Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4932/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 4/11/2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato SARA BILLI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Tiglio n. 1684/B, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ELISA Parte_2 C.F._2
BERTEI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di Garfagnana
(LU), via Farini n. 13, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Convivenza separata e residenza
I coniugi vivranno separati, libero ognuno di trasferire la propria residenza e/o il proprio domicilio dove lo ritenga più opportuno e necessario, portandosi reciproco rispetto. La sig.ra Pt_1 continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Villa Collemandina, Loc. Pianacci, Via Della Chiesa
n. 18/A assieme al figlio, mentre il sig. rasferirà la propria residenza al piano terra della Pt_2 medesima abitazione, sita al civico n.18, dove di fatto attualmente già risiede abitualmente. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché di recapito anche telefonico.
2. Abitazione coniugale
1
3. Affidamento condiviso e abitazione del figlio minore
Il figlio, , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
e residenza anagrafica presso e con la madre. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso.
4. Diritto di visita del padre
Il padre potrà tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_1
- fine settimana alternati: il padre prenderà con sé il figlio nel fine settimana di spettanza dal sabato mattina verso le ore 10:00 al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
- il padre terrà con sé un giorno infrasettimanale, il figlio, sia nelle settimane che avrà il fine settimana di spettanza, sia in quelle in cui non avrà il fine settimana di spettanza, il giorno viene indicativamente previsto nel venerdì quando lo andrà a prendere all'uscita da scuola e lo riaccompagnerà la mattina seguente. Entrambi i coniugi si impegneranno a far sì che il figlio continui ad avere un rapporto stabile e continuativo con l'altro genitore per il bene e la crescita dello stesso.
5. Feste principali
Il figlio minore , trascorrerà con i rispettivi genitori le festività principali, secondo il Per_1 seguente calendario e con le seguenti modalità:
- Vigilia di Natale, Natale e S. Stefano: il figlio trascorrerà il 24 e 25 dicembre con un genitore e il
26 dicembre con l'altro, ad anni alterni;
- Ultimo dell'anno e primo giorno dell'anno e festa dell'Epifania: il figlio trascorrerà l'ultimo dell'anno e il 1 dell'anno con un genitore e con l'altro trascorrerà la festa dell'Epifania, ad anni alterni;
- Pasqua e Pasquetta: il figlio trascorrerà col padre o con la madre, ad anni alterni o la domenica
2 di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- le altre festività durante l'anno della durata di un giorno: seguiranno il criterio dell'alternanza, pertanto se il figlio trascorrerà il 1 novembre con la madre, trascorrerà l'8 dicembre con il padre e così a seguire.
Resta salva la possibilità che le parti si accordino in maniera diversa a seconda delle rispettive future esigenze di lavoro e sempre tenendo presente l'interesse preminente del minore e garantendo sempre il diritto di visita per entrambi i genitori.
6. Vacanze estive
Nell'arco dell'anno ciascun genitore potrà condurre con sé il figlio minore in vacanza e/o in viaggi previa tempestiva comunicazione all'altro genitore. Relativamente al periodo estivo, Per_1 trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori, a seconda delle necessità lavorative e nel pieno rispetto delle esigenze del minore. I periodi di vacanza dovranno essere concordati e comunicati entro il 31 maggio di ogni anno. Per il rimanente periodo estivo si continuerà ad applicare lo stesso calendario concordato per il periodo invernale. Faranno carico a ciascun genitore i costi dei viaggi intrapresi autonomamente con il figlio.
7. Decisioni riguardo al figlio minore genitore, nei periodi di permanenza presso di sé, potrà effettuare autonomamente le scelte Per_2 relative all'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse (a titolo di esempio: relative alla salute, all'indirizzo scolastico;
vacanze senza genitori;
stage di qualunque natura in Italia e/o all'estero) dovranno essere adottati di concerto tra i genitori nel rispetto delle inclinazioni del minore.
8. Condizioni economico patrimoniali dei coniugi
Il sig. è attualmente in cerca di occupazione;
lo stesso dichiara di non essere Pt_2 proprietario/comproprietario di beni immobili (fabbricati/terreni). La sig.ra come detto in Pt_1 premessa, svolge l'attività di lavapiatti, attualmente alle dipendenze del ristorante “Il Garfagnino” con orario 12-15,30 con contratto intermittente – a chiamata, a termine (scadenza 31.12.2024), percependo un reddito mensile netto di circa € 900,00; la stessa è comproprietaria con terze persone di terreni, come da visura che si produce (DOC. 09).
9. Mantenimento ordinario del figlio
Il padre verserà mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, con bonifico sul conto corrente della madre, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese la somma di €
300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Il mantenimento dovrà essere versato dal far data dal mese di sottoscrizione del presente atto. Pt_2
10. Assegno unico e detrazioni per figli a carico
I coniugi concordano che l'assegno unico universale per la prole, verrà percepito nella misura del
100% da parte della madre. Le detrazioni fiscali in caso di oneri deducibili fiscalmente in favore del figlio, spetteranno al 50% ciascuno, considerando che entrambi i genitori comparteciperanno alle spese straordinarie per il figlio in egual misura;
se ciò non dovesse accadere, le detrazioni spetteranno nella misura del 100% al genitore che di fatto se ne sia fatto carico per intero.
11. Spese di natura straordinaria
Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle somme necessarie per le spese straordinarie relative al figlio. Ogni genitore effettuerà il conteggio delle spese straordinarie sostenute nel mese comunicandolo all'altro entro l'ultimo giorno del mese di riferimento: il rimborso da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta
3 scritta (tramite sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc) corredata dal giustificativo della spesa. Per le spese per le quali un genitore sia a già a conoscenza anticipatamente dell'importo (es. ticket per visita medica), la richiesta della metà dello stesso all'altra parte, potrà essere effettuata anche anticipatamente e l'altro genitore dovrà adempiere entro 1 settimana dalla richiesta. Le voci di spesa, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020, riepilogate nella tabella riassuntiva allegata al Protocollo stesso, vengono qui richiamate a titolo esemplificativo ma non esaustivo: “Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); tickets e spese farmaceutiche;
tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche;
spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione dei figli;
spese per progetti curriculari scolastici;
spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione delle figlie;
bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali dei compagni di scuola. Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); ripetizioni;
stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; scuole e università private;
viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dalle figlie;
attività sportiva anche non agonistica
(compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole- guida private;
spese per (servizio fotografico, parrucchiere, regalo CP_1 CP_2 madrina/padrino ecc.).” I regali acquistati per il figlio, se non previamente concordati con l'altro genitore, resteranno a carico del genitore che li ha sostenuti, senza poter chiedere alcunché all'altro genitore in merito al rimborso della quota parte. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa. Per tutte le spese straordinarie per le quali sia possibile più di un'alternativa, nel caso in cui sia comunicato un secondo preventivo alternativo all'altro genitore, il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare solo l'importo pro quota calcolato sulla base del preventivo da lui proposto.
12. Mantenimento dei coniugi
I coniugi reciprocamente e vicendevolmente rinunciano all'assegno di mantenimento in quanto entrambi si dichiarano economicamente indipendenti, e dichiarano altresì, con la sottoscrizione del presente accordo, di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
4 13. Animali domestici
Il cane CK di razza pastore apuano preso dal sig. resterà allo stesso che si occuperà, Pt_2 in via esclusiva, del suo mantenimento e delle cure necessarie senza chiedere alcunché all'altro coniuge;
il ricorrente si obbliga pertanto ad effettuare la formale intestazione dell'animale a suo carico, espletando le formalità presso i competenti uffici e a proprie esclusive spese, qualora non vi avesse già provveduto.
La gatta IA di razza europea presa dalla sig.ra resterà alla stessa che si occuperà, in Pt_1 via esclusiva, del suo mantenimento e delle cure necessarie, senza chiedere alcunché all'altro coniuge.
14. Autoveicoli
La sig.ra è proprietaria esclusiva dei seguenti veicoli (DOC. 10): Pt_1
- Auto Renault Clio tg. DE880CR: è in uso alla sig.ra e tale resterà, senza che il sig. Pt_1 ossa vantare alcunché in merito;
Pt_2
- Auto Fiat Panda tg. BP866VH: è in uso al sig. il quale al più tardi entro una settimana Pt_2 dalla sottoscrizione del presente accordo, procederà a sue esclusive spese ad intestarsela, senza alcuna pretesa da parte della sig.ra Quest'ultima acconsente sin da ora e al contempo Pt_1 dichiara la sua disponibilità ad effettuare gli adempimenti burocratici necessari affinché sia realizzabile il passaggio di proprietà, che avverrà a titolo gratuito. Si precisa che tutte le sanzioni che dovessero pervenire relativamente a tale veicolo per il passato e sino al passaggio di proprietà dello stesso, verranno rimborsate alla sig.ra dal sig. alvo quest'ultimo provveda Pt_1 Pt_2 al pagamento diretto, essendo il veicolo sempre stato utilizzato dallo stesso, pur se di proprietà della moglie. In caso di mancato passaggio di proprietà nei termini (entro una settimana dalla sottoscrizione del presente accordo), e alle condizioni qui previste, la sig.ra procederà alla Pt_1 rottamazione del veicolo Fiat Panda tg. BP866VH, senza che niente sia dovuto al sig. a Pt_2 qualsiasi titolo;
- Furgone Fiat tg. BS814066: verrà rottamato a cura della sig.ra Il sig. ichiara Pt_1 Pt_2 di non essere, alla firma del presente ricorso, proprietario di alcun veicolo e/o di bene mobile registrato.
15. Conti correnti
Le parti concordano affinché ognuno resti titolare del proprio conto corrente personalmente intestato trattenendo interamente ciascuno le somme in esso, ad oggi, contenute, con rinuncia espressa e reciproca di ogni pretesa da parte dell'altro. I ricorrenti dichiarano espressamente di non avere conti correnti cointestati né di essere titolari di altri beni immobili/mobili registrati né in Italia né all'estero, oltre a ciò che hanno dichiarato nel presente accordo.
16. Passaporti
I coniugi si rilasciano fin da ora vicendevolmente il consenso per ottenere il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per loro e per il figlio minore, nonché per ogni altra licenza o concessione per la quale occorra tale consenso.
17. Ammissione della sig.ra al patrocinio a spese dello Stato Pt_1
Ai fini del presente procedimento si dà atto che la sig.ra è stata ammessa, con delibera Parte_1 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, in data 27/09/2024 al patrocinio a spese dello Stato ed ha indicato, come suo legale, l'Avv. Sara Billi come da documentazione che si produce in allegato (DOC. 11).
18. Ammissione del sig. l patrocinio a spese dello Stato Pt_2
5 Ai fini del presente procedimento si dà atto che il sig. ha presentato in data Parte_2
04.10.2024 domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, sussistendone i presupposti reddituali, ed ha indicato, come suo legale, l'Avv. Elisa Bertei come da documentazione che si produce in allegato (DOC. 12).
19. Dichiarazione congiunta per le note scritte
I ricorrenti hanno sottoscritto consapevolmente la dichiarazione congiunta per la presentazione di note scritte in luogo dell'udienza, allegata al presente ricorso (DOC. 13).
20. Altre disposizioni
Le parti concordemente stabiliscono che tutte le condizioni riportate nel presente ricorso siano immediatamente efficaci ed applicabili a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, fatta eccezione per quelle espressamente previste per una data successiva.
Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi e, a seguito di ciò, le parti dichiarano altresì di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, fatta eccezione per quanto espressamente stabilito nelle singole condizioni del presente ricorso».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Villa Collemandina (LU) il 4/11/2020, dal quale è nato il figlio (nato Per_1 il 28/5/2016) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Villa Collemandina (LU) in data 4/11/2020, debitamente
[...] trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Villa Collemandina (LU) all'Atto
Numero 2, Parte 1, dell'Anno 2020, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la
6 residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Villa Collemandina (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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