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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4754 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 14194/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Butera Ornella); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Alfisi Francesco Controparte_1
SS PA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da accordo sottoscritto in data 02/10/2025 e note di trattazione scritta.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/11/2024, il ricorrente, premesso che con sentenza del Tribunale di Palermo n. 3820/2022 del 29/09/2022 (proc. n. 3494/2021 R.G.) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente,
, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio. Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto la modifica del domicilio prevalente del figlio
[...]
(nato a [...] il [...]), con previsione dell'onere a carico della Persona_1
resistente di corrispondere la somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, nonché la revoca del contributo al mantenimento del minore posto a suo carico e la ripartizione dell'Assegno Unico Universale nella misura del 50% ciascuno.
2. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha sollecitato il rigetto del ricorso.
3. Successivamente, in vista dell'udienza cartolare del 13/10/2025, le parti hanno depositato un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, chiedendone l'omologa
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le parti, in particolare, hanno raggiunto un accordo, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
“1) A modifica di quanto stabilito nelle condizioni di divorzio, il figlio minore Per_1 continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma con domicilio prevalente presso il padre in Palermo via Castellana Bandiera n. 49;
2) la NO , durante il periodo scolastico, potrà tenere con sé il figlio minore CP_1 nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio una settimana, e la settimana successiva il Per_1 sabato e la domenica, e così in via alternata e compatibilmente con le esigenze del minore.
Durante le vacanze estive, il minore potrà trascorrere continuativamente giorni 15 con la madre e giorni 15 con il padre e ciò in base anche alle loro esigenze lavorative. Le festività religiose e non, seguiranno la consueta alternanza;
3) A modifica di quanto stabilito nelle condizioni di divorzio, l'assegno unico relativo al figlio minore verrà percepito da ciascun genitore al 50% ciascuno, come per legge e in base Per_1 al reddito;
4) A modifica ulteriore delle condizioni di divorzio, in considerazione del reddito percepito dalla sig.ra , la stessa si obbliga a versare entro il 5 di ogni mese, decorrente dal mese di CP_1 ottobre c.a., un contributo mensile per il mantenimento del figlio minore pari ad € 50,00 rivalutabile secondi gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie indicate compiutamente nel Protocollo del Tribunale di Palermo che qui deve intendersi integralmente trascritto;
5) A modifica delle condizioni di divorzio, il sig. non sarà più tenuto a versare il Pt_1 contributo mensile per l'affitto pari ad € 150,00 mensili a decorrere dal mese di ottobre;
6) La sig.ra con il presente accordo si obbliga a prestare il consenso presso il Comune CP_1 di Palermo per la sottoscrizione del cambio di residenza del minore alla casa paterna;
7) i sottoscritti dichiarano di avere ricevuto dai rispettivi difensori tutte le informazioni relative al procedimento in oggetto ed alla istanza che verrà depositata in Tribunale per la richiesta di trasformazione del predetto procedimento da giudiziale a consensuale, mediante la sottoscrizione del presente accordo;
8) i sottoscritti riconoscono il reciproco obbligo di comunicarsi in caso di variazioni il proprio recapito anche telefonico, nonché eventuali cambi di residenza;
10) i sottoscritti danno atto di avere con il presente accordo regolato ogni aspetto economico;
11) le nuove condizioni economiche di cui a punti precedenti entreranno in vigore, previa sottoscrizione delle parti, a, far data dal mese di ottobre 2025, con esclusione del mese di settembre per il quale il pagamento di quanto dovuto risulta già essere effettuato in base all'accordo di divorzio” (vedi accordo sottoscritto in data 02/10/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1 [...]
- delle condizioni di divorzio indicate nella pronunzia dal Tribunale di CP_1
Palermo, con sentenza n. n. 3820/2022 del 29/09/2022 (proc. n. 3494/2021 R.G.), passata in giudicato;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 25/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 14194/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Butera Ornella); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Alfisi Francesco Controparte_1
SS PA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da accordo sottoscritto in data 02/10/2025 e note di trattazione scritta.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/11/2024, il ricorrente, premesso che con sentenza del Tribunale di Palermo n. 3820/2022 del 29/09/2022 (proc. n. 3494/2021 R.G.) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente,
, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio. Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto la modifica del domicilio prevalente del figlio
[...]
(nato a [...] il [...]), con previsione dell'onere a carico della Persona_1
resistente di corrispondere la somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, nonché la revoca del contributo al mantenimento del minore posto a suo carico e la ripartizione dell'Assegno Unico Universale nella misura del 50% ciascuno.
2. Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha sollecitato il rigetto del ricorso.
3. Successivamente, in vista dell'udienza cartolare del 13/10/2025, le parti hanno depositato un accordo in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, chiedendone l'omologa
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le parti, in particolare, hanno raggiunto un accordo, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
“1) A modifica di quanto stabilito nelle condizioni di divorzio, il figlio minore Per_1 continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ma con domicilio prevalente presso il padre in Palermo via Castellana Bandiera n. 49;
2) la NO , durante il periodo scolastico, potrà tenere con sé il figlio minore CP_1 nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio una settimana, e la settimana successiva il Per_1 sabato e la domenica, e così in via alternata e compatibilmente con le esigenze del minore.
Durante le vacanze estive, il minore potrà trascorrere continuativamente giorni 15 con la madre e giorni 15 con il padre e ciò in base anche alle loro esigenze lavorative. Le festività religiose e non, seguiranno la consueta alternanza;
3) A modifica di quanto stabilito nelle condizioni di divorzio, l'assegno unico relativo al figlio minore verrà percepito da ciascun genitore al 50% ciascuno, come per legge e in base Per_1 al reddito;
4) A modifica ulteriore delle condizioni di divorzio, in considerazione del reddito percepito dalla sig.ra , la stessa si obbliga a versare entro il 5 di ogni mese, decorrente dal mese di CP_1 ottobre c.a., un contributo mensile per il mantenimento del figlio minore pari ad € 50,00 rivalutabile secondi gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie indicate compiutamente nel Protocollo del Tribunale di Palermo che qui deve intendersi integralmente trascritto;
5) A modifica delle condizioni di divorzio, il sig. non sarà più tenuto a versare il Pt_1 contributo mensile per l'affitto pari ad € 150,00 mensili a decorrere dal mese di ottobre;
6) La sig.ra con il presente accordo si obbliga a prestare il consenso presso il Comune CP_1 di Palermo per la sottoscrizione del cambio di residenza del minore alla casa paterna;
7) i sottoscritti dichiarano di avere ricevuto dai rispettivi difensori tutte le informazioni relative al procedimento in oggetto ed alla istanza che verrà depositata in Tribunale per la richiesta di trasformazione del predetto procedimento da giudiziale a consensuale, mediante la sottoscrizione del presente accordo;
8) i sottoscritti riconoscono il reciproco obbligo di comunicarsi in caso di variazioni il proprio recapito anche telefonico, nonché eventuali cambi di residenza;
10) i sottoscritti danno atto di avere con il presente accordo regolato ogni aspetto economico;
11) le nuove condizioni economiche di cui a punti precedenti entreranno in vigore, previa sottoscrizione delle parti, a, far data dal mese di ottobre 2025, con esclusione del mese di settembre per il quale il pagamento di quanto dovuto risulta già essere effettuato in base all'accordo di divorzio” (vedi accordo sottoscritto in data 02/10/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1 [...]
- delle condizioni di divorzio indicate nella pronunzia dal Tribunale di CP_1
Palermo, con sentenza n. n. 3820/2022 del 29/09/2022 (proc. n. 3494/2021 R.G.), passata in giudicato;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 25/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.