Sentenza 17 ottobre 2003
Massime • 2
In tema di prescrizione del procedimento disciplinare a carico dei giornalisti, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 della legge n. 69 del 1963, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., laddove non attribuisce all'azione giudiziaria civile l'effetto interruttivo permanente della prescrizione stessa.
Nell'ordinamento della professione di giornalista di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel quale il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare è unico, sebbene articolato in due fasi, una amministrativa (che si conclude con la deliberazione del consiglio nazionale) e l'altra giurisdizionale (che ha inizio con l'impugnazione davanti al tribunale, ad iniziativa dell'interessato o del pubblico ministero, della detta deliberazione), la prescrizione dell'azione disciplinare, disciplinata dall'art. 58 della citata legge, riguardando, indifferentemente e in modo unitario, il procedimento davanti agli organi dell'ordine professionale ed il processo davanti al giudice, può maturare anche in pendenza di quest'ultimo, ed è suscettibile di rimanere interrotta anche da atti, ordinati all'applicazione della sanzione, diversi da quelli (notificazione degli addebiti all'interessato; discolpe presentate per iscritto dall'incolpato) nominati nel terzo comma dello stesso art. 58, senza tuttavia che (ai sensi del quarto comma della medesima disposizione) in nessun caso, e quindi neppure in presenza di più atti interruttivi, il termine di cinque anni possa essere prolungato oltre la metà, non trovando applicazione la regola della interruzione con effetto permanente dettata dal secondo comma dell'art. 2945 cod. civ.; ne deriva che, spirato il termine massimo di durata di sette anni e mezzo dal fatto senza che la commissione dell'illecito sia stata definitivamente accertata, il processo non può proseguire e la sopravvenuta prescrizione deve essere rilevata e dichiarata anche d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2003, n. 15550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15550 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato CORSO BOVIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA, in persona del Presidente dott. Franco Abruzzo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che lo difende unitamente all'avvocato REMO DANOVI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE presso CORTE D'APPELLO, CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI;
- intimati -
avverso la sent. n. 262/02 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Prima Civile emessa il 16 gennaio 2002, depositata il 29 gennaio 2002; RG. 414/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 9 luglio 2003 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
uditi gli Avvocati REMO DANOVI E FRANCESCO GIORGIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per la cassazione senza rinvio con dichiarata prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel settembre del 1996 il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia inflisse la sanzione dell'avvertimento scritto alla giornalista RI AN per pubblicità redazionale ingannevole, con riferimento ad un articolo sull'igiene orale pubblicato nella rubrica "Salute" della rivista "Oggi", contenente il riferimento, sia nel testo, sia nelle fotografie appostevi, ad una specifica marca di dentifricio.
Le impugnazioni proposte dalla giornalista furono respinte sia dal Consiglio Nazionale dei Giornalisti, sia dal Tribunale di Milano, sia dalla Corte d'appello della stessa città.
La AN propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano, svolgendo sei motivi. Si difende con controricorso il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti. Entrambe le parti costituite depositano memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente sostiene l'incompatibilità a decidere di un componente laico (il giornalista Renzo Magosso) del collegio giudicante di primo grado, il quale invece avrebbe dovuto astenersi per aver già composto il collegio del Tribunale nel processo poi annullato dalla Corte d'appello e, quindi, per aver già conosciuto della causa.
Con il secondo motivo è lamentata l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente.
Il terzo e quarto motivo censurano l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della pubblicità ingannevole, nonché i vizi della motivazione in relazione alla natura informativa o pubblicitaria dello scritto in questione ed al carattere ingannatorio della condotta realizzata.
Il quinto motivo contesta i vizi della motivazione in relazione all'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti utilizzate in mancanza della prova del rapporto di committenza tra l'impresa ed il giornalista.
Nel sesto motivo di ricorso è censurato quel punto della sentenza che, in accoglimento dell'appello incidentale del Consiglio Regionale dell'Ordine, condanna la AN al pagamento delle spese sostenute dal Consiglio stesso nel doppio grado di giudizio.
Preliminare all'esame dei motivi è la questione relativa alla prescrizione dell'azione disciplinare, sulla cui sopravvenienza entrambe le parti concordano, in base all'interpretazione che dell'articolo 58 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), hanno recentemente fornito le Sezioni Unite di questa S.C.
In particolare, il citato art. 58 stabilisce che "L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà...".
Cass. sez. un. 4 luglio 2002, n. 9694, nel comporre un precedente contrasto di giurisprudenza, ha stabilito che nell'ordinamento della professione di giornalista - di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel quale il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare è unico, sebbene articolato in due fasi, una amministrativa (che si conclude con la deliberazione del consiglio nazionale) e l'altra giurisdizionale (che ha inizio con l'impugnazione davanti al tribunale, ad iniziativa dell'interessato o del pubblico ministero, della detta deliberazione) - la prescrizione dell'azione disciplinare, sancita dall'art. 58 della citata legge, riguardando, indifferentemente ed in modo unitario, il procedimento davanti agli organi dell'ordine professionale ed il processo davanti al giudice, può maturare anche in pendenza di quest'ultimo ed è suscettibile di rimanere interrotta anche da atti, ordinati all'applicazione della sanzione, diversi da quelli (notificazione degli addebiti all'interessato - discolpe presentate per iscritto dall'incolpato) nominati nel terzo comma dello stesso art. 58, senza tuttavia che (ai sensi del quarto comma della medesima disposizione) in nessun caso, e quindi neppure in presenza di più atti interruttivi, il termine di cinque anni possa essere prolungato oltre la metà, non trovando applicazione la regola della interruzione con effetto permanente dettata dal secondo comma dell'art. 2945 c.c. Da ciò deriva che, spirato il termine massimo di durata di sette anni e mezzo dal fatto senza che la commissione dell'illecito sia stata definitivamente accertata, il processo non può proseguire e la sopravvenuta prescrizione deve essere rilevata e dichiarata anche d'ufficio.
Nella specie, il provvedimento disciplinare è stato inflitto alla giornalista AN in relazione ad un articolo pubblicato sulla rivista "Oggi", n. 41, dell'11 ottobre 1995. Sicché, l'azione disciplinare è sicuramente prescritta alla data del 11 aprile 2003, ossia alla scadenza di sette anni e mesi sei dal fatto contestato. Sennonché, il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti formula questione di illegittimità costituzionale del più volte citato art. 58 legge n. 69 del 1963, come interpretato dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite, per contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost. In particolare, sotto un primo profilo il Consiglio dell'Ordine sostiene che la mancata previsione dell'effetto interruttivo permanente dell'azione giudiziaria e la fissazione di un termine massimo di prescrizione (sette anni e mezzo) siano incompatibili con il diritto di agire in giudizio;
che, in concreto, l'eccessiva durata dei giudizi civili e le disfunzioni dell'apparato giudiziario impediscono il rispetto del termine massimo dell'azione disciplinare, traducendosi nell'impossibilità pratica del suo esercizio;
che l'unico modo per non sacrificare questo diritto è quello di attribuire alla pendenza del procedimento davanti all'autorità giudiziaria l'effetto interruttivo permanente (come per i disciplinari dei notai e degli avvocati); che la dilatazione del procedimento disciplinare non è contraria all'esigenza del giusto processo, visto che all'incolpato sono assicurati ben cinque processi e che il contenimento dei tempi deve essere assicurato nella fase amministrativa del procedimento, non in quella giurisdizionale. Sotto altro profilo, il Consiglio dell'Ordine pone, poi, in evidenza la disparità di trattamento scaturente da siffatta interpretazione dell'art. 58 legge n. 69 del 1963, nel caso in cui l'azione disciplinare venga esercitata nei confronti di due diversi soggetti (ad esempio, autore dell'articolo e direttore della rivista), per uno stesso fatto, ed i due giudizi si concludano prima o dopo lo spirare del termine massimo prescrizionale.
La questione di illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 58 della legge n. 69 del 1963 nella parte in cui non attribuisce all'azione giudiziaria civile l'effetto interruttivo permanente della prescrizione - è sicuramente rilevante nella fattispecie (in quanto una sua positiva soluzione comporterebbe il mancato compimento del termine prescrizionale) ma manifestamente infondata. Ed invero, va innanzitutto posta in evidenza la sostanziale diversità di presupposti tra la materia della prescrizione dei diritti (nell'ambito della quale è collocata la disposizione dell'art. 2945 c.c.) e quella della prescrizione dell'azione disciplinare. Proprio la citata sentenza delle sezioni unite ha posto in evidenza che le norme che regolano la durata della prescrizione sono norme di diritto sostanziale. Esse hanno ad oggetto la situazione soggettiva attiva che nasce da un determinato fatto ed al decorso del tempo ricollegano l'effetto di liberare l'altra parte dalla correlata posizione passiva. Orbene, quando l'art. 58, primo e quarto comma, della legge n. 69 del 1963 dispone che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni e che, pur in presenza di più atti interruttivi, in nessun caso il termine di cinque anni può essere prolungato oltre la metà, esso detta una norma che, in relazione ad ogni specifica infrazione disciplinare, regola il tempo entro il quale può essere esercitato il potere di applicare la sanzione e lo regola in modo da negare che atti ordinati all'applicazione della sanzione possano essere compiuti oltre un predeterminato e fisso momento temporale. Si tratta di un modo di regolare la prescrizione sotto il profilo dell'interruzione, che non lascia spazi di applicazione al diverso modo rappresentato dalla regola dell'interruzione con effetto permanente dettata dal secondo comma dell'art. 2945 c.c., comma secondo, perché quest'ultima è
incompatibile con la prima.
In secondo luogo, non è possibile addurre come ragione di compressione del diritto costituzionale di agire in giudizio (art. 24 Cost.) la circostanza che la legge ponga un limite temporale
(peraltro, nella specie, nient'affatto breve) al potere di esercitare l'azione disciplinare, poiché tale limite è imposto dall'altrettanto ragionevole esigenza di evitare che sia il professionista, sia il pubblico al quale egli rivolge il suo servizio non siano lasciati a tempo indefinito nell'incertezza circa la conformità dei comportamenti del professionista stesso alle regole deontologiche che disciplinano il suo campo d'attività. Nè è coerente lamentare l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame sul presupposto che i lunghi tempi del processo civile impediscono, di fatto, il compiersi dell'azione disciplinare. Tale disservizio non incide affatto sulla legittimità costituzionale della disposizione normativa e, comunque, ad esso il legislatore deve porre rimedio con interventi ben diversi da quello di dilatare indeterminatamente l'incertezza delle posizioni giuridiche;
diversamente, sulla base di una tale ragione, il nostro sistema sostanziale e processuale dovrebbe vedere abolito qualsiasi termine prescrizionale o decadenziale.
Quanto, infine, alla censura di incostituzionalità relativa all'art. 3 Cost., essa è basata sulla supposizione di una mera evenienza
(l'eventuale disparità di trattamento tra soggetti coinvolti in distinti procedimenti disciplinari concernenti la medesima incolpazione) attribuibile a fattori del tutto esterni ed indipendenti della portata della disposizione della quale si discute. In conclusione, dunque, va dichiarata prescritta l'azione disciplinare promossa nei confronti della giornalista RI AN, senza possibilità (per mancanza di un'apposita disposizione che lo consenta) di valutare la fondatezza dei motivi di ricorso e, dunque, della proposta azione disciplinare. Va, altresì, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza della Corte milanese. Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara prescritta l'azione disciplinare promossa nei confronti della giornalista RI AN e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2003