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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/09/2025, n. 6760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6760 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11778/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CHERUBINI ELIO e dell'avv. IASIELLO PAOLO con studio in VIA ROVELLO 12
20121 MILANO
OPPONENTE contro
(C.F. ), in proprio CP_1 C.F._1
OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3717/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 13 marzo 2024 avente ad oggetto il pagamento in favore dell'avv. della somma di € 74.438,00, oltre CP_1 interessi e spese.
In via preliminare, l'opponente ha eccepito la nullità del decreto per incompetenza del tribunale adito per essere devoluta la controversia alla cognizione degli arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 17 dello Statuto dello studio.
Nel merito parte opponente ha contestato la sussistenza del credito, allegandone la estinzione per effetto del maggiore credito dell'associazione a titolo di risarcimento dei danni causati dal recesso immediato dell'avv.
dall'associazione, in violazione della clausola 5 dello Statuto, prevedente il rispetto del termine di CP_1 preavviso semestrale.
pagina 1 di 5 L'opponente ha in particolare quantificato tale credito nell'importo di € 137.751,00, pari alla quota di utili che avrebbe conseguito in caso di rispetto del termine di preavviso o in subordine, alla luce dell'ammontare dei costi vivi sostenuti dallo studio e del danno da mancato guadagno.
Si è costituita la opposta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
L'avv. ha in primo luogo dedotto la nullità della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1341 cod.civ., CP_1 in quanto non oggetto di specifica approvazione, nonché ai sensi dell'art. 838 bis c.p.c., non essendo previsto il potere di nomina degli arbitri in capo ad un soggetto estraneo all'associazione.
Nel merito l'opposta ha contestato la sussistenza della pretesa risarcitoria fatta valere dallo studio legale associato, rilevando che il recesso era sorretto da giusta causa, considerato che nell'ottobre 2022 era stata deliberata una modifica retroattiva ed immotivata delle regole statutarie disciplinanti le quote di pertinenza attribuite a ciascun socio, le condizioni di ingresso e remunerazione delle singole “fasce” di punti e che ciò aveva comportato la diminuzione della quota di utili spettanti alla stessa.
Inoltre. la opposta ha evidenziato come in tale assemblea fossero state messe all'ordine del giorno una serie di operazioni e di modifiche relative alla strategia di business che cambiavano sostanzialmente i connotati dell'attività professionale e del rischio imprenditoriale fino a quel momento collegati allo . Pt_1
In ogni caso l'avv. ha dedotto l'assenza di prova di un danno conseguente al suo recesso senza preavviso, CP_1 rilevando che dagli stessi dati allegati dallo studio, dopo tale recesso vi era stato un incremento dei guadagni dell'associazione.
In via riconvenzionale la opposta ha chiesto il pagamento della ulteriore somma di € 364.868,00 in considerazione della illiceità della riduzione del 20% della quota di utili spettante alla stessa disposta con il verbale dell'assemblea dell'ottobre 2022, nonché dei compensi sui guadagni successivamente maturati dallo studio in relazione alle pratiche gestite dalla stessa ed al pagamento della somma di € 664.083,00 a titolo di liquidazione della quota societaria.
La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione ed
è stata trattenuta in decisione all'esito dell'assegnazione dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
Si reputa fondata l'eccezione preliminare relativa alla devoluzione della domanda svolta dall'avv, CP_1
in sede monitoria alla cognizione arbitrale.
[...]
L'art. 17 dello statuto dell'associazione professionale prevede testualmente:
“ 1. Qualsivoglia controversia fra i Soci e/o fra essi e l' , comunque derivante, occasionata o CP_2 connessa al rapporto associativo, alla sua eventuale risoluzione o scioglimento per qualsiasi causa, nonché alla prestazione ed esecuzione dell'attività associativa, è rimessa alla determinazione di un Collegio di tre arbitri nominati come segue.
2. Il Socio (o i Soci) che instaura(no) il giudizio arbitrale deve (devono) designare il proprio arbitro e comunicarlo alla controparte (o comunque, sempre, anche solo per notizia, all'Associazione), per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, insieme alla indicazione delle richieste formanti oggetto dell'arbitrato.
pagina 2 di 5
3. La parte chiamata al giudizio arbitrale deve, entro venti giorni, comunicare per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la nomina del proprio arbitro. I due arbitri di parte designano di comune accordo il terzo arbitro che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.
4.Qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano entro venti giorni l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, questi viene designato dal Presidente del Collegio Notarile di Milano, al quale si rivolge, a tal fine, anche la parte che ha nominato il proprio arbitro qualora la controparte si rifiuti di nominarlo nel termine sopra indicato. Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale.
5. Il lodo deve essere comunicato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti, a pena di nullità, entro centoventi giorni dalla nomina del terzo arbitro. Tale termine si intende sospeso per il periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio e dall'1agosto al 31 agosto di ciascun anno.
6. Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano;
è tenuto a sentire le parti e i loro difensori;
può adottare le determinazioni a maggioranza, anche in ordine alle sue spese e competenze, alle spese del procedimento
e a quelle di difesa;
è tenuto a motivare solo succintamente le proprie determinazioni”.
La controversia dedotta in giudizio, relativa al pagamento del corrispettivo derivante dalla partecipazione dell'avv. all'associazione professionale fino alla data del suo recesso, si reputa ricompresa nell'ambito di CP_1 applicazione della citata clausola, proprio in considerazione del contenuto ampio ed onnicomprensivo della stessa.
Al riguardo, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, una clausola compromissoria che si riferisce genericamente a tutte le controversie nascenti da un determinato contratto, deve essere interpretata nel senso della devoluzione al giudizio arbitrale di tutte le pretese che trovano la loro causa petendi nel contratto stesso ed a quelle insorte in relazione alle modificazioni apportate dalle parti al contratto originario (Cass.civ., I, 6 gennaio
1981 n.48, Cass. civ., I, 11 aprile 2001 n.5371.
Inoltre, anche l'art. 808 quater c.p.c. stabilisce che la convenzione di arbitrato va interpretata nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
Non si ritiene fondata l'eccezione di nullità della clausola formulata dalla parte opposta.
Da un lato, la disciplina di cui all'art. 1341 cod.civ. non si reputa applicabile ai contratti associativi.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, “ lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili” (Cass.civ., sez. 3, 8 aprile 2010 n. 8372).
pagina 3 di 5 Dall'altro lato, neppure si ritiene applicabile al caso in esame della normativa dettata in tema di arbitrato societario, ora trasfusa nell'art. 838 bis c.p.c., in quanto la presente controversia riguarda gli associati ad un'associazione professionale riconducibile alla categoria delle associazioni non riconosciute.
Sul punto si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disposizione dall'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 per l'arbitrato societario – ora trasfusa nell'art. 838 bis c.p.c. – sulla natura più rigorosa rispetto al diritto comune di detta disciplina, nella parte in cui dispone, a pena di nullità, che la designazione degli arbitri sia demandata ad un terzo estraneo alla società e sul carattere speciale di tale disciplina, che non costituisce un principio generale di ordine pubblico applicabile al di fuori dell'arbitrato societario (cfr. Cass.civ., sez. 1, 10 settembre 2021, n. 24462).
Peraltro, se si considera che la ratio di tale disciplina viene individuata nella finalità, perseguita dal legislatore di rafforzare la posizione di terzietà ed imparzialità degli arbitri, per fornire adeguate garanzie difensive a coloro che, pur essendo coinvolti nel procedimento, non abbiano concorso alla formazione della clausola compromissoria, per non aver partecipato alla costituzione della società, in quanto entrati a farne parte successivamente, nel caso in esame la nullità sarebbe anche esclusa dal fatto che, come si desume dallo statuto,
l'associazione è stata costituita tra i professionisti indicati nell'atto, tra cui vi era proprio l'avv. (cfr. doc. CP_1
1 fascicolo opponente).
Con riferimento alla natura dell'arbitrato, la clausola compromissoria prevede la costituzione di un collegio di tre arbitri, due nominati da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo dagli altri due o in caso di contestazioni dal Presidente del Tribunale di Milano e la natura rituale dell'arbitrato.
Considerato il tenore letterale della pattuizione ed alla luce del disposto dell'art. 808 ter c.p.c., che richiede una apposita previsione della natura negoziale del lodo, l'arbitrato ivi previsto va quindi qualificato come rituale.
Diversamente da quanto prospettato dalla opposta, non appare dirimente ai fini della diversa qualificazione dell'arbitrato la previsione della motivazione succinta del lodo.
Peraltro, come già osservato nell'ordinanza che ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, la contraddizione allegata dalla difesa dell'opposta sulla natura dell'arbitrato non inciderebbe sulla validità della clausola, né comporterebbe la possibilità della trattazione dell'opposizione da parte del tribunale ordinario, posto che anche la previsione di un arbitrato irrituale, configurando una rinuncia ad avvalersi degli ordinari rimedi giurisdizionali, se non preclude, come nel caso dell'arbitrato rituale, la possibilità di agire in sede monitoria, tuttavia, a fronte dell'eccezione della controparte, comporterebbe la improponibilità successiva della domanda.
In base ai formulati rilievi, va quindi accertata l'incompetenza del giudice adito a decidere sulla domanda svolta dall'avv. in sede monitoria, e per l'effetto va dichiarata la nullità del decreto opposto. CP_1
Il contenuto ampio ed onnicomprensivo della clausola compromissoria porta a ritenere ricompresa nel suo ambito anche la domanda riconvenzionale svolta dall'avv. relativa al pagamento dei compensi per i CP_1 ricavi professionali incamerati dallo studio in relazione all'attività professionale dalla stessa svolta dopo il recesso.
pagina 4 di 5 Invero, anche in tal caso la causa petendi di tale domanda si ricollega al rapporto associativo, dal momento che la opposta fa valere il diritto ad una parte degli utili successivamente percepiti dallo Studio professionale e connessi allo svolgimento dell'attività professionale connessa agli incarichi conferiti all'avv. nel periodo CP_1 in cui era ancora associata, così come previsto dall'art. 7 comma 6 dello Statuto.
Si verte pertanto nell'ambito di una controversia occasionata dallo scioglimento del rapporto associativo, che, come tale, è soggetta ad arbitrato.
Considerata la originaria legittimità dell'iniziativa assunta dalla ingiungente in sede monitoria - non essendo precluso il ricorso a tale procedura in presenza di clausola compromissoria, va disposta la compensazione nella misura del 50% delle spese del presente giudizio, ponendo il residuo 50% delle spese a carico della opposta, data la sua soccombenza.
Le spese si liquidano in applicazione del DM 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022, con riduzione dei valori medi, tenuto conto del valore del credito azionato in sede monitoria, non essendosi proceduto ad istruttoria e tenuto conto del fatto che la decisione è stata assunta sulla base della questione preliminare sollevata dall'opponente.
Le spese del monitorio vanno dichiarate irripetibili, data la revoca del decreto ingiuntivo.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proprio alla luce della rilevata legittimità dell'iniziativa monitoria.
P.Q.M.
-in accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 Pt_1 Parte_1 dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.3717/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 13 marzo 2024, attesa l'incompetenza del predetto tribunale per essere devoluta la controversia alla cognizione degli arbitri;
-compensa nella misura del 50% le spese del presente giudizio e condanna l'avv. alla rifusione in CP_1 favore dell'opponente del residuo 50% delle spese che liquida, già al netto della compensazione, in € 3.525,75 per compensi, €189,75 per spese vive, oltre a spese generali, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge, dichiarando irripetibili le spese della fase monitoria.
Milano, 9 settembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11778/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CHERUBINI ELIO e dell'avv. IASIELLO PAOLO con studio in VIA ROVELLO 12
20121 MILANO
OPPONENTE contro
(C.F. ), in proprio CP_1 C.F._1
OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3717/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 13 marzo 2024 avente ad oggetto il pagamento in favore dell'avv. della somma di € 74.438,00, oltre CP_1 interessi e spese.
In via preliminare, l'opponente ha eccepito la nullità del decreto per incompetenza del tribunale adito per essere devoluta la controversia alla cognizione degli arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 17 dello Statuto dello studio.
Nel merito parte opponente ha contestato la sussistenza del credito, allegandone la estinzione per effetto del maggiore credito dell'associazione a titolo di risarcimento dei danni causati dal recesso immediato dell'avv.
dall'associazione, in violazione della clausola 5 dello Statuto, prevedente il rispetto del termine di CP_1 preavviso semestrale.
pagina 1 di 5 L'opponente ha in particolare quantificato tale credito nell'importo di € 137.751,00, pari alla quota di utili che avrebbe conseguito in caso di rispetto del termine di preavviso o in subordine, alla luce dell'ammontare dei costi vivi sostenuti dallo studio e del danno da mancato guadagno.
Si è costituita la opposta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
L'avv. ha in primo luogo dedotto la nullità della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1341 cod.civ., CP_1 in quanto non oggetto di specifica approvazione, nonché ai sensi dell'art. 838 bis c.p.c., non essendo previsto il potere di nomina degli arbitri in capo ad un soggetto estraneo all'associazione.
Nel merito l'opposta ha contestato la sussistenza della pretesa risarcitoria fatta valere dallo studio legale associato, rilevando che il recesso era sorretto da giusta causa, considerato che nell'ottobre 2022 era stata deliberata una modifica retroattiva ed immotivata delle regole statutarie disciplinanti le quote di pertinenza attribuite a ciascun socio, le condizioni di ingresso e remunerazione delle singole “fasce” di punti e che ciò aveva comportato la diminuzione della quota di utili spettanti alla stessa.
Inoltre. la opposta ha evidenziato come in tale assemblea fossero state messe all'ordine del giorno una serie di operazioni e di modifiche relative alla strategia di business che cambiavano sostanzialmente i connotati dell'attività professionale e del rischio imprenditoriale fino a quel momento collegati allo . Pt_1
In ogni caso l'avv. ha dedotto l'assenza di prova di un danno conseguente al suo recesso senza preavviso, CP_1 rilevando che dagli stessi dati allegati dallo studio, dopo tale recesso vi era stato un incremento dei guadagni dell'associazione.
In via riconvenzionale la opposta ha chiesto il pagamento della ulteriore somma di € 364.868,00 in considerazione della illiceità della riduzione del 20% della quota di utili spettante alla stessa disposta con il verbale dell'assemblea dell'ottobre 2022, nonché dei compensi sui guadagni successivamente maturati dallo studio in relazione alle pratiche gestite dalla stessa ed al pagamento della somma di € 664.083,00 a titolo di liquidazione della quota societaria.
La causa, dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stata ritenuta matura per la decisione ed
è stata trattenuta in decisione all'esito dell'assegnazione dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
Si reputa fondata l'eccezione preliminare relativa alla devoluzione della domanda svolta dall'avv, CP_1
in sede monitoria alla cognizione arbitrale.
[...]
L'art. 17 dello statuto dell'associazione professionale prevede testualmente:
“ 1. Qualsivoglia controversia fra i Soci e/o fra essi e l' , comunque derivante, occasionata o CP_2 connessa al rapporto associativo, alla sua eventuale risoluzione o scioglimento per qualsiasi causa, nonché alla prestazione ed esecuzione dell'attività associativa, è rimessa alla determinazione di un Collegio di tre arbitri nominati come segue.
2. Il Socio (o i Soci) che instaura(no) il giudizio arbitrale deve (devono) designare il proprio arbitro e comunicarlo alla controparte (o comunque, sempre, anche solo per notizia, all'Associazione), per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, insieme alla indicazione delle richieste formanti oggetto dell'arbitrato.
pagina 2 di 5
3. La parte chiamata al giudizio arbitrale deve, entro venti giorni, comunicare per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la nomina del proprio arbitro. I due arbitri di parte designano di comune accordo il terzo arbitro che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.
4.Qualora gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano entro venti giorni l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, questi viene designato dal Presidente del Collegio Notarile di Milano, al quale si rivolge, a tal fine, anche la parte che ha nominato il proprio arbitro qualora la controparte si rifiuti di nominarlo nel termine sopra indicato. Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale.
5. Il lodo deve essere comunicato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti, a pena di nullità, entro centoventi giorni dalla nomina del terzo arbitro. Tale termine si intende sospeso per il periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio e dall'1agosto al 31 agosto di ciascun anno.
6. Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano;
è tenuto a sentire le parti e i loro difensori;
può adottare le determinazioni a maggioranza, anche in ordine alle sue spese e competenze, alle spese del procedimento
e a quelle di difesa;
è tenuto a motivare solo succintamente le proprie determinazioni”.
La controversia dedotta in giudizio, relativa al pagamento del corrispettivo derivante dalla partecipazione dell'avv. all'associazione professionale fino alla data del suo recesso, si reputa ricompresa nell'ambito di CP_1 applicazione della citata clausola, proprio in considerazione del contenuto ampio ed onnicomprensivo della stessa.
Al riguardo, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, una clausola compromissoria che si riferisce genericamente a tutte le controversie nascenti da un determinato contratto, deve essere interpretata nel senso della devoluzione al giudizio arbitrale di tutte le pretese che trovano la loro causa petendi nel contratto stesso ed a quelle insorte in relazione alle modificazioni apportate dalle parti al contratto originario (Cass.civ., I, 6 gennaio
1981 n.48, Cass. civ., I, 11 aprile 2001 n.5371.
Inoltre, anche l'art. 808 quater c.p.c. stabilisce che la convenzione di arbitrato va interpretata nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
Non si ritiene fondata l'eccezione di nullità della clausola formulata dalla parte opposta.
Da un lato, la disciplina di cui all'art. 1341 cod.civ. non si reputa applicabile ai contratti associativi.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, “ lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di associazione. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un'associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili” (Cass.civ., sez. 3, 8 aprile 2010 n. 8372).
pagina 3 di 5 Dall'altro lato, neppure si ritiene applicabile al caso in esame della normativa dettata in tema di arbitrato societario, ora trasfusa nell'art. 838 bis c.p.c., in quanto la presente controversia riguarda gli associati ad un'associazione professionale riconducibile alla categoria delle associazioni non riconosciute.
Sul punto si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disposizione dall'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 per l'arbitrato societario – ora trasfusa nell'art. 838 bis c.p.c. – sulla natura più rigorosa rispetto al diritto comune di detta disciplina, nella parte in cui dispone, a pena di nullità, che la designazione degli arbitri sia demandata ad un terzo estraneo alla società e sul carattere speciale di tale disciplina, che non costituisce un principio generale di ordine pubblico applicabile al di fuori dell'arbitrato societario (cfr. Cass.civ., sez. 1, 10 settembre 2021, n. 24462).
Peraltro, se si considera che la ratio di tale disciplina viene individuata nella finalità, perseguita dal legislatore di rafforzare la posizione di terzietà ed imparzialità degli arbitri, per fornire adeguate garanzie difensive a coloro che, pur essendo coinvolti nel procedimento, non abbiano concorso alla formazione della clausola compromissoria, per non aver partecipato alla costituzione della società, in quanto entrati a farne parte successivamente, nel caso in esame la nullità sarebbe anche esclusa dal fatto che, come si desume dallo statuto,
l'associazione è stata costituita tra i professionisti indicati nell'atto, tra cui vi era proprio l'avv. (cfr. doc. CP_1
1 fascicolo opponente).
Con riferimento alla natura dell'arbitrato, la clausola compromissoria prevede la costituzione di un collegio di tre arbitri, due nominati da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo dagli altri due o in caso di contestazioni dal Presidente del Tribunale di Milano e la natura rituale dell'arbitrato.
Considerato il tenore letterale della pattuizione ed alla luce del disposto dell'art. 808 ter c.p.c., che richiede una apposita previsione della natura negoziale del lodo, l'arbitrato ivi previsto va quindi qualificato come rituale.
Diversamente da quanto prospettato dalla opposta, non appare dirimente ai fini della diversa qualificazione dell'arbitrato la previsione della motivazione succinta del lodo.
Peraltro, come già osservato nell'ordinanza che ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, la contraddizione allegata dalla difesa dell'opposta sulla natura dell'arbitrato non inciderebbe sulla validità della clausola, né comporterebbe la possibilità della trattazione dell'opposizione da parte del tribunale ordinario, posto che anche la previsione di un arbitrato irrituale, configurando una rinuncia ad avvalersi degli ordinari rimedi giurisdizionali, se non preclude, come nel caso dell'arbitrato rituale, la possibilità di agire in sede monitoria, tuttavia, a fronte dell'eccezione della controparte, comporterebbe la improponibilità successiva della domanda.
In base ai formulati rilievi, va quindi accertata l'incompetenza del giudice adito a decidere sulla domanda svolta dall'avv. in sede monitoria, e per l'effetto va dichiarata la nullità del decreto opposto. CP_1
Il contenuto ampio ed onnicomprensivo della clausola compromissoria porta a ritenere ricompresa nel suo ambito anche la domanda riconvenzionale svolta dall'avv. relativa al pagamento dei compensi per i CP_1 ricavi professionali incamerati dallo studio in relazione all'attività professionale dalla stessa svolta dopo il recesso.
pagina 4 di 5 Invero, anche in tal caso la causa petendi di tale domanda si ricollega al rapporto associativo, dal momento che la opposta fa valere il diritto ad una parte degli utili successivamente percepiti dallo Studio professionale e connessi allo svolgimento dell'attività professionale connessa agli incarichi conferiti all'avv. nel periodo CP_1 in cui era ancora associata, così come previsto dall'art. 7 comma 6 dello Statuto.
Si verte pertanto nell'ambito di una controversia occasionata dallo scioglimento del rapporto associativo, che, come tale, è soggetta ad arbitrato.
Considerata la originaria legittimità dell'iniziativa assunta dalla ingiungente in sede monitoria - non essendo precluso il ricorso a tale procedura in presenza di clausola compromissoria, va disposta la compensazione nella misura del 50% delle spese del presente giudizio, ponendo il residuo 50% delle spese a carico della opposta, data la sua soccombenza.
Le spese si liquidano in applicazione del DM 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022, con riduzione dei valori medi, tenuto conto del valore del credito azionato in sede monitoria, non essendosi proceduto ad istruttoria e tenuto conto del fatto che la decisione è stata assunta sulla base della questione preliminare sollevata dall'opponente.
Le spese del monitorio vanno dichiarate irripetibili, data la revoca del decreto ingiuntivo.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proprio alla luce della rilevata legittimità dell'iniziativa monitoria.
P.Q.M.
-in accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 Pt_1 Parte_1 dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.3717/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 13 marzo 2024, attesa l'incompetenza del predetto tribunale per essere devoluta la controversia alla cognizione degli arbitri;
-compensa nella misura del 50% le spese del presente giudizio e condanna l'avv. alla rifusione in CP_1 favore dell'opponente del residuo 50% delle spese che liquida, già al netto della compensazione, in € 3.525,75 per compensi, €189,75 per spese vive, oltre a spese generali, Iva (se non detraibile) e Cpa come per legge, dichiarando irripetibili le spese della fase monitoria.
Milano, 9 settembre 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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