complessivamente, unitamente ai postumi già riconosciuti, nella misura del 43
% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, e, per l'effetto, condanni l' , in persona del suo CP_2 legale rappresentante pro tempore, a corrisponderle il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data delle domande, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
1 L' si costituiva in giudizio;
infatti, contestando lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni CP_2 indicate nel ricorso e per i periodi risultanti dall'estratto contributivo, confutava che l'attività svolta dal ricorrente avesse comportato esposizione al rischio di contrarre le malattie denunciate e che vi fosse nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e le patologie. A tal proposito rinviava alle relazioni mediche della dott.ssa in cui evidenziava che essendo le suddette malattie patologia ad eziologia multifattoriale Per_1 sarebbe ingiusto attribuirle esclusivamente ed integralmente a cause lavorative.
Contestava, inoltre, la quantificazione dei postumi richiesti.
Venivano escussi i testi che sostanzialmente confermavano la ricostruzione della ricorrente e veniva espletata c.t.u. medica finalizzata a verificare la sussistenza delle malattie professionali denunciate e il nesso tra le stesse e lo svolgimento delle mansioni cui è addetta la ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata decisa discussa, previo scambio di note scritte, e decisa come da sentenza contestuale.
Deve darsi atto che parte ricorrente rappresenta che nelle more del giudizio è intervenuto riconoscimento in via amministrativa da parte di di lesioni da infortunio sul lavoro sotto forma di frattura-distacco CP_2 apice malleolo peroneale (caviglia destra) con valutazione di danno grado accertato 3 (tre)% e grado complessivo 6 (sei)% inserito nel fascicolo telematico in data 13.11.2023 rilevando che non ne è stato tenuto conto nella determinazione del danno totale attuale da parte della C.T.U e pertanto chiedeva una integrazione in tal senso.
La parte resistente in sede di udienza del 16.12.2024 ha evidenziato che avendo la ricorrente comunque superato la percentuale minima indennizzabile in sede esecutiva l'ente provvederà al relativo ulteriore cumulo.
***
La domanda attrice è parzialmente fondata nei limiti di seguito esposti.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente.
All'esito dell'espletamento della consulenza medica la c.t.u ha concluso affermando: Persona_2
“La sig.ra è soggetto di 59 anni che dal 1989 lavora come collaboratrice scolastica, prima in strutture Parte_1 diverse (come supplente) e dal 2000 presso l'Istituto Superiore Don Lazzeri di Pietrasanta, dove si occupa dell'assistenza in ingresso ed uscita degli studenti, sorveglianza e pulizie (in media circa tre ore al giorno). Fino al 2018 la signora ha Pt_1 lavorato per trentasei ore settimanali, mentre dal 2019 è impegnata per trenta ore settimanali. Dal Documento di
2 Valutazione del Rischio si apprende che l'attività di pulizie varie occupa una da 1 a 5 ore lavorative al giorno mentre lo spostamento di carichi da 1 a 3 ore al giorno. Tramite il Patronato INCA, la signora ha presentato varie domande Pt_1 per il riconoscimento di malattie professionali quali morbo di a destra, epicondilite bilaterale, epitrocleite destra, Parte_2 lombodiscoartrosi, tendinopatia spalle bilaterale, tenosinovite mani bilaterale, rizoartrosi bilaterale, tutte respinte dall' CP_2 per inidoneità del rischio lavorativo a provocare tali malattie. Valutata l'ecografia eseguita lo 03/01/19 e l'obiettività emersa in corso di vista medica (che mostrano entrambe un quadro clinico decisamente modesto), visto il DVR ed appreso dalla signora lo svolgimento di una giornata lavorativa si ritiene che da un lato le patologie denunciate a carico degli arti Pt_1 superiori siano di fatto assimilabili a comuni fatti degenerativi legati all'età e dall'altro che il rischio lavorativo non sia idoneo
a provocare le malattie richieste, in quanto gli arti superiori non vengono impegnati in attività ripetute o per lunghi periodi di CP_ tempo. Si ritiene pertanto di concordare con il giudizio per quanto riguarda morbo di a destra, epicondilite Parte_2 bilaterale, epitrocleite destra, tendinopatia spalle bilaterale, tenosinovite mani bilaterale, rizoartrosi bilaterale. Una considerazione diversa dovrà farsi invece per quanto concerne la lombodiscoartrosi, laddove nel DVR troviamo un rischio ergonomico moderato (quindi di grado 3 su 4) per una non idonea postazione di lavoro. La RMN del rachide lombosacrale eseguita il 24/01/2019 aveva evidenziato minimo bulging del disco in L3-L4, minia protrusione in L4-L5 e bulging del disco in L5-S1. Venivano inoltre evidenziati fenomeni degenerativi a carico dei complessi articolari, note disidratative dei dischi intersomatici e degenerazione del legamento interspinoso L3-L4. Ciò premesso, considerato che non è possibile escludere Parte che una quota parte delle manifestazioni degenerative descritte alla possano essere state provocate o quantomeno aggravate dall'attività lavorativa svolta (sia per movimentazione carichi che per rischio ergonomico per postazioni non idonee), potrà quantificarsi il danno biologico, secondo i criteri di cui all'art. 13 dlgs 38/00 e d.m. 12.7.200, in misura del 5 (cinque) per cento.
Considerato che
alla signora era stato riconosciuto il 4% per sindrome del tunnel carpale bilaterale potrà Pt_1 considerarsi una inabilità complessiva, dopo applicazione del criterio riduzionistico, dell'8%.”
L'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che per la parte ricorrente, delle sette patologie da cui è dichiara essere afflitta, solo la lombodiscoatrosi può qualificarsi quale patologia professionale e relativamente alla quale si potrà quantificare il danno biologico nella misura del 5 (cinque) per cento, non essendovi ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologie contratte, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic Cass. Lav. 17/1/2005 n°
753).
In conseguenza di detta patologia professionale, considerato anche il cumulo con il danno biologico per postumi derivanti da preesistente patologia professionale, già riconosciuta, risulta affetta da patologie che, a parere del C.T.U., determinano attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile complessivamente nella misura specificata dell'8% a cui andrà a cumularsi in sede esecutiva l'ulteriore percentuale di danno riconosciuta nelle more dall'ente per ulteriore e diverso infortunio sul lavoro.
3 Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per
l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Appare del resto orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficiodi tutte le preesistenze.
Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il CP_2 grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV.
21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N°
15041).
Nessuna osservazione critica è pervenuta dai consulenti tecnici di parte. CP_ L' dovrà quindi essere condannato al pagamento dell'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 8% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(non essendo contestato che la malattia sussistesse fin da quel momento), oltre interessi legali a cui andranno cumulati i punti percentuali riconosciuti dall' , nelle more del giudizio per ulteriore CP_2 infortunio sul lavoro.
Le spese di lite, stante la parziale soccombenza di parte ricorrente, possono compensarsi per la metà
4 restando a carico dell' la restante parte e sono liquidate come da dispositivo avendo riguardo CP_2 all'aumento per i collegamenti ipertestuali. CP_ Le spese di C.T.U, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura dell'8% (cui andrà cumulata la percentuale riconosciuta in sede amministrativa per l'ulteriore lesione da infortunio), a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' al pagamento CP_2 del relativo importo differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1753,05, oltre iva e cpa, in CP_2 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con spese di CTU liquidate come da separato decreto definitivamente a carico.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Controparte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti
interessati.
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