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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 292-1/2025 R. PR. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Tribunale, composto dai Magistrati
dott. Roberto Cordio Presidente
dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa UR ME Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto ad istanza di CP_1
(codice fiscale: ), nata a [...], il [...], residente in
[...] C.F._1
EM EO (CT), via Guglielmo Marconi n. 92, (codice fiscale: Parte_1
), nato a [...], il [...], residente in [...]
30, (codice fiscale: ), nato ad [...] Parte_2 C.F._3
(CT), il 03/11/1955 ed ivi residente, in via Arciprete S. Balsamo n. 21 e Parte_3
(codice fiscale: ), nata a [...], il [...], residente in [...] in danno della Parte_4
(codice fiscale: , in persona del Presidente e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Dott. , con sede in San Gregorio di Catania CP_2
(CT), via Contello n. 2;
^^^^
Il Tribunale preliminarmente osserva che in seno al procedimento si è costituita la contestando la domanda Parte_4 di apertura della liquidazione per le seguenti ragioni: a) mancato svolgimento di attività commerciale da parte dell'associazione stessa; b) non assoggettabilità dell'associazione non riconosciuta alla liquidazione controllata in quanto “assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile”; sotto tale profilo ha dedotto che “le procedure liquidatorie previste dal Codice Civile, che disciplinano l'ipotesi di estinzione o scioglimento dell'ente, trovano applicazione anche in ipotesi di insolvenza dell'Ente traducendosi, questa, in una impossibilità di raggiungere l'oggetto della persona giuridica e legittimante i creditori alla richiesta di estinzione, ai sensi dell'art. 27 c.c., cui segue la materiale procedura di liquidazione, da condurre secondo le previsioni degli 11 e ss disp.att.c.c.”, sotto tale profili richiamando un unico precedente edito della giurisprudenza Cont di merito;
c) decorso del termine annuale ex art. 33 CCII in quanto “la ha cessato
l'attività sin dal 28.2.2017, data di rilascio dei locali ove l'associazione svolgeva la sua attività, con conseguente licenziamento di tutti i lavoratori per giustificato motivo oggettivo, come risulta dai decreti ingiuntivi e dai verbali negativi dei pignoramenti mobiliari in atti.”; ha inoltre evidenziato che “con istanza del 15.10.2025, ha richiesto l'ausilio dell'
[...]
, al fine di attivare la procedura di Parte_5 liquidazione controllata, ove ne ricorrano i presupposti.”; rilevato che le eccezioni sollevate dalla Parte_4
non appaiono fondate;
[...] rilevato, quanto alla contestazione sub a), che ai fini della sottoposizione del debitore alla procedura di liquidazione controllata è assolutamente irrilevante lo svolgimento o meno di un'attività commerciale, tanto che anche i consumatori possono essere pacificamente sottoposti alla procedura di liquidazione controllata;
sotto tale profilo è appena il caso di affermare, comunque, che nessuna valutazione è stata fatta dal tribunale nel precedente procedimento volto all'apertura della Liquidazione giudiziale in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di impresa da parte della Parte_4
Il tribunale, pur a fronte della esistenza- quanto meno in
[...] passato- della partita iva e di attuali notevoli carichi erariali dovuti all'amministrazione finanziaria, ha infatti esclusivamente affrontato il profilo della insussistenza delle soglie minime per la sottoposizione alla procedura “maggiore”; rilevato, quanto alla contestazione sub b), che le procedure richiamate in seno alla comparsa di costituzione e disciplinate dal codice civile sono relative ad ipotesi diverse da quella che ci occupa, in cui è manifesta la situazione di insolvenza della e in cui la Parte_4 procedura di liquidazione non è destinata alla dismissione dell'eventuale patrimonio ma alla soddisfazione, quanto meno parziale, dei creditori. Non si condivide l'affermazione secondo cui l'insolvenza automaticamente comporti il mancato raggiungimento dello scopo e, dunque, il necessario utilizzo delle procedure previste dal codice civile. Nella specie non è peraltro in alcun modo provato che la cessazione (solo di fatto) dell'attività dell'associazione sia in qualche modo connessa allo stato di insolvenza in cui la stessa si trovava. La mancanza di personalità giuridica dell'associazione non riconosciuta e la sua autonomia patrimoniale imperfetta non sono ostative all'assoggettabilità dell'associazione stessa alla procedura di liquidazione se sol si consideri che la stessa – ove svolga attività di impresa- può pacificamente essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale, come sopra argomentato;
a ciò si aggiunga che la stessa ha dichiarato di essersi rivolta Parte_4 all'OCC per chiedere di essere sottoposta alla Liquidazione controllata;
rilevato, quanto alla contestazione sub c), il termine di cui all'art. 33 CCII non risulta in alcun modo decorso in quanto l' Parte_4
non risulta estinta e, dunque, la cessazione dell'attività è avvenuta solo di fatto;
[...] rilevato, infine, che non si è verificata l'ipotesi di cui all'art. 268 CCII in quanto nella specie non si tratta di debitore persona fisica;
rilevato, dunque, che è possibile procedere all'apertura della procedura di liquidazione controllata;
nomina, quale liquidatore l'avv. Orazio Torrisi;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA alla debitrice il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (ove siano presenti nel patrimonio beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione;
a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei suoi confronti;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;
La presente sentenza dovrà essere notificata alla debitrice e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270
CCI.
Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa UR ME.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21/11/2025.
Il Giudice Il Presidente
UR ME dott. Roberto Cordio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Tribunale, composto dai Magistrati
dott. Roberto Cordio Presidente
dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa UR ME Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto ad istanza di CP_1
(codice fiscale: ), nata a [...], il [...], residente in
[...] C.F._1
EM EO (CT), via Guglielmo Marconi n. 92, (codice fiscale: Parte_1
), nato a [...], il [...], residente in [...]
30, (codice fiscale: ), nato ad [...] Parte_2 C.F._3
(CT), il 03/11/1955 ed ivi residente, in via Arciprete S. Balsamo n. 21 e Parte_3
(codice fiscale: ), nata a [...], il [...], residente in [...] in danno della Parte_4
(codice fiscale: , in persona del Presidente e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Dott. , con sede in San Gregorio di Catania CP_2
(CT), via Contello n. 2;
^^^^
Il Tribunale preliminarmente osserva che in seno al procedimento si è costituita la contestando la domanda Parte_4 di apertura della liquidazione per le seguenti ragioni: a) mancato svolgimento di attività commerciale da parte dell'associazione stessa; b) non assoggettabilità dell'associazione non riconosciuta alla liquidazione controllata in quanto “assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile”; sotto tale profilo ha dedotto che “le procedure liquidatorie previste dal Codice Civile, che disciplinano l'ipotesi di estinzione o scioglimento dell'ente, trovano applicazione anche in ipotesi di insolvenza dell'Ente traducendosi, questa, in una impossibilità di raggiungere l'oggetto della persona giuridica e legittimante i creditori alla richiesta di estinzione, ai sensi dell'art. 27 c.c., cui segue la materiale procedura di liquidazione, da condurre secondo le previsioni degli 11 e ss disp.att.c.c.”, sotto tale profili richiamando un unico precedente edito della giurisprudenza Cont di merito;
c) decorso del termine annuale ex art. 33 CCII in quanto “la ha cessato
l'attività sin dal 28.2.2017, data di rilascio dei locali ove l'associazione svolgeva la sua attività, con conseguente licenziamento di tutti i lavoratori per giustificato motivo oggettivo, come risulta dai decreti ingiuntivi e dai verbali negativi dei pignoramenti mobiliari in atti.”; ha inoltre evidenziato che “con istanza del 15.10.2025, ha richiesto l'ausilio dell'
[...]
, al fine di attivare la procedura di Parte_5 liquidazione controllata, ove ne ricorrano i presupposti.”; rilevato che le eccezioni sollevate dalla Parte_4
non appaiono fondate;
[...] rilevato, quanto alla contestazione sub a), che ai fini della sottoposizione del debitore alla procedura di liquidazione controllata è assolutamente irrilevante lo svolgimento o meno di un'attività commerciale, tanto che anche i consumatori possono essere pacificamente sottoposti alla procedura di liquidazione controllata;
sotto tale profilo è appena il caso di affermare, comunque, che nessuna valutazione è stata fatta dal tribunale nel precedente procedimento volto all'apertura della Liquidazione giudiziale in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di impresa da parte della Parte_4
Il tribunale, pur a fronte della esistenza- quanto meno in
[...] passato- della partita iva e di attuali notevoli carichi erariali dovuti all'amministrazione finanziaria, ha infatti esclusivamente affrontato il profilo della insussistenza delle soglie minime per la sottoposizione alla procedura “maggiore”; rilevato, quanto alla contestazione sub b), che le procedure richiamate in seno alla comparsa di costituzione e disciplinate dal codice civile sono relative ad ipotesi diverse da quella che ci occupa, in cui è manifesta la situazione di insolvenza della e in cui la Parte_4 procedura di liquidazione non è destinata alla dismissione dell'eventuale patrimonio ma alla soddisfazione, quanto meno parziale, dei creditori. Non si condivide l'affermazione secondo cui l'insolvenza automaticamente comporti il mancato raggiungimento dello scopo e, dunque, il necessario utilizzo delle procedure previste dal codice civile. Nella specie non è peraltro in alcun modo provato che la cessazione (solo di fatto) dell'attività dell'associazione sia in qualche modo connessa allo stato di insolvenza in cui la stessa si trovava. La mancanza di personalità giuridica dell'associazione non riconosciuta e la sua autonomia patrimoniale imperfetta non sono ostative all'assoggettabilità dell'associazione stessa alla procedura di liquidazione se sol si consideri che la stessa – ove svolga attività di impresa- può pacificamente essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale, come sopra argomentato;
a ciò si aggiunga che la stessa ha dichiarato di essersi rivolta Parte_4 all'OCC per chiedere di essere sottoposta alla Liquidazione controllata;
rilevato, quanto alla contestazione sub c), il termine di cui all'art. 33 CCII non risulta in alcun modo decorso in quanto l' Parte_4
non risulta estinta e, dunque, la cessazione dell'attività è avvenuta solo di fatto;
[...] rilevato, infine, che non si è verificata l'ipotesi di cui all'art. 268 CCII in quanto nella specie non si tratta di debitore persona fisica;
rilevato, dunque, che è possibile procedere all'apertura della procedura di liquidazione controllata;
nomina, quale liquidatore l'avv. Orazio Torrisi;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA alla debitrice il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (ove siano presenti nel patrimonio beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione;
a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei suoi confronti;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;
La presente sentenza dovrà essere notificata alla debitrice e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270
CCI.
Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa UR ME.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21/11/2025.
Il Giudice Il Presidente
UR ME dott. Roberto Cordio