Articolo 10 della Legge 13 agosto 1980, n. 466
Articolo 9Articolo 11
Versione
6 settembre 1980
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Versione
25 dicembre 1981
Art. 10. ((I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1 gennaio 1969.
Il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, e' esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.
Il beneficio di cui al precedente comma e' corrisposto secondo le modalita' indicate nell'articolo 6 della presente legge))
Entrata in vigore il 25 dicembre 1981