Versione
13 gennaio 1974
13 gennaio 1974
Art. 18. (Istituzione della gestione del credito)
L'OPAFS provvede ad esercitare il credito ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in attivita' di servizio.
L'OPAFS provvede ad esercitare il credito ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in attivita' di servizio.