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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NO TO OL Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. LI MA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 167 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicolò Gervasi giusta procura CodiceFiscale_2
allegata al fascicolo di primo grado.
Appellanti
(c.f. ), (c.f. Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
), (c.f. ), CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 Pt_6
(c.f. ), sia in proprio sia nella qualità di eredi di
[...] CodiceFiscale_6 Per_1 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Puglisi e Mario Arpino giusta procura
[...]
allegata alla comparsa di costituzione in giudizio.
Appellati e appellanti incidentali
(p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in carica, rappresentato e difeso dell'Avv. Angelo Galante per procura a margine CP_2
della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
Appellato
in persona del Ministro in Controparte_3
carica, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato ufficio distrettuale di
Palermo
Appellato
(c.f. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, dottor , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5
AU SE, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
Controparte_6
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Donatella Controparte_7
IC e MA IT EL ST per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
2 Appellata
Controparte_8
Appellata contumace
Conclusioni degli appellanti:
riformare parzialmente per quanto di ragione la impugnata sentenza n. 3346/2019, emessa dal
Tribunale di Palermo relativamente alla parte in cui ha compensato le spese e, per l'effetto,
condannare gli odierni convenuti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado,
nonché di questo secondo grado di giudizio, da distrarre in favore del procuratore, il quale ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., sono riproposte tutte le domande, eccezioni,
deduzioni e richieste istruttorie già svolte dagli appellanti in primo grado.
Conclusioni degli appellati e appellanti incidentali congiunti Controparte_9
in via principale, riconoscere e dichiarare l'infondatezza dell'appello incidentale, così
rigettandolo integralmente;
in via incidentale, riconoscere l'ammissibilità e la fondatezza della formulata impugnazione incidentale, accogliendo tutti i relativi motivi e così, per l'effetto, riformare tutti i capi sfavorevoli della sentenza n. 3346/2019 del Tribunale di Palermo, accogliendo le originarie domande degli odierni appellanti incidentali e, precisamente, condannando i signori NO
e , il , in persona del sindaco pro Parte_2 Controparte_1
tempore, e il in persona del Ministro pro Controparte_3
3 tempore, in solido fra loro o ciascuno in proporzione della loro responsabilità, al pagamento delle somme ritenute eque per ciascuno dei concludenti, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, iure proprio ed iure hereditatis, in conseguenza del decesso avvenuto il 12.7.2007 del loro congiunto tenendo conto che Persona_1
quest'ultimo, all'epoca dei fatti, percepiva un guadagno lordo annuo di € 26.404,00 (come da modello 720/2007 in atti), che è deceduto all'età di 54 anni e che avrebbe apportato il suo contributo economico alla famiglia, anche sotto forma di trattamento previdenziale di vecchiaia e/o di anzianità, fino al compimento del 79 anno di età (speranza di vita per gli uomini, nel 2007, secondo le tabelle ISTAT), nonché tenendo conto che:
- la moglie del defunto signora all'epoca del decesso aveva, aveva 50 anni;
Parte_3
- la figlia non convivente, all'epoca aveva 27 anni;
il figlio Parte_4 [...]
non convivente, all'epoca aveva 24 anni;
Pt_5
- il figlio convivente, all'epoca dei fatti aveva 12 anni;
Parte_6
in ogni caso, condannare gli appellati incidentali, in solido fra loro o chi di ragione fra loro,
al rimborso in favore dei qui concludenti dei compensi, delle spese imponibili e non imponibili, nonché di quelle generali, oltre al rimborso della maggiorazione per il contributo previdenziale integrativo forense ed iva, per il presente e per il precedente grado di giudizio.
Conclusioni dell'appellato : Controparte_1
in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale formulato nei confronti del , tenuto conto delle nuove domande e/o Controparte_1
4 eccezioni proposte in violazione dell'art. 345 c.p.c. e/o dichiarare l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
nel merito rigettare integralmente l'appello incidentale nei confronti del
[...]
perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Controparte_1
sentenza di primo grado;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , tenuto conto Controparte_1
dell'ubicazione in cui si è verificato il sinistro;
in via estremamente subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dagli appellanti incidentali, tenuto conto di eventuali responsabilità concorrenti e delle riscontrate duplicazioni delle voci di danno, accertare e dichiarare che i terzi chiamati in causa in primo grado “ Controparte_10
” e “ , in
[...] Controparte_11
persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, sono tenuti a manlevare e tenere indenne il da qualsivoglia obbligazione di pagamento per cui Controparte_1
sopravvenisse condanna e, per l'effetto, condannare i predetti al pagamento di tutte le somme che venissero eventualmente riconosciute in favore degli appellanti incidentali;
in ogni caso, rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate nei confronti del
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni Controparte_1
dedotte nel presente giudizio.
5 Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Conclusioni dell'appellata Controparte_4
ritenere e dichiarare infondato in fatto, illegittimo in diritto l'appello principale e quello incidentale rigettandoli confermando, conseguentemente, in toto la decisione di 1 grado.
Con vittoria di spese.
Conclusioni dell'appellato Controparte_3
dichiarare inammissibile l'appello nei confronti del e/o rigettare tutte le domande CP_3
perché prescritte e/o infondate;
condannare controparte al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio, salvo beninteso, e a parte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione.
Conclusioni dell'appellata Controparte_6
:
[...]
in via preliminare, ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della domanda di manleva avanzata dal nei confronti della Controparte_1
comparente;
nel merito, rigettare con e qualsiasi statuizione l'appello incidentale proposto dagli eredi di
MAni per l'insussistenza di ogni e qualsiasi presupposto di responsabilità nella Per_1
causazione dell'evento dannoso;
6 in ogni caso, rigettare con qualsiasi statuizione la domanda di manleva avanzata dal
[...]
per l'insussistenza di ogni presupposto di responsabilità a carico Controparte_1
della comparente nella causazione dell'evento dannoso;
con vittoria di spese e compensi di difesa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3346 del 1 luglio 2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande proposte, iure proprio e iure hereditatis, da Parte_3 Parte_4 [...]
e volte alla condanna dei convenuti Pt_5 Parte_6 Controparte_8 Parte_1
, e e
[...] Controparte_1 Controparte_12
del terzo chiamato in causa , al risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_2
patrimoniali conseguiti al sinistro occorso al loro congiunto, il giorno 10 Persona_1
luglio 2007 in località Guidaloca a , durante un'immersione Controparte_1
subacquea effettuata in compagnia del figlio minore e al decesso di costui Parte_6
avvenuto a Palermo il successivo 12 luglio 2007.
Nel motivare la decisione il Tribunale:
- ha respinto le eccezioni preliminari di improcedibilità della domanda per difetto di preventivo ricorso alla mediazione obbligatoria, di difetto di procura ad litem del
[...]
e di nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione;
Controparte_1
- ha rigettato anche l'eccezione di estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dal e da Controparte_3 Parte_2
7 evidenziando che il decorso del termine prescrizionale, ampliato ex art. 2947 comma III c.c.
fino a coincidere con il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 589 c.p., era stato efficacemente interrotto dalla nota di costituzione in mora inviata dagli attori ad alcuni dei soggetti indicati quali responsabili in solido per l'occorso;
- valorizzato il compendio probatorio in atti, ha rigettato le domande risarcitorie in relazione ai profili di responsabilità prospettati dagli attori, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., a carico del al quale era imputato di non aver Controparte_3
adeguatamente sorvegliato il tratto di mare in cui si verificò il sinistro e aver omesso di segnalare e rimuovere una rete da pesca che vi era stata abusivamente collocata, ritenendo la condotta imprudente del de cuius, volontariamente avvicinatosi alla rete da pesca “per cercare
di recuperare i pesci che si trovavano su di essa, finendo col rimanervi a sua volta
impigliato”, dotata di efficacia tale “da spezzare il nesso causale tra l'abusiva presenza della
rete …e l'evento lesivo” (pag. 19 della sentenza appellata). Ha inoltre dichiarato inammissibile l'estensione del predetto titolo di responsabilità ad , titolare Parte_1
dello stabilimento balneare “Torre di Guidaloca”, in quanto “operata da parte attrice soltanto
in comparsa conclusionale realizzando in tal modo una non consentita mutatio libelli” (pag.
14 della sentenza appellata);
- quanto alle violazioni delle prescrizioni volte a garantire i servizi di soccorso e salvamento dei bagnanti prospettate dagli attori a carico di e e del Pt_2 Parte_1 [...]
in relazione tanto alla conduzione delle operazioni di recupero in mare Controparte_1
8 di quanto all'assistenza a costui prestata in fase di prericovero, recepite le Persona_1
conclusioni raggiunte dal consulente tecnico medico-legale, ha ritenuto non sussistente -in base alla regola “della preponderanza dell'evidenza (o del “più probabile che non”)- un nesso
causale tra il decesso di e i (pur riscontrati) profili di inadeguatezza delle Persona_1
operazioni di salvataggio e primo soccorso praticate in favore dello stesso in occasione
dell'incidente in mare del 10 luglio 2007” (pag. 26 della sentenza appellata);
- ha considerato assorbite nel rigetto della domanda risarcitoria degli attori le domande di manleva e garanzia spiegate dal nei confronti Controparte_1
dell' Controparte_6
e della
[...] CP_11 Controparte_13
- ha respinto la domanda dei congiunti di condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.; Pt_2
-ha ravvisato i presupposti per compensare integralmente le spese di lite nei rapporti tra gli attori, da un lato, e i convenuti e il terzo chiamato , dall'altro, nonché nei Parte_2
rapporti tra il e l' Controparte_1 [...]
; Controparte_6
- valutata l'operatività della polizza assicurativa, ha condannato Controparte_13
al pagamento delle spese processuali dell'assicurato
[...] Controparte_1
;
[...]
- ha posto le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti e, nei rapporti interni tra costoro, in via definitiva a carico degli attori.
9 e hanno proposto appello parziale avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
per dolersi, con un unico motivo di impugnazione, della compensazione delle spese di lite disposta nei rapporti tra di essi e i congiunti , determinazione che assumono sorretta Per_1
da motivazione solo apparente, tale da non consentire di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
Nella contumacia di , si sono costituiti in giudizio Controparte_8 Parte_3
e i quali hanno contestato l'appello Parte_4 Parte_5 Parte_6
principale chiedendone il rigetto. Hanno proposto inoltre appello incidentale articolato su due motivi, con i quali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in spregio agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.:
I) in relazione al ritardo con cui fu riportato in superficie, impugnando, Persona_1
segnatamente, “i capi della sentenza che hanno ritenuto irrilevante che il primo bagnino
intervenuto ) abbia portato in salvo il solo figlio minore del poi defunto Parte_2
nemmeno tentando di riportare quest'ultimo in superficie, evento che poi si Persona_1
verificava con grave ritardo” (pag. 23 della comparsa di costituzione con appello incidentale).
Contestano l'incidenza causale dell'imprudente avvicinamento del congiunto alla rete da pesca, individuando piuttosto la causa della morte di costui nell'inadeguatezza delle operazion di salvamento. Adducono non essere stata “esaminata adeguatamente la circostanza della
certa possibilità di impedire la morte del signor se fosse stato immediatamente Per_1
riportato in superficie e collocato sul pattino, prima ancora del figlio minore , che non Pt_6
10 stava correndo alcun pericolo in quel momento” (pag. 16) e sottolineano che, una volta smentita dai fatti (segnatamente dalle dichiarazioni del bagnino che Testimone_1
materialmente recuperò dal fondale marino sul quale era adagiato) la Persona_1
valutazione di particolare complessità delle operazioni di salvataggio espressa dal c.t.u., il mancato recupero del corpo del subacqueo “subito dopo il raggiungimento dell'allora minore
è stato decisivo, rendendo non tempestivo il soccorso” (pag. 18). Parte_6
L'immediato recupero avrebbe infatti ridotto i tempi di soccorso entro il range di 4-6 minuti indicato dal c.t.u. come limite, peraltro neppure invalicabile, oltre il quale l'ipossia determina danni neurologici irreversibili, dando “luogo ad un esito diverso, comunque non mortale”
(pag. 20). Insistono dunque nell'imputare a negligenza di , pur Parte_2
“tempestivamente sopraggiunto”, la prolungata ed esiziale permanenza sott'acqua di Per_1
e ad , titolare dello stabilimento balneare, la responsabilità ex art.
[...] Parte_1
2049 c.c. “anche per non aver dotato il bagnino della necessaria attrezzatura e
strumentazione per un celere ed efficace soccorso (oltre a non aver approntato un numero
sufficiente di bagnini per il caso di soccorso di più persone contemporaneamente)” (pag. 22
della comparsa di risposta con appello incidentale);
II) rispetto alla responsabilità per omissione del Comune di “per non Controparte_1
aver dotato della necessaria attrezzatura il proprio concessionario per il servizio di
salvamento presso la spiaggia libera in località Guidaloca e per non aver comunque
predisposto un adeguato servizio di soccorso che potesse intervenire celermente a recuperare
11 il corpo del signor e praticare le giuste modalità di rianimazione” (pag. 30 Persona_1
della comparsa di costituzione con appello incidentale). Osservano essere stato dimostrata la sostanziale assenza di un servizio pubblico di salvamento posto che l
[...]
, cui il Controparte_6
aveva affidato in concessione il servizio, non disponeva di Controparte_1
adeguata attrezzatura, carenza rivelatasi fattore eziologico decisivo rispetto al decesso del loro congiunto, posto che “se vi fosse stato un sistema di salvamento pubblico davvero idoneo,
non solo il defunto signor avrebbe potuto essere raggiunto e riportato in superficie Per_1
più celermente …, ma dopo la sua riemersione avrebbe potuto essere soccorso da personale
davvero esperto (e non da un medico rimasto ignoto) e con le giuste attrezzature” (pag. 28),
quali il pallone ambu e le bombole di ossigeno, indispensabili per la rianimazione in caso di arresto cardiaco.
Nel giudizio di gravame si sono altresì costituiti:
- il che, eccepita l'inammissibilità dell'appello Controparte_3
incidentale per non essere stato impugnato il capo della statuizione di primo grado che escludeva la responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. dell'Amministrazione statale, ne ha comunque chiesto il rigetto nel merito;
- il che, eccepita in via preliminare l'inammissibilità ex Controparte_1
art. 345 c.p.c. dei profili di responsabilità configurati dai congiunti a carico Per_1
dell'amministrazione comunale per la prima volta con l'impugnazione, ne ha chiesto il rigetto
12 nel merito. In linea gradata ha poi riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva
(essendosi l'evento verificato in un tratto di mare antistante lo stabilimento balneare Lido di
Guidaloca e non la spiaggia libera) e le domande di manleva e garanzia azionate nei confronti dei terzi chiamati in causa, Controparte_6
e non
[...] Controparte_14
senza evidenziare, rispetto a quest'ultima, che sull'accertamento della validità ed efficacia della garanzia assicurativa operato dal primo giudice si era formato, in assenza di reazione della compagnia di assicurazioni, il giudicato interno;
- l Controparte_6
, che, riproposte le eccezion di decadenza e prescrizione ai sensi
[...]
dell'art. 1667 c.c. della domanda di manleva avanzata dal Controparte_1
, ha contestato l'appello incidentale e ne ha chiesto il rigetto.
[...]
- (già , che ha chiesto Controparte_4 Controparte_15
il rigetto di entrambe le impugnazioni.
Gli appellanti principali, reiterata l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria proposta dagli appellanti incidentali, hanno, a loro volta, contestato l'appello incidentale,
chiedendone il rigetto.
Nessuna delle impugnazioni -l'esame di quella incidentale precedendo logicamente il vaglio dell'appello principale, circoscritto alla regolamentazione delle spese di lite tra alcune soltanto delle parti in causa- è meritevole di accoglimento, imponendosi piuttosto unicamente
13 un'integrazione del percorso argomentativo a sostengo della decisione di rigetto della domanda risarcitoria formulata dai congiunti di Persona_1
La disamina dell'appello incidentale non è preclusa né dal rilievo di inammissibilità formulato ai sensi dell'art. 345 c.p.c. dal , né dall'eccezione di Controparte_1
prescrizione reiterata dagli appellanti principali.
Con riguardo al rilievo in rito, è agevole constatare che il titolo di responsabilità tacciato di inammissibile novità ex art. 345 c.p.c. dal in realtà era stata prospettato, in termini CP_1
del tutto coincidenti, già con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ove
(pag. 13), a specificazione dell'addebito consistente nel “non aver garantito il servizio di
salvataggio del tratto di spiaggia libera del lido Guidaloca”, gli attori denunziavano che “la
onlus denominata che, all'epoca, era stata incaricata dall'ente Controparte_6
territoriale convenuto del servizio di salvataggio sulla spiaggia libera, infatti era priva di
qualsivoglia attrezzatura per il soccorso e salvataggio dei bagnanti, financo del pattino, come
espressamente dichiarato dagli stessi bagnini sig.ri e , Controparte_16 Controparte_17
ivi in servizio. In sostanza, la spiaggia libera era sguarnita delle elementari dotazioni di
sicurezza sia per il recupero in mare dei bagnanti in difficoltà -non avendo a disposizione
alcun mezzo di salvataggio- sia per il successivo soccorso -non avendo la strumentazione
necessaria (palloncino ambu, bombole di ossigeno, etc)”. Trattasi delle medesime contestazioni reiterate a pagina 30 dell'atto di appello.
14 Ben pochi passaggi argomentativi richiede, altresì, la conferma del rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio azionato dai congiunti di ove: Persona_1
- si consideri, in fatto, che, verificatasi la morte di costui il giorno 12 luglio 2007, non era decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 comma 1 c.c. (senza, cioè,
neppure considerare l'operatività della regola espressa dal terzo comma della medesima disposizione codicistica) alla data dei 3-4 luglio 2012 in cui gli aventi diritto costituirono in mora taluni di coloro ai quali imputavano la responsabilità per l'occorso, e che una soluzione di continuo ancora minore separa tale diffida dall'avvio del procedimento di mediazione
(marzo 2014) e dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
(maggio 2015);
- si rammenti, in diritto, che, a termini dell'art. 1310 comma 1 c.c. “gli atti con i quali il
creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido … hanno effetto
riguardo agli altri debitori”.
Accedendo al merito, fermo restando che, come statuito dal Tribunale, la condotta sommamente imprudente di avvicinatosi alla rete da pesca ove rimase Persona_1
impigliata parte della sua attrezzatura, è il movente primo della catena di eventi che lo condusse a morte, è purtuttavia vero che tale rilievo non risulta in sé decisivo, dovendo valutarsi, alla stregua del quadro restituito dalle condotta istruttoria, se ne sarebbe stato possibile il tempestivo soccorso.
Ebbene, le censure condensate nell'appello non consentono di assegnare:
15 a) alla condotta, in tesi omissiva e negligente, di , bagnino presso lo Parte_2
stabilimento balneare “Torre di Guidaloca”, nella conduzione delle operazioni di recupero in mare del subacqueo;
b) all'inottemperanza di , titolare del medesimo stabilimento balneare, Parte_1
all'obbligo di dotare il bagnino dell'attrezzatura atta a un celere ed efficace soccorso;
c) alle inadempienze del rispetto all'obbligo di dotare della Controparte_1
necessaria attrezzatura il concessionario del servizio pubblico di salvamento presso la spiaggia libera in località Guidaloca
[...]
) e al dovere di predisporre un Controparte_6
adeguato servizio di soccorso;
valenza di attivatori di serie causali rispetto ai danni cerebrali da anossia ai quali, secondo quanto accertato dal CTU nominato nel primo grado di giudizio e non contestato da alcuna delle parti in causa, è conseguito il decesso di Persona_1
Non consta, invero, dimostrazione dell'assunto secondo cui con ragionevole grado di probabilità, ovvero secondo il canone del “più probabile che non”, un tempestivo o diverso intervento da parte del bagnino o manovre rianimatorie adiuvate da adeguata attrezzatura
(quale il pallone ambu e la bombola di ossigeno) che ogni stabilimento balneare è tenuto ad acquisire e custodire, avrebbe evitato la morte di Persona_1
Le emergenze istruttorie indicano, al contrario, che l'esito mortale si sarebbe registrato con alto grado di probabilità -e con percentuale ancor più elevata un esito gravemente invalidante-
16 anche in ipotesi di ottimale conduzione delle operazioni di salvamento in ciascuna delle relative fasi cruciali, ovvero recupero del corpo dall'acqua e manovre rianimatorie.
Davvero determinanti in tal senso risultano: i) l'incertezza riguardo al tempo di sommersione di all'atto del primo sopraggiungere dei soccorsi;
ii) le condizioni in cui Persona_1
costui versava al momento dell'intervento di salvamento;
iii) sotto altro profilo,
l'ineliminabile presenza di tempi tecnici di spostamento ed esecuzione delle operazioni di soccorso.
Per una più chiara comprensione della vicenda in esame è opportuno riassumere brevemente i fatti di causa attingendo al materiale probatorio acquisito.
Dalla “Relazione di servizio sull'incidente di pesca occorso a della Stazione Persona_1
dei Carabinieri di Balata di Baida, Ufficio Locale Marittimo di del Controparte_1
giorno 11 luglio 2007, risulta che:
-alle ore 12,00 circa del 10 luglio 2007 durante un'immersione subacquea Persona_1
effettuata in compagnia del figlio minore, “in un tratto di mare ubicato Parte_6
davanti al tratto libero di litorale compreso tra il lido Torre di Guidaloca ed il costone
roccioso che delimita ad ovest l'omonima baia, a circa centocinquanta metri dalla battigia”,
manifestava improvvisamente delle “difficoltà tali da assumere movimenti anomali”;
- lanciava “prontamente” un allarme e , bagnino dello Parte_6 Parte_2
stabilimento balneare “Torre di Guidaloca” interveniva sul luogo dell'immersione, a bordo
17 del pattino di salvataggio, portando in salvo, in tale primo intervento, soltanto il minore,
Parte_6
- , insieme al fratello e a , bagnino in servizio presso Parte_2 CP_18 Testimone_1
la spiaggia libera, ritornava “subito dopo in acqua a bordo del medesimo natante”,
raggiungendo il luogo dell'immersione dove “si tuffava … ripescando a circa Testimone_1
quattro metri di profondità il corpo dello sfortunato che … sembrava libero da impedimenti
ed adagiato sul fondo …privo di sensi”;
- una volta riportato sulla spiaggia, i soccorritori sottoponevano alle manovre Persona_1
di rianimazione di primo intervento.
La sequenza descritta si arricchisce di ulteriori particolari in funzione delle sommarie informazioni rese ai Carabinieri, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., nell'immediatezza dei fatti da molte delle parti in causa e da . Testimone_1
Si apprende in particolare:
- da quanto riferito da figlio dodicenne di il quale si trovava Parte_6 Persona_1
in compagnia del padre al momento del sinistro, quanto avvenne nei momenti che precedettero gli eventi. Ha riferito l'appellante ai Carabinieri: “siamo entrati in acqua ed
abbiamo nuotato per una mezz'oretta e mio padre con un fucile da sub a molla aveva pescato
due pesciolini. A un certo punto mio padre notava una rete e cercava di prendere i pesci ad
essa impigliati e nel contempo mi passava il fucile. Io notavo una seppia che buttava
inchiostro; questa seppia attirava la mia attenzione, ad un tratto ho sentito mio padre che
18 urlava e girandomi verso di lui notavo che lo stesso si muoveva a scatti e scendeva giù; io
subito ho gridato e facevo dei cenni al bagnino, mio padre non risaliva e qualche minuto
dopo è venuto a prendermi il bagnino che mi lasciava sulla riva e subito dopo lo vedevo
ripartire col pattino per andare verso mio padre. Preciso che quando è arrivato il bagnino
che mi ha preso la maschera e guardava al fondo dicendomi non c'è niente da fare”. E'
necessario precisare che unicamente tali dichiarazioni, non anche il correttivo apportato in sede di interrogatorio formale nel corso di questo giudizio, è stata ritenuta attendibile dal primo giudice con motivazione non gravata da appello. Le fotografie allegate al verbale di sequestro dell'attrezzattura subacquea di eseguito dai Carabinieri di Persona_1
il 10.7.2007 confermano la presenza sulla rete da pesca, la quale era Controparte_1
squarciata in un punto verosimilmente per il contatto con il sub, della fiocina del fucile. Ai
piedi della rete sono stati rinvenuti il resto del fucile, il coltello e il boccaglio del sub;
- dalle SIT di come ebbe luogo il soccorso: “intorno alle 12:00 sentivo delle Testimone_1
urla che provenivano da circa 200 metri dalla costa e ho visto i fratelli , e Pt_2 Pt_2
che procedevano con il pattino a mettere a sicuro un bambino sulla spiaggia. Mi Per_2
dirigevo verso il predetto pattino ed assieme ai fratelli mi … con il loro pattino Pt_2
nella zona ove c'era il galleggiante;
una volta giunti mi immergevo nella speranza di trovare
l'uomo, cosa che mi riusciva subito, raggiungevo il fondale e trovavo il sub in posizione
supina, il quale non era impigliato ad alcun oggetto anche perché sono riuscito a sollevarlo
sino al pattino senza ostacoli e con l'aiuto dei fratelli lo mettevamo sul pattino. Lo Pt_2
19 liberavo dai piombi e notavo che l'uomo era senza maschera. Con Parte_2
iniziavamo le manovre di rianimazione con pattino in moto verso la battigia, guidato da
Giunti sulla battigia lasciavamo le manovre di rianimazione ai colleghi bagnini”. Se Per_2
ne ricava che il corpo inanime di venne issato a bordo del pattino da due Persona_1
uomini e che le manovre di rianimazione, il cui esatto contenuto non è specificato, furono tentate già sul natante durante il tragitto verso la spiaggia.
Sulla scorta di tali dati fattuali, del tutto persuasive risultano le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel primo grado di giudizio.
Per meglio comprendere le valutazioni dell'ausiliario è poi necessario riportare quanto da costui riferito riguardo alle tre fasi subentranti che connotano la sequenza asfittica dell'annegamento e che la differenziano, almeno in parte, dalle altre forme di asfissia meccanica violenta. Si tratta, in dettaglio, 1) della “Fase della apnea riflessa”, risposta riflessa dell'organismo al contatto con il liquido annegante: “il soggetto, una volta immerso, trattiene
il respiro (immobilità respiratoria) nel tentativo di impedire l'ingresso del mezzo annegate
mediante chiusura della glottide. La durata di questa fase è variabile (30-60 secondi) e
dipende soprattutto dalla quantità di aria immagazzinata precedentemente con profonde
ispirazioni o presente in quel momento nei polmoni e dalla capacità di resistenza
individuale”; 2) “Fase della ispirazione riflessa”: “l'apnea riflessa si mantiene sino a quando
non viene raggiunto il cosiddetto punto di rottura determinato dalla combinazione di alti
livelli di anidride carbonica nel sangue e bassa concentrazione di ossigeno;
ciò comporta
20 una intensa stimolazione dei centri nervosi deputati al controllo della respirazione, con
conseguente induzione di contrazioni diaframmatiche, espressione della fame d'aria, che
precedono atti respiratori disordinati o gasping. Ne consegue l'inalazione di grande quantità
di liquido che inonda i polmoni, sostituendo l'area residua”; 3) “Fase di incoscienza”, nella quale la perdita di coscienza prospetta uno stato di morte apparente “con abolizione dei riflessi
tale da consentire un'ulteriore penetrazione passiva di liquido annegate nell'albero
respiratorio con arresto definitivo del respiro. Lo stato di profonda incoscienza precede
l'arresto respiratorio e cardiaco successivi”.
Ha altresì specificato il consulente tecnico, confermando il dato anche in esito alle osservazioni critiche del consulente di parte incaricato dai congiunti che “in Per_1
situazioni standard, il danno anossico cerebrale diviene irreversibile in un range di 4-6
minuti, tanto che il Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini, utilizzato come riferimento
bibliografico nella bozza inviata alle Parti, afferma che il decesso in acqua salata in
condizioni standard, si concretizza tra i 6 e gli 8 minuti dal primo insulto asfittico” (risposta alle osservazioni critiche delle parti), dovendo relegarsi a ipotesi marginali “(minori,
annegamento in acque fredde, situazioni costituzionali, etc)” l'allungamento della durata di questo lasso temporale sino al limite di 6-8 minuti, se non anche 10 minuti, indicato dal consulente di parte.
21 Chiarito dunque che il salvamento di avrebbe potuto assicurarne la Persona_1
sopravvivenza ove intervenuto entro il lasso di tempo massimo, davvero molto circoscritto,
di 4-6 minuti dal primo insulto asfittico, va ora evidenziato che:
A) non è dato conoscere, alcun ausilio promanando dai vaghi avverbi di tempo “subito” o
“prontamente” che si riscontrano nella relazione di servizio dei Carabinieri e nelle sommarie informazioni testimoniali da costoro raccolte:
- quanto tempo abbia effettivamente impiegato (il quale non stava seguendo Parte_6
il padre con lo sguardo, tanto che la sua attenzione venne attirata dai gemiti e dai movimenti inconsulti di costui) per avvedersi della condizione di pericolo in cui versava il padre;
- quanto tempo abbia impiegato per allertare i soccorsi;
Parte_6
- quanto tempo sia occorso a per cogliere la richiesta di aiuto, porre il natante Parte_2
in mare e avviarsi;
B) è opinione del consulente, confermata dalle prime dichiarazioni di ai Parte_3
Carabinieri (“ho visto un giovane che ritornava con mio figlio lasciandolo sulla spiaggia e
ritornava sul luogo dove stava mio marito, insieme ad altri due dopo circa tre o quattro minuti
ritornava con mio marito e lo adagiavano sulla spiaggia”), che per coprire con il pattino la distanza (circa 150 metri) che separava i due malcapitati dalla battigia occorrevano circa due minuti;
C) al momento del primo sopraggiungere di , non si trovava Parte_2 Persona_1
a pelo d'acqua, ma era in condizione di sommersione, tanto che per vederlo il bagnino sfilò
22 la maschera ad e con questa scrutò sott'acqua, e ragionevolmente immobile, Parte_6
non spiegandosi altrimenti quanto riferito dal bagnino al figlio minore dell'uomo, ovvero che per il padre non vi fosse più nulla da fare, così che il suo recupero richiedeva manovre più
complesse rispetto al salvataggio di una persona cosciente e non immersa;
D) la diligenza della condotta del bagnino deve essere valutata alla stregua di quanto a costui appariva all'atto dell'intervento e non con la consapevolezza acquisita ex post, (due persone bisognose di aiuto, una delle quali sommersa) così che non può rimproverarsi a Parte_2
di essere partito da solo a bordo del pattino per il salvataggio di una persona che dal
[...]
pelo dell'acqua richiedeva aiuto;
E) se pure la decisione di di tornare a riva per portare in salvo il minore e Parte_2
solo in seguito concentrarsi sul recupero del corpo del subacqueo -anche ove motivava dall'opinione che non vi fosse più nulla da fare per rimane censurabile, Persona_1
dovendo in ogni caso essere prioritariamente tentato, come chiarito dal c.t.u., il salvamento della persona sott'acqua, il ritardo che tale decisione determinò non può stimarsi in 4 minuti
(ovvero il tempo occorso a per condurre a riva il minore e ritornare sul luogo Parte_2
dell'immersione in compagnia di altri due bagnini), ma in un tempo inferiore. E' infatti evidente che la scelta differente di recuperare sin da subito anche il corpo del subacqueo avrebbe imposto a di gestire da solo (si è già detto che senza colpa questi si Parte_2
recò da solo a soccorrere diversi fattori confliggenti, ovvero la cura del Parte_6
minore -che tutti, peraltro comprensibilmente, descrivono profondamento scosso dagli eventi-
23 , il governo del natante e il recupero in solitario del corpo inerte del sub, con le difficoltà
aggiuntive descritte dal consulente tecnico soprattutto nella fase di sollevamento a bordo del natante (si ricorda che che da solo recuperò dal fondo del Testimone_1 Persona_1
mare, venne invece aiutato da per issarlo a bordo del pattino). Una volta Parte_2
recuperato il malcapitato, si sarebbe poi posta a la scelta tra praticare Parte_2
immediatamente le manovre rianimatorie o remare per raggiungere altrettanto immediatamente la riva (si ricorda che nei fatti, mentre remava, Controparte_19 Tes_1
e prestarono i primi soccorsi rianimatori già durante il tragitto verso
[...] Parte_2
la spiaggia). Per tale ragione, costui avrebbe dovuto necessariamente chiedere (è vero che non disponeva di un fischietto, ma considerata la prossimità a riva anche un richiamo verbale o a gesti sarebbe risultato efficace) e, dunque, attendere rinforzi, erodendosi per tale via il margine di ritardo a lui imputato di ulteriori due-tre minuti, ovvero il tempo perché la richiesta di aiuto fosse intercettata e un ulteriore mezzo (il pedalò del lido ) con a bordo altri CP_17
bagnini (ve ne erano altri 5 in servizio quel giorno, sia pure con aree di competenza differenti,
ovvero , , , e Testimone_1 Controparte_19 Controparte_16 Persona_3 [...]
) giungesse sul luogo;
CP_17
F) come correttamente evidenziato dal consulente tecnico, “viste le modalità nelle quali il sig.
è stato riscontrato in fondo al mare dai primi soccorritori, si può ipotizzare che in Per_1
quel momento lo stesso fosse nella terza fase dell'annegamento, o fase dell'incoscienza, in
cui il soggetto assume uno stato di morte apparente”.
24 In simile quadro fattuale, non ricorrono elementi per affermare che il salvamento di Per_1
avrebbe potuto essere utilmente effettuato entro il range di 4-6 minuti indicato dal
[...]
c.t.u. come intervallo standard oltre il quale si determinano irreversibili conseguenze neurologiche. Per conseguenza, neppure può affermarsi che il ritardo nel recupero, pur imputabile al primo soccorritore, abbia assunto efficacia eziologica rispetto all'evento morte.
Neppure la lamentata inadeguatezza dei soccorsi prestati a riva all'infortunato ha assunto valenza decisiva rispetto alla morte, avendo il consulente tecnico chiarito, rifacendosi alle linee guida di riferimento, che “anche in caso di corretto approccio terapeutico la
sopravvivenza dopo arresto cardiaco secondario ad asfissia è bassa” -condizione, quella dell'arresto cardiaco nel quale certamente già versava quando venne issato Persona_1
sul pattino, tanto che i soccorritori intervennero per rianimarlo) e che “va rilevata
l'elevatissima percentuale di decessi (circa il 70%) e di soggetti con residui e lesioni
neurologiche (circa il 98%) nei soggetti correttamente rianimati ad esito di arresti cardiaci
su base primitivamente ipossica”.
Meritano dunque conferma tutte le valutazioni espresse dal consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, il quale ha sottolineato che:
- “il parametro di maggior pregio per la valutazione dell'adeguatezza dei soccorsi sul sig.
è il tempo intercorso tra l'inizio della sindrome di annegamento e il momento in cui Per_1
i primi soccorritori (fratelli ) sono giunti sul luogo dell'incidente ed uno di loro ha Pt_2
25 tratto in salvo il piccolo ritenendo che il padre, sig. non Parte_6 Persona_1
potesse più essere salvato.”
- “il dato relativo al tempo intercorso tra inizio della sindrome da annegamento e arrivo dei
soccorsi, però, risulta controverso, poiché non è noto e non è desumibile dagli atti, né è mai
stato oggetto di indagine, quanto tempo sia passato dal momento in cui il sig. si è Per_1
immerso a quello in cui ha iniziato ad avere le prime difficoltà respiratorie subacquee”;
- “non è noto il lasso di tempo intercorso tra l'insorgenza della sindrome asfittica da apnea
e il momento in cui il piccolo ha preso contezza delle difficoltà del padre, Parte_6
allertando i soccorsi …; né è chiaro (anzi risulta francamente controverso) quanto tempo sia
intercorso dal recepimento dell'allarme da parte del sig. ed il suo arrivo sulla scena Pt_2
dell'incidente”;
- “tenuto conto degli ineliminabili tempi tecnici per giungere sulla scena del sinistro, si
ritiene, dallo studio della documentazione circostanziale, che al momento dell'arrivo dei
primi soccorritori fosse già trascorso un tempo tale da consentire di affermare che il sig.
presentasse lesioni encefaliche irreversibili anche in caso di tempestivo Persona_1
inizio delle manovre rianimatorie (ossia fossero già trascorsi almeno quattro minuti
dall'inizio della sindrome di annegamento)”;
- “a questo si deve aggiungere l'oggettiva difficoltà nei soccorsi (soggetto non al pelo
dell'acqua, ma adagiato sul fondo, da caricare sul pattino) che avrebbe imposto, dopo la
messa in sicurezza del piccolo (fattore che avrebbe determinato un ulteriore Parte_6
26 ritardo nel soccorso del sig. l'esecuzione di manovre di salvataggio più Persona_1
indaginose del semplice bagnante a pelo d'acqua”
Da confermare, di conseguenza, sono anche le conclusioni da questi raggiunte ovvero che “il
periodo di sommersione del sig. sia stato di durata tale da raggiungere il Persona_1
limite (4-6 minuti) entro cui le lesioni cerebrali derivanti dall'anossia divengono
irreversibili”, così che il ritardo, così come l'inadeguatezza nei soccorsi “non sono risultati
decisivi nella causazione dell'evento morte del sig. . Persona_1
Neppure l'appello principale merita accoglimento.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, in tema di compensazione delle spese legali,
“l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite
allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale
clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-
sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma
da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito” (Cass. civ. 11.3.2022 n.
7992; conforme Cass. civ. 26.9. 2018 n. 23059).
Ebbene, la sentenza impugnata ha adeguatamente esplicitato le ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite, ragionevolmente individuandole “nella complessità degli accertamenti medico-legali”, “nell'estrema
delicatezza della vicenda”. Né va dimenticato che il Tribunale ha respinto e eccezion di improcedibilità della domanda e di prescrizione del diritto sollevate dai congiunti . Pt_2
27 Conclusivamente, sia l'appello principale che l'appello incidentale vanno rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Valutato l'esito complessivo del giudizio, che ha registrato il rigetto di entrambe le impugnazioni proposte;
tenuto conto delle questioni in concreto dibattute, in ragione delle quali si è resa necessaria un'integrazione della motivazione della decisione di primo grado;
considerata, infine, la finalità di litis denuntiatio da assegnare all'impugnazione rivolta nei confronti del si ravvisano i presupposti per Controparte_3
compensare integralmente tra tutte le parti anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia di , Controparte_8
qui dichiarata:
rigetta gli appelli separatamente proposti da e e da Parte_1 Parte_2
, , e avverso la sentenza Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6
del Tribunale di Palermo n. 3346 del giorno 1 luglio 2019;
compensa per intero tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti, principale ed incidentale, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
28 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 27 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LI MA NO TO OL
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NO TO OL Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. LI MA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 167 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Nicolò Gervasi giusta procura CodiceFiscale_2
allegata al fascicolo di primo grado.
Appellanti
(c.f. ), (c.f. Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
), (c.f. ), CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5 Pt_6
(c.f. ), sia in proprio sia nella qualità di eredi di
[...] CodiceFiscale_6 Per_1 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Puglisi e Mario Arpino giusta procura
[...]
allegata alla comparsa di costituzione in giudizio.
Appellati e appellanti incidentali
(p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in carica, rappresentato e difeso dell'Avv. Angelo Galante per procura a margine CP_2
della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
Appellato
in persona del Ministro in Controparte_3
carica, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato ufficio distrettuale di
Palermo
Appellato
(c.f. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, dottor , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_5
AU SE, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellata
Controparte_6
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Donatella Controparte_7
IC e MA IT EL ST per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
2 Appellata
Controparte_8
Appellata contumace
Conclusioni degli appellanti:
riformare parzialmente per quanto di ragione la impugnata sentenza n. 3346/2019, emessa dal
Tribunale di Palermo relativamente alla parte in cui ha compensato le spese e, per l'effetto,
condannare gli odierni convenuti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado,
nonché di questo secondo grado di giudizio, da distrarre in favore del procuratore, il quale ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., sono riproposte tutte le domande, eccezioni,
deduzioni e richieste istruttorie già svolte dagli appellanti in primo grado.
Conclusioni degli appellati e appellanti incidentali congiunti Controparte_9
in via principale, riconoscere e dichiarare l'infondatezza dell'appello incidentale, così
rigettandolo integralmente;
in via incidentale, riconoscere l'ammissibilità e la fondatezza della formulata impugnazione incidentale, accogliendo tutti i relativi motivi e così, per l'effetto, riformare tutti i capi sfavorevoli della sentenza n. 3346/2019 del Tribunale di Palermo, accogliendo le originarie domande degli odierni appellanti incidentali e, precisamente, condannando i signori NO
e , il , in persona del sindaco pro Parte_2 Controparte_1
tempore, e il in persona del Ministro pro Controparte_3
3 tempore, in solido fra loro o ciascuno in proporzione della loro responsabilità, al pagamento delle somme ritenute eque per ciascuno dei concludenti, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, iure proprio ed iure hereditatis, in conseguenza del decesso avvenuto il 12.7.2007 del loro congiunto tenendo conto che Persona_1
quest'ultimo, all'epoca dei fatti, percepiva un guadagno lordo annuo di € 26.404,00 (come da modello 720/2007 in atti), che è deceduto all'età di 54 anni e che avrebbe apportato il suo contributo economico alla famiglia, anche sotto forma di trattamento previdenziale di vecchiaia e/o di anzianità, fino al compimento del 79 anno di età (speranza di vita per gli uomini, nel 2007, secondo le tabelle ISTAT), nonché tenendo conto che:
- la moglie del defunto signora all'epoca del decesso aveva, aveva 50 anni;
Parte_3
- la figlia non convivente, all'epoca aveva 27 anni;
il figlio Parte_4 [...]
non convivente, all'epoca aveva 24 anni;
Pt_5
- il figlio convivente, all'epoca dei fatti aveva 12 anni;
Parte_6
in ogni caso, condannare gli appellati incidentali, in solido fra loro o chi di ragione fra loro,
al rimborso in favore dei qui concludenti dei compensi, delle spese imponibili e non imponibili, nonché di quelle generali, oltre al rimborso della maggiorazione per il contributo previdenziale integrativo forense ed iva, per il presente e per il precedente grado di giudizio.
Conclusioni dell'appellato : Controparte_1
in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale formulato nei confronti del , tenuto conto delle nuove domande e/o Controparte_1
4 eccezioni proposte in violazione dell'art. 345 c.p.c. e/o dichiarare l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
nel merito rigettare integralmente l'appello incidentale nei confronti del
[...]
perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Controparte_1
sentenza di primo grado;
in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , tenuto conto Controparte_1
dell'ubicazione in cui si è verificato il sinistro;
in via estremamente subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dagli appellanti incidentali, tenuto conto di eventuali responsabilità concorrenti e delle riscontrate duplicazioni delle voci di danno, accertare e dichiarare che i terzi chiamati in causa in primo grado “ Controparte_10
” e “ , in
[...] Controparte_11
persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, sono tenuti a manlevare e tenere indenne il da qualsivoglia obbligazione di pagamento per cui Controparte_1
sopravvenisse condanna e, per l'effetto, condannare i predetti al pagamento di tutte le somme che venissero eventualmente riconosciute in favore degli appellanti incidentali;
in ogni caso, rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate nei confronti del
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni Controparte_1
dedotte nel presente giudizio.
5 Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Conclusioni dell'appellata Controparte_4
ritenere e dichiarare infondato in fatto, illegittimo in diritto l'appello principale e quello incidentale rigettandoli confermando, conseguentemente, in toto la decisione di 1 grado.
Con vittoria di spese.
Conclusioni dell'appellato Controparte_3
dichiarare inammissibile l'appello nei confronti del e/o rigettare tutte le domande CP_3
perché prescritte e/o infondate;
condannare controparte al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio, salvo beninteso, e a parte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione.
Conclusioni dell'appellata Controparte_6
:
[...]
in via preliminare, ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione della domanda di manleva avanzata dal nei confronti della Controparte_1
comparente;
nel merito, rigettare con e qualsiasi statuizione l'appello incidentale proposto dagli eredi di
MAni per l'insussistenza di ogni e qualsiasi presupposto di responsabilità nella Per_1
causazione dell'evento dannoso;
6 in ogni caso, rigettare con qualsiasi statuizione la domanda di manleva avanzata dal
[...]
per l'insussistenza di ogni presupposto di responsabilità a carico Controparte_1
della comparente nella causazione dell'evento dannoso;
con vittoria di spese e compensi di difesa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3346 del 1 luglio 2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande proposte, iure proprio e iure hereditatis, da Parte_3 Parte_4 [...]
e volte alla condanna dei convenuti Pt_5 Parte_6 Controparte_8 Parte_1
, e e
[...] Controparte_1 Controparte_12
del terzo chiamato in causa , al risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_2
patrimoniali conseguiti al sinistro occorso al loro congiunto, il giorno 10 Persona_1
luglio 2007 in località Guidaloca a , durante un'immersione Controparte_1
subacquea effettuata in compagnia del figlio minore e al decesso di costui Parte_6
avvenuto a Palermo il successivo 12 luglio 2007.
Nel motivare la decisione il Tribunale:
- ha respinto le eccezioni preliminari di improcedibilità della domanda per difetto di preventivo ricorso alla mediazione obbligatoria, di difetto di procura ad litem del
[...]
e di nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione;
Controparte_1
- ha rigettato anche l'eccezione di estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dal e da Controparte_3 Parte_2
7 evidenziando che il decorso del termine prescrizionale, ampliato ex art. 2947 comma III c.c.
fino a coincidere con il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 589 c.p., era stato efficacemente interrotto dalla nota di costituzione in mora inviata dagli attori ad alcuni dei soggetti indicati quali responsabili in solido per l'occorso;
- valorizzato il compendio probatorio in atti, ha rigettato le domande risarcitorie in relazione ai profili di responsabilità prospettati dagli attori, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., a carico del al quale era imputato di non aver Controparte_3
adeguatamente sorvegliato il tratto di mare in cui si verificò il sinistro e aver omesso di segnalare e rimuovere una rete da pesca che vi era stata abusivamente collocata, ritenendo la condotta imprudente del de cuius, volontariamente avvicinatosi alla rete da pesca “per cercare
di recuperare i pesci che si trovavano su di essa, finendo col rimanervi a sua volta
impigliato”, dotata di efficacia tale “da spezzare il nesso causale tra l'abusiva presenza della
rete …e l'evento lesivo” (pag. 19 della sentenza appellata). Ha inoltre dichiarato inammissibile l'estensione del predetto titolo di responsabilità ad , titolare Parte_1
dello stabilimento balneare “Torre di Guidaloca”, in quanto “operata da parte attrice soltanto
in comparsa conclusionale realizzando in tal modo una non consentita mutatio libelli” (pag.
14 della sentenza appellata);
- quanto alle violazioni delle prescrizioni volte a garantire i servizi di soccorso e salvamento dei bagnanti prospettate dagli attori a carico di e e del Pt_2 Parte_1 [...]
in relazione tanto alla conduzione delle operazioni di recupero in mare Controparte_1
8 di quanto all'assistenza a costui prestata in fase di prericovero, recepite le Persona_1
conclusioni raggiunte dal consulente tecnico medico-legale, ha ritenuto non sussistente -in base alla regola “della preponderanza dell'evidenza (o del “più probabile che non”)- un nesso
causale tra il decesso di e i (pur riscontrati) profili di inadeguatezza delle Persona_1
operazioni di salvataggio e primo soccorso praticate in favore dello stesso in occasione
dell'incidente in mare del 10 luglio 2007” (pag. 26 della sentenza appellata);
- ha considerato assorbite nel rigetto della domanda risarcitoria degli attori le domande di manleva e garanzia spiegate dal nei confronti Controparte_1
dell' Controparte_6
e della
[...] CP_11 Controparte_13
- ha respinto la domanda dei congiunti di condanna degli attori ex art. 96 c.p.c.; Pt_2
-ha ravvisato i presupposti per compensare integralmente le spese di lite nei rapporti tra gli attori, da un lato, e i convenuti e il terzo chiamato , dall'altro, nonché nei Parte_2
rapporti tra il e l' Controparte_1 [...]
; Controparte_6
- valutata l'operatività della polizza assicurativa, ha condannato Controparte_13
al pagamento delle spese processuali dell'assicurato
[...] Controparte_1
;
[...]
- ha posto le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti e, nei rapporti interni tra costoro, in via definitiva a carico degli attori.
9 e hanno proposto appello parziale avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
per dolersi, con un unico motivo di impugnazione, della compensazione delle spese di lite disposta nei rapporti tra di essi e i congiunti , determinazione che assumono sorretta Per_1
da motivazione solo apparente, tale da non consentire di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
Nella contumacia di , si sono costituiti in giudizio Controparte_8 Parte_3
e i quali hanno contestato l'appello Parte_4 Parte_5 Parte_6
principale chiedendone il rigetto. Hanno proposto inoltre appello incidentale articolato su due motivi, con i quali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in spregio agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.:
I) in relazione al ritardo con cui fu riportato in superficie, impugnando, Persona_1
segnatamente, “i capi della sentenza che hanno ritenuto irrilevante che il primo bagnino
intervenuto ) abbia portato in salvo il solo figlio minore del poi defunto Parte_2
nemmeno tentando di riportare quest'ultimo in superficie, evento che poi si Persona_1
verificava con grave ritardo” (pag. 23 della comparsa di costituzione con appello incidentale).
Contestano l'incidenza causale dell'imprudente avvicinamento del congiunto alla rete da pesca, individuando piuttosto la causa della morte di costui nell'inadeguatezza delle operazion di salvamento. Adducono non essere stata “esaminata adeguatamente la circostanza della
certa possibilità di impedire la morte del signor se fosse stato immediatamente Per_1
riportato in superficie e collocato sul pattino, prima ancora del figlio minore , che non Pt_6
10 stava correndo alcun pericolo in quel momento” (pag. 16) e sottolineano che, una volta smentita dai fatti (segnatamente dalle dichiarazioni del bagnino che Testimone_1
materialmente recuperò dal fondale marino sul quale era adagiato) la Persona_1
valutazione di particolare complessità delle operazioni di salvataggio espressa dal c.t.u., il mancato recupero del corpo del subacqueo “subito dopo il raggiungimento dell'allora minore
è stato decisivo, rendendo non tempestivo il soccorso” (pag. 18). Parte_6
L'immediato recupero avrebbe infatti ridotto i tempi di soccorso entro il range di 4-6 minuti indicato dal c.t.u. come limite, peraltro neppure invalicabile, oltre il quale l'ipossia determina danni neurologici irreversibili, dando “luogo ad un esito diverso, comunque non mortale”
(pag. 20). Insistono dunque nell'imputare a negligenza di , pur Parte_2
“tempestivamente sopraggiunto”, la prolungata ed esiziale permanenza sott'acqua di Per_1
e ad , titolare dello stabilimento balneare, la responsabilità ex art.
[...] Parte_1
2049 c.c. “anche per non aver dotato il bagnino della necessaria attrezzatura e
strumentazione per un celere ed efficace soccorso (oltre a non aver approntato un numero
sufficiente di bagnini per il caso di soccorso di più persone contemporaneamente)” (pag. 22
della comparsa di risposta con appello incidentale);
II) rispetto alla responsabilità per omissione del Comune di “per non Controparte_1
aver dotato della necessaria attrezzatura il proprio concessionario per il servizio di
salvamento presso la spiaggia libera in località Guidaloca e per non aver comunque
predisposto un adeguato servizio di soccorso che potesse intervenire celermente a recuperare
11 il corpo del signor e praticare le giuste modalità di rianimazione” (pag. 30 Persona_1
della comparsa di costituzione con appello incidentale). Osservano essere stato dimostrata la sostanziale assenza di un servizio pubblico di salvamento posto che l
[...]
, cui il Controparte_6
aveva affidato in concessione il servizio, non disponeva di Controparte_1
adeguata attrezzatura, carenza rivelatasi fattore eziologico decisivo rispetto al decesso del loro congiunto, posto che “se vi fosse stato un sistema di salvamento pubblico davvero idoneo,
non solo il defunto signor avrebbe potuto essere raggiunto e riportato in superficie Per_1
più celermente …, ma dopo la sua riemersione avrebbe potuto essere soccorso da personale
davvero esperto (e non da un medico rimasto ignoto) e con le giuste attrezzature” (pag. 28),
quali il pallone ambu e le bombole di ossigeno, indispensabili per la rianimazione in caso di arresto cardiaco.
Nel giudizio di gravame si sono altresì costituiti:
- il che, eccepita l'inammissibilità dell'appello Controparte_3
incidentale per non essere stato impugnato il capo della statuizione di primo grado che escludeva la responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c. dell'Amministrazione statale, ne ha comunque chiesto il rigetto nel merito;
- il che, eccepita in via preliminare l'inammissibilità ex Controparte_1
art. 345 c.p.c. dei profili di responsabilità configurati dai congiunti a carico Per_1
dell'amministrazione comunale per la prima volta con l'impugnazione, ne ha chiesto il rigetto
12 nel merito. In linea gradata ha poi riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva
(essendosi l'evento verificato in un tratto di mare antistante lo stabilimento balneare Lido di
Guidaloca e non la spiaggia libera) e le domande di manleva e garanzia azionate nei confronti dei terzi chiamati in causa, Controparte_6
e non
[...] Controparte_14
senza evidenziare, rispetto a quest'ultima, che sull'accertamento della validità ed efficacia della garanzia assicurativa operato dal primo giudice si era formato, in assenza di reazione della compagnia di assicurazioni, il giudicato interno;
- l Controparte_6
, che, riproposte le eccezion di decadenza e prescrizione ai sensi
[...]
dell'art. 1667 c.c. della domanda di manleva avanzata dal Controparte_1
, ha contestato l'appello incidentale e ne ha chiesto il rigetto.
[...]
- (già , che ha chiesto Controparte_4 Controparte_15
il rigetto di entrambe le impugnazioni.
Gli appellanti principali, reiterata l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria proposta dagli appellanti incidentali, hanno, a loro volta, contestato l'appello incidentale,
chiedendone il rigetto.
Nessuna delle impugnazioni -l'esame di quella incidentale precedendo logicamente il vaglio dell'appello principale, circoscritto alla regolamentazione delle spese di lite tra alcune soltanto delle parti in causa- è meritevole di accoglimento, imponendosi piuttosto unicamente
13 un'integrazione del percorso argomentativo a sostengo della decisione di rigetto della domanda risarcitoria formulata dai congiunti di Persona_1
La disamina dell'appello incidentale non è preclusa né dal rilievo di inammissibilità formulato ai sensi dell'art. 345 c.p.c. dal , né dall'eccezione di Controparte_1
prescrizione reiterata dagli appellanti principali.
Con riguardo al rilievo in rito, è agevole constatare che il titolo di responsabilità tacciato di inammissibile novità ex art. 345 c.p.c. dal in realtà era stata prospettato, in termini CP_1
del tutto coincidenti, già con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ove
(pag. 13), a specificazione dell'addebito consistente nel “non aver garantito il servizio di
salvataggio del tratto di spiaggia libera del lido Guidaloca”, gli attori denunziavano che “la
onlus denominata che, all'epoca, era stata incaricata dall'ente Controparte_6
territoriale convenuto del servizio di salvataggio sulla spiaggia libera, infatti era priva di
qualsivoglia attrezzatura per il soccorso e salvataggio dei bagnanti, financo del pattino, come
espressamente dichiarato dagli stessi bagnini sig.ri e , Controparte_16 Controparte_17
ivi in servizio. In sostanza, la spiaggia libera era sguarnita delle elementari dotazioni di
sicurezza sia per il recupero in mare dei bagnanti in difficoltà -non avendo a disposizione
alcun mezzo di salvataggio- sia per il successivo soccorso -non avendo la strumentazione
necessaria (palloncino ambu, bombole di ossigeno, etc)”. Trattasi delle medesime contestazioni reiterate a pagina 30 dell'atto di appello.
14 Ben pochi passaggi argomentativi richiede, altresì, la conferma del rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio azionato dai congiunti di ove: Persona_1
- si consideri, in fatto, che, verificatasi la morte di costui il giorno 12 luglio 2007, non era decorso il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 comma 1 c.c. (senza, cioè,
neppure considerare l'operatività della regola espressa dal terzo comma della medesima disposizione codicistica) alla data dei 3-4 luglio 2012 in cui gli aventi diritto costituirono in mora taluni di coloro ai quali imputavano la responsabilità per l'occorso, e che una soluzione di continuo ancora minore separa tale diffida dall'avvio del procedimento di mediazione
(marzo 2014) e dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
(maggio 2015);
- si rammenti, in diritto, che, a termini dell'art. 1310 comma 1 c.c. “gli atti con i quali il
creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido … hanno effetto
riguardo agli altri debitori”.
Accedendo al merito, fermo restando che, come statuito dal Tribunale, la condotta sommamente imprudente di avvicinatosi alla rete da pesca ove rimase Persona_1
impigliata parte della sua attrezzatura, è il movente primo della catena di eventi che lo condusse a morte, è purtuttavia vero che tale rilievo non risulta in sé decisivo, dovendo valutarsi, alla stregua del quadro restituito dalle condotta istruttoria, se ne sarebbe stato possibile il tempestivo soccorso.
Ebbene, le censure condensate nell'appello non consentono di assegnare:
15 a) alla condotta, in tesi omissiva e negligente, di , bagnino presso lo Parte_2
stabilimento balneare “Torre di Guidaloca”, nella conduzione delle operazioni di recupero in mare del subacqueo;
b) all'inottemperanza di , titolare del medesimo stabilimento balneare, Parte_1
all'obbligo di dotare il bagnino dell'attrezzatura atta a un celere ed efficace soccorso;
c) alle inadempienze del rispetto all'obbligo di dotare della Controparte_1
necessaria attrezzatura il concessionario del servizio pubblico di salvamento presso la spiaggia libera in località Guidaloca
[...]
) e al dovere di predisporre un Controparte_6
adeguato servizio di soccorso;
valenza di attivatori di serie causali rispetto ai danni cerebrali da anossia ai quali, secondo quanto accertato dal CTU nominato nel primo grado di giudizio e non contestato da alcuna delle parti in causa, è conseguito il decesso di Persona_1
Non consta, invero, dimostrazione dell'assunto secondo cui con ragionevole grado di probabilità, ovvero secondo il canone del “più probabile che non”, un tempestivo o diverso intervento da parte del bagnino o manovre rianimatorie adiuvate da adeguata attrezzatura
(quale il pallone ambu e la bombola di ossigeno) che ogni stabilimento balneare è tenuto ad acquisire e custodire, avrebbe evitato la morte di Persona_1
Le emergenze istruttorie indicano, al contrario, che l'esito mortale si sarebbe registrato con alto grado di probabilità -e con percentuale ancor più elevata un esito gravemente invalidante-
16 anche in ipotesi di ottimale conduzione delle operazioni di salvamento in ciascuna delle relative fasi cruciali, ovvero recupero del corpo dall'acqua e manovre rianimatorie.
Davvero determinanti in tal senso risultano: i) l'incertezza riguardo al tempo di sommersione di all'atto del primo sopraggiungere dei soccorsi;
ii) le condizioni in cui Persona_1
costui versava al momento dell'intervento di salvamento;
iii) sotto altro profilo,
l'ineliminabile presenza di tempi tecnici di spostamento ed esecuzione delle operazioni di soccorso.
Per una più chiara comprensione della vicenda in esame è opportuno riassumere brevemente i fatti di causa attingendo al materiale probatorio acquisito.
Dalla “Relazione di servizio sull'incidente di pesca occorso a della Stazione Persona_1
dei Carabinieri di Balata di Baida, Ufficio Locale Marittimo di del Controparte_1
giorno 11 luglio 2007, risulta che:
-alle ore 12,00 circa del 10 luglio 2007 durante un'immersione subacquea Persona_1
effettuata in compagnia del figlio minore, “in un tratto di mare ubicato Parte_6
davanti al tratto libero di litorale compreso tra il lido Torre di Guidaloca ed il costone
roccioso che delimita ad ovest l'omonima baia, a circa centocinquanta metri dalla battigia”,
manifestava improvvisamente delle “difficoltà tali da assumere movimenti anomali”;
- lanciava “prontamente” un allarme e , bagnino dello Parte_6 Parte_2
stabilimento balneare “Torre di Guidaloca” interveniva sul luogo dell'immersione, a bordo
17 del pattino di salvataggio, portando in salvo, in tale primo intervento, soltanto il minore,
Parte_6
- , insieme al fratello e a , bagnino in servizio presso Parte_2 CP_18 Testimone_1
la spiaggia libera, ritornava “subito dopo in acqua a bordo del medesimo natante”,
raggiungendo il luogo dell'immersione dove “si tuffava … ripescando a circa Testimone_1
quattro metri di profondità il corpo dello sfortunato che … sembrava libero da impedimenti
ed adagiato sul fondo …privo di sensi”;
- una volta riportato sulla spiaggia, i soccorritori sottoponevano alle manovre Persona_1
di rianimazione di primo intervento.
La sequenza descritta si arricchisce di ulteriori particolari in funzione delle sommarie informazioni rese ai Carabinieri, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., nell'immediatezza dei fatti da molte delle parti in causa e da . Testimone_1
Si apprende in particolare:
- da quanto riferito da figlio dodicenne di il quale si trovava Parte_6 Persona_1
in compagnia del padre al momento del sinistro, quanto avvenne nei momenti che precedettero gli eventi. Ha riferito l'appellante ai Carabinieri: “siamo entrati in acqua ed
abbiamo nuotato per una mezz'oretta e mio padre con un fucile da sub a molla aveva pescato
due pesciolini. A un certo punto mio padre notava una rete e cercava di prendere i pesci ad
essa impigliati e nel contempo mi passava il fucile. Io notavo una seppia che buttava
inchiostro; questa seppia attirava la mia attenzione, ad un tratto ho sentito mio padre che
18 urlava e girandomi verso di lui notavo che lo stesso si muoveva a scatti e scendeva giù; io
subito ho gridato e facevo dei cenni al bagnino, mio padre non risaliva e qualche minuto
dopo è venuto a prendermi il bagnino che mi lasciava sulla riva e subito dopo lo vedevo
ripartire col pattino per andare verso mio padre. Preciso che quando è arrivato il bagnino
che mi ha preso la maschera e guardava al fondo dicendomi non c'è niente da fare”. E'
necessario precisare che unicamente tali dichiarazioni, non anche il correttivo apportato in sede di interrogatorio formale nel corso di questo giudizio, è stata ritenuta attendibile dal primo giudice con motivazione non gravata da appello. Le fotografie allegate al verbale di sequestro dell'attrezzattura subacquea di eseguito dai Carabinieri di Persona_1
il 10.7.2007 confermano la presenza sulla rete da pesca, la quale era Controparte_1
squarciata in un punto verosimilmente per il contatto con il sub, della fiocina del fucile. Ai
piedi della rete sono stati rinvenuti il resto del fucile, il coltello e il boccaglio del sub;
- dalle SIT di come ebbe luogo il soccorso: “intorno alle 12:00 sentivo delle Testimone_1
urla che provenivano da circa 200 metri dalla costa e ho visto i fratelli , e Pt_2 Pt_2
che procedevano con il pattino a mettere a sicuro un bambino sulla spiaggia. Mi Per_2
dirigevo verso il predetto pattino ed assieme ai fratelli mi … con il loro pattino Pt_2
nella zona ove c'era il galleggiante;
una volta giunti mi immergevo nella speranza di trovare
l'uomo, cosa che mi riusciva subito, raggiungevo il fondale e trovavo il sub in posizione
supina, il quale non era impigliato ad alcun oggetto anche perché sono riuscito a sollevarlo
sino al pattino senza ostacoli e con l'aiuto dei fratelli lo mettevamo sul pattino. Lo Pt_2
19 liberavo dai piombi e notavo che l'uomo era senza maschera. Con Parte_2
iniziavamo le manovre di rianimazione con pattino in moto verso la battigia, guidato da
Giunti sulla battigia lasciavamo le manovre di rianimazione ai colleghi bagnini”. Se Per_2
ne ricava che il corpo inanime di venne issato a bordo del pattino da due Persona_1
uomini e che le manovre di rianimazione, il cui esatto contenuto non è specificato, furono tentate già sul natante durante il tragitto verso la spiaggia.
Sulla scorta di tali dati fattuali, del tutto persuasive risultano le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel primo grado di giudizio.
Per meglio comprendere le valutazioni dell'ausiliario è poi necessario riportare quanto da costui riferito riguardo alle tre fasi subentranti che connotano la sequenza asfittica dell'annegamento e che la differenziano, almeno in parte, dalle altre forme di asfissia meccanica violenta. Si tratta, in dettaglio, 1) della “Fase della apnea riflessa”, risposta riflessa dell'organismo al contatto con il liquido annegante: “il soggetto, una volta immerso, trattiene
il respiro (immobilità respiratoria) nel tentativo di impedire l'ingresso del mezzo annegate
mediante chiusura della glottide. La durata di questa fase è variabile (30-60 secondi) e
dipende soprattutto dalla quantità di aria immagazzinata precedentemente con profonde
ispirazioni o presente in quel momento nei polmoni e dalla capacità di resistenza
individuale”; 2) “Fase della ispirazione riflessa”: “l'apnea riflessa si mantiene sino a quando
non viene raggiunto il cosiddetto punto di rottura determinato dalla combinazione di alti
livelli di anidride carbonica nel sangue e bassa concentrazione di ossigeno;
ciò comporta
20 una intensa stimolazione dei centri nervosi deputati al controllo della respirazione, con
conseguente induzione di contrazioni diaframmatiche, espressione della fame d'aria, che
precedono atti respiratori disordinati o gasping. Ne consegue l'inalazione di grande quantità
di liquido che inonda i polmoni, sostituendo l'area residua”; 3) “Fase di incoscienza”, nella quale la perdita di coscienza prospetta uno stato di morte apparente “con abolizione dei riflessi
tale da consentire un'ulteriore penetrazione passiva di liquido annegate nell'albero
respiratorio con arresto definitivo del respiro. Lo stato di profonda incoscienza precede
l'arresto respiratorio e cardiaco successivi”.
Ha altresì specificato il consulente tecnico, confermando il dato anche in esito alle osservazioni critiche del consulente di parte incaricato dai congiunti che “in Per_1
situazioni standard, il danno anossico cerebrale diviene irreversibile in un range di 4-6
minuti, tanto che il Trattato di Medicina Legale e Scienze Affini, utilizzato come riferimento
bibliografico nella bozza inviata alle Parti, afferma che il decesso in acqua salata in
condizioni standard, si concretizza tra i 6 e gli 8 minuti dal primo insulto asfittico” (risposta alle osservazioni critiche delle parti), dovendo relegarsi a ipotesi marginali “(minori,
annegamento in acque fredde, situazioni costituzionali, etc)” l'allungamento della durata di questo lasso temporale sino al limite di 6-8 minuti, se non anche 10 minuti, indicato dal consulente di parte.
21 Chiarito dunque che il salvamento di avrebbe potuto assicurarne la Persona_1
sopravvivenza ove intervenuto entro il lasso di tempo massimo, davvero molto circoscritto,
di 4-6 minuti dal primo insulto asfittico, va ora evidenziato che:
A) non è dato conoscere, alcun ausilio promanando dai vaghi avverbi di tempo “subito” o
“prontamente” che si riscontrano nella relazione di servizio dei Carabinieri e nelle sommarie informazioni testimoniali da costoro raccolte:
- quanto tempo abbia effettivamente impiegato (il quale non stava seguendo Parte_6
il padre con lo sguardo, tanto che la sua attenzione venne attirata dai gemiti e dai movimenti inconsulti di costui) per avvedersi della condizione di pericolo in cui versava il padre;
- quanto tempo abbia impiegato per allertare i soccorsi;
Parte_6
- quanto tempo sia occorso a per cogliere la richiesta di aiuto, porre il natante Parte_2
in mare e avviarsi;
B) è opinione del consulente, confermata dalle prime dichiarazioni di ai Parte_3
Carabinieri (“ho visto un giovane che ritornava con mio figlio lasciandolo sulla spiaggia e
ritornava sul luogo dove stava mio marito, insieme ad altri due dopo circa tre o quattro minuti
ritornava con mio marito e lo adagiavano sulla spiaggia”), che per coprire con il pattino la distanza (circa 150 metri) che separava i due malcapitati dalla battigia occorrevano circa due minuti;
C) al momento del primo sopraggiungere di , non si trovava Parte_2 Persona_1
a pelo d'acqua, ma era in condizione di sommersione, tanto che per vederlo il bagnino sfilò
22 la maschera ad e con questa scrutò sott'acqua, e ragionevolmente immobile, Parte_6
non spiegandosi altrimenti quanto riferito dal bagnino al figlio minore dell'uomo, ovvero che per il padre non vi fosse più nulla da fare, così che il suo recupero richiedeva manovre più
complesse rispetto al salvataggio di una persona cosciente e non immersa;
D) la diligenza della condotta del bagnino deve essere valutata alla stregua di quanto a costui appariva all'atto dell'intervento e non con la consapevolezza acquisita ex post, (due persone bisognose di aiuto, una delle quali sommersa) così che non può rimproverarsi a Parte_2
di essere partito da solo a bordo del pattino per il salvataggio di una persona che dal
[...]
pelo dell'acqua richiedeva aiuto;
E) se pure la decisione di di tornare a riva per portare in salvo il minore e Parte_2
solo in seguito concentrarsi sul recupero del corpo del subacqueo -anche ove motivava dall'opinione che non vi fosse più nulla da fare per rimane censurabile, Persona_1
dovendo in ogni caso essere prioritariamente tentato, come chiarito dal c.t.u., il salvamento della persona sott'acqua, il ritardo che tale decisione determinò non può stimarsi in 4 minuti
(ovvero il tempo occorso a per condurre a riva il minore e ritornare sul luogo Parte_2
dell'immersione in compagnia di altri due bagnini), ma in un tempo inferiore. E' infatti evidente che la scelta differente di recuperare sin da subito anche il corpo del subacqueo avrebbe imposto a di gestire da solo (si è già detto che senza colpa questi si Parte_2
recò da solo a soccorrere diversi fattori confliggenti, ovvero la cura del Parte_6
minore -che tutti, peraltro comprensibilmente, descrivono profondamento scosso dagli eventi-
23 , il governo del natante e il recupero in solitario del corpo inerte del sub, con le difficoltà
aggiuntive descritte dal consulente tecnico soprattutto nella fase di sollevamento a bordo del natante (si ricorda che che da solo recuperò dal fondo del Testimone_1 Persona_1
mare, venne invece aiutato da per issarlo a bordo del pattino). Una volta Parte_2
recuperato il malcapitato, si sarebbe poi posta a la scelta tra praticare Parte_2
immediatamente le manovre rianimatorie o remare per raggiungere altrettanto immediatamente la riva (si ricorda che nei fatti, mentre remava, Controparte_19 Tes_1
e prestarono i primi soccorsi rianimatori già durante il tragitto verso
[...] Parte_2
la spiaggia). Per tale ragione, costui avrebbe dovuto necessariamente chiedere (è vero che non disponeva di un fischietto, ma considerata la prossimità a riva anche un richiamo verbale o a gesti sarebbe risultato efficace) e, dunque, attendere rinforzi, erodendosi per tale via il margine di ritardo a lui imputato di ulteriori due-tre minuti, ovvero il tempo perché la richiesta di aiuto fosse intercettata e un ulteriore mezzo (il pedalò del lido ) con a bordo altri CP_17
bagnini (ve ne erano altri 5 in servizio quel giorno, sia pure con aree di competenza differenti,
ovvero , , , e Testimone_1 Controparte_19 Controparte_16 Persona_3 [...]
) giungesse sul luogo;
CP_17
F) come correttamente evidenziato dal consulente tecnico, “viste le modalità nelle quali il sig.
è stato riscontrato in fondo al mare dai primi soccorritori, si può ipotizzare che in Per_1
quel momento lo stesso fosse nella terza fase dell'annegamento, o fase dell'incoscienza, in
cui il soggetto assume uno stato di morte apparente”.
24 In simile quadro fattuale, non ricorrono elementi per affermare che il salvamento di Per_1
avrebbe potuto essere utilmente effettuato entro il range di 4-6 minuti indicato dal
[...]
c.t.u. come intervallo standard oltre il quale si determinano irreversibili conseguenze neurologiche. Per conseguenza, neppure può affermarsi che il ritardo nel recupero, pur imputabile al primo soccorritore, abbia assunto efficacia eziologica rispetto all'evento morte.
Neppure la lamentata inadeguatezza dei soccorsi prestati a riva all'infortunato ha assunto valenza decisiva rispetto alla morte, avendo il consulente tecnico chiarito, rifacendosi alle linee guida di riferimento, che “anche in caso di corretto approccio terapeutico la
sopravvivenza dopo arresto cardiaco secondario ad asfissia è bassa” -condizione, quella dell'arresto cardiaco nel quale certamente già versava quando venne issato Persona_1
sul pattino, tanto che i soccorritori intervennero per rianimarlo) e che “va rilevata
l'elevatissima percentuale di decessi (circa il 70%) e di soggetti con residui e lesioni
neurologiche (circa il 98%) nei soggetti correttamente rianimati ad esito di arresti cardiaci
su base primitivamente ipossica”.
Meritano dunque conferma tutte le valutazioni espresse dal consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, il quale ha sottolineato che:
- “il parametro di maggior pregio per la valutazione dell'adeguatezza dei soccorsi sul sig.
è il tempo intercorso tra l'inizio della sindrome di annegamento e il momento in cui Per_1
i primi soccorritori (fratelli ) sono giunti sul luogo dell'incidente ed uno di loro ha Pt_2
25 tratto in salvo il piccolo ritenendo che il padre, sig. non Parte_6 Persona_1
potesse più essere salvato.”
- “il dato relativo al tempo intercorso tra inizio della sindrome da annegamento e arrivo dei
soccorsi, però, risulta controverso, poiché non è noto e non è desumibile dagli atti, né è mai
stato oggetto di indagine, quanto tempo sia passato dal momento in cui il sig. si è Per_1
immerso a quello in cui ha iniziato ad avere le prime difficoltà respiratorie subacquee”;
- “non è noto il lasso di tempo intercorso tra l'insorgenza della sindrome asfittica da apnea
e il momento in cui il piccolo ha preso contezza delle difficoltà del padre, Parte_6
allertando i soccorsi …; né è chiaro (anzi risulta francamente controverso) quanto tempo sia
intercorso dal recepimento dell'allarme da parte del sig. ed il suo arrivo sulla scena Pt_2
dell'incidente”;
- “tenuto conto degli ineliminabili tempi tecnici per giungere sulla scena del sinistro, si
ritiene, dallo studio della documentazione circostanziale, che al momento dell'arrivo dei
primi soccorritori fosse già trascorso un tempo tale da consentire di affermare che il sig.
presentasse lesioni encefaliche irreversibili anche in caso di tempestivo Persona_1
inizio delle manovre rianimatorie (ossia fossero già trascorsi almeno quattro minuti
dall'inizio della sindrome di annegamento)”;
- “a questo si deve aggiungere l'oggettiva difficoltà nei soccorsi (soggetto non al pelo
dell'acqua, ma adagiato sul fondo, da caricare sul pattino) che avrebbe imposto, dopo la
messa in sicurezza del piccolo (fattore che avrebbe determinato un ulteriore Parte_6
26 ritardo nel soccorso del sig. l'esecuzione di manovre di salvataggio più Persona_1
indaginose del semplice bagnante a pelo d'acqua”
Da confermare, di conseguenza, sono anche le conclusioni da questi raggiunte ovvero che “il
periodo di sommersione del sig. sia stato di durata tale da raggiungere il Persona_1
limite (4-6 minuti) entro cui le lesioni cerebrali derivanti dall'anossia divengono
irreversibili”, così che il ritardo, così come l'inadeguatezza nei soccorsi “non sono risultati
decisivi nella causazione dell'evento morte del sig. . Persona_1
Neppure l'appello principale merita accoglimento.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, in tema di compensazione delle spese legali,
“l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite
allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale
clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-
sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma
da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito” (Cass. civ. 11.3.2022 n.
7992; conforme Cass. civ. 26.9. 2018 n. 23059).
Ebbene, la sentenza impugnata ha adeguatamente esplicitato le ragioni che giustificano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese di lite, ragionevolmente individuandole “nella complessità degli accertamenti medico-legali”, “nell'estrema
delicatezza della vicenda”. Né va dimenticato che il Tribunale ha respinto e eccezion di improcedibilità della domanda e di prescrizione del diritto sollevate dai congiunti . Pt_2
27 Conclusivamente, sia l'appello principale che l'appello incidentale vanno rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Valutato l'esito complessivo del giudizio, che ha registrato il rigetto di entrambe le impugnazioni proposte;
tenuto conto delle questioni in concreto dibattute, in ragione delle quali si è resa necessaria un'integrazione della motivazione della decisione di primo grado;
considerata, infine, la finalità di litis denuntiatio da assegnare all'impugnazione rivolta nei confronti del si ravvisano i presupposti per Controparte_3
compensare integralmente tra tutte le parti anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia di , Controparte_8
qui dichiarata:
rigetta gli appelli separatamente proposti da e e da Parte_1 Parte_2
, , e avverso la sentenza Parte_3 Parte_5 Parte_4 Parte_6
del Tribunale di Palermo n. 3346 del giorno 1 luglio 2019;
compensa per intero tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere agli appellanti, principale ed incidentale, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
28 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 27 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LI MA NO TO OL
29