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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott.ssa Angela Quitadamo presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel dott.ssa Valentina Rascioni consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 226/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. STIPA DAVIDE elett. dom.to in Parte_1
CORSO MAZZINI 42 63100 ASCOLI PICENO
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. MORELLI RICCARDO Controparte_1 elett.te dom.to in Civitanova Marche, via B. Croce 1
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
propone appello avverso la sentenza n. 33/2024 emessa in data 26 gennaio Parte_1
2024 pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro – ha respinto la sua domanda di dichiarazione dell'obbligo della di assumere a Controparte_1 proprio carico gli oneri per la difesa legale conseguenti al procedimento penale 603/2013 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno pari ad €. 19.304,16 con conseguente condanna della medesima all'accantonamento in bilancio di posta corrispondente alla somma di €. Controparte_1
pagina 1 di 7 19.304,16 con obbligo di corrispondere immediatamente al ricorrente tale importo quale rimborso a semplice presentazione della corrispondente fattura quietanzata dal legale Avv. Francesco Marozzi.
Il primo giudice giungeva alla conclusione di rigetto, ritenendo non sussistente il diritto al rimborso per difetto del requisito dell'assenza di conflitto di interessi da valutarsi ex ante e prescindendo dall'esito del giudizio penale ed, in ogni caso, per avere il provveduto alla Pt_1 nomina del legale in autonomia e senza concertazione con l'Ente datore di lavoro.
Ritiene, al contrario, l'appellante l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi di appello: 1) erronea ed omessa motivazione;
omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio;
violazione degli artt.
12 del ccnl dirigenti del 12/02/2002 e 28 del ccnl per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 14/09/2000 alla luce di cass. civ. n. 32225 del 5/11/2021 e Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale centrale di appello n. 72 del 12 marzo 2021 con riferimento alla ritenuta sussistenza di conflitto di interessi;
2) erronea ed omessa motivazione nonché violazione degli artt. 12 ccnl dirigenti del 12/02/2002 e 28 ccnl personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 14/09/2000 e dell'art. 116 c.p.c. anche alla luce di Cass. civ. sez. III n. 24461 del 3/11/2020; 3) erroneità della pronuncia sulle spese di lite.
Nel processo di appello si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto.
La Corte, all'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. si è riservata la decisione.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
Non è in contestazione che il dirigente, all'epoca dei fatti, del Servizio Risorse Umane Pt_1 della , a seguito di esposto presentato dal Segretario Generale dell'epoca al Controparte_1
Procuratore della Repubblica di in data 29/01/2013, sia stato imputato del reato di abuso CP_1
d'ufficio (323 c.p.) per avere disposto l'erogazione ai dirigenti dell'Ente del residuo 50% della retribuzione di risultato per l'anno 2010 (per complessivi € 94.914,24), in contrasto con la
Deliberazione n. 272/2011 della Giunta Provinciale nonché in violazione della disciplina contabile, arrecando in tal modo un indebito vantaggio per tutti i dirigenti in servizio nel 2010, compreso il medesimo Pt_1
È pure incontestato che il sia stato prosciolto ex art. 530 comma 1 c.p.p. dal reato Pt_1 ascrittogli “perché il fatto non sussiste”: in primo grado con sentenza n. 15 del 10.10.2018 depositata il
10.04.2018 ed in grado di appello, svoltosi a seguito di impugnazione del BB , con Parte_2 sentenza n. 3 del 07.01.2020 depositata il 14.02.2020.
Ebbene, in materia, trova applicazione l'Art. 12 (“Patrocinio legale”) del CCNL Dirigenti del
12/02/2002 il quale stabilisce che: ”L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi pagina 2 di 7 l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento” (identica disciplina è poi prevista dall'art. 28 per il restante personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali).
Ebbene, circa i confini del diritto al rimborso e la corretta interpretazione di tale norma contrattuale, è, di recente, intervenuta ancora una volta la Suprema Corte, con la pronuncia n. 8683/25 che appare importante al fine di ricapitolare i principi rilevanti in materia.
La Corte parte con il ribadire “- per finalità di nomofilachia - (v. da ultimo Cass. n. 4539 dell'11 febbraio 2022) che l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2, cod. civ., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio (v. Cass., Sez. Un., 6 luglio 2015, n. 13861; Cass. 27 settembre 2016, n. 18946; Cass.
4 luglio 2017, n. 16396). Infatti, il legislatore e le parti collettive, nel porre a carico dell'erario una spesa aggiuntiva, hanno dovuto contemperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti, per ragioni di servizio, in un procedimento penale con quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell'amministrazione. La necessità di realizzare un giusto equilibrio fra detti opposti interessi ha ispirato le varie discipline dettate per ciascun tipo di rapporto e di giudizio (art. 67 d.P.R. n. 268 del
1987 per i dipendenti degli enti locali;
art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 applicabile ai dipendenti statali;
art. 3 del d.l. n. 543 del 1996 in tema di giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti;
le previsioni dei contratti collettivi del personale pubblico contrattualizzato dettate per i differenti comparti), sicché è stato affermato, e va qui ribadito, che in ragione della specificità e della diversità delle normative, si deve escludere che nel settore del lavoro pubblico costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali (Cass. 13 marzo 2009, n.
6227). Non è, infatti, sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza di responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalle parti collettive il diritto all'assistenza legale o al rimborso delle spese sostenute”.
Nello specifico, andando ad analizzare l'art. 28 c.c.n.l. (che ricalca la disciplina dettata dall'art. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987 e che, come detto, è identico all'art. 14 qui in esame), la Cassazione pagina 3 di 7 osserva che “la disposizione è strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma
l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass., S.U., n. 6227 del 2009 cit.); detto obbligo, inoltre, è subordinato all'esistenza di precise condizioni perché l'assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all'ente locale solo nei casi in cui: a) si tratti di fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio; b) non sussista conflitto di interessi;
c) la difesa sia stata assicurata da un legale di 'comune gradimento'.
La connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti devono essere riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione, nonché occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto è, perciò, innanzitutto necessario che le condotte contestate al dipendente nel procedimento penale siano connesse alle esigenze di ufficio e non al proprio interesse privato (cfr. Cass. n. 28507 del
2018; Cass. n. 20561 del 2018; Cass. n. 24480 del 2013; Cass. n. 5718 del 2011; Cass. n. 27871 del
2008). Quanto all'ulteriore requisito costituito dall'assenza di un conflitto di interessi con
l'Amministrazione di appartenenza, questa Corte ha affermato che tale conflitto è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione;
ne consegue che al dipendente comunale, assolto dall'imputazione, non compete il rimborso delle spese legali qualora i fatti ascrittigli esulino dalla funzione svolta (Cass. n. 2297 del 2014; Cass. n. 17874 del
2018); in altri termini, ai fini del rimborso richiesto è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri
d'ufficio che determini ipso facto la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile. Da tale argomentazione discende che l'assoluzione, ancorché con la formula 'piena', non legittima il richiesto rimborso non risolvendo ex post il conflitto di interessi, in quanto l'indicata formula non consente di ricondurre alla pubblica Amministrazione e ai suoi fini istituzionali l'attività penalmente rilevante che
è stata contestata.
Il principio è stato ribadito da questa Corte, secondo il cui orientamento se l'accusa è quella di aver commesso un reato che contempli l'ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorge affatto, escludendo dunque che esso emerga solo nel momento in cui il dipendente sia stato, in ipotesi, assolto dall'accusa (v. Cass. 2475 pagina 4 di 7 del 2019; Cass. n. 18256 del 2018; in termini anche Cass., S.U., n. 13048 del 2007). È stato, in particolare, precisato che, in tema di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. enti locali del 14.9.2000, l'ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, facendoli assistere da un legale di comune gradimento, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicché presupposto di operatività di detta garanzia è l'insussistenza, da valutarsi “ex ante”, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente”.
Premessi tali principi, a cui questo Collegio ritiene di doversi uniformare, corretta appare la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto sussistente una ipotesi di conflitto di interessi con l'amministrazione datrice di lavoro.
È evidente, infatti, che, secondo l'ipotesi accusatoria, da valutare ex ante, l'avere l'appellante disposto il pagamento di emolumenti retributivi ai dirigenti dell'ente (tra cui sé stesso) in violazione di precise disposizioni dettate dalla Giunta Provinciale che aveva deliberato di soprassedere a tale seconda tranche, integra una classica fattispecie di comportamento assunto in conflitto di interessi con il datore di lavoro, danneggiato dall'indebita erogazione e, pertanto, assumente la qualità di persona offesa legittimata alla costituzione di parte civile.
Il fatto che, poi, tale costituzione non vi sia stata e l'amministrazione abbia, in seguito, solo con nota del 19/10/2017 prot. N. 0022128 (doc. 7 fascicolo appellante), attestato che l'erogazione della seconda tranche della retribuzione di risultato per l'anno 2010 era dovuta, non essendosi, dunque, verificato alcun danno per l'Ente, non impedisce di affermare l'esistenza di un conflitto di interessi tra il dipendente accusato e l'amministrazione, dovendosi escludere che la difesa del dipendente potesse essere riferita alla tutela dei diritti ed interessi dell'Amministrazione medesima, avendo riguardo all'ipotesi accusatoria.
Questi stessi principi sono, d'altronde, affermati anche dalla Suprema Corte nella sopra citata sentenza in una fattispecie del tutto analoga a quella presente.
Il fatto, dunque, che il sia stato assolto, anche grazie ai successivi accertamenti Pt_1 dell'ente, o che l'ipotesi accusatoria fosse evidentemente infondata sin dall'inizio (come sostenuto nel ricorso di appello), anche stante il rilascio di parere positivo degli organi di controllo, non impedisce di configurare, ex ante, l'esistenza di un conflitto di interessi.
Pur nell'assorbenza di quanto sin qui evidenziato, anche il secondo motivo di appello si presenta infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. 15279/2025 che pagina 5 di 7 richiama Cass., Sez. L, n. 25976 del 31 ottobre 2017) “l'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali va interpretato nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, ma non anche quello di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente”.
Ribadisce la Corte che “In mancanza della previa comunicazione non è configurabile, quindi, in capo all'amministrazione, l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia.
Parimenti, siffatto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale «di comune gradimento» e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente, ma anche degli interessi dell'ente”.
Nel caso in esame, l'amministrazione non è stata posta in grado di verificare, ex ante, se vi fosse una situazione di conflitto d'interessi e, poi, esclusa la stessa, di nominare un difensore per il proprio dipendente o concertare la scelta di un nome di comune gradimento, avendo l'appellante provveduto autonomamente alla nomina, comunicandola solo nel corso delle indagini (con comunicazione, peraltro, la cui effettiva conoscenza da parte dell'amministrazione è stata da questa contestata).
Anche sotto tale punto di vista, dunque, la domanda di rimborso non può essere accolta.
L'appello sulle spese viene assorbito dalla pronuncia di rigetto dell'appello, non essendo stato censurato l'utilizzo del criterio della soccombenza.
Il medesimo criterio deve, poi, guidare il regolamento delle spese di lite anche per questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €.4.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.; 3) dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione. pagina 6 di 7 Ancona, deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott.ssa Angela Quitadamo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott.ssa Angela Quitadamo presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel dott.ssa Valentina Rascioni consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 226/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. STIPA DAVIDE elett. dom.to in Parte_1
CORSO MAZZINI 42 63100 ASCOLI PICENO
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. MORELLI RICCARDO Controparte_1 elett.te dom.to in Civitanova Marche, via B. Croce 1
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
propone appello avverso la sentenza n. 33/2024 emessa in data 26 gennaio Parte_1
2024 pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro – ha respinto la sua domanda di dichiarazione dell'obbligo della di assumere a Controparte_1 proprio carico gli oneri per la difesa legale conseguenti al procedimento penale 603/2013 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno pari ad €. 19.304,16 con conseguente condanna della medesima all'accantonamento in bilancio di posta corrispondente alla somma di €. Controparte_1
pagina 1 di 7 19.304,16 con obbligo di corrispondere immediatamente al ricorrente tale importo quale rimborso a semplice presentazione della corrispondente fattura quietanzata dal legale Avv. Francesco Marozzi.
Il primo giudice giungeva alla conclusione di rigetto, ritenendo non sussistente il diritto al rimborso per difetto del requisito dell'assenza di conflitto di interessi da valutarsi ex ante e prescindendo dall'esito del giudizio penale ed, in ogni caso, per avere il provveduto alla Pt_1 nomina del legale in autonomia e senza concertazione con l'Ente datore di lavoro.
Ritiene, al contrario, l'appellante l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi di appello: 1) erronea ed omessa motivazione;
omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio;
violazione degli artt.
12 del ccnl dirigenti del 12/02/2002 e 28 del ccnl per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 14/09/2000 alla luce di cass. civ. n. 32225 del 5/11/2021 e Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale centrale di appello n. 72 del 12 marzo 2021 con riferimento alla ritenuta sussistenza di conflitto di interessi;
2) erronea ed omessa motivazione nonché violazione degli artt. 12 ccnl dirigenti del 12/02/2002 e 28 ccnl personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 14/09/2000 e dell'art. 116 c.p.c. anche alla luce di Cass. civ. sez. III n. 24461 del 3/11/2020; 3) erroneità della pronuncia sulle spese di lite.
Nel processo di appello si è costituita la chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto.
La Corte, all'esito dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. si è riservata la decisione.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
Non è in contestazione che il dirigente, all'epoca dei fatti, del Servizio Risorse Umane Pt_1 della , a seguito di esposto presentato dal Segretario Generale dell'epoca al Controparte_1
Procuratore della Repubblica di in data 29/01/2013, sia stato imputato del reato di abuso CP_1
d'ufficio (323 c.p.) per avere disposto l'erogazione ai dirigenti dell'Ente del residuo 50% della retribuzione di risultato per l'anno 2010 (per complessivi € 94.914,24), in contrasto con la
Deliberazione n. 272/2011 della Giunta Provinciale nonché in violazione della disciplina contabile, arrecando in tal modo un indebito vantaggio per tutti i dirigenti in servizio nel 2010, compreso il medesimo Pt_1
È pure incontestato che il sia stato prosciolto ex art. 530 comma 1 c.p.p. dal reato Pt_1 ascrittogli “perché il fatto non sussiste”: in primo grado con sentenza n. 15 del 10.10.2018 depositata il
10.04.2018 ed in grado di appello, svoltosi a seguito di impugnazione del BB , con Parte_2 sentenza n. 3 del 07.01.2020 depositata il 14.02.2020.
Ebbene, in materia, trova applicazione l'Art. 12 (“Patrocinio legale”) del CCNL Dirigenti del
12/02/2002 il quale stabilisce che: ”L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi pagina 2 di 7 l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento” (identica disciplina è poi prevista dall'art. 28 per il restante personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali).
Ebbene, circa i confini del diritto al rimborso e la corretta interpretazione di tale norma contrattuale, è, di recente, intervenuta ancora una volta la Suprema Corte, con la pronuncia n. 8683/25 che appare importante al fine di ricapitolare i principi rilevanti in materia.
La Corte parte con il ribadire “- per finalità di nomofilachia - (v. da ultimo Cass. n. 4539 dell'11 febbraio 2022) che l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2, cod. civ., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio (v. Cass., Sez. Un., 6 luglio 2015, n. 13861; Cass. 27 settembre 2016, n. 18946; Cass.
4 luglio 2017, n. 16396). Infatti, il legislatore e le parti collettive, nel porre a carico dell'erario una spesa aggiuntiva, hanno dovuto contemperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti, per ragioni di servizio, in un procedimento penale con quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell'amministrazione. La necessità di realizzare un giusto equilibrio fra detti opposti interessi ha ispirato le varie discipline dettate per ciascun tipo di rapporto e di giudizio (art. 67 d.P.R. n. 268 del
1987 per i dipendenti degli enti locali;
art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 applicabile ai dipendenti statali;
art. 3 del d.l. n. 543 del 1996 in tema di giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti;
le previsioni dei contratti collettivi del personale pubblico contrattualizzato dettate per i differenti comparti), sicché è stato affermato, e va qui ribadito, che in ragione della specificità e della diversità delle normative, si deve escludere che nel settore del lavoro pubblico costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali (Cass. 13 marzo 2009, n.
6227). Non è, infatti, sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza di responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalle parti collettive il diritto all'assistenza legale o al rimborso delle spese sostenute”.
Nello specifico, andando ad analizzare l'art. 28 c.c.n.l. (che ricalca la disciplina dettata dall'art. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987 e che, come detto, è identico all'art. 14 qui in esame), la Cassazione pagina 3 di 7 osserva che “la disposizione è strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma
l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass., S.U., n. 6227 del 2009 cit.); detto obbligo, inoltre, è subordinato all'esistenza di precise condizioni perché l'assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all'ente locale solo nei casi in cui: a) si tratti di fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio; b) non sussista conflitto di interessi;
c) la difesa sia stata assicurata da un legale di 'comune gradimento'.
La connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti devono essere riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione, nonché occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto è, perciò, innanzitutto necessario che le condotte contestate al dipendente nel procedimento penale siano connesse alle esigenze di ufficio e non al proprio interesse privato (cfr. Cass. n. 28507 del
2018; Cass. n. 20561 del 2018; Cass. n. 24480 del 2013; Cass. n. 5718 del 2011; Cass. n. 27871 del
2008). Quanto all'ulteriore requisito costituito dall'assenza di un conflitto di interessi con
l'Amministrazione di appartenenza, questa Corte ha affermato che tale conflitto è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione;
ne consegue che al dipendente comunale, assolto dall'imputazione, non compete il rimborso delle spese legali qualora i fatti ascrittigli esulino dalla funzione svolta (Cass. n. 2297 del 2014; Cass. n. 17874 del
2018); in altri termini, ai fini del rimborso richiesto è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri
d'ufficio che determini ipso facto la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile. Da tale argomentazione discende che l'assoluzione, ancorché con la formula 'piena', non legittima il richiesto rimborso non risolvendo ex post il conflitto di interessi, in quanto l'indicata formula non consente di ricondurre alla pubblica Amministrazione e ai suoi fini istituzionali l'attività penalmente rilevante che
è stata contestata.
Il principio è stato ribadito da questa Corte, secondo il cui orientamento se l'accusa è quella di aver commesso un reato che contempli l'ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorge affatto, escludendo dunque che esso emerga solo nel momento in cui il dipendente sia stato, in ipotesi, assolto dall'accusa (v. Cass. 2475 pagina 4 di 7 del 2019; Cass. n. 18256 del 2018; in termini anche Cass., S.U., n. 13048 del 2007). È stato, in particolare, precisato che, in tema di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 28 del c.c.n.l. enti locali del 14.9.2000, l'ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, facendoli assistere da un legale di comune gradimento, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicché presupposto di operatività di detta garanzia è l'insussistenza, da valutarsi “ex ante”, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente”.
Premessi tali principi, a cui questo Collegio ritiene di doversi uniformare, corretta appare la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto sussistente una ipotesi di conflitto di interessi con l'amministrazione datrice di lavoro.
È evidente, infatti, che, secondo l'ipotesi accusatoria, da valutare ex ante, l'avere l'appellante disposto il pagamento di emolumenti retributivi ai dirigenti dell'ente (tra cui sé stesso) in violazione di precise disposizioni dettate dalla Giunta Provinciale che aveva deliberato di soprassedere a tale seconda tranche, integra una classica fattispecie di comportamento assunto in conflitto di interessi con il datore di lavoro, danneggiato dall'indebita erogazione e, pertanto, assumente la qualità di persona offesa legittimata alla costituzione di parte civile.
Il fatto che, poi, tale costituzione non vi sia stata e l'amministrazione abbia, in seguito, solo con nota del 19/10/2017 prot. N. 0022128 (doc. 7 fascicolo appellante), attestato che l'erogazione della seconda tranche della retribuzione di risultato per l'anno 2010 era dovuta, non essendosi, dunque, verificato alcun danno per l'Ente, non impedisce di affermare l'esistenza di un conflitto di interessi tra il dipendente accusato e l'amministrazione, dovendosi escludere che la difesa del dipendente potesse essere riferita alla tutela dei diritti ed interessi dell'Amministrazione medesima, avendo riguardo all'ipotesi accusatoria.
Questi stessi principi sono, d'altronde, affermati anche dalla Suprema Corte nella sopra citata sentenza in una fattispecie del tutto analoga a quella presente.
Il fatto, dunque, che il sia stato assolto, anche grazie ai successivi accertamenti Pt_1 dell'ente, o che l'ipotesi accusatoria fosse evidentemente infondata sin dall'inizio (come sostenuto nel ricorso di appello), anche stante il rilascio di parere positivo degli organi di controllo, non impedisce di configurare, ex ante, l'esistenza di un conflitto di interessi.
Pur nell'assorbenza di quanto sin qui evidenziato, anche il secondo motivo di appello si presenta infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. 15279/2025 che pagina 5 di 7 richiama Cass., Sez. L, n. 25976 del 31 ottobre 2017) “l'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali va interpretato nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, ma non anche quello di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente”.
Ribadisce la Corte che “In mancanza della previa comunicazione non è configurabile, quindi, in capo all'amministrazione, l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia.
Parimenti, siffatto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese in caso di scelta di un legale «di comune gradimento» e ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente, ma anche degli interessi dell'ente”.
Nel caso in esame, l'amministrazione non è stata posta in grado di verificare, ex ante, se vi fosse una situazione di conflitto d'interessi e, poi, esclusa la stessa, di nominare un difensore per il proprio dipendente o concertare la scelta di un nome di comune gradimento, avendo l'appellante provveduto autonomamente alla nomina, comunicandola solo nel corso delle indagini (con comunicazione, peraltro, la cui effettiva conoscenza da parte dell'amministrazione è stata da questa contestata).
Anche sotto tale punto di vista, dunque, la domanda di rimborso non può essere accolta.
L'appello sulle spese viene assorbito dalla pronuncia di rigetto dell'appello, non essendo stato censurato l'utilizzo del criterio della soccombenza.
Il medesimo criterio deve, poi, guidare il regolamento delle spese di lite anche per questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €.4.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.; 3) dichiara che a carico della parte appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione. pagina 6 di 7 Ancona, deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott.ssa Angela Quitadamo
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