Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di GG Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 595/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti MORELLO CATERINA e FAENZA Parte_1
TINA FORTUNATA , giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
Controparte_1
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
– premettendo di essere stato dipendente a tempo indeterminato del Parte_1 [...]
dal 5.1.2004 sino al pensionamento avvenuto nel dicembre 2018, Controparte_1
con la qualifica di operario ed inquadramento al IV livello;
di avere svolto, sin dal 2010, mansioni superiori di operaio specializzato V° livello, per come attestato nella determina del 2010 del
Commissario liquidatore (con la quale è stata riconosciuta al lavoratore a qualifica di operaio Pt_1
specializzato super V livello) e nella determina n. 139 del 21.12.2015 della deputazione amministrativa del (con cui si è deliberata la variazione Controparte_2
avere mai ottenuto il trattamento economico equivalente al V° livello, nonostante i formali riconoscimenti - adiva il Tribunale di GG Calabria, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l'accertamento del suo diritto al superiore inquadramento e la condanna dell'ente convenuto alle differenze retributive maturare.
Si costituiva l'Ente convenuto che chiedeva il rigetto del ricorso.
Il giudice del lavoro di GG Calabria, con sentenza n. 1652 del 13 Ottobre 2023, rigettava la domanda, argomentando che i documenti prodotti non erano idonei a dimostrare l'attribuzione di un livello superiore rispetto al pregresso e condannando il ricorrente alle spese di lite.
Rilevava, nello specifico, che la deliberazione adottata dal Commissario Liquidatore del non aveva alcuna valenza certificatoria del passaggio dal livello IV° Parte_2
al livello V°, sia sotto il profilo formale, poiché non protocollata e priva di data, e sia quanto al contenuto, non facendo alcun riferimento allo svolgimento delle necessarie procedure pubblicistiche, previste dall'art. 61 commi 5 e 6 del CIR per gli operai addetti al settore idraulico-forestale (all. 2 del resistente), nonché dall'art. 41 del CCNL dei dipendenti dai Parte_3
, riguardanti la progressione verticale dei dipendenti e alla loro positiva conclusione;
che la
[...]
determina n. 139/2015 adottata dall'organo amministrativo del resistente, nel deliberare la CP_1
variazione di inquadramento – oltre a dimostrare l'incompetenza del Commissario Liquidatore in materia di progressione verticale dei dipendenti – subordinava in realtà il passaggio alla qualifica superiore alla condizione espressa (di cui al punto 2) dell'adozione di un provvedimento autorizzatorio da parte della;
che, Parte_4
al contrario, la attraverso l'Unità Operativa Autonoma Pt_4 Controparte_3
”, con la nota del 22 marzo 2016 opponeva un diniego implicito alle richieste di riconoscimento
[...]
di mansioni superiori pervenute da vari Consorzi, invitando questi ultimi al vaglio effettivo dei presupposti sottesi all'attribuzione di livelli di inquadramento superiori e sollecitando “ a) attenzione alle attività elencate nelle declaratorie dei vari livelli, in particolare quando la medesima attività è prevista in più livelli, differenziandosi solo per la complessità ed il livello di autonomia operativa;
b) rispettare e certificare attraverso l'iscrizione nei giornali operativi i periodi minimi e/o la continuità previsti dalle norme per le attività in questione;
c) assolutamente e inderogabilmente, inserire, in forma esplicita, giustificata e quantificata, tali attività di utilizzazione del personale in mansioni superiori nei progetti da assoggettare alla preventiva approvazione della Giunta Regionale
e, a tal fine, della positiva istruttoria di questa UOA”. Con la predetta nota, la Regione disponeva anche che “le pratiche che perverranno ancora carenti di quanto sopra o di altri elementi e/o inosservanze nei riguardi della normativa e dei contratti di settore saranno considerate non accoglibili e respinte agli Enti proponenti.”); che, infine, il ricorrente non ha nemmeno ottemperato all'onere della prova relativo allo svolgimento di mansioni superiori, non avendo articolato alcuna richiesta istruttoria tesa a supportare e confermare i propri assunti.
Proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza che avrebbe errato nel Parte_1
non attribuire valenza probatoria alla documentazione prodotta, la quale – a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di efficacia o meno – conteneva comunque un riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, per effetto dello svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni.
Il è rimasto contumace, pur regolarmente citato. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 27/03/2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28/03/2025 .
********
L'appello non è fondato, condividendosi invece il ragionamento svolto nella sentenza impugnata che ha ritenuto l'insufficienza della documentazione prodotta ai fini della prova dello svolgimento di mansioni superiori.
Risultano acquisiti agli atti del giudizio di primo grado: 1) la dichiarazione rilasciata e sottoscritta dal Geom. Direttore dei Lavori del agro del comune di Testimone_1 Parte_5
Montebello Jonico, attestante che “il lavoratore sopra citato svolge mansioni di operaio specializzato super (5' livello), come previsto dall' art. 8 del CCNL vigente e dall' art. 14 del CIRL, in quanto ha svolto da più di tre mesi continuativi lavori di attività vivaistici con competenza e professionalità”;
2) la deliberazione del Commissario Liquidatore del 2010, con la quale, in Parte_6
accoglimento delle richieste del lavoratore viste le relazioni dei Direttori dei lavori attestanti Pt_1
che il lavoratore aveva svolto per oltre tre mesi consecutivi lavori rientranti nella qualifica superiore, veniva riconosciuta allo stesso la qualifica di operaio specializzato Super V° livello;
3) la determinazione del 21.12.2015 con la quale il provvedeva a riconoscere il livello V° di CP_1
operaio specializzato, subordinatamente all'autorizzazione regionale.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la documentazione sopra citata – così come in sede amministrativa si è rivelata insufficiente ad una conclusione positiva dell'iter procedurale – anche in sede giurisdizionale è inidonea a dimostrare l'effettivo svolgimento delle mansioni ascrivibili al 5° livello rivendicato.
Ed invero, l'affermazione della parte appellante – seppur corretta su un piano generale ed astratto
– secondo cui i documenti (nella specie le determine commissariali) hanno comunque valenza probatoria in ordine ai fatti in essa attestati, pur se privi del requisito formale di efficacia per la mancata conclusione di procedure pubblicistiche, non tiene conto della circostanza che la suddetta procedura di riconoscimento della mansione superiore non si è conclusa proprio a causa dell'incompletezza e della genericità contenutistica di dette determine.
In esse, infatti, a fondamento del riconoscimento della mansione superiore, vi è unicamente un richiamo alle relazioni dei direttori dei lavori.
L'unica relazione acquisita agli atti del giudizio di primo grado è quella del Geom. Tes_1
del 26.11.2025 nella quale si certifica che “ svolge mansioni di operaio
[...] Parte_1 specializzato super 5° livello, come previsto dall'art 8 CCNL e dall'art 14 CIRL, in quanto ha svolto da più di tre mesi continuativi lavori di attività vivaistici con competenza e professionalità”.
E' di facile deduzione la genericità nei contenuti dell'attestazione del direttore dei lavori, in cui non vi è una specificazione delle concrete incombenze svolte dall'appellante, ma solo un generico riferimento a “lavori di attività vivaistici”.
Come peraltro rilevato dalla nella nota del marzo 2016 con cui ha negato il Pt_4 riconoscimento di livelli superiori, l'attività vivaistica è prevista in più livelli, differenziandosi solo per la complessità ed il livello di autonomia operativa.
Dalla lettura del CIR, invero, si evince che tra i profili esemplificativi dell'operaio specializzato super V livello vi è il responsabile di vivaio, mentre appartiene al livello IV il vivaista specializzato.
L'attività vivaistica è dunque tipica sia del IV e sia del V livello, e né l'attestazione del direttore di lavori, né le successive determine del descrivono le concrete attività che legittimino CP_1
l'attribuzione del livello V°.
Proprio a causa di tale insufficienza e genericità contenutistica, la non ha inteso Pt_4
riconoscere il superiore inquadramento, sollecitando gli enti ad una più puntuale indicazione dei presupposti legittimanti il passaggio di livello.
Deve quindi concludersi che i documenti prodotti non sono dimostrativi dello svolgimento delle mansioni superiori, poiché in essi non sono puntualmente specificate e definite le attività corrispondenti al livello rivendicato.
E' insomma l'aspetto sostanziale e contenutistico della prestazione lavorativa che ne comporta la riconducibilità all'una o all'altra delle qualifiche professionali di cui alle declaratorie contrattuali collettive, sicché, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di attribuzione di qualifica superiore, occorreva l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni rivendicate, sotto il profilo sia qualitativo e sia quantitativo.
Di qui la conferma della sentenza impugnata. Stante la contumacia del appellato, nulla CP_1
sulle spese
P.Q.M.
la Corte d'appello di GG Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 1652/2023 del Giudice del lavoro di GG
[...]
, pubblicata in data 13/10/2023, così provvede: Pt_4
rigettata l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
GG Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)