Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/05/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Antonio Ruffino, all'udienza del 10/04/2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2095 / 2024 r.g. proposta da
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
MAIULLARI MICHELE e dall'Avv. MAIULLARI CLAUDIA, domiciliatari, giusta procura in atti;
-parte ricorrente-
contro
Controparte_1
-parte resistente, contumace-
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 10/4/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- La ha agito dinanzi a questo Tribunale per l'accertamento della Parte_1
corretta esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto dell'8/11/2017 (con relativo computo metrico allegato, completo dei costi a misura) e all'ulteriore computo metrico dell'8/11/2018, in forza dei quali, all'esito della regolare esecuzione, collaudo e accettazione, aveva maturato e fatturato il
€25.000,00, oltre all'Iva 10%. onorato dalla committente solo in parte.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente ha chiesto accertarsi la regolare esecuzione delle opere di cui al su richiamato contratto di appalto e il relativo corrispettivo a saldo spettantele, con la condanna della al pagamento della somma di €15.500,00 (Iva inclusa), oltre agli Controparte_1
interessi di mora nella misura prevista dal d. lgs. n. 231 del 2002 a decorrere dalla pec di messa in mora del 17/79/2019, vinte le spese di causa (ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 20/2/2024).
I.2.- Instaurato ritualmente il contraddittorio, la non si è costituita ed è stata CP_1
dichiarata contumace.
I.
3. Istruita con le produzioni documentali della ricorrente e con l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappr.te della resistente contumace (tuttavia non espletato per la mancata comparizione dell'interrogando, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva del 04/7/2024), la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della motivazione nei termini di legge.
II.- Premesso che ricorre la condizione di procedibilità di cui agli artt. 2 ss. d.l. n. 142/2014, conv. nella l. n. 162/2014 (v. doc. 6 fasc. ricorrente), nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va chiarita preliminarmente l'irrilevanza, ai fini della corretta individuazione del legittimato passivo nella della circostanza (v. visura camerale: doc. 8 fasc. ricorrente), della Controparte_1
sopravvenuta trasformazione della forma sociale della committente, costituita, al tempo della conclusione del contratto, in s.p.a.: ciò in forza del principio della continuità dei rapporti giuridici sancito dall'art. 2498 c.c., a norma del quale “con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione”. Si aggiunga che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ha motivo di discostarsi, il mutamento della ragione sociale non comporta un mutamento del soggetto giuridico, costituendo una mera vicenda modificativa ed evolutiva di una medesima entità soggettiva, sicché esso non determina alcuna estinzione, né incide sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria (cfr. Cass. 22 ottobre
2020 n. 23030).
Ciò posto, la documentazione prodotta in via telematica dalla ricorrente [con particolare riferimento:
1) al contratto di appalto dell'8/11/20l7, con relativo computo metrico allegato, per complessivi
€44.000,00, Iva 10% inclusa, parzialmente soddisfatto dalla committente con versamenti per
€38.500,00; 2) al computo metrico integrativo dell'8/11/2018, relativo ad opere extracontratto, cui seguì la fatturazione dell'ulteriore corrispettivo maturato di complessivi €27.500,00, Iva 10% inclusa, parzialmente soddisfatto dalla committente con versamenti per €17.500,00], valutata congiuntamente alla mancata comparizione ingiustificata del legale rappresentante della resistente contumace per rendere l'interrogatorio formale avente ad oggetto sia la regolare e completa esecuzione dei lavori appaltati sia la residua debitoria per il saldo preteso dall'Impresa appaltatrice, cui in ragione delle predette risultanze di prova documentale, può senz'altro riconoscersi valore di ammissione dei fatti costitutivi del diritto azionato ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c., evidenziano la sussistenza del credito per la causale dedotta in citazione.
Alla sorte capitale di €15.500,00, includente l'Iva (cfr. Cass. n. 6111/2013), devono aggiungersi gli interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla pec, avente valore di costituzione in mora, del 20/10/2023 (doc. 6 fasc. ricorrente), invece che da quella del 17/9/2019 (e successive allegate sub doc. 5), in quanto generica.
III.- La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n.
55, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati ai minimi di tariffa tenendo conto della natura della causa e della difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_2
Studio 919,00 // 919,00
Introduttiva 777,00 // 777,00
Istruttoria 1.680,00 -50% 840,00
Decisoria 1.701,00 -50% 850,50
Totale 3.386,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato / ricorso depositato il
19/02/2024, da nei confronti di disattesa ogni Parte_1 Controparte_1
contraria istanza, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
a.1) ACCERTA che le opere di ristrutturazione di cui al contratto di appalto concluso inter
partes in data 8/11/2017, con l'allegato computo metrico, e quelle di cui al successivo computo metrico dell'8/11/2018, commissionate dalla (già Controparte_1
alla sono state regolarmente eseguite da Controparte_2 Parte_1
quest'ultima e che il corrispettivo da essa maturato ammonta a complessivi €71.500,00,
Iva 10% inclusa;
a.2.) CONDANNA l pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di €15.500,00 (Iva 10% inclusa), oltre agli interessi di cui al d. lgs. n.
[...]
231/2002 dalla costituzione in mora del 20/10/2023 al soddisfo, a titolo di saldo del corrispettivo del contratto di appalto di cui al precedente capo;
b) CONDANNA l pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in €264,00, a titolo di esborsi, ed in €3.386,50 a titolo di compensi difensivi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15% compensi), IVA e CPA
come per legge.
Bari, 29/04/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino