Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3995/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PELLACANI FABIO
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BERTUCCI ANDREA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 8
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di porre la loro residenza/domicilio ove credano opportuno;
2. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che espressamente riconoscono che tale soluzione è quella che meglio realizza l'interesse e le esigenze dello stesso, e trasferirà la propria residenza, anche ai fini fiscali, presso il luogo di residenza della madre.
3. Entrambi i genitori continueranno comunque ad esercitare la responsabilità genitoriale, uniformandosi ai criteri adottati in costanza di convivenza, assumendo di comune accordo ogni decisione riguardante le questioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, così come previsto dall'art. 147 c.c., nonché della crescita serena ed equilibrata dello stesso.
4. I genitori si impegnano, nel massimo spirito collaborativo e nel rispetto delle inclinazioni naturali del figlio, oltre che nel suo preminente interesse, a condividere ed attuare tutte le scelte, decisioni ed indirizzi relativi al mantenimento, cura, educazione, istruzione, formazione del medesimo. I genitori si impegnano altresì,
a collaborare, nei limiti delle rispettive possibilità, negli incombenti di custodia del figlio e cura della sua salute. S'impegnano anche a seguire insieme o separatamente il profitto scolastico o dei corsi parascolastici frequentati dal figlio, informandosi presso gli insegnanti e curando che il figlio frequenti regolarmente la scuola ed i corsi di formazione cui è o sarà iscritto.
pagina 2 di 8 5. I genitori di comune accordo convengono di trasferire il luogo di residenza del figlio minore, presso la madre, in Nonantola (MO), Via
Gazzate, 16.
6. Il genitore con il quale il figlio convivrà in quel particolare momento, assumerà in via esclusiva le decisioni relative all'ordinaria amministrazione della vita del medesimo. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nel preminente interesse del minore.
7. Il padre potrà stare con il figlio quando vorrà. Ad ogni buon conto ed in mancanza di accordo, potrà tenere con sé il figlio il mercoledì, dal termine dell'orario scolastico sino al giorno successivo allorché riaccompagnerà il minore a scuola, nonché, a fine settimana alterni, dal termine dell'orario scolastico, sino alla domenica alle ore 20:00, e, durante le ferie estive, dalle ore 15:00 del venerdì, sino alle ore 20.00 della domenica.
8. In caso di impossibilità, per impegni sopravvenuti, di uno dei genitori a rispettare il suesposto calendario, il genitore impossibilitato provvederà prontamente a comunicarlo all'altro genitore. Entrambi i coniugi si impegnano a chiedere la sostituzione, in caso di impegni imprevisti, primariamente all'altro coniuge o ai propri familiari, quindi a verificare altre disponibilità. Quello dei genitori che per proprie esigenze personali dovesse avvalersi di una babysitter, provvederà a pagarla direttamente.
9. La turnazione non verrà sospesa in occasione delle feste civili (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, etc.).
10. Durante l'estate il figlio potrà trascorrere con la madre almeno due settimane di vacanza anche non consecutive. Altrettante settimane verranno trascorse con il padre. In mancanza di accordo fra i coniugi, detto periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno.
pagina 3 di 8 11. Nel corso delle vacanze pasquali il figlio trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua col papà ed il giorno di Pasquetta con la mamma, ferma la turnazione per il resto del periodo pasquale.
12. Le vacanze di Natale saranno trascorse: il giorno 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre e dal 26/12 al 1/1 alle ore 10 del mattino con il padre un anno e dal 1/1 alle 10 del mattino fino al 7/1 alle 9 del mattino con la madre e così alternandosi di anno in anno.
13. I coniugi si danno reciprocamente atto di godere di un reddito proprio atto a fare fronte alle esigenze di mantenimento del figlio, sicché rinunciano a pretendere un contributo l'una dall'altro.
14. Con riferimento alle spese straordinarie si precisa il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da pagina 4 di 8 istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (anche a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Dette spese dovranno, comunque essere concordate preventivamente tra le parti.
Le parti si danno atto di avere concordemente definito che dovranno essere preventivamente e concordemente decise le eventuali scelte universitarie e post universitarie del figlio, oltre che alle eventuali trasferte.
15. Sono comunque fatte salve tutte le altre spese di carattere straordinario diverse ed ulteriori che dovessero risultare necessarie per far fronte ai bisogni di cura, custodia, salute ed istruzione del figlio, che saranno ugualmente sostenute nella misura sopraindicata e che dovranno essere preventivamente decise da entrambi i genitori. Il coniuge che ha affrontato le spesa per intero avrà diritto di richiedere pagina 5 di 8 il rimborso di quanto pagato, entro la fine del mese in cui dette spese sono state sostenute.
16. Tutte le suesposte spese, in quanto non necessarie ed urgenti, dovranno necessariamente essere concordate tra i genitori in via preventiva. Ove uno dei genitori volesse provvedere ad un acquisto o ad una spesa senza il preventivo assenso dell'altro genitore sarà tenuto a sostenere personalmente e per intero detto esborso.
17. La Sig.ra ha garantito l'adempimento del mutuo Parte_1 ipotecario sottoscritto dal Sig. . Quest'ultimo, Controparte_1 pertanto, si impegna ad onorare il pagamento del predetto mutuo ed a tenere indenne la Sig.ra dalle eventuali richieste di rivalsa Pt_1 fatte valere dall'istituto di credito e si impegna, comunque, a far revocare la suddetta garanzia, entro e non oltre il 30.10.2024;
18. Il sig. ha garantito la concessione di n. 2 affidamenti CP_1 bancari, per un totale di €.25.000,00 alla società “Impresa
[...]
”, di proprietà ed amministrata dalla sig.ra CP_2 Parte_1 che si impegna a far revocare le suddette garanzie, entro e non oltre il 30.10.2024;
19. Per quanto quivi non previsto, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra di loro. Tutte le altre pendenze, conti correnti, risparmi e sopravvenienze, sono già stati divisi ed assegnati. I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente l'una dall'altro, salvo l'adempimento delle suesposte obbligazioni.
20. I coniugi si danno reciprocamente assenso ora per allora per il reciproco rilascio/rinnovo dei propri passaporti e/o carte di identità valide per l'espatrio, e per il rinnovo e/o rilascio del passaporto del minore;
21. I coniugi dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13, D. Lgs n. 196/03 e succ. modif. e Reg. Europeo 2016/679, ed pagina 6 di 8 autorizzano espressamente l'utilizzo di tutte le informazioni nonché il trattamento dei dati personali, anche sensibili, comunque utili ai fini del presente procedimento”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa:
pagina 7 di 8 1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1 il 25/03/1973 a MODENA (MO) e nato il Controparte_1
28/10/1959 a MODENA (MO).
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018, atto n. 6, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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