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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4433/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
1° SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
e
Controparte_1
Oggi 6 febbraio 2025 innanzi al dott. Dario Morsiani, sono comparsi:
per l'avv. ARTURO RONCAGALLI Parte_1
per l'avv. GABRIELE PERESSONI Controparte_1
Ritenendo la causa matura, il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come segue:
- per parte attrice, come da note conclusive:
1) Accertare le problematiche ai lavori eseguiti dalla su incarico Controparte_1
della nel cantiere di Jesolo (VE), Via Udine, così come indicate al Parte_1
capitolo 8 punti A-B-C-D dell'esposizione dell'atto di citazione e dichiarare la responsabilità
Co della per dette problematiche.
2) Accertare e dichiarare che il costo dei lavori di eliminazione delle problematiche di cui al capitolo 8) punto A dell'esposizione dell'atto di citazione ammonta all'importo di euro
21.220,00 o al diverso importo determinato in corso di causa.
3) Accertare e dichiarare il costo di esecuzione dei lavori di eliminazione delle problematiche di cui al capitolo 8) punti B-C-D dell'esposizione dell'atto di citazione nella misura che risulterà accertata in corso di causa o, in via subordinata, laddove tale costo risultasse eccessivamente oneroso rispetto al valore dell'opera o di parte di essa, determinare il minore valore dell'opera con conseguente proporzionale riduzione del prezzo del contratto di subappalto tra la e la Parte_1 Controparte_1
1 4) Dichiarare la tenuta a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 21.220,00 o quello diverso determinato in corso di causa quale costo per
l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione delle problematiche di cui al capitolo 8) punto A dell'esposizione dell'atto di citazione.
5) Dichiarare la tenuta a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo accertato in corso di causa quale costo per l'esecuzione dei lavori per
[...]
l'eliminazione delle problematiche di cui al capitolo 8) punto B-C-D oppure l'importo derivante dalla proporzionale riduzione del prezzo del contratto di subappalto tra la
[...]
e la in conseguenza del minore valore Parte_1 Controparte_1 dell'opera.
6) Dichiarare che la è creditrice nei confronti della Parte_1 [...]
degli importi di cui alle conclusioni nn. 4) e 5). Controparte_1
7) Dichiarare la creditrice nei confronti della Controparte_1 Parte_1
del residuo importo di euro 5.717,35 o di quello diverso determinato in corso di
[...] causa quale saldo per l'esecuzione dei lavori di subappalto effettuati a favore della
[...]
Parte_1
8) Operare la compensazione tra il credito della di cui alle Parte_1
conclusioni nn. 4, 5 e 6 e quello della di cui alla conclusione n.
7. Controparte_1
9) Operata la compensazione tra crediti di cui alla conclusione n. 8, dichiarare l'estinzione del credito della Controparte_1
10) Operata la compensazione tra crediti di cui alla conclusione n. 8, condannarsi la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la differenza di Parte_1
credito residua oltre agli interessi legali su detto importo dalla domanda al saldo.
11) Respingersi tutte le domande ed eccezioni della nei confronti Controparte_1
della in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
12) Con vittoria delle spese e del compenso di causa.
In via istruttoria si chiede l'ammissione di prove per testi sui capitoli istruttori di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc della e sui capitoli Parte_1
istruttori a prova contraria di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc della società attrice, indicando a testi i medesimi testi indicati nelle citate memorie.
Si chiede abilitazione alla prova contraria su tutti i capitoli istruttori della società convenuta che venissero ammessi, indicando a testi a prova contraria i medesimi testi indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc della Parte_1
2 All'esito della prova testimoniale si chiede che sia dato incarico al CTU di dare risposta al quesito integrativo n. 3 già posto dal Giudice con sua ordinanza del 13/05/2024, integrando la consulenza integrativa con questo ulteriore quesito: accertare se l'eventuale costo di eliminazione delle problematiche di cui al capitolo 8) punti B-C-D dell'esposizione dell'atto di citazione risulti eccessivamente oneroso rispetto al valore dell'opera e determinare in questa ipotesi il minor valor dell'opera.
- per parte convenuta, come da note conclusive:
Nel merito: rigettarsi la domanda attorea in quanto del tutto infondata.
In via riconvenzionale: condannare parte attrice al pagamento della somma di Euro somma di Euro 13.471,36 di cui alla fattura 100034 del 08.04.2021 oltre a quanto dovuto per i
Co successivi lavori eseguiti dalla per il SAL n. 6 per l'importo di Euro 5.717,35, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia rigettando ogni voce a compensazione in quanto non dovuta.
Spese di causa, come da DM, e di CTP, come da fatture allegate e di CTU, come da liquidazione del Giudice, integralmente rifuse considerata la soccombenza.
In via istruttoria: si insiste per i mezzi istruttori non ammessi.
Si svolge poi la discussione orale.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, non essendo presenti le parti, dà lettrua della sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies c.p.c.) nella causa iscritta a ruolo al numero 4433/2021 del Ruolo Generale promossa da
(C.F. ), con l'avv. ARTURO Parte_1 P.IVA_1
RONCAGALLI
3 contro
(C.F. ), con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
GABRIELE PERESSONI
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del contratto Par Con contratto 14.7.2020 (di seguito ) ha affidato a Parte_1
[...]
Co
(di seguito ), in subappalto, l'incarico di eseguire “lavori di Controparte_2 posa cappotto” presso un cantiere edile di Jesolo (VE). Par Co Con citazione notificata il 20.7.2021, ha convenuto avanti questo Tribunale per far accertare l'inesatto adempimento da parte della convenuta nell'esecuzione delle opere appaltate ed il credito maturato dall'attrice in relazione ai costi da affrontare per l'eliminazione dei vizi riscontrati: credito da porsi in compensazione con il controcredito Co vantato da per i lavori eseguiti.
Co Costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'improponibilità dell'azione avversaria, instaurata senza il previo tentativo di conciliazione cui, secondo la previsione dell'art. 19 del contratto, le parti si erano impegnate. Par Nel merito, la convenuta ha eccepito che la committente avrebbe preso ingiustificatamente l'iniziativa di eseguire lavori di competenza della convenuta, così impedendo alla stessa di completare i lavori di rasatura oggetto, tra l'altro, delle doglianze attoree. Per il resto, i vizi contestati deriverebbero dall'intervento di altre imprese coinvolte Par nel cantiere o da scelte della stessa . E' stata, inoltre, contestata la quantificazione dei danni esposta in citazione.
Co Par In via riconvenzionale, ha chiesto che sia condannata al pagamento di quanto dovuto per le opere eseguite, sia con riguardo alla fattura n. 100034 dell'8.4.2021 (basata sul quinto
SAL), sia con riguardo ai lavori successivi non ancora contabilizzati, attinenti alla
“tinteggiatura di facciate e rasatura di elementi in polistirolo”.
Alla prima udienza il giudice, atteso quanto previsto dall'art. 19 del contratto di subappalto, ha disposto che le parti procedessero ad un tentativo di mediazione. La mediazione non ha avuto esito.
La causa è stata istruita mediante CTU, affidata all'arch. . Persona_1
All'udienza del 6.2.2025 le parti hanno discusso la causa.
Ragioni della decisione
Co A) Sui vizi delle lavorazioni eseguite da
4 Parte opponente ha dimesso la relazione di un tecnico, il geom. , redatta il Controparte_3
21.6.2021 a seguito di un sopralluogo effettuato il 17.5.2021, nella quale vengono riferiti quattro vizi rilevati nelle opere poste in essere da 3S:
1. le finiture di colore dei panelli isolanti sulle facciate presenterebbero ombreggiature dovute alla mancata “mano finale di rasatura”, necessaria prima dell'applicazione del colore, e alla posa di alcuni pannelli effettuata in modo non complanare;
2. le “spallette” risulterebbero “fuori piombo”, di spessore variabile e non seguirebbero l'andamento del telaio della finestra;
3. alcuni “bancalini” delle finestre risulterebbero “fuori bolla” rispetto al filo della finestra;
4. nelle fasce superiori di alcune finestre grandi lato piscina i pannelli non sarebbero stati posati con il corretto allineamento, evidenziando salti di colore anche di 1 cm.
Con riguardo alle facciate parte attrice deduce di avere dovuto eseguire direttamente parte dei lavori di colorazione delle facciate, che in origine avrebbe dovuto porre in essere la subappaltatrice, a causa della difficoltà della stessa nel rispettare il cronoprogramma del cantiere. Detto intervento ha impedito l'accertamento dei vizi denunciati sub 1 e di ciò ha dato conto il CTU. Non è possibile ricavare dalle sole fotografie in atti elementi utili ad appurare se il vizio delle ombreggiature fosse effettivamente sussistente e di gravità tale da costituire un inadempimento rilevante. In tal senso difetta la prova del vizio dedotto dall'attrice e diviene irrilevante anche accertare se, come sostiene 3S, quest'ultima avesse o meno in programma di eseguire la terza rasatura prima di essere esautorata a seguito dell'intervento
Par diretto di nelle lavorazioni.
Anche le pretese incongruenze relative alle finestre - cui si riferiscono i punti 2, 3 e 4 – hanno potuto essere oggetto di una verifica molto limitata da parte del CTU, il quale ha riferito di
Par avere avuto accesso ad un numero esiguo di unità abitative e di non avere ricevuto da una chiara indicazione circa l'esatta localizzazione delle parti contestate. In base alle limitate verifiche eseguite, il CTU ha comunque riscontrato che le imperfezioni dei “bancalini” sono di minima entità e di difficile rilevamento, tanto da non potere neppure essere documentate con fotografie. Le altre imperfezioni, pur rilevate, non hanno potuto essere imputate con sufficiente certezza all'opera di 3S, potendo dipendere (così come sostiene la convenuta) da una “non perfetta posa delle finestre/portefinestre monoblocco”.
In generale può affermarsi che la prova delle contestazioni di inesatto adempimento mosse dall'attrice alla convenuta non hanno trovato riscontro in ragione delle modifiche dei luoghi di Co causa intervenute dopo l'allontanamento di dal cantiere e, ulteriormente, per il fatto che, in
5 occasione delle operazioni peritali, non sono state fornite al CTU le necessarie indicazioni per localizzare le difformità, né gli è stata assicurata la possibilità di accedere all'immobile, se Par non in parti limitate dello stesso. Le conseguenze di ciò non possono che ricadere su , la quale non ha introdotto un procedimento urgente di istruzione preventiva prima di intervenire sull'immobile, né si è attivata per consentire adeguate verifiche peritali. In ordine a quest'ultimo aspetto va evidenziato come, pacificamente, la convenuta sia stata estromessa Par dal cantiere prima dell'inizio della causa sicché spettava alla committente , che invece ha continuato le lavorazioni, far sì che l'immobile rimanesse accessibile per le verifiche in loco necessarie a dare conferma alle lamentele della stessa attrice.
Co B) Sulla domanda riconvenzionale di
La stessa parte attrice, al punto 12 dell'atto di citazione, ha dato atto di essere debitrice verso la convenuta del compenso relativo alle lavorazioni di cui alla fattura n. 100034 del
Co 08/04/2021 della (per € 13.471,36) e delle ulteriori e successive lavorazioni.
L'importo di cui alle lavorazioni successive può essere quantificato in modo conforme al SAL Par n. 6 predisposto da , sul quale si è espresso anche il CTU nella relazione peritale integrativa, e quindi in € 5.717,35.
Parte convenuta si duole del fatto che la prova dell'importo in questione derivi da un documento formato dalla controparte ma non offre elementi per operare una diversa stima e riporta, nelle proprie conclusioni di merito, il medesimo importo sopra indicato.
Conclusioni e spese
Le domande attoree vanno rigettate, non essendo stata raggiunta la prova dei vizi contestati alla subappaltatrice relativi alle opere eseguite nel cantiere di Jesolo. Avendo agito nei Par confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, a incombeva l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte (Cass. n. 39599/21, rv. 663254). Non solo l'attrice non ha fornito tale prova ma, modificando lo stato del bene per cui è causa prima dell'accertamento in sede giudiziale e mancando di fornire al CTU le informazioni e i permessi necessari allo svolgimento degli accertamenti peritali, ha impedito che tale prova venisse altrimenti formata in giudizio.
Va accolta, invece, la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
6 Attesa la soccombenza, l'attrice va onerata delle spese di causa e di CTU. Le spese di difesa della convenuta vengono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto del valore e della complessità della causa.
La richiesta della convenuta di rimborso delle spese sostenute dalla parte per l'assistenza del consulente di cui la stessa si è avvalsa merita di essere accolta, avendo la parte fornito la prova dell'effettività della spesa (Cass. n. 2605/06, rv. 586818; n. 21402/22, rv. 665209). Per tale prova non valgono le preclusioni istruttorie (Cass. n. 24188/21). In proposito,
[...]
ha dimesso, con la memoria conclusiva autorizzata, le fatture Controparte_2
quietanzate emesse dal consulente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
unipersonale la somma di € 19.188,71, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4
c.c. dalla data della domanda giudiziale del 9.11.2021 al saldo;
3) pone le spese di CTU a carico di Parte_1
4) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
unipersonale le spese di difese, liquidate in € 237,00 per esborsi, € 5.047,41 per consulenza tecnica di parte ed € 7.650,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario,
IVA se dovuta e CPA.
Il giudice
dott. Dario Morsiani
7
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
1° SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
e
Controparte_1
Oggi 6 febbraio 2025 innanzi al dott. Dario Morsiani, sono comparsi:
per l'avv. ARTURO RONCAGALLI Parte_1
per l'avv. GABRIELE PERESSONI Controparte_1
Ritenendo la causa matura, il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come segue:
- per parte attrice, come da note conclusive:
1) Accertare le problematiche ai lavori eseguiti dalla su incarico Controparte_1
della nel cantiere di Jesolo (VE), Via Udine, così come indicate al Parte_1
capitolo 8 punti A-B-C-D dell'esposizione dell'atto di citazione e dichiarare la responsabilità
Co della per dette problematiche.
2) Accertare e dichiarare che il costo dei lavori di eliminazione delle problematiche di cui al capitolo 8) punto A dell'esposizione dell'atto di citazione ammonta all'importo di euro
21.220,00 o al diverso importo determinato in corso di causa.
3) Accertare e dichiarare il costo di esecuzione dei lavori di eliminazione delle problematiche di cui al capitolo 8) punti B-C-D dell'esposizione dell'atto di citazione nella misura che risulterà accertata in corso di causa o, in via subordinata, laddove tale costo risultasse eccessivamente oneroso rispetto al valore dell'opera o di parte di essa, determinare il minore valore dell'opera con conseguente proporzionale riduzione del prezzo del contratto di subappalto tra la e la Parte_1 Controparte_1
1 4) Dichiarare la tenuta a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 21.220,00 o quello diverso determinato in corso di causa quale costo per
l'esecuzione dei lavori per l'eliminazione delle problematiche di cui al capitolo 8) punto A dell'esposizione dell'atto di citazione.
5) Dichiarare la tenuta a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
l'importo accertato in corso di causa quale costo per l'esecuzione dei lavori per
[...]
l'eliminazione delle problematiche di cui al capitolo 8) punto B-C-D oppure l'importo derivante dalla proporzionale riduzione del prezzo del contratto di subappalto tra la
[...]
e la in conseguenza del minore valore Parte_1 Controparte_1 dell'opera.
6) Dichiarare che la è creditrice nei confronti della Parte_1 [...]
degli importi di cui alle conclusioni nn. 4) e 5). Controparte_1
7) Dichiarare la creditrice nei confronti della Controparte_1 Parte_1
del residuo importo di euro 5.717,35 o di quello diverso determinato in corso di
[...] causa quale saldo per l'esecuzione dei lavori di subappalto effettuati a favore della
[...]
Parte_1
8) Operare la compensazione tra il credito della di cui alle Parte_1
conclusioni nn. 4, 5 e 6 e quello della di cui alla conclusione n.
7. Controparte_1
9) Operata la compensazione tra crediti di cui alla conclusione n. 8, dichiarare l'estinzione del credito della Controparte_1
10) Operata la compensazione tra crediti di cui alla conclusione n. 8, condannarsi la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, la differenza di Parte_1
credito residua oltre agli interessi legali su detto importo dalla domanda al saldo.
11) Respingersi tutte le domande ed eccezioni della nei confronti Controparte_1
della in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
12) Con vittoria delle spese e del compenso di causa.
In via istruttoria si chiede l'ammissione di prove per testi sui capitoli istruttori di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc della e sui capitoli Parte_1
istruttori a prova contraria di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc della società attrice, indicando a testi i medesimi testi indicati nelle citate memorie.
Si chiede abilitazione alla prova contraria su tutti i capitoli istruttori della società convenuta che venissero ammessi, indicando a testi a prova contraria i medesimi testi indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc della Parte_1
2 All'esito della prova testimoniale si chiede che sia dato incarico al CTU di dare risposta al quesito integrativo n. 3 già posto dal Giudice con sua ordinanza del 13/05/2024, integrando la consulenza integrativa con questo ulteriore quesito: accertare se l'eventuale costo di eliminazione delle problematiche di cui al capitolo 8) punti B-C-D dell'esposizione dell'atto di citazione risulti eccessivamente oneroso rispetto al valore dell'opera e determinare in questa ipotesi il minor valor dell'opera.
- per parte convenuta, come da note conclusive:
Nel merito: rigettarsi la domanda attorea in quanto del tutto infondata.
In via riconvenzionale: condannare parte attrice al pagamento della somma di Euro somma di Euro 13.471,36 di cui alla fattura 100034 del 08.04.2021 oltre a quanto dovuto per i
Co successivi lavori eseguiti dalla per il SAL n. 6 per l'importo di Euro 5.717,35, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia rigettando ogni voce a compensazione in quanto non dovuta.
Spese di causa, come da DM, e di CTP, come da fatture allegate e di CTU, come da liquidazione del Giudice, integralmente rifuse considerata la soccombenza.
In via istruttoria: si insiste per i mezzi istruttori non ammessi.
Si svolge poi la discussione orale.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, non essendo presenti le parti, dà lettrua della sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies c.p.c.) nella causa iscritta a ruolo al numero 4433/2021 del Ruolo Generale promossa da
(C.F. ), con l'avv. ARTURO Parte_1 P.IVA_1
RONCAGALLI
3 contro
(C.F. ), con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
GABRIELE PERESSONI
MOTIVAZIONE
Fatto e svolgimento del contratto Par Con contratto 14.7.2020 (di seguito ) ha affidato a Parte_1
[...]
Co
(di seguito ), in subappalto, l'incarico di eseguire “lavori di Controparte_2 posa cappotto” presso un cantiere edile di Jesolo (VE). Par Co Con citazione notificata il 20.7.2021, ha convenuto avanti questo Tribunale per far accertare l'inesatto adempimento da parte della convenuta nell'esecuzione delle opere appaltate ed il credito maturato dall'attrice in relazione ai costi da affrontare per l'eliminazione dei vizi riscontrati: credito da porsi in compensazione con il controcredito Co vantato da per i lavori eseguiti.
Co Costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l'improponibilità dell'azione avversaria, instaurata senza il previo tentativo di conciliazione cui, secondo la previsione dell'art. 19 del contratto, le parti si erano impegnate. Par Nel merito, la convenuta ha eccepito che la committente avrebbe preso ingiustificatamente l'iniziativa di eseguire lavori di competenza della convenuta, così impedendo alla stessa di completare i lavori di rasatura oggetto, tra l'altro, delle doglianze attoree. Per il resto, i vizi contestati deriverebbero dall'intervento di altre imprese coinvolte Par nel cantiere o da scelte della stessa . E' stata, inoltre, contestata la quantificazione dei danni esposta in citazione.
Co Par In via riconvenzionale, ha chiesto che sia condannata al pagamento di quanto dovuto per le opere eseguite, sia con riguardo alla fattura n. 100034 dell'8.4.2021 (basata sul quinto
SAL), sia con riguardo ai lavori successivi non ancora contabilizzati, attinenti alla
“tinteggiatura di facciate e rasatura di elementi in polistirolo”.
Alla prima udienza il giudice, atteso quanto previsto dall'art. 19 del contratto di subappalto, ha disposto che le parti procedessero ad un tentativo di mediazione. La mediazione non ha avuto esito.
La causa è stata istruita mediante CTU, affidata all'arch. . Persona_1
All'udienza del 6.2.2025 le parti hanno discusso la causa.
Ragioni della decisione
Co A) Sui vizi delle lavorazioni eseguite da
4 Parte opponente ha dimesso la relazione di un tecnico, il geom. , redatta il Controparte_3
21.6.2021 a seguito di un sopralluogo effettuato il 17.5.2021, nella quale vengono riferiti quattro vizi rilevati nelle opere poste in essere da 3S:
1. le finiture di colore dei panelli isolanti sulle facciate presenterebbero ombreggiature dovute alla mancata “mano finale di rasatura”, necessaria prima dell'applicazione del colore, e alla posa di alcuni pannelli effettuata in modo non complanare;
2. le “spallette” risulterebbero “fuori piombo”, di spessore variabile e non seguirebbero l'andamento del telaio della finestra;
3. alcuni “bancalini” delle finestre risulterebbero “fuori bolla” rispetto al filo della finestra;
4. nelle fasce superiori di alcune finestre grandi lato piscina i pannelli non sarebbero stati posati con il corretto allineamento, evidenziando salti di colore anche di 1 cm.
Con riguardo alle facciate parte attrice deduce di avere dovuto eseguire direttamente parte dei lavori di colorazione delle facciate, che in origine avrebbe dovuto porre in essere la subappaltatrice, a causa della difficoltà della stessa nel rispettare il cronoprogramma del cantiere. Detto intervento ha impedito l'accertamento dei vizi denunciati sub 1 e di ciò ha dato conto il CTU. Non è possibile ricavare dalle sole fotografie in atti elementi utili ad appurare se il vizio delle ombreggiature fosse effettivamente sussistente e di gravità tale da costituire un inadempimento rilevante. In tal senso difetta la prova del vizio dedotto dall'attrice e diviene irrilevante anche accertare se, come sostiene 3S, quest'ultima avesse o meno in programma di eseguire la terza rasatura prima di essere esautorata a seguito dell'intervento
Par diretto di nelle lavorazioni.
Anche le pretese incongruenze relative alle finestre - cui si riferiscono i punti 2, 3 e 4 – hanno potuto essere oggetto di una verifica molto limitata da parte del CTU, il quale ha riferito di
Par avere avuto accesso ad un numero esiguo di unità abitative e di non avere ricevuto da una chiara indicazione circa l'esatta localizzazione delle parti contestate. In base alle limitate verifiche eseguite, il CTU ha comunque riscontrato che le imperfezioni dei “bancalini” sono di minima entità e di difficile rilevamento, tanto da non potere neppure essere documentate con fotografie. Le altre imperfezioni, pur rilevate, non hanno potuto essere imputate con sufficiente certezza all'opera di 3S, potendo dipendere (così come sostiene la convenuta) da una “non perfetta posa delle finestre/portefinestre monoblocco”.
In generale può affermarsi che la prova delle contestazioni di inesatto adempimento mosse dall'attrice alla convenuta non hanno trovato riscontro in ragione delle modifiche dei luoghi di Co causa intervenute dopo l'allontanamento di dal cantiere e, ulteriormente, per il fatto che, in
5 occasione delle operazioni peritali, non sono state fornite al CTU le necessarie indicazioni per localizzare le difformità, né gli è stata assicurata la possibilità di accedere all'immobile, se Par non in parti limitate dello stesso. Le conseguenze di ciò non possono che ricadere su , la quale non ha introdotto un procedimento urgente di istruzione preventiva prima di intervenire sull'immobile, né si è attivata per consentire adeguate verifiche peritali. In ordine a quest'ultimo aspetto va evidenziato come, pacificamente, la convenuta sia stata estromessa Par dal cantiere prima dell'inizio della causa sicché spettava alla committente , che invece ha continuato le lavorazioni, far sì che l'immobile rimanesse accessibile per le verifiche in loco necessarie a dare conferma alle lamentele della stessa attrice.
Co B) Sulla domanda riconvenzionale di
La stessa parte attrice, al punto 12 dell'atto di citazione, ha dato atto di essere debitrice verso la convenuta del compenso relativo alle lavorazioni di cui alla fattura n. 100034 del
Co 08/04/2021 della (per € 13.471,36) e delle ulteriori e successive lavorazioni.
L'importo di cui alle lavorazioni successive può essere quantificato in modo conforme al SAL Par n. 6 predisposto da , sul quale si è espresso anche il CTU nella relazione peritale integrativa, e quindi in € 5.717,35.
Parte convenuta si duole del fatto che la prova dell'importo in questione derivi da un documento formato dalla controparte ma non offre elementi per operare una diversa stima e riporta, nelle proprie conclusioni di merito, il medesimo importo sopra indicato.
Conclusioni e spese
Le domande attoree vanno rigettate, non essendo stata raggiunta la prova dei vizi contestati alla subappaltatrice relativi alle opere eseguite nel cantiere di Jesolo. Avendo agito nei Par confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, a incombeva l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte (Cass. n. 39599/21, rv. 663254). Non solo l'attrice non ha fornito tale prova ma, modificando lo stato del bene per cui è causa prima dell'accertamento in sede giudiziale e mancando di fornire al CTU le informazioni e i permessi necessari allo svolgimento degli accertamenti peritali, ha impedito che tale prova venisse altrimenti formata in giudizio.
Va accolta, invece, la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
6 Attesa la soccombenza, l'attrice va onerata delle spese di causa e di CTU. Le spese di difesa della convenuta vengono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto del valore e della complessità della causa.
La richiesta della convenuta di rimborso delle spese sostenute dalla parte per l'assistenza del consulente di cui la stessa si è avvalsa merita di essere accolta, avendo la parte fornito la prova dell'effettività della spesa (Cass. n. 2605/06, rv. 586818; n. 21402/22, rv. 665209). Per tale prova non valgono le preclusioni istruttorie (Cass. n. 24188/21). In proposito,
[...]
ha dimesso, con la memoria conclusiva autorizzata, le fatture Controparte_2
quietanzate emesse dal consulente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande proposte da Parte_1
2) condanna a pagare a Parte_1 Controparte_1
unipersonale la somma di € 19.188,71, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 comma 4
c.c. dalla data della domanda giudiziale del 9.11.2021 al saldo;
3) pone le spese di CTU a carico di Parte_1
4) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
unipersonale le spese di difese, liquidate in € 237,00 per esborsi, € 5.047,41 per consulenza tecnica di parte ed € 7.650,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario,
IVA se dovuta e CPA.
Il giudice
dott. Dario Morsiani
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