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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Simona Lo Iacono Consigliere rel.
dott. Mariangela Messina Componente onorario dott.Giovanni Sollima Componente onorario con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Catania, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 895/2024 vg R.G promossa da:
nato a [...] il [...] e nata a [...] Persona_1 Persona_2
il 17/3/1982 in qualità di genitori di nata in [...] il [...], e Per_3
nata in [...] il [...] rappresentati e difesi dall'Avv.to Persona_4
Rosaria Brugaletta come da mandato in atti.
Reclamanti
In fatto e in diritto
Con reclamo ex art. 739 c.p.c del 29/10/2024 e impugnavano Persona_1 Persona_2
il decreto emesso in data 18/10/2024, con il quale il Tribunale per i minorenni di Catania aveva rigettato l'autorizzazione da essi richiesta alla permanenza in Italia ex art. 31 Dlgs
286/98 nell'interesse delle figlie minorenni nata in [...] il [...], e Per_3
nata in [...] il [...]. Persona_4
Con il primo motivo di gravame eccepivano l'erronea formulazione e/o la contraddittorietà del provvedimento emesso in assenza di attività istruttoria.Ed invero, ad avviso di essi reclamanti, non poteva dirsi che la situazione delle minori non fosse mutata rispetto al Perso momento dell'ingresso in Italia. Precisavano infatti che la figlia più grande, aveva superato la terza media e aveva iniziato il percorso delle scuole superiori;
mentre la minore, invece, aveva iniziato la scuola d'infanzia. Perso Mettevano in evidenza, altresì, che dalla relazione dei Servizi Sociale emergeva che ra estroversa e gioiosa e non aveva difficoltà nell'utilizzo della lingua italiana.
Alla luce di questi elementi affermavano che era maturato il percorso di integrazione delle minori in Italia e che, pertanto, un loro rientro in Albania avrebbe portato ad un loro nocumento. Ad ogni modo, poi, contestavano l'assenza di una nuova istruttoria e l'omessa richiesta di una nuova relazione ai servizi sociali.
Quanto all'informativa della Questura presa in considerazione dal primo giudice, specificavano che essi reclamanti, non avendo permesso di soggiorno o altro documento idoneo, non potevano chiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune competente.
Relativamente al lavoro del sig. poi, allegavano una nuova dichiarazione di intenti Per_1 redatta dal titolare dell'azienda agricola disposta ad assumerlo non appena questi fosse in possesso del permesso di soggiorno.
Con il secondo motivo d'appello lamentavano inoltre la violazione e/o errata applicazione degli artt 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.
Instauratosi il contraddittorio, il P.G. chiedeva il rigetto del reclamo.
Indi la Corte, all'udienza del 12/3/2025 poneva la causa in decisione.
Tanto esposto in punto di fatto, va innanzi tutto rilevato che il decreto impugnato ha rigettato la domanda svolta dai ricorrenti ritenendo non mutata la situazione del nucleo familiare rispetto ad altro decreto reiettivo emesso in data 13.10.2024 sulla scorta di una speculare istanza ex art. 31 Dlgs 286/98.
Oltre a ciò, il T.M riportava le medesime considerazioni poste a fondamento del primo decreto di rigetto. In particolare il primo giudice rilevava: - quanto alla posizione lavorativa del padre, che la promessa di assunzione (peraltro non depositata nel nuovo giudizio), condizionata all'acquisizione del permesso di soggiorno, risultava firmata da persona identificata come casalinga;
- che dall'informativa resa dalla Questura di Ragusa in data 14.05.2024 emergeva che da sopralluogo i ricorrenti non risultavano risiedere nel luogo indicato;
- che dalla relazione del servizio sociale del Comune di Comiso resa in data 25.06.2024 Perso emergeva che la figlia più grande veva frequentato la terza classe della scuola secondaria di primo grado e si era scritta all'istituto tecnico commerciale di Comiso;
la minore, attesa la tenera età, non risultava scolarizzata. Per_4
Perso Da tali riscontri il primo giudice, quanto alla situazione scolastica di metteva in rilievo che appariva inverosimile che - arrivata in Italia a marzo 2024 - avesse conseguito la promozione alla classe successiva dopo una frequenza così limitata. Quanto alla situazione lavorativa del padre, evidenziava che da una verifica non risultava esistente l'azienda di colei che gli avrebbe promesso un contratto di lavoro, inoltre la lettera d'intenti non risultava essere redatta nelle forme dell'autodichiarazione ex artt. 75 e 76 dpr 445/2000 e, comunque, non era idonea alla futura conversione in permesso di soggiorno.
Sulla base delle predette considerazioni il Giudice di prime cure affermava che le minori non potevano considerarsi radicate nel contesto dello Stato italiano e nel percorso scolastico.
Infine, considerata, altresì, l'assenza di problemi di salute, rigettava il ricorso.
Ora, le considerazioni di cui sopra si è dato atto, appaiono del tutto condivisibili, atteso che mettono in evidenza una forte precarietà del nucleo familiare sia a livello abitativo che a livello lavorativo, in netto contrasto con il radicamento che l'art. 31 Dlgs 286/98 tende a tutelare.
Inoltre non può farsi a meno di rilevare che la seconda istanza di autorizzazione (sfociata nel provvedimento oggi reclamato) è stata presentata dai ricorrenti in data 4/10/2024 ed era riproduttiva di uno speculare ricorso iscritto a ruolo in data 2/5/2024, rigettato con decreto del 13/8/2024.
Poiché dagli atti emerge che il nucleo familiare aveva fatto ingresso in Italia nel Marzo 2024, ciò vuol dire che erano trascorsi solo due mesi dalla presentazione del primo ricorso e solo sette mesi dal secondo, un tempo oggettivamente brevissimo per far ritenere che le due minori fossero pienamente integrate in Italia e che potessero quindi subire un nocumento dal loro reimpatrio.
In tema si rammenti invero che i requisiti fissati dall'art. 31, co. 3, del D. Lgs. 286/1998, che legittimano la concessione del provvedimento autorizzativo, da parte del giudice minorile, all'ingresso o alla permanenza del ricorrente, familiare del minore straniero, sono essenzialmente due: 1) “gravi motivi” connessi con lo sviluppo psicofisico del minore;
2) età
e condizioni di salute del minore presente in Italia.
In particolare, costituisce orientamento già da tempo consolidato della S.C. quello a tenore del quale i gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, in presenza dei quali può essere concessa ai loro familiari la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia, possono consistere in qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che questi è destinato a risentire per effetto dell'allontanamento dei familiari o dal suo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle condizione di salute ricollegabili al suo complesso equilibrio psicofisico, fermo restando che deve trattarsi di situazioni di durata non lunga o indeterminabile e non caratterizzate da tendenziale stabilità e che, pur prestandosi a non essere catalogate, o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili tali da trascendere il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I, n.
10849/2021).
Con la sentenza n. 29795/2017, la S.C. ha ulteriormente valorizzato tale lettura dell'art. 31, rilevando la necessità di tenere debitamente in conto ai fini in esame della “difficoltà che il minore, nato in [...] e quivi vissuto ininterrottamente, potrebbe incontrate in caso di trasferimento nel paese di origine di genitori, ove, oltre ad essere priva di concrete relazioni affettive e sociali, non potrebbe avvalersi neppure delle forme di assistenza garantite dal nostro ordinamento” nonché, nell'ipotesi (in tesi, possibile) di rimpatrio dei soli genitori,
“del pregiudizio che il minore potrebbe risentire per effetto della condizione di sostanziale abbandono in cui verrebbe a trovarsi, in un momento così importante e delicato per il suo corretto sviluppo psico fisico”.
Ne deriva che è presumibile un danno da sradicamento solo allorchè il minore (nonché il suo nucleo) abbiano acquisito abitudini consolidate, e abbiano un contesto di riferimento saldo, formato da relazioni amicali o parentali, ovvero caratterizzato da tutto quell'insieme di fattori (ambientali, lavorativi, ludici) che caratterizzano una concreta base affettiva e sociale. Solo in siffatte ipotesi infatti è possibile ritenere che si subisca un serio nocumento legato all'abbandono di un vero e proprio equilibrio, foriero di speranza e di progetti.
Ma nella specie il periodo di permanenza è stato brevissimo, manca l'acquisizione in capo ai ricorrenti di un contesto ambientale sicuro (si veda l'informativa della Questura di
Ragusa del 14 maggio 2024 da cui emerge che i ricorrenti non risultano risiedere nel luogo di dimora indicato), manca persino una certa identificazione del datore di lavoro che dovrebbe assumere il ricorrente (al di là della nuova dichiarazione di intenti fornita in questa sede, vi è già prova in atti che la precedente documentazione era stata fornita da soggetto che aveva fornito una sede fittizia).
L'insieme di tali elementi, lungi dal far propendere per un radicamento, mette anzi in evidenza una situazione di grave fragilità, che non rassicura affatto sulla esistenza in Italia per le minori di un contesto stabile e adatto alla loro crescita psicofisica.
Sembra piuttosto che il ricorso alla norma dell'art. 31 TU 286/1988 sia stato incoato impropriamente dai reclamanti, atteso che nei fatti è stato utilizzato non per proteggere l'equilibrio di soggetti minori, bensì al fine di ottenere un permesso di soggiorno in Italia, finalità raggiungibile con ben altri strumenti normativi.
Non è quindi possibile prospettare per le minori, figlie dei reclamati, alcun danno da sradicamento, dato che la loro presenza in Italia non ha caratteristiche tali da far prospettare quell'inserimento nel territorio che l'art 31 tutela e protegge e che postula una vera e propria ambientazione di vita nel territorio nazionale, legata allo sviluppo psicofisico dei minori, dalla cui rottura deriverebbe agli stessi un danno, una ambientazione che la mera frequenza scolastica per qualche mese in Italia non è in grado di asseverare.
Ne deriva che il ricorso merita ampio rigetto.
Nulla per le spese.
Si dà atto che il procedimento, per materia, è esente dal contributo unificato.
P. Q. M.
Rigetta il reclamo.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher