Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/2006, n. 24889
CASS
Sentenza 23 novembre 2006

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Nel caso in cui una parte, ancorché, in ipotesi, regolarmente costituita, sia stata dichiarata per errore contumace, non si configura alcun vizio della sentenza, allorché l'erronea declaratoria non abbia comportato alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. Va pertanto dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che si limiti alla deduzione della erroneità della dichiarazione di contumacia, senza indicare quale limitazione la stessa abbia comportato nell'esercizio del diritto di difesa, né quale incidenza abbia potuto avere sull'esito della controversia, così da consentire alla Corte un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato e da sottrarre la doglianza all'astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica.

Con riferimento al quadro normativo venutosi a determinare per effetto dei D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 (in tema di rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria), successivamente alla precedente previsione contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. 20 maggio 2000, sulla scorta della quale le funzioni di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 sono state trasferite alle Regioni con decorrenza 1° gennaio 2001, deve ritenersi che la portata della norma contenuta nell'art. 2, comma quarto, di quest'ultimo D.P.C.M. è da intendersi nel senso che restano a carico dello Stato gli oneri derivanti dal contenzioso, instauratosi in sede esclusivamente giurisdizionale, relativo alle domande riguardanti l'indicato indennizzo le cui istanze siano state trasmesse dalle U.S.L. al competente Ministero (allora della Sanità, ora della Salute) fino al 21 febbraio 2001, con la conseguente attribuzione della legittimazione passiva in ordine a siffatte istanze in capo al suddetto Ministero a cui carico si devono, perciò, considerare ancora accollati gli inerenti oneri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/2006, n. 24889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24889
    Data del deposito : 23 novembre 2006

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