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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11626/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11626/2023
Oggi 23 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. BORGHERESI ALESSANDRO il quale i riporta agli atti Parte_1 insistendo nelle richieste istruttorie e nelle conclusioni già rassegnate.
Per Controparte_1
l'avv. ANDREA ORSUCCI il quale si riporta a quanto dedotto nei
[...] propri atti ed insiste nel rigetto del ricorso.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di conSIlio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo alle ore 16.30.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona della dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 11626/2023, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Borgheresi Parte_1
-ricorrente contro
rappresentato e difeso dai Dott.ri Paolo Controparte_1
Novaselich, Andrea Orsucci, Carla Avallone, Monica Tamisari e Demetrio Malquori
- resistente
Oggetto: opposizione avverso il Decreto n. 830490/A del Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze – Ufficio Antiriciclaggio di Firenze
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti nell'allegato verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SI.ra ha proposto ricorso avverso il Decreto n. 830490/A del Ministero Parte_1 dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze – Ufficio Antiriciclaggio di emesso in data 19 giugno 2023 con cui le è stata contestata la “violazione dell'art 49, CP_1
pagina 2 di 8 comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, per aver acquisito in trasferimento denaro contante per la somma di
€ 6.600,00 il 27/06/2022, per importi superiore alla soglia di legge allora vigente senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e come da allegata segnalazione” e con il Controparte_2
quale le si ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00, oltre alle spese.
Parte ricorrente ha rilevato, in sintesi, l'infondatezza della pretesa azionata in quanto la stessa avrebbe avuto origine dalla dichiarazione compilata in data 27/6/2022 dalla dipendente della della CP_3
agenzia di Piazza della Libertà, sottoscritta dalla SI.ra , dove la stessa si era recata CP_1 Parte_1 per versare sul proprio conto corrente l'importo di € 6.600,00 laddove tale versamento veniva fatto per pagare la tassa di iscrizione alla università di moda Fashion Academy di Parigi.
In realtà, assume la difesa della ricorrente, la somma di € 6.600,00 sarebbe stata di sua proprietà e destinata al pagamento della rata di iscrizione di suo cugino alla Università International Fashion
Accademy di Parigi e che la stessa sarebbe stata importata dalla in data 15/06/2021 di Parte_1
ritorno dal suo viaggio in Iran.
La difesa della ricorrente, inoltre, ha affermato l'incompetenza dell'autorità amministrativa ad emanare il decreto sanzionatorio poiché la stessasarebbe spettata al Giudice penale secondo la regola generale posta dall'art. 24 della legge n. 689/1981.
Si è costituito in giudizio il contestando la prospettazione Controparte_1
della difesa della ricorrente anche in punto di competenza ad emettere il provvedimento sanzionatorio impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza odierna, la causa viene decisa a seguito di discussione orale sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite e di cui al verbale allegato.
*******
Eccezione di incompetenza
Parte ricorrente ha genericamente dedotto che la competenza ad accertare la commissione dell'Illecito amministrativo di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 e ad irrogare la sanzione spetterebbe al solo Giudice Penale e non all'Autorità amministrativa, secondo la regola generale posta dall'art. 24 della legge n. 689/1981.
Il difetto di competenza si profila infondato avuto riguardo al comma 4 dell'art. 65 del D. Lvo 231
/2007 che attribuisce agli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato - già individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011 – l'istruttoria dei procedimenti di pagina 3 di 8 applicazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti, tra gli altri, dall'art. 49, commi 1, 2,
3, 5, 6, 7 e 12 (limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).
Nel caso di specie oggetto della contestazione sono proprio le violazioni di cui all'art. 49 del D.Lvo
231/2007, per le quali il procedimento sanzionatorio è interamente disciplinato nei termini sopra indicati, senza che possa ravvisarsi la competenza di altra autorità.
Parte ricorrente richiama l'art. 24 della legge n. 689/1981 a mente del quale “quando l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, il giudice competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa;
” la norma, al comma 2, prevede che l'autorità giudiziaria competente per il reato dispone con la comunicazione giudiziaria (ora informazione di garanzia) la notifica degli estremi della violazione amministrativa se non precedentemente contestata.
Tuttavia la difesa di parte ricorrente non fornisce prova di alcun procedimento penale in corso, ancorché nella fase delle indagini preliminari, ai danni della SI.ra che comporterebbe Parte_1
l'applicazione della citata normativa.
L'eccezione, pertanto, è disattesa.
Nel merito
L'art. 49 del D.Lgs. 21/11/2007, n.231, reca la disciplina delle limitazioni all'uso del denaro contate e dei titoli al portatore, disponendo che “1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a
3.000 euro (ora 5.000). Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice”.
pagina 4 di 8 La limitazione all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite. Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano per la sussistenza della violazione le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori per cui per la sussistenza della responsabilità è sufficiente l'elemento psicologico della colpa, che si estrinseca nell'inosservanza della legge per mera negligenza o ignoranza.
Tanto premesso, ad avviso del giudicante la domanda di cui al ricorso in opposizione non merita accoglimento e deve essere pertanto rigettata, in sostanziale adesione alle prospettazioni difensive dell'amministrazione resistente.
È documentato in atti che nel modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela sottoscritto dalla ricorrente presso la filiale di in data 27.06.2022 la medesima dichiarava CP_3 che l'origine dell'operazione di versamento era:
Ora è pur vero che d'ordinario costituisce onere dell'Amministrazione che procede ad irrogare una sanzione per commissione di illecito amministrativo dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito (tanto che in caso di insufficienza probatoria opera il principio in dubio pro reo).
Nondimeno nel caso di specie, l'Amministrazione si è trovata di fronte una dichiarazione avente valore confessorio, in guisa che sarebbe stato al quel punto onere della ricorrente, a fronte della contestazione, dare prova del contrario, ossia (per esempio) di essersi sbagliata in buona fede al momento della sottoscrizione, fornendo riscontri di diversa provenienza della provvista, quantomeno per la parte oltre soglia.
Secondo la difesa della ricorrente, la SI.ra , si era recata in Banca per versare sul proprio Parte_1 conto corrente l'importo di € 6.600,00 per pagare la tassa di iscrizione alla università di moda Fashion
Academy di Parigi del proprio cugino con soldi provenienti da propri risparmi e dall'eredità del proprio padre defunto portati con se nel corso dei suoi viaggi in Iran ed in particolare di ritorno da detto paese in data 15.06.2021.
In realtà dal tenore della dichiarazione la SI.ra ha ammesso che la somma versata proveniva Parte_1 da una 'donazione della famiglia' e quindi che vi fosse stato un passaggio tra soggetti diversi della provvista utilizzata per il versamento.
pagina 5 di 8 A questo punto, invertendosi l'onere probatorio che veniva a traslarsi a carico della ricorrente, la avrebbe avuto l'onere di dimostrare che il passaggio di denaro non fosse avvenuto in Italia, Parte_1 bensì in Iran, in guisa che l'illecito valutario non si sarebbe integrato.
A tal fine la difesa deposita il verbale di accertamento n.ro 3175/21 del 15.06.2021 redatto Parte_1 dalla Guardia di Finanza alla Dogana dell'aeroporto di Malpensa con cui le veniva contestata l'importazione irregolare dall'Iran di:
acquistato al Duty Free di Teheran precisando che, nel corso del medesimo accertamento, “furono contati circa 9.990 euro circa o comunque circa 10 euro sotto la soglia liberamente portabile senza dichiarazione”.
Ebbene si evidenzia come quest'ultima rimanga solo un'asserzione della difesa ricorrente priva di dimostrazione dal momento che dalla documentazione in atti non si evince che la SI.ra in Parte_1
data 15-6-2021 portò in Italia a seguito del detto viaggio l'importo di 9.990,00 euro circa, nulla emergendo in proposito né dal Verbale di accertamento né dal Verbale congiunto di contestazione e sequestro (vedi doc. 3 ricorrente).
Né altro viene depositato.
Inconferente, quindi, l'assunto che tali soldi derivassero in parte da eredità del proprio padre (che peraltro risulta deceduto ben quattro anni prima, cioè il 7.11.2017 vedi doc. 6 ricorso) o da personali risparmi che non era stato possibile trasferire dall'Iran attraverso i canali bancari.
In ogni caso non è provato che prima del 15-6-2021 la SI.ra avesse effettuato ulteriori Parte_1
viaggi in Iran del tutto inadeguata la documentazione prodotta.
Non è altresì provato che la ricorrente avesse risparmiato tale importo grazie a lavori svolti in Italia in assenza di documentazione alcuna attestante rapporti di lavoro nel nostro paese prima del versamento per cui è causa.
La prova testimoniale richiesta, peraltro, risulta del tutto inammissibile per come formulata.
Nulla la ricorrente, infine, ha riscontrato in fatto della sola assunta necessità che quei soldi servissero per l'iscrizione del , pretendendo di addossare all'Amministrazione la controprova, con un Pt_2
meccanismo processuale (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla ) nondimeno non CP_3
applicabile neppure in materia di sanzioni amministrative (in cui appunto pur vige la regola ordinaria dell'accollo all'Amministrazione irrogante la sanzione del compito di dare prova degli elementi costitutivi dell'illecito) anche in ragione del principio generale della c.d. vicinanza della prova.
pagina 6 di 8 Priva di riscontro ancora la scarsa comprensione della lingua italiana da parte della ricorrente.
Di contro, dal verbale di accertamento n.ro 3175/21 del 15.06.2021 redatto dalla Guardia di Finanza alla Dogana dell'aeroporto di Malpensa risulta il grado di comprensione della lingua italiana da parte della ricorrente:
Si rammenta che il valore probatorio del processo verbale di constatazione è “…assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese…” (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 21053 del
1° luglio 2022).
Ebbene alcuna querela di falso è stata presentata avverso tale verbale.
Può allora ritenersi prima di fondamento l'asserzione della difesa di parte ricorrente circa la scarsa dimestichezza della SI.ra con la lingua italiana che non le avrebbe consentito di Parte_1
comprendere la dichiarazione dalla stessa rilasciata alla dipendente della Banca al momento del versamento di € 6.600,00.
Né può essere invocata l'applicazione della buona fede.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, tuttavia, l'errore sulla liceità della condotta, collegato alla buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa quando risulti inevitabile.
A tal fine è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass.,
19759/2015, 16320/10, 13610/07, 11012/06, 9862/06, 5426/06 e 11253/04). L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 23019/09).
Ancora di recente la Cassazione civile, sez. VI, 3 gennaio 2018, n. 48 ha confermato i principi appena indicati.
pagina 7 di 8 Nel caso che ci occupa non si rintraccia alcun elemento esterno all'autore dell'infrazione atto a poter giustificare il comportamento della ricorrente e, pertanto il verbale non può essere annullato.
In definitiva il ricorso deve essere respinto con conferma del provvedimento impugnato.
Le spese di lite
Vista, comunque, la novità delle questioni trattate si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 23 gennaio 2023
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11626/2023
Oggi 23 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. BORGHERESI ALESSANDRO il quale i riporta agli atti Parte_1 insistendo nelle richieste istruttorie e nelle conclusioni già rassegnate.
Per Controparte_1
l'avv. ANDREA ORSUCCI il quale si riporta a quanto dedotto nei
[...] propri atti ed insiste nel rigetto del ricorso.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di conSIlio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo alle ore 16.30.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, in funzione monocratica, nella persona della dott.ssa Micaela Picone, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 6 D.lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 11626/2023, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Borgheresi Parte_1
-ricorrente contro
rappresentato e difeso dai Dott.ri Paolo Controparte_1
Novaselich, Andrea Orsucci, Carla Avallone, Monica Tamisari e Demetrio Malquori
- resistente
Oggetto: opposizione avverso il Decreto n. 830490/A del Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze – Ufficio Antiriciclaggio di Firenze
Conclusioni: per come rassegnate dalle parti nell'allegato verbale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SI.ra ha proposto ricorso avverso il Decreto n. 830490/A del Ministero Parte_1 dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze – Ufficio Antiriciclaggio di emesso in data 19 giugno 2023 con cui le è stata contestata la “violazione dell'art 49, CP_1
pagina 2 di 8 comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, per aver acquisito in trasferimento denaro contante per la somma di
€ 6.600,00 il 27/06/2022, per importi superiore alla soglia di legge allora vigente senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e come da allegata segnalazione” e con il Controparte_2
quale le si ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00, oltre alle spese.
Parte ricorrente ha rilevato, in sintesi, l'infondatezza della pretesa azionata in quanto la stessa avrebbe avuto origine dalla dichiarazione compilata in data 27/6/2022 dalla dipendente della della CP_3
agenzia di Piazza della Libertà, sottoscritta dalla SI.ra , dove la stessa si era recata CP_1 Parte_1 per versare sul proprio conto corrente l'importo di € 6.600,00 laddove tale versamento veniva fatto per pagare la tassa di iscrizione alla università di moda Fashion Academy di Parigi.
In realtà, assume la difesa della ricorrente, la somma di € 6.600,00 sarebbe stata di sua proprietà e destinata al pagamento della rata di iscrizione di suo cugino alla Università International Fashion
Accademy di Parigi e che la stessa sarebbe stata importata dalla in data 15/06/2021 di Parte_1
ritorno dal suo viaggio in Iran.
La difesa della ricorrente, inoltre, ha affermato l'incompetenza dell'autorità amministrativa ad emanare il decreto sanzionatorio poiché la stessasarebbe spettata al Giudice penale secondo la regola generale posta dall'art. 24 della legge n. 689/1981.
Si è costituito in giudizio il contestando la prospettazione Controparte_1
della difesa della ricorrente anche in punto di competenza ad emettere il provvedimento sanzionatorio impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza odierna, la causa viene decisa a seguito di discussione orale sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite e di cui al verbale allegato.
*******
Eccezione di incompetenza
Parte ricorrente ha genericamente dedotto che la competenza ad accertare la commissione dell'Illecito amministrativo di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 e ad irrogare la sanzione spetterebbe al solo Giudice Penale e non all'Autorità amministrativa, secondo la regola generale posta dall'art. 24 della legge n. 689/1981.
Il difetto di competenza si profila infondato avuto riguardo al comma 4 dell'art. 65 del D. Lvo 231
/2007 che attribuisce agli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato - già individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011 – l'istruttoria dei procedimenti di pagina 3 di 8 applicazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti, tra gli altri, dall'art. 49, commi 1, 2,
3, 5, 6, 7 e 12 (limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).
Nel caso di specie oggetto della contestazione sono proprio le violazioni di cui all'art. 49 del D.Lvo
231/2007, per le quali il procedimento sanzionatorio è interamente disciplinato nei termini sopra indicati, senza che possa ravvisarsi la competenza di altra autorità.
Parte ricorrente richiama l'art. 24 della legge n. 689/1981 a mente del quale “quando l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, il giudice competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa;
” la norma, al comma 2, prevede che l'autorità giudiziaria competente per il reato dispone con la comunicazione giudiziaria (ora informazione di garanzia) la notifica degli estremi della violazione amministrativa se non precedentemente contestata.
Tuttavia la difesa di parte ricorrente non fornisce prova di alcun procedimento penale in corso, ancorché nella fase delle indagini preliminari, ai danni della SI.ra che comporterebbe Parte_1
l'applicazione della citata normativa.
L'eccezione, pertanto, è disattesa.
Nel merito
L'art. 49 del D.Lgs. 21/11/2007, n.231, reca la disciplina delle limitazioni all'uso del denaro contate e dei titoli al portatore, disponendo che “1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a
3.000 euro (ora 5.000). Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice”.
pagina 4 di 8 La limitazione all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite. Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano per la sussistenza della violazione le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori per cui per la sussistenza della responsabilità è sufficiente l'elemento psicologico della colpa, che si estrinseca nell'inosservanza della legge per mera negligenza o ignoranza.
Tanto premesso, ad avviso del giudicante la domanda di cui al ricorso in opposizione non merita accoglimento e deve essere pertanto rigettata, in sostanziale adesione alle prospettazioni difensive dell'amministrazione resistente.
È documentato in atti che nel modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela sottoscritto dalla ricorrente presso la filiale di in data 27.06.2022 la medesima dichiarava CP_3 che l'origine dell'operazione di versamento era:
Ora è pur vero che d'ordinario costituisce onere dell'Amministrazione che procede ad irrogare una sanzione per commissione di illecito amministrativo dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito (tanto che in caso di insufficienza probatoria opera il principio in dubio pro reo).
Nondimeno nel caso di specie, l'Amministrazione si è trovata di fronte una dichiarazione avente valore confessorio, in guisa che sarebbe stato al quel punto onere della ricorrente, a fronte della contestazione, dare prova del contrario, ossia (per esempio) di essersi sbagliata in buona fede al momento della sottoscrizione, fornendo riscontri di diversa provenienza della provvista, quantomeno per la parte oltre soglia.
Secondo la difesa della ricorrente, la SI.ra , si era recata in Banca per versare sul proprio Parte_1 conto corrente l'importo di € 6.600,00 per pagare la tassa di iscrizione alla università di moda Fashion
Academy di Parigi del proprio cugino con soldi provenienti da propri risparmi e dall'eredità del proprio padre defunto portati con se nel corso dei suoi viaggi in Iran ed in particolare di ritorno da detto paese in data 15.06.2021.
In realtà dal tenore della dichiarazione la SI.ra ha ammesso che la somma versata proveniva Parte_1 da una 'donazione della famiglia' e quindi che vi fosse stato un passaggio tra soggetti diversi della provvista utilizzata per il versamento.
pagina 5 di 8 A questo punto, invertendosi l'onere probatorio che veniva a traslarsi a carico della ricorrente, la avrebbe avuto l'onere di dimostrare che il passaggio di denaro non fosse avvenuto in Italia, Parte_1 bensì in Iran, in guisa che l'illecito valutario non si sarebbe integrato.
A tal fine la difesa deposita il verbale di accertamento n.ro 3175/21 del 15.06.2021 redatto Parte_1 dalla Guardia di Finanza alla Dogana dell'aeroporto di Malpensa con cui le veniva contestata l'importazione irregolare dall'Iran di:
acquistato al Duty Free di Teheran precisando che, nel corso del medesimo accertamento, “furono contati circa 9.990 euro circa o comunque circa 10 euro sotto la soglia liberamente portabile senza dichiarazione”.
Ebbene si evidenzia come quest'ultima rimanga solo un'asserzione della difesa ricorrente priva di dimostrazione dal momento che dalla documentazione in atti non si evince che la SI.ra in Parte_1
data 15-6-2021 portò in Italia a seguito del detto viaggio l'importo di 9.990,00 euro circa, nulla emergendo in proposito né dal Verbale di accertamento né dal Verbale congiunto di contestazione e sequestro (vedi doc. 3 ricorrente).
Né altro viene depositato.
Inconferente, quindi, l'assunto che tali soldi derivassero in parte da eredità del proprio padre (che peraltro risulta deceduto ben quattro anni prima, cioè il 7.11.2017 vedi doc. 6 ricorso) o da personali risparmi che non era stato possibile trasferire dall'Iran attraverso i canali bancari.
In ogni caso non è provato che prima del 15-6-2021 la SI.ra avesse effettuato ulteriori Parte_1
viaggi in Iran del tutto inadeguata la documentazione prodotta.
Non è altresì provato che la ricorrente avesse risparmiato tale importo grazie a lavori svolti in Italia in assenza di documentazione alcuna attestante rapporti di lavoro nel nostro paese prima del versamento per cui è causa.
La prova testimoniale richiesta, peraltro, risulta del tutto inammissibile per come formulata.
Nulla la ricorrente, infine, ha riscontrato in fatto della sola assunta necessità che quei soldi servissero per l'iscrizione del , pretendendo di addossare all'Amministrazione la controprova, con un Pt_2
meccanismo processuale (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla ) nondimeno non CP_3
applicabile neppure in materia di sanzioni amministrative (in cui appunto pur vige la regola ordinaria dell'accollo all'Amministrazione irrogante la sanzione del compito di dare prova degli elementi costitutivi dell'illecito) anche in ragione del principio generale della c.d. vicinanza della prova.
pagina 6 di 8 Priva di riscontro ancora la scarsa comprensione della lingua italiana da parte della ricorrente.
Di contro, dal verbale di accertamento n.ro 3175/21 del 15.06.2021 redatto dalla Guardia di Finanza alla Dogana dell'aeroporto di Malpensa risulta il grado di comprensione della lingua italiana da parte della ricorrente:
Si rammenta che il valore probatorio del processo verbale di constatazione è “…assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese…” (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 21053 del
1° luglio 2022).
Ebbene alcuna querela di falso è stata presentata avverso tale verbale.
Può allora ritenersi prima di fondamento l'asserzione della difesa di parte ricorrente circa la scarsa dimestichezza della SI.ra con la lingua italiana che non le avrebbe consentito di Parte_1
comprendere la dichiarazione dalla stessa rilasciata alla dipendente della Banca al momento del versamento di € 6.600,00.
Né può essere invocata l'applicazione della buona fede.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, tuttavia, l'errore sulla liceità della condotta, collegato alla buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa quando risulti inevitabile.
A tal fine è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (v. Cass.,
19759/2015, 16320/10, 13610/07, 11012/06, 9862/06, 5426/06 e 11253/04). L'onere della prova degli elementi positivi che riscontrano l'esistenza della buona fede è a carico dell'opponente e la relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 23019/09).
Ancora di recente la Cassazione civile, sez. VI, 3 gennaio 2018, n. 48 ha confermato i principi appena indicati.
pagina 7 di 8 Nel caso che ci occupa non si rintraccia alcun elemento esterno all'autore dell'infrazione atto a poter giustificare il comportamento della ricorrente e, pertanto il verbale non può essere annullato.
In definitiva il ricorso deve essere respinto con conferma del provvedimento impugnato.
Le spese di lite
Vista, comunque, la novità delle questioni trattate si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, 23 gennaio 2023
Il Giudice dott.ssa Micaela Picone
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