CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 22/10/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere- relatore
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in unico grado, iscritta al n. 82 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
( e ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Deiana, come da procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
( ), in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Maria Fois, come da procura in atti;
RESISTENTE
oggetto: determinazione indennità di acquisizione sanante.
*****
All'udienza del 10 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “1) Accogliere il ricorso e, per l'effetto, determinare l'ammontare dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, ai sensi dell'art. 42-bis D.P.R. 327/2001, in favore dei ricorrenti in relazione al terreno, identificato in catasto terreni del Comune di al Foglio 43, CP_1 particelle 794, 825 e 827 e per l'effetto: A) determinare il valore venale del terreno in € 16.120,00, il danno non patrimoniale in € 1612,00, il danno da occupazione illegittima in € 20.150,00 più gli interessi legali ed in aggiunta, anche in via equitativa: B) riconoscere e quantificare il risarcimento del danno da deprezzamento dell'area residua;
2) accordare l'aumento del dieci per cento ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.P.R. 327/2001; 3) in ogni caso, condannare la parte resistente alle spese di giudizio e al compenso di causa (avuto riguardo alla presenza di più ricorrenti), oltre accessori
e rimborso forfetario, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”.
Nell'interesse del Controparte_1
“in via pregiudiziale: rilevare il difetto di giurisdizione, a favore del Giudice Amministrativo, in merito alla domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima;
nel merito: rigettare le domande proposte da e in quanto infondate in fatto e in diritto, Parte_1 Parte_2 ovvero, in via subordinata, accertare le indennità spettanti ai ricorrenti nella misura accertata dal
CTU in corso di causa, limitando il calcolo dell'indennità da occupazione illegittima agli ultimi cinque anni di occupazione;
in ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e 54 D.P.R. 327/2001, depositato il 7 marzo 2024,
e hanno proposto opposizione alla stima dell'indennità di acquisizione Parte_1 Parte_2 sanante disposta dal di con determinazione n. 1 del 6 febbraio 2024. CP_1 CP_1
Hanno esposto di essere proprietari di un terreno, situato nella zona D del Comune di loc. “La Sarra”, interessato per l'estensione di 403 mq da una procedura di esproprio, CP_1 iniziata con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in data 9.9.1999 e mai conclusa nonostante la realizzazione della strada.
I ricorrenti hanno contestato l'indennità determinata nel decreto in complessivi € 3.129,80
(equivalente ad € 5,70 mq per il solo valore del terreno), sia perché esigua rispetto ai valori di mercato sia perché mancante della liquidazione del danno da deprezzamento della porzione residua e di quello da occupazione illegittima per il periodo precedente al quinquennio. Il avrebbe CP_1 anche omesso di liquidare l'aumento del 10 % ai sensi dell'art. 37 co. 2 T.U. Espropri per non essere addivenuti alla cessione volontaria “per fatto non imputabile all'espropriato”.
In data 18.6.2024 si è costituito in giudizio il e, previa eccezione del Controparte_1 difetto di giurisdizione con riferimento al danno da occupazione senza titolo, ha insistito per la congruità dell'indennità sia sulla scorta dei prezzi di vendita praticati negli atti tertia comparationis sia per le condizioni del mercato dei fondi agricoli al momento dell'acquisizione sanante, eccependo in ogni caso la prescrizione dell'indennità da occupazione illegittima per il tempo anteriore al quinquennio.
La causa, istruita con prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2025 ai sensi dell'art 281 sexies ult. co. c.p.c. con riserva di deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
*****
Sulla giurisdizione, anche con riferimento all'indennità da occupazione illegittima, osserva preliminarmente la Corte che le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la c.d. acquisizione sanante sono devolute, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità espropriative, in relazione alle diverse voci contemplate nell'art. 42 bis, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 (Cass. SU n.
15343/2018).
Nel merito, l'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Nella determinazione n. 1 del 6/2/2024 l'amministrazione ha stimato in € 3.129,80 il valore venale dell'area acquisita, comprensivo del pregiudizio non patrimoniale e del danno da occupazione illegittima per l'ultimo quinquennio, commisurato agli interessi legali sul valore venale del terreno.
Ebbene, come evidenziato dalla consulenza tecnica si tratta di una somma non conforme ai criteri di legge.
Il consulente ha stimato l'indennità spettante per l'acquisizione dei mappali 794, 825 e 827 fg.
43 (dei quali i ricorrenti sono proprietari pro quota) in € 8.652,41 per valore venale, € 865,24 per danno non patrimoniale, € 10.382,89 o € 2.163,10 per occupazione senza titolo, a seconda che si consideri l'intero ventennio (dal 2004 al 2024) ovvero soltanto gli ultimi cinque anni, mentre non ha evidenziato danni da deprezzamento della porzione residua, domanda a dire il vero non meglio specificata e provata neppure dai ricorrenti.
Si tratta di un risultato corretto, per la metodologia impiegata dall'ausiliario, e che resiste alle critiche formulate dalla difesa del La stima è stata infatti correttamente condotta con CP_1 metodo comparativo, attraverso la rilevazione del prezzo di vendita di più lotti con caratteristiche simili, alcuni addirittura limitrofi, e attraverso il confronto con i dati dell'osservatorio del mercato dei terreni agricoli. Il consulente, così come richiesto dal quesito, ha rilevato come l'intera superficie ablata, secondo il PUC vigente al momento di adozione del provvedimento di acquisizione sanante, fosse destinata a “viabilità”, ossia a servizi per la collettività e non fosse pertanto edificabile per il privato.
A questo punto, rifacendosi al concetto di utilizzazione intermedia, tra l'agricolo e l'edificabile
(parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, etc.), elaborato dalla recente giurisprudenza di legittimità, il ctu ha individuato in 21,47 €/mq il più probabile valore venale del terreno dei , Pt_1 ricavandolo dalla media tra il valore agricolo medio nell'agro di (€ 2,04/mq) per CP_1 terreni in zone limitrofe e il valore medio di un'area edificabile nel centro urbano di (€ CP_1
102,28/mq.), abbattuta del 40% sul corretto assunto che il concetto di utilizzazione intermedia esprime interventi edilizi di secondaria importanza (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi, etc.), la cui percentuale di applicazione non esubera quella del 40% rispetto ai fabbricati residenziali, per cui, prudenzialmente, si ritiene di computare il valore delle aree edificabili per immobili di servizio nella seguente misura: €. 102,28 x 40% = €. 40,91/mq
Alla luce di tali considerazioni il ctu ha stimato le superfici oggetto del provvedimento di acquisizione sanante come segue:
Area distinta al foglio 43 mappale 825 Intero mappale ricadente in viabilità = mq. 148,00 x €.
21,47/mq. = €. 3.177,56
Area distinta al foglio 43 mappale 827 Intero mappale ricadente in viabilità = mq. 154,00 x €.
21,47/mq. = €. 3.306,38
Area distinta al foglio 43 mappale 794 Intero mappale ricadente in viabilità = mq. 101,00 x €.
21,47/mq. = €. 2.168,47
Valore venale complessivo delle aree acquisite €. 8.652,41
Si tratta di una stima che la Corte intende condividere poiché frutto di una metodologia corretta, aderente al quesito e ai principi elaborati dalla recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul giusto ristoro spettante al privato per l'ablazione delle aree, a maggior ragione all'esito di un'occupazione illegittima protrattasi per oltre vent'anni e alla trasformazione irreversibile del suolo.
Al riguardo, non sono infatti interamente condivisibili le osservazioni critiche formulate dal che, pur ammettendo l'erroneità del valore determinato dall'Agenzia delle Controparte_1
Entrate, vorrebbe limitare la comparazione all'atto del 14 aprile 2022, nel quale il terreno in zona D viene venduto ad € 14,44 mq. Ebbene, per quanto l'atto non sia stato considerato dal ctu tra le comparabili ai fini dell'individuazione del valore medio, non si tratta di quello maggiormente indicativo, in quanto geograficamente più distante, peraltro ricadente in parte anche in zona E esclusivamente agricola, e nella restante parte in zona D2, mentre quello espropriato ai ricade Pt_1 oggi interamente in zona “Viabilità” ed è stato correttamente stimato dal ctu secondo un valore che esprime il possibile utilizzo intermedio, tra l'agricolo e l'edificatorio.
Al valore venale del bene (€. 8.652,41) deve essere aggiunto l'importo di € 865,24 per danno non patrimoniale, pari al 10% del valore del bene, ed €. 2.163,10 a titolo d'indennità per l'occupazione senza titolo, da limitarsi agli ultimi cinque anni, stante la tempestiva eccezione di prescrizione formulata dal Comune di nella memoria di costituzione. CP_1
Per quanto il concetto dell'unitarietà dell'indennizzo previsto dall'art. 42 bis T.U. Espropri parrebbe deporre nel senso della spettanza dell'indennità per l'intero periodo di occupazione illegittima, dalla giurisprudenza della Cassazione si ricava indirettamente la soggezione del diritto a conseguirla al termine quinquennale di prescrizione (cfr. Cass. ord. n. 25707 del 26/09/2024: In tema di acquisizione sanante, il giudizio di determinazione dell'indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R.
n. 327 del 2001 non ha natura di impugnazione dell'atto amministrativo che lo ha determinato, poiché non si esaurisce nel mero controllo delle statuizioni adottate in tale sede, ma è diretto a stabilire il quantum effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, seppur nei limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente formulate dalle parti, sicché, ove il privato richieda la corretta determinazione del valore del bene e la liquidazione dell'indennità corrispondente al risarcimento del danno da illegittima occupazione, ai sensi del comma 3 del citato art. 42-bis, e l'Amministrazione non eccepisca la prescrizione del credito vantato, l'importo dovuto va calcolato tenendo conto dell'indennità spettante a partire dal momento di inizio dell'occupazione illegittima).
Trattandosi di provvedimento di acquisizione sanante non è pertinente il richiamo all'art. 37co.2 D.P.R. 327/2001.
In conclusione, la somma spettante ai proprietari per l'acquisizione sanante dei terreni in
Comune di in catasto fg. 43 particelle 794-825-827, è pari a complessivi € 11.680,75, CP_1 di cui € 8.652,41 per valore venale, € 865,24 per danno non patrimoniale, € 2.163,10 per occupazione senza titolo. Trattandosi di debito di valuta sulle somme non è dovuta la rivalutazione ma solo gli interessi al tasso legale.
Le spese del presente giudizio, liquidate nei valori minimi avuto riguardo all'importo effettivamente liquidato e all'assenza di particolari questioni giuridiche e di fatto, comprese quelle di ctu nella misura liquidata, seguono la soccombenza e sono pertanto interamente poste a carico del convenuto. L'importo riconosciuto ai Cossu è infatti sicuramente superiore a quello CP_1 determinato dal nel provvedimento di acquisizione sanante, ma anche a quello offerto in CP_1 via transattiva nel corso del giudizio.
PQM
Visto l'art. 281 decies c.p.c. la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda,
- liquida l'indennità da corrispondersi ai ricorrenti per l'acquisizione sanante della porzione di fondo sita in Comune di fg. 43 particelle 794-825-827 di mq 403, CP_1 disposta con determinazione n. 1 del 6 febbraio 2024, in complessivi € 11.680,75, di cui
€ 8.652,41 per valore venale, € 865,24 per danno non patrimoniale, € 2.163,10 per occupazione senza titolo, oltre interessi legali;
- ordina al in persona del legale rappresentante pro tempore il Controparte_1 pagamento dell'indennità come sopra liquidata nelle forme di legge;
- pone a carico del le spese del presente giudizio, che liquida in € Controparte_1
2.906 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA e spese di ctu nella misura liquidata, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il giudice estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni