TRIB
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/12/2024, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2780/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 2780/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Tiziana Parte_1
MARRAFFA che la rappresenta e difende per procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Ilenia CP_1
DALMASSO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 03/05/2014, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, Parte II,
Serie A, dell'anno 2014; che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo (CN) il 22/04/2014, Genova (GE) Per_1 Persona_2 il 20/05/2016 e a Cuneo (CN) il 30/10/2017; Per_3 che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 05/11/2024.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori , e nati dal matrimonio, di cui si è Per_1 Per_2 Per_3 omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la stessa potrà essere esaminata solo decorsi i termini di legge.
Si dispone pertanto, con separata ordinanza, sulla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata il [...] a [...], Parte_1
E
, nato il 09/11/1989 a Cuneo (CN), CP_1 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 05/12/2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 2780/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Tiziana Parte_1
MARRAFFA che la rappresenta e difende per procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. Ilenia CP_1
DALMASSO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 03/05/2014, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 7, Parte II,
Serie A, dell'anno 2014; che dal matrimonio sono nati i figli a Cuneo (CN) il 22/04/2014, Genova (GE) Per_1 Persona_2 il 20/05/2016 e a Cuneo (CN) il 30/10/2017; Per_3 che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, istando contestualmente per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 05/11/2024.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori , e nati dal matrimonio, di cui si è Per_1 Per_2 Per_3 omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la stessa potrà essere esaminata solo decorsi i termini di legge.
Si dispone pertanto, con separata ordinanza, sulla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata il [...] a [...], Parte_1
E
, nato il 09/11/1989 a Cuneo (CN), CP_1 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 05/12/2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi