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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/07/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1392/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
ESPOSITO ROSA, presso la quale elettivamente domicilia, e , nata a Parte_2
Maddaloni (CE) il 28/11/1980, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STRAVINO
VALERIO, presso il quale elettivamente domicilia.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 31/05/25, le parti, premesso che con decreto di omologa del 10/05/2011, reso dall'intestato Tribunale, è stato pronunciato la separazione personale e successiva richiesta di modifica delle condizioni di separazione del 12.12.2013 , hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
- revoca nei confronti della Sig.ra dell'assegno di mantenimento nella misura Parte_3 di euro € 250.00 nonché spese al 50 % per spese scolastiche, mediche, culturali e di istruzione in genere da parte del genitore Sig. a seguito della variazione dei presupposti Parte_1 stabiliti in sede di separazione, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
- Altresì chiedono che la Sig.ra tenuto conto della sua indipendenza economia Parte_3
e lavorativa ed impegni lavorativi potrà recarsi presso dal di lui padre in maniera libera senza vincoli di giorno ed orario in revoca a quanto stabilito in sede di separazione;
- La Sig.ra rinuncia alla richiesta della rivalutazione dell'assegno degli ultimi 5 Parte_2
1 anni secondo gli indici Istat.
All'udienza del 11/07/25 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, l' 11/07/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
ESPOSITO ROSA, presso la quale elettivamente domicilia, e , nata a Parte_2
Maddaloni (CE) il 28/11/1980, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. STRAVINO
VALERIO, presso il quale elettivamente domicilia.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 31/05/25, le parti, premesso che con decreto di omologa del 10/05/2011, reso dall'intestato Tribunale, è stato pronunciato la separazione personale e successiva richiesta di modifica delle condizioni di separazione del 12.12.2013 , hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
- revoca nei confronti della Sig.ra dell'assegno di mantenimento nella misura Parte_3 di euro € 250.00 nonché spese al 50 % per spese scolastiche, mediche, culturali e di istruzione in genere da parte del genitore Sig. a seguito della variazione dei presupposti Parte_1 stabiliti in sede di separazione, con effetto a partire dalla data della presente domanda;
- Altresì chiedono che la Sig.ra tenuto conto della sua indipendenza economia Parte_3
e lavorativa ed impegni lavorativi potrà recarsi presso dal di lui padre in maniera libera senza vincoli di giorno ed orario in revoca a quanto stabilito in sede di separazione;
- La Sig.ra rinuncia alla richiesta della rivalutazione dell'assegno degli ultimi 5 Parte_2
1 anni secondo gli indici Istat.
All'udienza del 11/07/25 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, l' 11/07/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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