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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 14/02/2025 al n. 807/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SALA VERA, elettivamente domiciliato in P.ZZA GARIBALDI 9
GUASTALLA presso lo studio dell'avv. SALA VERA
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SALA VERA, elettivamente domiciliato in P.ZZA GARIBALDI 9
GUASTALLA presso lo studio dell'avv. SALA VERA
resistente
E CON L'INTERVENTO
- Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
25/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “in prima Parte_1 Controparte_1
istanza, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e nomina del
Giudice Relatore, udienza da celebrarsi mediante il mero deposito di note di
trattazione scritta, contrariis reiectis, voglia dichiarare la separazione dei
ricorrenti;
- in seconda istanza, previa fissazione di nuova udienza di comparizione parti e
nomina del Giudice Relatore a seguito del passaggio in giudicato della sentenza
di omologa della separazione e nel rispetto del decorso del termine di mesi sei
ex art. 3 L. 898/1970, anch'essa da celebrarsi mediante il mero deposito di note
di trattazione scritta, nonché adozione di ogni altro ed eventuale provvedimento
ritenuto più opportuno, contrariis reiectis, voglia disporre mediante sentenza lo
scioglimento del matrimonio dagli istanti contratto in TA AN (MN), il
giorno 16.06.2018 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
TA AN (MN) al n. 13, parte II, serie C, nel contempo ordinando al
competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle opportune annotazioni e
trascrizioni di legge”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione con domanda cumulata di scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VO
AN in data 16/06/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 13, parte II, serie C, anno 2018) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda pagina 2 di 3 congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, parzialmente pronunciando in via definitiva nel procedimento 807/2025 R.G. su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VO
AN (MN) (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al n. 13, parte II, serie C, anno 2018) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
4) Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 27/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 14/02/2025 al n. 807/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SALA VERA, elettivamente domiciliato in P.ZZA GARIBALDI 9
GUASTALLA presso lo studio dell'avv. SALA VERA
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SALA VERA, elettivamente domiciliato in P.ZZA GARIBALDI 9
GUASTALLA presso lo studio dell'avv. SALA VERA
resistente
E CON L'INTERVENTO
- Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
25/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “in prima Parte_1 Controparte_1
istanza, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e nomina del
Giudice Relatore, udienza da celebrarsi mediante il mero deposito di note di
trattazione scritta, contrariis reiectis, voglia dichiarare la separazione dei
ricorrenti;
- in seconda istanza, previa fissazione di nuova udienza di comparizione parti e
nomina del Giudice Relatore a seguito del passaggio in giudicato della sentenza
di omologa della separazione e nel rispetto del decorso del termine di mesi sei
ex art. 3 L. 898/1970, anch'essa da celebrarsi mediante il mero deposito di note
di trattazione scritta, nonché adozione di ogni altro ed eventuale provvedimento
ritenuto più opportuno, contrariis reiectis, voglia disporre mediante sentenza lo
scioglimento del matrimonio dagli istanti contratto in TA AN (MN), il
giorno 16.06.2018 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
TA AN (MN) al n. 13, parte II, serie C, nel contempo ordinando al
competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle opportune annotazioni e
trascrizioni di legge”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione con domanda cumulata di scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in VO
AN in data 16/06/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 13, parte II, serie C, anno 2018) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda pagina 2 di 3 congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, parzialmente pronunciando in via definitiva nel procedimento 807/2025 R.G. su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VO
AN (MN) (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al n. 13, parte II, serie C, anno 2018) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
4) Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 27/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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