Articolo 271 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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1 gennaio 1993
Art. 271.
(Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole)
1. Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocita' sviluppata dalle trattrici stesse.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993