Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4080/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott. ssa Anna
Scognamiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4080 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Pompei (NA) alla via San Giuseppe Parte_1
n. 14, presso lo studio dell'avvocato Antonio Cafiero, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
e , in qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 Persona_1
elettivamente domiciliati in AG (NA) alla via Fleming n. 14, presso lo studio dell'avvocato
Vincenzo Granato, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, elettivamente domiciliato in NTPI (CE) alla via Ten. Controparte_3
Leone D'Anna n. 24, presso lo studio dell'avvocato Domenico Pezzella, che lo rappresenta e difende in virtù
di procura in atti;
E
, elettivamente domiciliato in AG (NA) alla via Fleming n. 14, Parte_1
presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Granato, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, elettivamente domiciliato in AG (NA) alla via V. Emanuele n. Controparte_4
pagina 1 di 12
CONVENUTI
NONCHÉ
in personale del procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_5
SA IA CA ET (CE) alla via Melorio – P.co Piga – n. 71, presso lo studio dell'avvocato IA De
Chiara, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio , Controparte_4 Per_1
e allegando a) di essere eredi legittimi della madre,
[...] Controparte_3 Parte_1
, deceduta ab intestato in AG (NA) il 31.10.2009, nonché del fratello, Persona_2
deceduto ab intestato in AG (NA) il 3.5.2015; b) dalla denuncia di Persona_3
successione presentata all'Ufficio del Registro di Napoli 3 in data 11.8.2010 (rep. 3367 volume 9990) in seguito al decesso della madre e da quella presentata in data 3.11.2015 all'Ufficio Territoriale di Montichiari
(Brescia) (n. 670 volume 9990) in seguito alla morte del fratello, risultavano eredi, altresì, i predetti convenuti;
c) l'attivo immobiliare ereditario era costituito da un immobile sito in AG (NA) alla via Sossio Russo n. 33, piano 1, int. 3 riportato in NCEU al foglio 1, n. 1032, sub. 1; un immobile sito in
AG (NA) alla via Sossio Russo n. 33, piano 1, int. 4, riportato in NCEU Foglio 1, n. 1032, sub. 2;
un immobile sito in AG (NA) alla via Sossio Russo n. 33, piano T, riportato in NCEU al foglio 1,
n. 1032, sub. 7; un immobile sito in AG (NA) alla via Sossio Russo n. 33, piano T, riportato in
NCEU al foglio 1, n. 1032, sub. 8; un immobile sito in AG (NA) alla via Sossio Russo n. 33,
piano 2, scala A, riportato in NCEU al foglio 1, n. 1032, sub. 3; un immobile sito in AG (NA) alla via Sossio Russo n. 33, piano 2, scala B, riportato in NCEU al foglio 1, n. 1032, sub. 4; un immobile sito in
AG (NA) alla via Sossio Russo n. 33, piano S/1, riportato in NCEU al foglio 1, n. 1032, sub. 5;
pagina 2 di 12 un immobile sito in AG (NA) alla via Sossio Russo n. 33, piano S/1, riportato in NCEU al foglio
1, n. 1032, sub. 6; un immobile sito in NE (BS) alla via Maddalena, piano S1, riportato in NCEU sez.
NCT al foglio 15, n. 882, sub. 73; un immobile sito in NE (BS) alla via Maddalena, piano 1, riportato in NCEU sez. NCT al foglio 15, n. 882, sub. 108; d) la necessità di computare ai fini della collazione e divisione dell'asse ereditario, oltre ai suddetti beni, anche i canoni di locazione degli immobili occupati dagli eredi e , siti in Controparte_4 Persona_1 Controparte_3 Parte_1
AG (NA) alla via Sossio Russo n. 74, di proprietà della de cuius e dalla Persona_2
stessa concessi a titolo di comodato gratuito.
Sulla base di tali premesse, concludevano chiedendo: “previo accertamento dell'asse ereditario dei de
cuius e disposta la collazione a carico dei convenuti ex art. 737 c.c. di tutti i beni e le somme a qualunque
titolo ricevute o prelevate dal patrimonio dei de cuius in vita e post mortem, sentire e vedere disporre la
divisione dei beni stessi con attribuzione ad ogni comunista della quota nella misura nascente dal titolo legale ex art. 536 c.c.”.
Il convenuto si costituiva in data 06.06.2019, non opponendosi alla richiesta di Controparte_4
divisione del relictum ereditario ed avanzando domanda di attribuzione dell'immobile sito in AG
(NA) alla via Sossio Russo n. 33, piano I, fronte strada, insisteva per il rigetto della richiesta collazione.
Si costituiva, altresì, la convenuta con comparsa del 28.06.2019, la quale, non Persona_1
opponendosi alla richiesta di divisione del relictum ereditario, chiedeva l'attribuzione dell'immobile sito in
AG (NA) alla via Sossio Russo n. 74, piano 1, int. 4, dalla stesa occupato, previo conguaglio in denaro, nonché si opponeva alla collazione richiesta ed afferente, altresì, al comodato ricevuto,
impropriamente considerato donazione indiretta.
Con comparsa del 16.09.2019 si costituiva il convenuto , il quale non si Controparte_3
opponeva alla richiesta di divisione del relictum ereditario ed insisteva per l'attribuzione dell'immobile sito in AG (NA) alla via Sossio Russo n. 74, piano T, dallo stesso occupato, previo conguaglio in denaro, insistendo per il rigetto della domanda di collazione.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 17.09.2019, il Giudice disponeva ex art. 5 d. lgs.
28/2010 l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini di legge, rinviando in prosieguo al
25.02.2020.
Si costituiva, altresì, con comparsa depositata in data 11.11.2019, il convenuto , il quale, Parte_1
pagina 3 di 12 pur non opponendosi alla richiesta di divisione del relictum ereditario, contestava fermamente l'asserita occupazione di un immobile della predetta massa ed insisteva per il rigetto della domanda di collazione avanzata dall'attore.
Preso atto dell'esperimento del tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito dell'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, celebratasi in data 09.04.2021, in seguito a rinvii determinatisi causa emergenza COVID-19, il Giudice, con provvedimento comunicato alle parti in data
11.05.2021, atteso che, dalla consultazione della relazione notarile versata in atti, quale allegato alla memoria di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte istante, emergeva l'esistenza di un creditore ipotecario, gravante su parte dei beni di cui alla massa ereditaria del de cuius , ordinava l'intervento in giudizio Persona_3
della per l'udienza del 26.11.2021, impregiudicata ogni valutazione sulle Controparte_6
richieste avanzate dalle parti.
In data 16.11.2021, si costituiva l' allegando che: a) con decreto n. 186 del 25 Controparte_5
giugno 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), su proposta della Banca d'Italia, poneva
Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa;
dunque, con contratto di cessione del 26.6.2017, la in LCA cedeva a determinate attività, Controparte_6 Controparte_5
passività o rapporti giuridici facenti loro capo, tra cui il contratto di mutuo avente ad oggetto gli immobili in causa;
b) la in LCA ora intesa iscriveva ipoteca in data 15.6.2020 Controparte_6 CP_5
(ai nn. 24814/6276) su alcuni dei beni immobili oggetto del giudizio di divisione e precisamente quelli censiti in NCEU del Comune di NE (BS) al foglio 15, p.lla 882 sub. 108 e sub. 73, in virtù del contratto di mutuo ipotecario del 4.6.2010 per atto del Notaio Dott. (Rep. 52091 – Racc. 16860). Persona_4
Per questi motivi
, l' chiedeva all'adito Tribunale: “a) disporre la divisione dei beni Controparte_5
caduti in successione, con preliminare esatta individuazione degli stessi;
b) disporre che la garanzia reale
iscritta in favore della (ora segua i beni ipotecati in caso CP_6 Controparte_6 Controparte_5
di assegnazione;
c) in ogni caso, qualora si verifichi il fenomeno della c.d. «surrogazione reale impropria», accertare e dichiarare il diritto dell'esponente di soddisfarsi sulla somma di denaro o sul credito, che ha sostituito il bene gravato da ipoteca”.
Disposta l'interruzione del giudizio, in data 26.11.2021, atteso l'intervenuto decesso della convenuta in seguito alla tempestiva riassunzione dello stesso, si costituivano in giudizio Persona_1 CP_1
pagina 4 di 12 e , in qualità di eredi della predetta, i quali, pur non opponendosi alla richiesta di CP_1 Controparte_2
divisione del relictum ereditario, insistevano per il rigetto della domanda di collazione.
All'esito di rinvii richiesti dalle parti per la pendenza di trattative di bonario componimento, il Giudice fissava l'udienza del 08.09.2023, all'esito della quale, ritenendo che le questioni di cui alla richiesta collazione dovessero essere risolte pregiudizialmente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 66/2024 del 04.01.2024, il Tribunale disattendeva la domanda di collazione, ritenuta non fondata, nonchè rigettava la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un'indennità di occupazione per il periodo successivo al decesso della de cuius, , Persona_2
quantificata nella misura dei canoni di locazione ricavabili dagli immobili occupati.
Ritenuta necessaria la prosecuzione dell'istruttoria giudiziale ai fini dell'invocata divisione dei beni di cui alle masse ereditarie de quo, con ordinanza del 29.12.2023 veniva rimessa la causa sul ruolo istruttorio, disponendo rinvio all'udienza del 23.02.2024.
Espletata l'istruttoria con la nomina del CT (arch. che depositava giuramento Persona_5
telematico in data 04.06.2024), il Giudice, preso atto delle dell'istanza formulata, con provvedimento del
23.09.2024, concedeva ulteriore termine di 90 giorni al C.T.U.
All'esito dell'avvenuto deposito della relazione in ordine all'espletata C.T.U., versata in atti in data
27.11.2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti in corso di udienza del 31.12.2024, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, giova precisare che risulta per tabulas, oltre che pacifico tra le parti, che in seguito al decesso della de cuius, , avvenuto in AG (NA) il 31.10.2009, e del de cuius Persona_2
avvenuto in AG (NA) il 03.05.2015, le parti in causa ovvero, i germani Persona_3
, C. F. , C. F. Parte_1 C.F._1 Controparte_4
, , C. F. , C.F._2 Controparte_3 C.F._3 Parte_1
, C. F. , nonché gli eredi di , C.F.
[...] C.F._4 Persona_1
, deceduta nelle more del presente giudizio, ovvero i germani , C.F._5 CP_1
C.F. e , C.F. , risultano proprietari C.F._6 Controparte_2 C.F._5
in comune e pro indiviso dei beni oggetto di due distinte masse ereditarie.
pagina 5 di 12 In particolare, avuto riguardo al relictum di cui alla de cuius , ciascun erede è Persona_2
comproprietario della quota pari ad 5/30 delle consistenze immobiliari, tutte ricadenti all'interno del
Fabbricato sito in AG (NA) alla Via Sossio Russo n.33, qui di seguito indicate:
1) Unità Immobiliare ad uso residenziale, posta al P.T., identificata al NCEU al Foglio 1, p.lla 1032,
sub.7 (che allo stato risulta occupato dalla parte convenuta sig. ); Parte_1
2) Unità Immobiliare ad uso residenziale, posta al P.T., identificata al NCEU al Foglio 1, p.lla 1032,
sub.8 (che allo stato risulta occupato dalla parte convenuta sig. ); Controparte_3
3) Unità Immobiliare ad uso residenziale, posta al P.1°, identificata al NCEU al Foglio 1, p.lla 1032,
sub.2 (che allo stato risulta occupato dalla parte convenuta sig. erede della de cuius CP_1 Per_1
;
[...]
4) Unità Immobiliare ad uso residenziale, posta al P.1°, identificata al NCEU al Foglio 1, p.lla 1032,
sub.1 (che allo stato risulta occupato dalla parte convenuta sig. ); Controparte_4
5) Lastrico Solare di copertura, identificato al NCEU al Foglio 1, p.lla 1032, sub.3 e 4 (allo stato attuale costituente copertura del fabbricato e parte comune indivisa);
6) Locali Deposito posti al Piano S1, identificati al NCEU al Foglio 1, p.lla 1032, sub.5 e 6 (allo stato attuale utilizzati da tutte le parti che occupano le abitazioni del fabbricato).
Avuto riguardo alla massa dei beni appartenuti al de cuius , la stessa è costituita, oltre Persona_3
dalla quota pari a 5/30 dei beni oggetto della massa ereditaria della de cuius , dalla piena Persona_2
proprietà dei beni siti in NE (BS) alla Via Maddalena snc, ovvero, unità immobiliare riportata in
Catasto fabbricati del Comune di NE al foglio 15 sezione Urbana NCT, p.lla 882, sub 108, via
Maddalena, p. 1 cat. A/2, e pertinenziale locale garage seminterrato della consistenza catastale di mq. 28,
riportato in Catasto al foglio 15, sez. urbana NCT p.lla 882, sub 73, via Maddalena, p. S1, z.c. 2, cat. C/6.
A seguito del decesso del predetto , celibe e senza progenie, la consistenza de quo si è Persona_3
devoluta ex lege in favore dei di lui germani, ciascuno in quota pari ad 1/5.
Venendo nel merito della res controversa, si evidenzia che la domanda promossa dagli istanti, di divisione della comunione avente ad oggetto le due distinte masse ereditarie de quo è inammissibile, alla luce delle seguenti motivazioni.
Lo scioglimento della comunione di un compendio immobiliare deve essere effettuato in natura, a condizione che il medesimo possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote di diritto pagina 6 di 12 spettanti ai singoli comproprietari.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il concetto di comoda divisibilità di un
immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene
sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che
possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto
economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un
sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione e utilizzazione del bene stesso” (cfr., in tal senso ed ex multis Cass.
civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238; Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2007, n. 3635).
Diversamente, il bene si intende non comodamente divisibile nelle ipotesi in cui, sebbene il relativo
frazionamento sia materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano, tuttavia, realizzabili porzioni
suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non
richiedenti opere complesse o di notevole costo o, comunque, porzioni che, sotto l'aspetto economico -
funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale
destinazione e della pregressa utilizzazione del compendio (cfr., ex plurimis, Cass. 22 luglio 2005, n. 15380;
Cass. 24 ottobre 2006, n. 22833; Cass. 28 maggio 2007, n. 12406; Cass. 29 maggio 2007, n. 12498; Cass. 21
agosto 2012, n. 14577) ovvero allorquando sia eccessiva la misura dei conguagli occorrenti per colmare la
differenza di valore tra le porzioni ottenibili da una divisione in natura (cfr. Cass. 21 maggio 2003, n. 7961).
In tali casi, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., la vendita giudiziale degli immobili non divisibili o non comodamente divisibili è prevista come rimedio processuale di carattere residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o intenda avvalersi della facoltà di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza, come nel caso di specie (cfr., ex plurimis, Cass. 1 marzo 1995, n. 2335; Cass. 9
febbraio 2000, n. 1423; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14165; Cass. 13 maggio 2010, n. 11641).
Con riguardo ai cespiti sopra menzionati, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice (arch.
) circa la non comoda divisibilità e la non commerciabilità dei beni di cui alle predette masse, Persona_5
che risultano contenute nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data
27.11.2024.
Per quanto concerne la non comoda divisibilità, va premesso che la C.T.U ha stimato in complessivi euro pagina 7 di 12 € 580.303,24 il valore di mercato del compendio derivante dalla de cuius , ed in € Persona_2
338.155,77 il valore di mercato dell'asse ereditario proveniente da , concludendo per una Persona_3
sostanziale impossibilità ad effettuare una comoda partizione che contemperi la coesistenza di immobili autonomi ed aventi consistenze economiche di entità pari (o comparabili) alle quote di diritto spettanti.
Nello specifico il CT afferma, alla pagina 26, che “NESSUNA delle due masse ereditarie ( Per_2
e sia possibile procedere alla divisione e pertanto entrambe le Masse
[...] Persona_3
Ereditarie possono essere ritenute innegabilmente NON COMODAMENTE DIVISIBILI. … 1) Non è possibile procedere all'assegnazione, per ciascun Lotto, di una consistenza immobiliare avente la medesima natura;
2) anche l'eventuale assai forzata assegnazione di immobili ai comporterebbe la formazione di quote CP_7
per cui sarebbe necessario procedere a compensazioni con quote in denaro eccedenti di gran lunga la soglia
limite del 10% sul valore della singola quota ideale attribuibile al singolo Lotto in ragione della quota di comproprietà sull'intero (tale condizione è riscontrabile nell'Asse Ereditario della de cuius Per_2
, ma risulta ancor più manifesta nell'Asse Ereditario del de cuius , laddove è
[...] Persona_3
presente solo un'unità immobiliare, non frazionabile, e piccole quote ideali di comproprietà su altri
immobili, sì da rendere impensabile la formazione di n.5 Lotti di valore confrontabile); 3) va disattesa anche
la circostanza di procedere al frazionamento di alcune delle consistenze immobiliari, laddove infatti nel caso
di specie, per ciascuna delle Masse Ereditarie, è infatti impensabile la formazione di porzioni oggetto di autonomo e libero godimento (non potrebbe essere garantito l'accesso esclusivo per oggettive limitazioni) ed
inoltre sarebbero necessarie opere complesse e/o eccessivamente onerose (tutti gli immobili ad uso
residenziale sono dotati di unico bagno e pertanto un eventuale frazionamento per la formazione di n.2
abitazioni dovrebbe prevedere anche lavorazioni volte alla realizzazione di una seconda unità bagno, con
inevitabile modifica della distribuzione degli spazi interni e realizzazione di nuovo impianto termo- idraulico)”.
Appruata la non comoda divisibilità, nel caso in esame non potrà trovare applicazione, in via sussidiaria, la vendita giudiziale degli immobili indivisi, considerata l'emersa irregolarità urbanistica e la non commerciabilità di parte degli stessi, come evidenziato dal C.TU.
In punto di diritto si osserva che l'art. 40 della Legge 47/1985, al comma 2, dispone che “gli atti tra vivi
aventi oggetto diritti reali sono nulli e non possono essere stipulati, se non risultino per dichiarazione del
venditore gli estremi della concessione edilizia o della concessione in sanatoria o se non venga allegata
pagina 8 di 12 copia della domanda di condono edilizio con gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione”.
Nel caso in esame, come emerge dai documenti prodotti e rilasciati al C.T.U. di preposti uffici presso i competenti Enti Comunali, nonché confermato dallo stesso consulente, avuto riguardo ai beni siti nel comune di NE, risultano rilasciati i seguenti Titoli: • Permesso di Costruire N. 07 del 27/01/2004 – pratica edilizia n. 260/03/2003; • Autorizzazione Paesistica prot. 21232 del 15/01/2003 – Decreto n. 297 Pratica n.
260/03/2003; • Permesso di Costruire N. 61 del 26/07/2004 – pratica edilizia n. 261/03/2003; •
Autorizzazione Paesistica prot. 4689 del 18/03/1989 – Decreto n. 56 Pratica n. 261/03/2003; • Concessione
Edilizia n.50 prot. 88 del 11/10/2001; • Permesso di Costruire N. 105 del 28/09/2009 – pratica edilizia n.
2008/0265/PCS; • Agibilità prot. N. 14851 del 26/08/2011; • Agibilità prot. N. 16252 del 20/11/2014 a rettifica della precedente richiesta;
• Autorizzazione Paesistica prot. 14369 del 28/09/2009 – Pratica n.
265/08/2008.
Pertanto, dal confronto tra quanto rilevato in corso di indagine di sopralluogo e tra gli elaborati di progetto correlati a tutti i titoli abilitativi forniti dal Comune di NE, il C.T.U. conferma la conformità urbanistica dell'immobile di NE e della relativa pertinenza garage.
Di converso, avuto riguardo ai beni siti in AG, dal confronto dello stato dei luoghi e degli elaborati di progetto correlati alla Concessione Edilizia in Sanatoria n.780 del 11/11/2010 fornita dal Comune
di AG, il C.T.U. conclude che, per gli immobili di seguito indicati: - Controparte_8
– Foglio 1, p.lla 1032, sub. 5 - – Foglio 1, p.lla 1032, sub. 6
[...] Controparte_8
- – Foglio 1, p.lla 1032, sub. 7 - Controparte_9 Controparte_9
– Foglio 1, p.lla 1032, sub. 8 “non avendo rilevato alcun documento non può esprimersi in merito
[...]
alla conformità urbanistica”.
Invece, avuto riguardo all' – Foglio 1, p.lla 1032, sub. 1, Parte_2
rilevata una diversità distributiva interna del soggiorno e l'apertura di porta finestra nella zona notte, il
C.T.U. evidenziava l'illegittimità urbanistica della stessa rispetto al titolo abilitativo.
L'unica unità risultata conforme dal punto di vista urbanistico, all'esito delle operazioni di sopralluogo e di raffronto dello stato dei luoghi con il suddetto titolo in sanatoria, è stata identificata al foglio 1, p.lla 1032,
sub. 2.
La Suprema Corte ha chiarito che "gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro
pagina 9 di 12 parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40,
comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in
vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad
edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di
sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967"
(per tutte, Cass., Civ., Sez. Un., 7/10/2019 n.. 25021).
Ne consegue che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o
ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o
parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa
equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art.
40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
La domanda di scioglimento della comunione di cui al complesso immobiliare sito in AG,
alla via Sossio Russo n.33, è, quindi, inammissibile.
Segue al principio della universalità della divisione del completo asse - che trova la sua ragione nell'esigenza di garantire a tutti gli eredi porzioni tra loro omogenee e proporzionali ai valori delle rispettive quote di partecipazione sulla base degli art. 713, comma 3, 720 e 722 codice civile - la dichiarazione di inammissibilità della domanda di divisione relativa al complesso sito in NE (BS) alla via Maddalena
snc.
“Quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte
soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo
scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass. n.
796/1964).”
Nessuna delle parti, infatti, ha avanzato domanda di scioglimento parziale della comunione, con l'esclusione degli edifici abusivi, in conformità del vigente orientamento, secondo cui “allorquando tra i
pagina 10 di 12 beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso
degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti”. (Cfr. Cass. SS.UU, sent. n. 25021/2019).
Le spese della CT devono essere fatte gravare, in via definitiva, a carico degli istanti e dei convenuti, in eguale misura tra loro ed in solido nei riguardi dello stesso Consulente Tecnico d'Ufficio (cfr., all'uopo,
Cass. 19 settembre 2006, n. 20314, secondo cui “... poiché la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è
effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa, l'obbligazione nei
confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il compenso deve gravare su tutte le parti
del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla soccombenza;
la sussistenza di tale obbligazione solidale,
inoltre, è indipendente sia dalla pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell'ausiliare è stata
effettuata, sia dal procedimento utilizzato dall'ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al
pagamento del compenso spettategli (Cass. 8/07/1996, n. 6199; Cass. 2 febbraio 1994 n. 1022, 2 marzo 1973
n. 573; Cass. 9 febbraio 1963 n. 245).
Le spese di CT a favore dell' arch, vanno liquidate in euro 2.652,00 per spese ed euro Persona_5
5.373,91 per onorario ai sensi degli artt. 1 e 13 del DM 182 /2002 e poste a carico delle parti costituite in parti uguali ed in solido tra loro
Attesa la natura decisione, devono ritenersi interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Anna Scognamiglio, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4080/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione”, così provvede:
• Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria;
• Pone definitivamente a carico delle parti in parti uguali ed in solido tra loro le spese di CT, liquidate a favore dell'arch. in complessivi euro 8.025,91 di cui euro di cui Persona_5
euro 5373,91 per onorario ed euro 2652,00 per spese oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale, come per legge;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
pagina 11 di 12 Aversa 01 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 12 di 12