Articolo 16 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 febbraio 2018
Art. 16. Disposizioni in materia di concorso straordinario
per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche 1. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 , e' da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall' articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 .
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell' art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 , recante «Regolamento di attuazione dell' art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362 , concernente norme di riordino del settore farmaceutico»:
«Art. 5 (Valutazione dei titoli). - 1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
(Omissis);
b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.».
- Si riporta il testo dell' art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 , recante «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali»:
«Art. 9. - Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verra' riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50.».
Entrata in vigore il 15 febbraio 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente