Articolo 7 della Legge 17 ottobre 1950, n. 840
Articolo 6Articolo 8
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28 ottobre 1950
Art. 7.
Le quote di semestralita', il cui valore copre l'ammontare dei certificati di credito per il "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica F.I.M." emessi dal Tesoro dello Stato, a' sensi dell' art. 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889 , sono parificate, agli effetti del secondo comma dell'art. 13 del decreto legislativo medesimo, alle annualita' scontate.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1950