Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio
in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3806 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19/02/1990, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca TONIN
e
AR CA, C.F. nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dagli avvocati Sara COSTANTE e Francesca
CASTEGNARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“I) Affidamento del figlio minore Per_1
- Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre e ampi diritti di visita da parte del padre, il quale potrà vedere sempre il figlio,
compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo e previa comunicazione alla madre, e secondo il seguente calendario minimo, e salvo diverso accordo tra gli stessi in relazione alle eSIenze lavorative della
SI.ra Parte_1
- week-end alternati dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 18.00 e ogni ultimo week-end del mese dalle ore 16.00, o comunque dall'uscita da scuola, del venerdì fino alle ore 18.00 della domenica: sarà il papà ad andare e prendere e a riportare il figlio dalla madre;
- durante la settimana starà con il papà il giovedì a partire dalle ore Per_1
16.00, o comunque dall'uscita da scuola. Il SI. RO potrà, se lo vorrà, anche rimanere presso l'abitazione della SI.ra che non sarà presente, Parte_1
ed avrà comunque cura di mettere a dormire il figlio presso la casa materna rimanendovi fino alle ore 22.00-22.30, al rientro della SI.ra Dal Parte_1
compimento dei 5 anni di il SI. RO il giovedì pomeriggio terrà con Per_1
sé il figlio dalle ore 16.00, o comunque dall'uscita da scuola, fino al giorno
2 successivo quando lo riaccompagnerà direttamente a scuola, o nei periodi di vacanza, ai centri estivi o a casa della madre;
- quanto alle vacanze ed alle festività: durante le vacanze estive una settimana, da concordarsi ogni anno tra i genitori entro il 30 maggio, a partire dal sesto anno di età di , due settimane anche non consecutive;
una Per_1
settimana durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 24 al 30
dicembre e l'anno successivo nel periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio (il genitore che non avrà con sé il figlio durante la settimana dal 24.12. al 30.12,
potrà tenerlo con sé l'intera giornata o del 24 o del 25 dicembre ad anni alterni,
avendo cura di riportarlo all'altro genitore entro le ore 22.30); tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il
Lunedì in Albis;
il giorno del compleanno di , il padre potrà vederlo e Per_1
comunque unirsi alla eventuale festa di compleanno che venisse organizzata;
il giorno del compleanno del padre e della festa del papà rimarrà con Per_1
il padre;
il giorno del compleanno della madre e della festa della mamma rimarrà con la madre;
Per_1
- le vacanze di carnevale verranno trascorse ad anni alterni con un genitore o con l'altro;
- i ponti e le festività nazionali seguiranno il criterio dell'alternanza.
II) Mantenimento del figlio minore
- Il SI. RO verserà alla SI.ra a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio, la somma mensile di € 200,00, soggetto ad automatica rivalutazione annuale Istat a decorrere dall'udienza ex art. 127 ter
3 comma 2 c.p.c., ovvero, qualora non si tenga udienza, dal mese di pubblicazione della sentenza, da corrispondersi alle coordinate bancarie già
note entro il giorno 15 del mese;
- Le spese straordinarie per il figlio, regolamentate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, da intendersi integralmente trascritto, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere rimborsate da ciascun genitore pro quota a colui che le ha anticipate, previa esibizione dei giustificativi. Il rimborso dovrà avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione delle relative pezze giustificative;
- La SI.ra percepirà il 100% dell'assegno unico e universale Parte_1
erogato dall'INPS; a tal fine il SI. RO si impegna a consegnare alla SI.ra la documentazione necessaria in tempo utile per ogni annualità Parte_1
per la presentazione della domanda all'Inps affinché la stessa possa avanzare la richiesta.
III) Competenze e spese del presente procedimento compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/10/2024 e Parte_1
AR CA hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 28/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal
4 deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione Per_1
dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle Per_1
parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è
stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
5 a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento del minore sia Per_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 18 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Biancamaria Biondo
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