Ordinanza cautelare 9 luglio 2010
Sentenza 21 marzo 2011
Decreto decisorio 3 ottobre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 21/03/2011, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02432/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01707/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione RI Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: AC GO, LO SA, FÈ AL, AL AU, AR CO, OG IN, EO MA, DR AL, EL IG, RC AR ET, AR IG, BA AB, AR PE, ES GI, IL AB, IL PI, AS RA AR, LA RA, RD IV, CC RA, IO LO, GU CO, BR UR, UN TA, SC CO, NZ TT, CI BE, LD AB, AL NT, DI MA, LI EL, CC MA, AL EL, LA QU, EL NI, MI VI, TA PE, CI CO, NE VA, EA PE, ON EA, ON BE, DI MA, SM TO, CO AL, TI NR, CR PE, D’CI PE, D’EL EL, DE TO VA, DE CC NA, DE IO IA, Di GI DA, Di IS IO, Di NZ CO, Di NZ VI, Di SI PE, Di PI NT, Di RI EL, Di RI RI NI, OL EL, DO LB, VI GI, Du AL AU AR, AR UC, FA PE, FE CO SA SA, NC BE, AD PE, LO UR, IA SA, MM PE, IG NI, IE VA EL, ZZ AN, RE TA, GR EL, ZZ IN, MP IA, ON AR, Le UC ON, IV ST, UZ SA, UCrelli ST, MA EA, AN IO S., AS NI, ZO AS, LA ZI, ON SA, ES MA, TO LO, MO AS, RE MA, TO LU, UR NI, SA LI, NA RD, NA IG, CO NZ, NI IA, TI EL, OL UR, IA AS, BO CO, MI AO, NE NA, PE MA, IL IG, GA AL, AI RT, PI CO, TE MA, RC EA, CO VA, US CO, AJ VA, RA LO, RI NO, ST IZ, RO MI, OS CO, RO OR, OS BA, BI ST, NO UC, AR EL, IA NI, CH SI, CI NA, TI CO, SE EL, ME IV, TA UR, SG IG, SI LI, LI IG, TE RO, NA NI LO, RO LE, MP RN AB, AR MA, AS PP, DE QU, VE EA, ID NR, LA JO, LA CO, LA ZO, ZE EL, ELLA IA, TT NI, IL RI, LU NI, De NZ EL, CI IN, SC OC, AR RI, RI BE, NE ER, SI AU, NE IN, OT AR, IN EL, SE GO, DA IN, TO RD, TA DA, BA IG, VA UC, VI GI, EO NI, TR EN, DE OS NI, DE RO MA, De ZI GI, De IO RI, IN AO, NI BE, OC BE, RI IO, IN IU, AF CO, CA RA, NS MA, CA AB, LL VA, EG RI, SI IN, IU ZI, La IL EA ED, UN IC, ER IA, AN EL, UF GI, AI SA, NA LO, De UC NI, FA MA, FR IS, GH BE, La UN IA, IS AB, IA LA, PA IA, AR MA, TA PE PI, NI PE, EL RA, LI AU, TO CA, TU AZ, IN EA, US EN, AI SA, LE AU, ZI TO, D’IC TO NI, IP AB, IO EA, ZZ TOantonio, AZ AN, IN SA, NE EL, LL IZ, SC AR, NA EA, GL AS, OV AR SA OR ME, IN VA, RD AL, Di LE AB, FA DO, De FA LB, AR EN, NE VA, ME AU, SP GI, PI IN, NE AV, MI TA, NT LO, GG OR, SAnova AR, D’ER EN, TI CO, OR NI, De AS CO, TE SA, BE NI, LO SA, LE EL, De TO IO, IG CA, IG IG, BI EN, ES EN, NI EL, NU CI, VI NZ, SP NI, ES NO, Di VO UC, RO RO, IL OC EA PI, MA NI, OR EN, TA AR, LD TA, IM NA, D’EL UR, DE AV, LL MI, CO NI, ET AU, CA QU, NTrello LO, ZZ GI, AR AS, OL VA, D’AU RA, La RO SA, LI VA, BI UR, IS AS, AR IA, SP VA, AR SA, Di IO NI, Di RO AM, BA AB, LA AR, De RE DO, De RO SV LB, De UC AL, MA ND, OI ND, SA NI, D’SI PE, RE RA, RN MA, ER NO, NZ EL, LI RA, ROsi AB, PI GI, TA AO, UR AN AR, NT CO, ET AN MA, RI IO, TA IO, CR RI, VA IG, OL NI, IA SA, CU EA, OR AU, TA EL, AN CO, RO CC, NA AB, ZA IL e EO IM, rappresentati e difesi dall'avv. Anna CA Gigante, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, situato in Roma, via E. Fermi n. 15;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
OR UR, n.c.;
AR EN, n.c.;
IL VA, n.c.;
SI AS, n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione,
- quanto al ricorso introduttivo:
del decreto di rettifica della graduatoria di merito n. 333-B/1204(08)/6897, relativo al concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto a 108 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della P.S. indetto con D.M. 19 settembre 2008, successivamente elevati a 291 con D.M. 3 luglio 2009, pubblicato in data 2 dicembre 2009 nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, Supplemento Straordinario n. 1/34, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e consequenziale, anche non noto;
per la declaratoria
dello scorrimento della impugnata graduatoria di merito n. 333-B/1204(08)/6897 relativa al concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto a 108 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della P.S. indetto con D.M. 19 settembre 2008, successivamente elevati a 291 con D.M. 3 luglio 2009, pubblicato in data 2 dicembre 2009 nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno, Supplemento Straordinario n. 1/34;
nonché per il conseguente riconoscimento
del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi direttamente, mediante scorrimento della sopra citata graduatoria di merito, al relativo corso di formazione;
- quanto ai motivi aggiunti:
del decreto di rettifica della graduatoria di merito a seguito di reiterazione della prova scritta n. 333-B/12.0.4(8)/4483, relativo al concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto a 108 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della P.S., indetto con D.M. 19 settembre 2008, successivamente elevati a 291 con D.M. 3 luglio 2009, pubblicato in data 7 maggio 2010 nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno – Supplemento Straordinario n. 1/18BIS, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e consequenziale, anche non noto;
- quanto ai motivi aggiunti proposti esclusivamente del sig. GI ES:
del provvedimento prot. n. 333/12.04(08)7057 del 10 agosto 2010, a firma del Dirigente dell’Ufficio III – Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno, notificato all’Ass. Capo della P.S. GI ES in data 1 settembre 2010, con il quale veniva rigettata la richiesta di riesame dei titoli di servizio prodotta in data 13 febbraio 2010, relativamente alla procedura concorsuale a 108 posti, poi elevati a 291 posti, per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente della P.S. indetto con D.M. 19.09.2008, a seguito del parere espresso dalla Commissione esaminatrice, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e/o connesso e consequenziale, anche non noto;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a conseguire una poziore collocazione nella graduatoria di merito del concorso “de quo”;
nonché per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad essere ammesso alla frequenza del primo corso utile di formazione e conseguentemente del diritto del ricorrente alla impregiudicata decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di vice sovrintendente della P.S. a seguito dell’eventuale superamento di detto corso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 30 gennaio 2010 all’Amministrazione intimata presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed ai controinteressati OR UR e AR EN presso le rispettive sedi di servizio, i ricorrenti impugnano il decreto di rettifica della graduatoria di merito n. 333-B/1204(08)/6897, relativa al concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto a 108 posti, poi elevati a n. 291, per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della P.S. indetto con D.M. 19 settembre 2008.
Ai fini dell’annullamento deducono i seguenti motivi di diritto:
A. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 241/90 E SUCC. MOD. NONCHE’ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTI E PER SLEALTA’ NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO,
B. VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 97 DELLA COST. NONCHE’ DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA, ECONOMICITA’ E SPEDITEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DELL’ART. 15 SETTIMO COMMA DEL D.P.R. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Con atto depositato in data 9 marzo 2010 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 16 marzo 2010 – ha depositato documenti.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2010 i ricorrenti – stante l’intervenuta sospensione in via di autotutela del provvedimento impugnato – hanno rinunciato all’istanza cautelare.
2. In data 25 giugno 2010 i ricorrenti hanno prodotto “ricorso per motivi aggiunti”, notificato in data 11 giugno 2010 all’Amministrazione resistente presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed ai controinteressati OR UR, AR EN e IL VA presso le rispettive sedi di servizio, proposto per l’annullamento del decreto n. 333-B/12.0.4(08)/4483, con il quale in data 7 maggio 2010 il Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III “Attività Concorsuali per il personale che espleta funzioni di Polizia” ha approvato la graduatoria di merito del concorso di interesse in questa sede, “integralmente” sostitutiva di quella di cui al precedente decreto n. 333-B/1204(08)/6897 dell’1 dicembre 2009.
A tale fine deducono i seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 97 DELLA COST. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, PER ILLOGICITA’, PER IRRAGIONEVOLEZZA E PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Con ordinanza n. 3101 del 2010 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
3. In data 19 novembre 2010 il ricorrente ES ha depositato un ulteriore “ricorso per motivi aggiunti”, notificato in data 26 ottobre 2010 all’Amministrazione resistente presso l’Avvocatura Generale dello Stato ed ai controinteressati OR UR, EN AC e AS SI presso le rispettive sedi si servizio, proposto per l’annullamento del provvedimento prot. n. 333/12.04(08)7057 del 10 agosto 2010 con il quale il Dirigente dell’Ufficio III - Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia ha rigettato la richiesta di riesame dei titoli dal predetto presentata in data 13 febbraio 2010.
A tale fine formula le seguenti censure:
A. VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 71 DPR 247/99 – VIOLAZIONE DI LEGGE DELL’ART. 97 DELLA COST. NONCHE’ DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, DI IMPARZIALITA’, DI CORRETTEZZA, DI EFFICIENZA, DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PER ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
A seguito del deposito di documenti in data 13 gennaio 2011, il Ministero dell’Interno ha prodotto in data 19 gennaio 2011 ed il successivo 21 gennaio 2011 memorie con le quali ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
In data 10 febbraio 2011 ha, altresì, depositato copia del parere del Consiglio di Stato n. 4507/10, emesso su ricorso straordinario proposto avverso la “rettifica della graduatoria di merito a seguito della reiterazione prova scritta – concorso interno a n. 108 posti per l’accesso a corso nomina vice sovrintendente”.
4. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2011 il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti in seguito proposti sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti hanno proposto diverse impugnative, al fine di contestare la legittimità dell’operato espletato dall’Amministrazione in ordine al concorso a 108 posti, poi elevati a n. 291, per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della P.S., indetto con D.M. 19 settembre 2008.
Tali impugnative sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
2. Come già rilevato nel corso dell’udienza pubblica, dandone atto a verbale, ai sensi dell’art. 73 del cod.proc.amm., le impugnative di cui sopra risultano notificate ai controinteressati - non costituitisi in giudizio - presso l’ufficio di appartenenza e non a mani proprie.
Orbene, tale circostanza rende le impugnative in questione inammissibili.
Per costante giurisprudenza, il ricorso notificato al controinteressato – in modo diretto o a mezzo del servizio postale – presso l’ufficio pubblico dove egli presta servizio va, infatti, dichiarato “inammissibile” in tutti i casi in cui la consegna dell’atto o del plico non avvenga a mani del controinteressato stesso, bensì ad altra persona, pur se addetta a quell’ufficio, atteso che la possibilità prevista dall’art. 139, comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di “persona addetta all’ufficio” va riferita esclusivamente agli uffici dove l’interessato tratta i propri affari- per cui può affermarsi un’immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario – e non anche all’ufficio presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presta lavoro subordinato (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2561; C.d.S., Sez. V, 3 febbraio 2006, n. 463; C.d.S., Sez. IV, 9 novembre 2005, n. 6255; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 3 novembre 2010, n. 33125; TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 10 aprile 2009, n. 699; TAR Lazio, Latina, 4 settembre 2006, n. 597).
Per completezza, va comunque ricordato che il difensore dei ricorrenti – nel corso dell’udienza pubblica in cui è stato trattenuto in decisione il ricorso – ha rappresentato che fu richiesto all’Amministrazione l’indirizzo dei luoghi di residenza dei controinteressati ma che la predetta Amministrazione si limitò a comunicare le sedi ove quest’ultimi prestavano servizio, in modo da invocare – seppure implicitamente – l’art. 44, u.c., del cod. proc. amm., il quale disciplina la rinnovazione della notificazione nei casi in cui “l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”.
A parte il rilievo che – a sostegno di quanto asserito - non risulta fornito il benché minimo elemento di prova, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l’istituto in esame non possa trovare applicazione, atteso che:
- il possesso esclusivamente di informazioni per procedere alla notificazione presso la sede in cui il dipendente presta servizio non implica – di per sé - che la notificazione non possa avvenire correttamente (ossia “a mani proprie”);
- dalle modalità di notificazione, desumibili dagli atti consegnati all’ufficiale giudiziario, non risulta che i ricorrenti abbiano fornito precise istruzioni affinché il plico venisse consegnato a mani proprie dei destinatari e, dunque, la nullità della notifica non è imputabile al su menzionato ufficiale giudiziario. In altre parole, trova applicazione il principio – ripetutamente ribadito in giurisprudenza - secondo il quale le modalità della notifica sono scelte ed indicate all’organo della notificazione dagli stessi ricorrenti, i quali, per non aver fornito precise istruzioni o per non aver scelto un diverso mezzo di notificazione, non possono non assumersi il rischio dell’eventuale mancato buon fine e corretto compimento dell’operazione chiesta (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3876; TAR Emilia Romagna, Parma, Sez, I, 21 dicembre 2010, n. 545).
Tutto ciò detto, è doveroso concludere che – in spregio della disposizione di cui all’art. 21, comma 1, della legge n. 1034 del 1971, ora art. 41 cod. proc. amm. - non è stato evocato in giudizio “almeno uno dei controinteressati” e, dunque, non è stato correttamente instaurato il contraddittorio.
3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di contraddittorio.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione RI Ter) dichiara inammissibile il ricorso n. 1707/2010.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
PI Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2011
IL SEGRETARIO