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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17650/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17650/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Gianni Monica, in forza di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Naggar Civallero Magda Nicoletta, in forza di Controparte_1 procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da verbale di udienza del 27.03.2025
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGnori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 09/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 525, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006). pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nato un figlio: il 09.04. 2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 13.07.2015, omologata dal Tribunale di OR in data 22.07.2015.
Con ricorso depositato il 11.10.2023 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre, la regolamentazione delle visite padre-figlio, la previsione dell'obbligo a carico di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto del minore nei periodi in cui ciascuno lo ha con sè oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico al 50%.
Con comparsa depositata il 8.03.2024 si costituiva in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso di sé, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale a sé, la conferma dei tempi di permanenza del figlio presso il padre ed un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella misura di E. 356,10, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico interamente a sé.
All'udienza dell'08.04.2024 le parti comparivano personalmente e venivano sentite. Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Giudice Relatore confermava in via provvisoria e urgente le condizioni della separazione e, quanto al regime di frequentazione ordinario padre-figlio, quello praticato e rinviava l'udienza ad altra data per ulteriori determinazioni giudiziali.
All'udienza del 25.09.2024 le parti instavano nelle istanze istruttorie e con ordinanza del
09.10.2024 il Giudice Relatore ammetteva parzialmente le istanze istruttorie, formulava alle parti una proposta conciliativa e fissava udienza per rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 473bis 28 cpc.
All'udienza del 27.03.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e il Giudice
Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
L'audizione del minore non è necessaria, atteso l'accordo delle parti su tutte lle questioni che direttamente lo riguardano.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di OR, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai IGnori e , trascrizione Parte_1 Controparte_1
i cui estremi sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e dimora abituale del minore presso il domicilio materno;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità, salve diverse intese:
a) una settimana dall'uscita da scuola del giovedì sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e la settimana successiva dal mercoledì ora di cena sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola b) per metà delle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
c) durante le vacanze estive, per due settimane, anche suddivise in due periodi, da concordare per iscritto con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno;
d) in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) alternandosi con l'altro genitore ed il giorno del compleanno, alternandosi annualmente con l'altro genitore;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in OR, via Braccini n. 95, con i relativi arredi, a favore della;
CP_1
DISPONE che il IG. versi alla IG.ra , a decorrere dalla data della proposta Parte_1 CP_1 conciliativa del Giudice (9.10.2024), la somma mensile di € 290 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , oltre all'Istat come per legge (con primo aggiornamento a ottobre 2025), oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa, del 15.3.2016, sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati con il Tribunale di OR (fermo il pregresso per quanto stabilito in sede di separazione);
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale sia interamente percepito dalla IG.ra ; CP_1
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite, dando atto della rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di OR il 16.5.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Giudice
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17650/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Gianni Monica, in forza di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Naggar Civallero Magda Nicoletta, in forza di Controparte_1 procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente come da verbale di udienza del 27.03.2025
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGnori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 09/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 525, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006). pagina 1 di 3 Dal matrimonio è nato un figlio: il 09.04. 2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 13.07.2015, omologata dal Tribunale di OR in data 22.07.2015.
Con ricorso depositato il 11.10.2023 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre, la regolamentazione delle visite padre-figlio, la previsione dell'obbligo a carico di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto del minore nei periodi in cui ciascuno lo ha con sè oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico al 50%.
Con comparsa depositata il 8.03.2024 si costituiva in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso di sé, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale a sé, la conferma dei tempi di permanenza del figlio presso il padre ed un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre nella misura di E. 356,10, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'assegno unico interamente a sé.
All'udienza dell'08.04.2024 le parti comparivano personalmente e venivano sentite. Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, il Giudice Relatore confermava in via provvisoria e urgente le condizioni della separazione e, quanto al regime di frequentazione ordinario padre-figlio, quello praticato e rinviava l'udienza ad altra data per ulteriori determinazioni giudiziali.
All'udienza del 25.09.2024 le parti instavano nelle istanze istruttorie e con ordinanza del
09.10.2024 il Giudice Relatore ammetteva parzialmente le istanze istruttorie, formulava alle parti una proposta conciliativa e fissava udienza per rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 473bis 28 cpc.
All'udienza del 27.03.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e il Giudice
Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile, poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
L'audizione del minore non è necessaria, atteso l'accordo delle parti su tutte lle questioni che direttamente lo riguardano.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di OR, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai IGnori e , trascrizione Parte_1 Controparte_1
i cui estremi sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e con residenza e dimora abituale del minore presso il domicilio materno;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità, salve diverse intese:
a) una settimana dall'uscita da scuola del giovedì sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e la settimana successiva dal mercoledì ora di cena sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola b) per metà delle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
c) durante le vacanze estive, per due settimane, anche suddivise in due periodi, da concordare per iscritto con la madre entro il 30 aprile di ciascun anno;
d) in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) alternandosi con l'altro genitore ed il giorno del compleanno, alternandosi annualmente con l'altro genitore;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, sita in OR, via Braccini n. 95, con i relativi arredi, a favore della;
CP_1
DISPONE che il IG. versi alla IG.ra , a decorrere dalla data della proposta Parte_1 CP_1 conciliativa del Giudice (9.10.2024), la somma mensile di € 290 a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , oltre all'Istat come per legge (con primo aggiornamento a ottobre 2025), oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa, del 15.3.2016, sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati con il Tribunale di OR (fermo il pregresso per quanto stabilito in sede di separazione);
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico Universale sia interamente percepito dalla IG.ra ; CP_1
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite, dando atto della rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di OR il 16.5.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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