Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 18/06/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
1
R.G. 540/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In persona del giudice unico dott.ssa Marta Sarnelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 540/2022 R.G. vertente tra
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati in Sulmona (AQ), alla Via Stazione Introdacqua,
n. 51, presso lo studio dell'avv. Francesco Giammarco che li rappresenta e difende come da mandato in calce dell'atto di citazione;
- ATTORI /OPPONENTI-
E
Controparte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale P.IVA_1
procuratrice di (C.F. , in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Milano Largo
Richini n. 10 presso lo studio dell'avv. Mario Zurlo che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTO /OPPOSTO –
E
(C.F. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, quale mandataria di Controparte_4
[...]
[...]
(c.f. ) giusta procura del 9 dicembre 2020 con atto per
[...] P.IVA_4
Notaio Dott. di Mestre, Rep. 42351 - Racc. 15678, Persona_1 registrato a Venezia il 11 dicembre 2020 al n. 26080 serie 1T elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte, 13 presso lo studio dell'avv.
Andrea Zeroli;
-INTERVENUTA-
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 102/2022 del 24.05.2022
RG n. 358/2022 del Tribunale di Sulmona
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
18.2.2025.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione al decreto Parte_2 Parte_3
ingiuntivo n. 102/2022 emesso dal Tribunale di Sulmona il 24.5.2022 con il quale si ingiunge il pagamento della somma di € 14.089,41 oltre interessi e spese in favore di Controparte_5
A sostegno della citata azione gli opponenti hanno dedotto:
- Difetto di prova della legittimazione ad agire della Società
[...]
. Controparte_6
- Il credito è stato parzialmente pagato.
Con comparsa dell'8.3.2022 si costituiva in giudizio la
[...]
in qualità di procuratrice della società Controparte_1
contestando in fatto e in diritto l'avversa opposizione. CP_2
A seguito di diversi rinvii per procedere alla mediazione obbligatoria, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
2 3
Assegnata la causa alla scrivente quale nuovo giudice istruttore in data
19.11.2024, in data 12.2.2025 si costituiva la quale Controparte_3 mandataria di rilevando come la società Controparte_4 CP_2
sia stata fusa in e, dunque, richiamando tutte le sue Controparte_4
difese, chiedeva l'estromissione dal giudizio di Controparte_7
All'udienza del 18.2.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione del termine per il deposito di comparse conclusionali e per repliche.
***
1. Sul difetto di legittimazione/titolarità della creditrice
In primo luogo, parte opponente ha contestato la legittimazione ad agire della rispetto al credito azionato. Controparte_8
Al fine di risolvere tale eccezione e di verificare l'effettiva posizione anche CP_ della neo costituita , occorre verificare le vicende legate al credito azionato.
In data 13.03.2007 la CA di Credito Cooperativo di Pratola Peligna soc. coop. concludeva con il sig. il contratto di apertura Parte_1 di credito in conto corrente n. 027094 per un importo pari ad Euro
5.000,00.
In pari data la sig.ra rilasciava fideiussione specifica Parte_2
fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 10.000,00.
In data 26.06.2009 la BCC di Pratola Peligna concedeva al sig. Parte_1
un aumento di apertura del predetto credito da Euro 5.000,00 ad
[...]
Euro 8.000,00 a valere sul conto corrente n. 0002/012/016683.
Successivamente in data 06.10.2010 la CA di Credito Cooperativo di
Pratola Peligna soc. coop. accordava al sig. una Parte_1
riduzione del predetto credito da Euro 8.000,00 ad Euro 3.000,00 e,
3 4
contestualmente, concludeva con il medesimo il contratto di mutuo chirografario n. 012/025149/26 con il quale veniva concesso un finanziamento chirografario dell'importo di Euro 25.000,00, da rimborsare entro il termine massimo del 06.10.2015 mediante il pagamento di n. 60 rate posticipate, con cadenza mensile a partire dal 06.11.2010, secondo l'allegato piano di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, questi ultimi calcolati in ragione del tasso annuo del 4.18000 %.
In pari data, le sig.re e Parte_2 Parte_3
sottoscrivevano lettera di fideiussione omnibus a garanzia di qualunque operazione intrattenuta con la predetta CA da parte del sig.
[...]
fino alla concorrenza di Euro 6.000,00 ciascuna nonché Parte_1
lettera di fideiussione specifica sino alla concorrenza dell'importo di Euro
50.000,00 ciascuna.
In data 28.01.2015 il sig. riconoscendosi debitore della somma Parte_1
di Euro 14.755,10 oltre interessi, formulava proposta di rientro per il debito derivante dal prestito chirografario, per complessivi n. 12 mesi del pagamento della quota capitale del mutuo a decorrere dalla rata n. 21, scaduta il 31/05/2013, compresa, fino alla rata n. 32 compresa, con scadenza prevista il 30/04/2014.
Parte debitrice, tuttavia, non rispettava il piano di rientro accordato e non provvedeva ad adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo chirografario e dallo scoperto di conto corrente, con lettera raccomandata del 03.12.2015 la CA Controparte_9
risolveva i predetti rapporti.
[...]
In data 27.11.2017 il sig. , in relazione al predetto Parte_1
contratto di mutuo chirografario e allo scoperto di conto corrente n.
027094, presentava nuova proposta transattiva, avente valore di ricognizione del debito, per euro 10.000,00 accettata dalla CA di Pratola
Peligna nei seguenti termini: n.1 rata da Euro 1.000,00 da versarsi entro il
4 5
28.02.2018 e n. 60 rate da Euro 150,000 cadauna a partire da marzo 2018 e fino a febbraio 2023.
Anche tale accordo, tuttavia, non veniva rispettato dal sig. Parte_1
.
[...]
In data 13.12.2016, con contratto di cessione in blocco, la Controparte_10
acquistava, da, tra le altre, CA di Credito cooperativo di Pratola Peligna crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico CArio.
La suddetta cessione, in ossequio ai dettami stabiliti dalla legge, veniva pubblicata con Gazzetta ufficiale n. 151 del 24.12.2016 (in atti, fascicolo parte convenuta).
In data 12.9.2018 la cedeva alla Controparte_10 Controparte_8
Gruppo Medicobanca, crediti in blocco come individuati dal contratto di cessione sopra richiamato intervenuto, nel caso che ci occupa, tra la suddetta e la BCC di Pratola Peligna. CP_10
Anche tale cessione veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del
22.9.2018.
Con lettere raccomandate regolarmente recapitate in data 30.07.2021 ai sig.ri , e la Parte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
diffidava le parti debitrici al pagamento della Controparte_8
somma dovuta come sopra esposta.
Ciò posto, e venendo al punto relativo alla legittimazione sostanziale della deve ritenersi che vi sia la prova dell'avvenuta Controparte_8
cessione del credito originario della BCC di Pratola Peligna con conseguente diritto della convenuta ad agire in sede monitoria.
5 6
Secondo la più recente giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. III, 06/02/2024, n.
3405), la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata da chi assume avere la legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Infatti, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, posto che l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass., 20/07/2023, n. 21821).
In questa cornice, assume rilevanza ai fini della prova della cessione di un determinato rapporto giuridico anche la dichiarazione del cedente (nelle mani del cessionario) che dia atto della cessione di quel determinato rapporto, nel senso che trattasi, al pari della disponibilità del titolo ceduto, di un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (Trib.
Catania, Sez. IV, 2 gennaio 2025, n. 48).
Orbene, nel caso di specie, oltre alla prova dell'avvenuta pubblicazione in
Gazzetta delle cessioni in blocco prima alla e poi alla CP_10 CP_7
l'opposta ha prodotto la dichiarazione della cedente BCC di
[...]
6 7
Pratola Peligna del 20.10.22 che ivi dava espressamente atto dell'avvenuta cessione pro soluto, in data 13.12.16, della posizione del signor
[...]
in favore della unipersonale, ai Parte_1 Controparte_11
sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L 30.04.1999 n. 130 e dell'art. 58 del d.lgs 1.9.93 n. 385.
Inoltre, agli atti del giudizio, vi è anche la diffida di pagamento inviata dalla stessa agli odierni opponenti circa l'avvenuta Controparte_7 cessione del credito (allegati ricorso monitorio).
Infine, gli stessi opponenti erano perfettamente a conoscenza delle cessioni suddette avendo effettuato pagamenti parziali (con documenti prodotti dagli stessi nel presente giudizio) dapprima alla e poi alla CP_10
stessa Controparte_8
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione è priva di fondamento.
In merito poi alla posizione delle convenute, occorre ancora precisare che:
- In data 8.3.2023, in seguito all'opposizione odierna, si costituiva la quale procuratrice Controparte_12
della società CP_2
- Nelle more tra l'emissione del decreto ingiuntivo e l'opposizione, infatti, con atto di scissione parziale a rogito del Notaio Persona_2
di Milano, rep. 14657, racc. 7026 del 21.12.2022, la Controparte_8
trasferiva alla , con efficacia dal 31.12.22, in continuità
[...] CP_2
Contr di valori contabili, il ramo d'azienda nella universalità dei rapporti attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, nell'insieme delle attività e passività comunque connesse alla prestazione dei predetti servizi riportate con la relativa valorizzazione al 31.12.2021 (Compendio Scisso), come da estratto di scissione (all.to n. 7 comparsa di costituzione);
7 8
- di tale atto di scissione iscritto presso il registro delle Imprese di
Milano in data 23.12.2022 è stato dato avviso mediante pubblicazione sulla G.U. del 17.01.2023 parte Seconda n. 7 e successiva errata corrige sulla G.U. del 07.02.23 parte seconda n. 16 (doc. nn. 8 e 9 comparsa di costituzione);
- nel compendio scisso è stato ricompreso anche il credito azionato nella presente procedura e, pertanto, la società è, dunque, CP_2 subentrata nella titolarità del credito de quo;
- con atto del Notaio Rep. n. 76924 Racc. n. 17956 del 17 Persona_3
febbraio 2023 (Registrato presso Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Milano in data 20 febbraio 2023 al n. 14343 Serie IT) la ha conferito procura alla CP_2 Controparte_1
affinchè quale Società Procuratrice “provveda a compiere in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare” (doc. 4 comparsa di costituzione).
In ragione di ciò, la è divenuta, a far data dal 23.12.2022, CP_2 titolare del credito vantato nei confronti degli odierni opponenti ed è legittimamente comparsa nel presente giudizio tramite la procuratrice
[...]
Controparte_8
Successivamente, con comparsa del 12.2.2025, si costituiva nel presente giudizio, la quale mandataria con Controparte_3 rappresentanza della quale nuova titolare del Controparte_4
credito in sostituzione della . CP_2
In data 31 ottobre 2024, con rogito del notaio rep. n. Persona_4
88912, racc. n. 19863, avente efficacia dal giorno 11 novembre 2024 (ovvero alla data dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2504 bis, secondo comma, c.c., se successiva), è stata fusa CP_2
8 9
per incorporazione in società appartenente al Controparte_4
Gruppo CA FI e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
CA FI S.p.A (all.to n. 5 comparsa di costituzione del 12.2.2025).
A partire dalla data sopraindicata e per effetto della fusione sopra descritta, è subentrata in continuità, ai sensi Controparte_4
dell'art. 2504 bis c.c., in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione facenti capo a Controparte_2
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2504bis c.c., la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi della società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anche processuali, anteriori alla fusione.
Secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 21970/2021) la fusione per incorporazione estingue la società incorporata, la quale non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., nel rispetto delle regole che lo disciplinano.
Alla luce di tali considerazioni, la società costituita per il CP_2 tramite della , essendo stata incorporata, non è Controparte_8
più legittimata a stare in questo processo come legittimata passiva.
Tuttavia, nei suoi rapporti giuridici e processuali è legittimata ad agire la società essendo costituita con intervento Controparte_4
volontario e considerando trattasi di successore a titolo universale come indicato dalla stessa giurisprudenza sopra richiamata.
Pertanto, legittimata passiva nel presente giudizio di opposizione è, ad oggi, la società come rappresentata. Controparte_4
2. Sul diritto di pagamento.
9 10
Venendo al merito, come sopra esposto il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il pagamento di una somma dovuta in forza del mancato adempimento di un contratto di mutuo e di apertura di credito nonché dei contratti di fideiussione.
Orbene, la società opposta, onerata della prova del credito, ha prodotto sia i contratti stipulati dagli odierni opponenti nonché l'estratto conto e il piano di ammortamento.
Ciò posto, occorre verificare se vi siano stati fatti estintivi o modificativi della pretesa di pagamento.
Parte opponente, in contestazione alla somma ingiunta, ha prodotto, in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., documentazione attestante un pagamento parziale del credito per € 2.800.
Orbene, tale documentazione è idonea a provare l'avvenuta estinzione parziale del credito in quanto detti pagamenti sono avvenuti ancor prima della notifica del decreto ingiuntivo ed effettuati nei confronti prima di e poi della . CP_10 Controparte_8
Alla luce di tali considerazioni, il decreto ingiuntivo va comunque revocato non essendo più la somma ingiunta dovuta nella sua interezza.
Ad ogni modo, stante la prova del credito azionato, gli odierni opponenti vanno comunque condannati, in solido, al pagamento della somma residua rispetto alla detrazione di € 2800 in favore della . CP_4
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezioni e deduzioni disattesa,
- In parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto
10 11
ingiuntivo n. 102/2022 del 24.05.2022 RG n. 358/2022, emesso dal
Tribunale di Sulmona in favore della e nei Controparte_1 confronti di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
;
[...]
- Condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento della somma di 11.289,41 €,
[...]
oltre interessi come da domanda, in favore di Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, così come
[...]
rappresentata nel presente giudizio;
- Rigetta nel resto l'opposizione proposta.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sulmona il 18.6.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
11