Sentenza 23 novembre 2006
Massime • 2
Nel caso in cui una parte, ancorché, in ipotesi, regolarmente costituita, sia stata dichiarata per errore contumace, non si configura alcun vizio della sentenza, allorché l'erronea declaratoria non abbia comportato alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. Va pertanto dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che si limiti alla deduzione della erroneità della dichiarazione di contumacia, senza indicare quale limitazione la stessa abbia comportato nell'esercizio del diritto di difesa, né quale incidenza abbia potuto avere sull'esito della controversia, così da consentire alla Corte un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato e da sottrarre la doglianza all'astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica.
Con riferimento al quadro normativo venutosi a determinare per effetto dei D.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 (in tema di rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle Regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria), successivamente alla precedente previsione contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. 20 maggio 2000, sulla scorta della quale le funzioni di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 sono state trasferite alle Regioni con decorrenza 1° gennaio 2001, deve ritenersi che la portata della norma contenuta nell'art. 2, comma quarto, di quest'ultimo D.P.C.M. è da intendersi nel senso che restano a carico dello Stato gli oneri derivanti dal contenzioso, instauratosi in sede esclusivamente giurisdizionale, relativo alle domande riguardanti l'indicato indennizzo le cui istanze siano state trasmesse dalle U.S.L. al competente Ministero (allora della Sanità, ora della Salute) fino al 21 febbraio 2001, con la conseguente attribuzione della legittimazione passiva in ordine a siffatte istanze in capo al suddetto Ministero a cui carico si devono, perciò, considerare ancora accollati gli inerenti oneri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/2006, n. 24889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24889 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE LIGURIA, in persona del presidente della Giunta regionale in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Madama, n. 9, presso gli Avv.ti Marina Crovetto e Gigliola Benghi, che la difendono con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SI AC;
- intimato -
e
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica,;
-intimato-e contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 GENOVESE, in persona del legale rappresentante;
-intimata-
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n. 423 in data 3 giugno 2002 (r.g.n.. 110/2002);
sentiti, nella pubblica udienza del 3.10.2006: il Consigliere Dott. PICONE Pasquale che ha svolto la relazione della causa;
sentito il Pubblico ministero nella persona del procuratore generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Genova ha accolto l'impugnazione di AC SI, e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede n. 3008 del 20.12.2001, ha condannato il Ministero della salute, la Regione Liguria e l'Azienda sanitaria locale n. 3 "Genovese" - il primo per il periodo fino al 31.12.2000; la seconda per il periodo fino al 19.7.2001; la terza per il periodo successivo - al pagamento dell'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 1. 2. La cassazione della sentenza è stata chiesta, con ricorso strutturato in tre motivi, dalla Regione Liguria, che ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; non hanno svolto attività di resistenza le parti intimate.
3. La causa è stata assegnata alle Sezioni unite per la verifica della giurisdizione ordinaria, a seguito di ordinanza della Sezione lavoro resa all'udienza pubblica del 21 febbraio 2005. Con sentenza in data 8 maggio 2006, le Sezioni unite della Corte hanno dichiarato la giurisdizione ordinaria sulla controversia, rimettendo la causa alla Sezione lavoro per l'esame dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso si domanda, per violazione di norme di diritto e vizio della motivazione, la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la contumacia della Regione Liguria. Si sostiene che la deliberazione di Giunta di autorizzazione al giudizio era stata perfezionata lo stesso giorni) di emanazione della sentenza e che rituale doveva ritenersi il mandato al difensore.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Quanto una parte, ancorché, in ipotesi, regolarmente costituita, sia stata dichiarata per errore contumace, non si configura alcun vizio della sentenza, allorché l'erronea declaratoria non abbia comportato pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. Ne consegue che, dovendo la proposizione di ogni impugnazione essere sorretta da idoneo interesse identificabile nella possibilità di conseguire, attraverso la rimozione della statuizione censurata, un risultato giuridicamente apprezzabile, e non già un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi pratici sulla decisione adottata, va negata la sussistenza di siffatta condizione di ammissibilità rispetto ad un ricorso che, come nel caso di specie, si limiti alla deduzione della erroneità della dichiarazione di contumacia, senza indicare quale limitazione la stessa abbia comportato all'esercizio del diritto di difesa, ne' quale incidenza abbia potuto avere sull'esito della lite, così da consentire alla Corte un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato e da sottrarre la doglianza all'astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica (vedi, tra altre, Cass. 14 novembre 2002, n. 16034).
2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata per aver escluso che il Ministero della salute fosse obbligato al pagamento dell'indennizzo per il periodo successivo al 31 dicembre 2000. Si deduce che la questione doveva ritenersi risolta dal D.P.C.M. 8 gennaio 2002, art. 3 ignorato dalla Corte di Genova, secondo il cui disposto "restano a carico dello Stato, ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000, art. 2, comma 4, gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della sanità, dalle aziende sanitarie locali. Nel caso di specie, la domanda era stata presentata del 1995 ed il diritto riconosciuto dalla competente commissione medica nel marzo 2000.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Risultano dalla sentenza i seguenti fatti: la domanda di indennizzo era stata presentata in data 17.3.1995 e il diritto riconosciuto con comunicazione del Ministero della Sanità 31.3.2000; l'azione giudiziaria era stata proposta dal SI per ottenere il pagamento, avendo il Ministero dichiarato che doveva provvedere la Regione, la quale, a sua volta, aveva trasmesso la pratica all'Usl 3, mentre quest'ultimo ente aveva comunicato all'assistito che per il pagamento era necessario attendere l'emanazione di legge regionale.
3.2. La Corte di Genova, premesso che le funzioni in materia di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992 erano state trasferite alle Regioni con decorrenza 1.1.2001, ai sensi del D.P.C.M. 20 maggio 2000, art. 3 (in Gazz. Uff., 11 ottobre, n. 238). - Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998, titolo IV, capo I - ha interpretato il disposto del d.Lgs. n. 112 del 1998, art. 2, comma 4, (Restano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento) nel senso che, accertato il diritto all'esito del contenzioso in epoca posteriore al 31.12.2000, l'amministrazione statale resta obbligata per i soli oneri riferiti al periodo fino alfa suddetta data, mentre dell'obbligazione diventa titolare la Regione (e poi le Usl, investite delle relative funzioni in forza di legge regionale) per il periodo successivo.
3.3. Con il D.P.C.M. 8 gennaio 2002 (in Gazz. Uff., 26 marzo, n. 72). - Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. n. 112 del 1998, in materia di salute umana e sanità veterinaria - è stato disposto al D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 3: Restano a carico dello Stato, ai sensi del D.P.C.M. 26 maggio 2000, art. 2, comma 4, gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della sanità, dalle aziende sanitarie locali. La medesima disposizione trovasi inserita nel D.P.C.M. 24 luglio 2003, art. 3 (in Gazz. Uff., 17 ottobre, n. 242). - Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. n. 112 del 1998, in materia di salute umana e sanità veterinaria.
3.4. La normativa successiva al 2000, non considerata dalla sentenza impugnata, ha inteso chiarire la portata della norma originaria, precisando, in primo luogo, che per "fatti precedenti al trasferimento" dovevano intendersi le istanze trasmesse dalle Usi al Ministero fino al 21.2.2001; in secondo luogo, che, per contenzioso relativo alle predette istanze, deve intendersi esclusivamente quello instaurato in sede giurisdizionale;
che, in relazione al contenzioso concernente queste istanze, la legittimazione passiva compete al Ministero e, di conseguenza, a questo soggetto fanno carico gli oneri relativi.
L'enunciata interpretazione appare conforme al disegno di semplificazione perseguito dalla normativa, coerente con la tutela costituzionale dell'art. 38 Cost., siccome l'assistito, sulla base del criterio precisato, può agevolmente identificare un unico soggetto titolare dell'obbligazione.
3.5. L'accoglimento del motivo di ricorso per violazione di norme di diritto comporta la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la legittimazione passiva della Regione per il periodo posteriore al 31.12.2000 e la conforme decisione nel merito della causa, con il rigetto della domanda proposta contro l'amministrazione ricorrente.
4. Nella decisione di accoglimento del secondo motivo del ricorso resta assorbito l'esame del terzo motivo, che censura la sentenza per aver ritenuto che il trasferimento alle regioni delle funzioni relative all'indennizzo fosse avvenuto a decorrere dal 1^ gennaio 2001 e non dal 21 febbraio 2001.
5. Deve restare ferma, peraltro, la statuizione di condanna emessa nei confronti dell'Azienda sanitaria locale 3 Genovese, passata in giudicato siccome la Regione non è abilitata a far valere in giudizio situazioni giuridiche di pertinenza di un diverso soggetto (l'azienda sanitaria, ancorché ente strumentale della Regione, ha personalità giuridica distinta), ostandovi il disposto dell'art. 81 c.p.c.
5. In ordine al regolamento delle spese dell'intero processo (art.385 c.p.c.), la Corte così provvede: conferma le statuizioni sulle spese in favore del SI contenute nelle sentenze di merito nei confronti del Ministero della salute e dell'Azienda sanitaria locale 3 Genovese;
nulla per le spese dei giudizi di merito e di cassazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. al c.p.c. nella controversia tra la Regione e il SI;
compensa per giusti motivi (novità della questione e incertezze interpretative) le spese dell'intero processo tra la Regione Liguria e le altre amministrazioni intimate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo dello stesso ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti della Regione Liguria;
conferma le statuizioni sulle spese delle sentenze di merito adottate in favore del SI nei confronti del Ministero della salute e dell'Asl 3 Genovese;
nulla per le spese dell'intero processo nella controversia tra la Regione Liguria e AC SI;
compensa le spese dell'intero processo tra la Regione e le altre amministrazioni intimate.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2006