Articolo 8 della Legge 8 gennaio 1931, n. 234
Articolo 7Articolo 9
Versione
8 aprile 1931
>
Versione
6 febbraio 2016
Art. 8.

Le licenze contemplate nei precedenti articoli possono essere sospese o revocate per abuso del titolare o quando questi non abbia piu' i prescritti requisiti, senza pregiudizio della applicazione delle sanzioni penali, qualora si tratti di fatti costituenti reato ((, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi))

Il provvedimento di sospensione o di revoca e' disposto dal Ministero delle comunicazioni, di concerto col Ministero dell'interno. ln caso di urgenza, la sospensione puo' essere disposta anche dal Prefetto.
Entrata in vigore il 6 febbraio 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente