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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/09/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 72/2021
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. CUSOLITO VIVIANA Consigliera dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.72/2021 vertente
TRA
(C.F.: ) difesa dall'avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1
De Cesare, (C.F.: ) pec: CodiceFiscale_1 Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F. ) difesa dall'avv. Giovanni Palumbo Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: )- pec: Appellata C.F._2 Email_2
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione mobiliare - appello alla sentenza n. 853/2020 del
7.10.2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, nel giudizio n. 2492/2019.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15.10.2018 notificava alla Controparte_2 Parte_2
presso terzi n. 09420183220000294002 dell'importo di € 5.113,08, portante sei
[...] cartelle:
1. n. 09420060015223527000 asseritamente notificata in data 13.10.2006 con successivo avviso di intimazione n.09420189003842020 notificato in data 7.6.2018;
2. n. 0942010006009171000 asseritamente notificata in data 8.4.2010 con successivo avviso di intimazione n. 09420189003842020 notificato in data 7.6.2018;
3. n. 09420120007643412000 asseritamente notificata in data 22.03.2012 con successivo avviso di intimazione n.09420189003842020 notificato in data 7.6.2018;
4. n. 09420160025974848000 asseritamente notificata in data 24.03.2017 con successivo avviso di intimazione n. 09420189003842020 notificato in data 7.6.2018;
5. n. 09420170016012208000 asseritamente notificata in data 7.2.2018 senza alcun successivo avviso di intimazione;
6. Avviso di addebito n. 39420120002752007000 asseritamente notificato in data 25.10.2012 con successivo avviso di pagamento n.09420189006381324 notificato in data 21.9.2018.
Con ordinanza del 14.5.2019, sull' opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.ed ex art. 617 c.p.c, proposta dall'istituto scolastico, il G.E. sospendeva l'esecuzione, per le seguenti motivazioni:
• l'Agente della Riscossione non aveva dato prova della notifica degli atti prodromici del pignoramento;
• alcune delle cartelle portate dall'atto esecutivo erano da considerarsi annullate per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 119/2018;
• in particolare la cartella n. 3940120002752007000 era stata sospesa per effetto di un provvedimento del G.L. del medesimo Tribunale, emesso in data 21.11.2018.
L' ordinanza concedeva il termine di 60 giorni per l'introduzione della fase di merito.
Con atto di citazione notificato in data 3.7.2019 l' riassumeva Controparte_3 il merito dell'opposizione nei confronti della riproponendo le stesse Controparte_1 difese formulate nella fase cognitiva del giudizio esecutivo, vale a dire:
• l'interruzione del termine prescrizionale per tempestiva notifica delle cartelle di pagamento;
• l'inapplicabilità dell'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs 46/1999 e piena legittimità del pignoramento presso terzi per i crediti portati dal pignoramento;
• obbligatorietà ex lege della pronuncia di cessata materia del contendere per le cartelle rientranti nel campo applicativo deld.l. 119/2018.
La si costituiva con comparsa del 16.10.2019 eccependo: CP_1 Controparte_1 • preliminarmente, l'illegittimità della costituzione dell' per Parte_1 mancanza del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
• nel merito:
o la mancata regolare notifica del pignoramento presso terzi, delle intimazioni di pagamento e delle cartelle sottese;
o l'intervenuta prescrizione e/o decadenza per le cartelle portanti debiti del 2002, 2006
e 2008 rispetto alle quali era stata fornita unicamente la prova della notifica dell'intimazione di pagamento del 7.06.2018, oltreché l'annullamento delle stesse cartelle per l'operatività del D.L. n.119/2018 (debiti sotto i mille euro);
o l'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito n.39420120002752007000 CP_4 con sentenza n. 1019/2019 del 10.7.2019 del;
Parte_3
o l'illegittimità della sanzione ex art. 116 L. 388/2000, pari ad €32,44, quale conseguenza dell'intervenuta prescrizione e decadenza delle somme di cui ai punti precedenti che si ricollegavano all'avviso di addebito n.39420120002752007000;
o l'illegittimità degli interessi di mora ( €392,56) e degli oneri di riscossione coattiva (€
327,28) in quanto dette somme non erano state suddivise e calcolate per ogni cartella/attopresupposto ma fatte confluire in un importo complessivo, in violazione del art. 7 Statuto del Contribuente, il quale non è in grado di conoscere quale sia il tasso di interesse applicato per ogni cartella e per ogni anno di riferimento delle stesse,atteso che ogni cartella/atto presupposto si riferisce ad anni diversi ed a notifiche differite nel tempo;
o l'aggressione di crediti non pignorabili (somme destinate alla mensa scolastica).
La causa era decisa con sentenza n. 853/2020 del 7.10.2020 con la quale il Tribunale di Reggio
Calabria accoglieva l'opposizione e dichiarava illegittimo il pignoramento impugnato, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Parte_1
La sentenza, dopo aver affermato la legittimità del patrocinio dell'avvocato del libero foro nel caso di specie, non vertendosi in ipotesi di giudizio riservato al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ha poi preso atto che:
- la cartella n. 09420170016012208000 (per euro 2.291,38) era stata regolarmente notificata in data
7.2.2018 ma dall'estratto di ruolo depositato dall' risultava riscossa Parte_1
- le altre cinque cartelle erano di importo inferiore a mille euro ciascuna e ricadevano nella previsione dell'art 4 del dL 119/018, norma entrata in vigore il 24.10.2018 e dunque successiva al pignoramento del 15.10.2018 , che aveva annullato le cartelle inferiori a mille euro, per carichi affidati tra l'anno 2000 ed il 2010.
Affermando poi che non si sarebbe potuto pronunciare la cessazione della materia del contendere perché le parti non erano sul punto d'accordo, ha raccolto l'opposizione, dichiarando l'illegittimità del pignoramento n. n. 09420183220000294002 in quanto tutte le cartelle risultavano annullate o sgravate, e condannava l' alle spese di lite Parte_1
Con atto di citazione notificato il 6.02.2021e iscritto a ruolo il 9.02.2021 Parte_1 proponeva appello, deducendo i seguenti motivi:
[...]
1. regolarità delle notifiche, mediante consegna ad un familiare della rappresentante legale dell'istituto scolastico esecutato;
2. conseguente interruzione del termine prescrizionale
3. L'appellante affermava nell'atto di appello: pignoramento arriva a sostenere che alcune cartelle erano cancellate in applicazione del
d.l.119/2018 ,e quindi illegittime, ed un'altra risultava pagata. Ma quanto affermato non può comportare la dichiarazione di illegittimità di un pignoramento effettuato prima della entrata in vigore del decreto 119 /2018 . Infatti il pignoramento, al momento della sua proposizione era pienamente legittimo. Inoltre che, una cartella fosse stata pagata o meno , ciò non vuol dire che,
l'esecuzione deve essere dichiarata illegittima. Pertanto la opposizione proposta deve essere considerata inammissibile ed improponibile.>>
Per tali motivi chiedeva che in riforma dell'impugnata sentenza, fosse ritenuta non fondata l'opposizione e ritenere che l'esecuzione proposta attraverso il pignoramento presso terzi fosse legittima , con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 22.12.2021 si costituiva in appello la , chiedendo Controparte_1 il rigetto del gravame sulla scorta delle stesse difese ed eccezioni articolate in primo grado, con conferma dell'annullamento del pignoramento e vittoria di spese.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.01.2025 e assegnata a sentenza con ordinanza del 21.02.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti non profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è totalmente carente di interesse, e va dichiarato inammissibile per tale ragione.
Pendendo in esame la ragione più liquida, si osserva che l'appellante non ha contestato le affermazioni del Tribunale in ordine all'avvenuto venir meno dei crediti azionati, per l'intervenuto sgravio, pagamento, o annullamento delle cartelle (attestazioni provenienti dall'agente di riscossione
, e quindi aventi valenza probatoria privilegiata).
L' ha invece sostenuto che dovesse dichiararsi legittima l'esecuzione perché il Pt_1 pignoramento presso terzi era stato eseguito prima dell'entrata in vigore del DL 119/2018, quindi “al momento della sua proposizione era legittimo”.
Dalla locuzione “al momento della sa proposizione” e dalle ragioni dell'appello, che non affermano espressamente la permanenza del credito, e la sussistenza del credito, , e che non contestano nel merito la decisione di sopravvenuta cancellazione del credito, non negano il venir meno del credito, si deve ricavare che l'appellante voglia ottenere solo la declaratoria di originaria legittimità del pignoramento.
Anche nelle note da ultimo depositate contenenti la precisazione delle conclusioniu
Ma l'eventuale accertamento della legittimità dell'esecuzione al momento del suo inizio avrebbe ragion d'essere e utilità solo al fine della regolazione delle spese, e quindi di una impugnazione della decisione che aveva condannato alle spese l' , invece di dichiarare cessata Pt_1 Parte_1 la materia del contendere per ragioni sopravvenute al pignoramento, e aveva omesso di regolare le spese in base alla cd soccombenza virtuale .
Solo in tali termini potrebbe ritenersi che l' avesse mantenuto l'interesse a coltivare Pt_1
l'appello .
Ma anche nelle note di precisazione delle conclusioni da ultimo depositate si insiste nel chiedere
“che la causa venga decisa e a tal proposito , insiste nell'accoglimento del gravame e quindi riformare la sentenza impugnata ritenendo legittima l'azione esecutiva intrapresa dall'agenzia di riscossione, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Ma di una esplicita impugnazione sulla mancata applicazione della soccombenza virtuale, o di una impugnazione sulle spese, per non avere il Tribunale dichiarato cessata la materia del contendere per fatti successivi e sopravvenutoi al pignoramento, e quindi per non avere applicato il principio della soccombenza virtuale, non c'è traccia nell'atto di appello , ove si afferma semplicemente (e contraddittoriamente) che l'opposizione doveva esser dichiarata inammissibile o improponibile perché “… che una cartella fosse stata pagata o meno, ciò non vuol dire che,
l'esecuzione deve essere dichiarata illegittima …” Richiesta non accoglibile, perché se le cartelle estinte ( per sopravvenuto sgravio, annullamento o pagamento) e quindi i crediti ormai inesistenti, circostanza affermata in sentenza e non espressamente contestata dall'appellante, certamente non sarebbe stato possibile proseguire alcuna esecuzione .
Resta quindi evidente la carenza di interesse all'appello come proposto, e l'inammissibilità di esso, che va dichiarata.
Ne consegue la condanna dell' anche alle spese del presente grado che si liquidano in favore Pt_1 di controparte ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 , per la fascia di valore di euro 1.101 -
5.200, per euro 2.915,00 ( di cui fase di studio della controversia, 536,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00), somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 – la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione .
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n.853/2020 del 7.10.2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, nel giudizio n. 2492/2019,così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello per carenza d'interesse
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite per il Controparte_2 presente grado in favore della controparte che si liquidano per euro 2.915,00 , da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
- Attesta – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 – la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione .
Reggio Calabria, così deciso il 9.9.2025 La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. CUSOLITO VIVIANA Consigliera dott.ssa ACACIA IVANA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n.72/2021 vertente
TRA
(C.F.: ) difesa dall'avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1
De Cesare, (C.F.: ) pec: CodiceFiscale_1 Email_1
Appellante
CONTRO
(C.F. ) difesa dall'avv. Giovanni Palumbo Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: )- pec: Appellata C.F._2 Email_2
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione mobiliare - appello alla sentenza n. 853/2020 del
7.10.2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, nel giudizio n. 2492/2019.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15.10.2018 notificava alla Controparte_2 Parte_2
presso terzi n. 09420183220000294002 dell'importo di € 5.113,08, portante sei
[...] cartelle:
1. n. 09420060015223527000 asseritamente notificata in data 13.10.2006 con successivo avviso di intimazione n.09420189003842020 notificato in data 7.6.2018;
2. n. 0942010006009171000 asseritamente notificata in data 8.4.2010 con successivo avviso di intimazione n. 09420189003842020 notificato in data 7.6.2018;
3. n. 09420120007643412000 asseritamente notificata in data 22.03.2012 con successivo avviso di intimazione n.09420189003842020 notificato in data 7.6.2018;
4. n. 09420160025974848000 asseritamente notificata in data 24.03.2017 con successivo avviso di intimazione n. 09420189003842020 notificato in data 7.6.2018;
5. n. 09420170016012208000 asseritamente notificata in data 7.2.2018 senza alcun successivo avviso di intimazione;
6. Avviso di addebito n. 39420120002752007000 asseritamente notificato in data 25.10.2012 con successivo avviso di pagamento n.09420189006381324 notificato in data 21.9.2018.
Con ordinanza del 14.5.2019, sull' opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.ed ex art. 617 c.p.c, proposta dall'istituto scolastico, il G.E. sospendeva l'esecuzione, per le seguenti motivazioni:
• l'Agente della Riscossione non aveva dato prova della notifica degli atti prodromici del pignoramento;
• alcune delle cartelle portate dall'atto esecutivo erano da considerarsi annullate per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 119/2018;
• in particolare la cartella n. 3940120002752007000 era stata sospesa per effetto di un provvedimento del G.L. del medesimo Tribunale, emesso in data 21.11.2018.
L' ordinanza concedeva il termine di 60 giorni per l'introduzione della fase di merito.
Con atto di citazione notificato in data 3.7.2019 l' riassumeva Controparte_3 il merito dell'opposizione nei confronti della riproponendo le stesse Controparte_1 difese formulate nella fase cognitiva del giudizio esecutivo, vale a dire:
• l'interruzione del termine prescrizionale per tempestiva notifica delle cartelle di pagamento;
• l'inapplicabilità dell'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs 46/1999 e piena legittimità del pignoramento presso terzi per i crediti portati dal pignoramento;
• obbligatorietà ex lege della pronuncia di cessata materia del contendere per le cartelle rientranti nel campo applicativo deld.l. 119/2018.
La si costituiva con comparsa del 16.10.2019 eccependo: CP_1 Controparte_1 • preliminarmente, l'illegittimità della costituzione dell' per Parte_1 mancanza del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
• nel merito:
o la mancata regolare notifica del pignoramento presso terzi, delle intimazioni di pagamento e delle cartelle sottese;
o l'intervenuta prescrizione e/o decadenza per le cartelle portanti debiti del 2002, 2006
e 2008 rispetto alle quali era stata fornita unicamente la prova della notifica dell'intimazione di pagamento del 7.06.2018, oltreché l'annullamento delle stesse cartelle per l'operatività del D.L. n.119/2018 (debiti sotto i mille euro);
o l'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito n.39420120002752007000 CP_4 con sentenza n. 1019/2019 del 10.7.2019 del;
Parte_3
o l'illegittimità della sanzione ex art. 116 L. 388/2000, pari ad €32,44, quale conseguenza dell'intervenuta prescrizione e decadenza delle somme di cui ai punti precedenti che si ricollegavano all'avviso di addebito n.39420120002752007000;
o l'illegittimità degli interessi di mora ( €392,56) e degli oneri di riscossione coattiva (€
327,28) in quanto dette somme non erano state suddivise e calcolate per ogni cartella/attopresupposto ma fatte confluire in un importo complessivo, in violazione del art. 7 Statuto del Contribuente, il quale non è in grado di conoscere quale sia il tasso di interesse applicato per ogni cartella e per ogni anno di riferimento delle stesse,atteso che ogni cartella/atto presupposto si riferisce ad anni diversi ed a notifiche differite nel tempo;
o l'aggressione di crediti non pignorabili (somme destinate alla mensa scolastica).
La causa era decisa con sentenza n. 853/2020 del 7.10.2020 con la quale il Tribunale di Reggio
Calabria accoglieva l'opposizione e dichiarava illegittimo il pignoramento impugnato, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Parte_1
La sentenza, dopo aver affermato la legittimità del patrocinio dell'avvocato del libero foro nel caso di specie, non vertendosi in ipotesi di giudizio riservato al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ha poi preso atto che:
- la cartella n. 09420170016012208000 (per euro 2.291,38) era stata regolarmente notificata in data
7.2.2018 ma dall'estratto di ruolo depositato dall' risultava riscossa Parte_1
- le altre cinque cartelle erano di importo inferiore a mille euro ciascuna e ricadevano nella previsione dell'art 4 del dL 119/018, norma entrata in vigore il 24.10.2018 e dunque successiva al pignoramento del 15.10.2018 , che aveva annullato le cartelle inferiori a mille euro, per carichi affidati tra l'anno 2000 ed il 2010.
Affermando poi che non si sarebbe potuto pronunciare la cessazione della materia del contendere perché le parti non erano sul punto d'accordo, ha raccolto l'opposizione, dichiarando l'illegittimità del pignoramento n. n. 09420183220000294002 in quanto tutte le cartelle risultavano annullate o sgravate, e condannava l' alle spese di lite Parte_1
Con atto di citazione notificato il 6.02.2021e iscritto a ruolo il 9.02.2021 Parte_1 proponeva appello, deducendo i seguenti motivi:
[...]
1. regolarità delle notifiche, mediante consegna ad un familiare della rappresentante legale dell'istituto scolastico esecutato;
2. conseguente interruzione del termine prescrizionale
3. L'appellante affermava nell'atto di appello: pignoramento arriva a sostenere che alcune cartelle erano cancellate in applicazione del
d.l.119/2018 ,e quindi illegittime, ed un'altra risultava pagata. Ma quanto affermato non può comportare la dichiarazione di illegittimità di un pignoramento effettuato prima della entrata in vigore del decreto 119 /2018 . Infatti il pignoramento, al momento della sua proposizione era pienamente legittimo. Inoltre che, una cartella fosse stata pagata o meno , ciò non vuol dire che,
l'esecuzione deve essere dichiarata illegittima. Pertanto la opposizione proposta deve essere considerata inammissibile ed improponibile.>>
Per tali motivi chiedeva che in riforma dell'impugnata sentenza, fosse ritenuta non fondata l'opposizione e ritenere che l'esecuzione proposta attraverso il pignoramento presso terzi fosse legittima , con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa del 22.12.2021 si costituiva in appello la , chiedendo Controparte_1 il rigetto del gravame sulla scorta delle stesse difese ed eccezioni articolate in primo grado, con conferma dell'annullamento del pignoramento e vittoria di spese.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.01.2025 e assegnata a sentenza con ordinanza del 21.02.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui le parti non profittavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è totalmente carente di interesse, e va dichiarato inammissibile per tale ragione.
Pendendo in esame la ragione più liquida, si osserva che l'appellante non ha contestato le affermazioni del Tribunale in ordine all'avvenuto venir meno dei crediti azionati, per l'intervenuto sgravio, pagamento, o annullamento delle cartelle (attestazioni provenienti dall'agente di riscossione
, e quindi aventi valenza probatoria privilegiata).
L' ha invece sostenuto che dovesse dichiararsi legittima l'esecuzione perché il Pt_1 pignoramento presso terzi era stato eseguito prima dell'entrata in vigore del DL 119/2018, quindi “al momento della sua proposizione era legittimo”.
Dalla locuzione “al momento della sa proposizione” e dalle ragioni dell'appello, che non affermano espressamente la permanenza del credito, e la sussistenza del credito, , e che non contestano nel merito la decisione di sopravvenuta cancellazione del credito, non negano il venir meno del credito, si deve ricavare che l'appellante voglia ottenere solo la declaratoria di originaria legittimità del pignoramento.
Anche nelle note da ultimo depositate contenenti la precisazione delle conclusioniu
Ma l'eventuale accertamento della legittimità dell'esecuzione al momento del suo inizio avrebbe ragion d'essere e utilità solo al fine della regolazione delle spese, e quindi di una impugnazione della decisione che aveva condannato alle spese l' , invece di dichiarare cessata Pt_1 Parte_1 la materia del contendere per ragioni sopravvenute al pignoramento, e aveva omesso di regolare le spese in base alla cd soccombenza virtuale .
Solo in tali termini potrebbe ritenersi che l' avesse mantenuto l'interesse a coltivare Pt_1
l'appello .
Ma anche nelle note di precisazione delle conclusioni da ultimo depositate si insiste nel chiedere
“che la causa venga decisa e a tal proposito , insiste nell'accoglimento del gravame e quindi riformare la sentenza impugnata ritenendo legittima l'azione esecutiva intrapresa dall'agenzia di riscossione, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Ma di una esplicita impugnazione sulla mancata applicazione della soccombenza virtuale, o di una impugnazione sulle spese, per non avere il Tribunale dichiarato cessata la materia del contendere per fatti successivi e sopravvenutoi al pignoramento, e quindi per non avere applicato il principio della soccombenza virtuale, non c'è traccia nell'atto di appello , ove si afferma semplicemente (e contraddittoriamente) che l'opposizione doveva esser dichiarata inammissibile o improponibile perché “… che una cartella fosse stata pagata o meno, ciò non vuol dire che,
l'esecuzione deve essere dichiarata illegittima …” Richiesta non accoglibile, perché se le cartelle estinte ( per sopravvenuto sgravio, annullamento o pagamento) e quindi i crediti ormai inesistenti, circostanza affermata in sentenza e non espressamente contestata dall'appellante, certamente non sarebbe stato possibile proseguire alcuna esecuzione .
Resta quindi evidente la carenza di interesse all'appello come proposto, e l'inammissibilità di esso, che va dichiarata.
Ne consegue la condanna dell' anche alle spese del presente grado che si liquidano in favore Pt_1 di controparte ai sensi del DM 55/2014 e DM 147/2022 , per la fascia di valore di euro 1.101 -
5.200, per euro 2.915,00 ( di cui fase di studio della controversia, 536,00, fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00), somme da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 – la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione .
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto avverso la sentenza n.853/2020 del 7.10.2020, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, nel giudizio n. 2492/2019,così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello per carenza d'interesse
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite per il Controparte_2 presente grado in favore della controparte che si liquidano per euro 2.915,00 , da maggiorarsi di spese forfetarie, IVA e CPA come per legge
- Attesta – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 – la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione .
Reggio Calabria, così deciso il 9.9.2025 La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito