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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 16 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3476/2018 R.G.
È comparso, per parte attrice, l'avv. Antonia Russo, la quale in via preliminare insiste nell'istanza dio rimessione in termini formulata in atti, precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
È comparso, per parte convenuta, l'avv. Domenica Genitori, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3476/2018 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Russo;
Parte_1 C.F._1
attore contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Cingari e Domenica Genitori;
convenuta avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 22 giugno 2018, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali subiti a causa del mancato recapito del telegramma di convocazione inviatogli dall' di Ragusa nel marzo 2015. A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto: di CP_2
aver partecipato ad un avviso pubblico per la predisposizione di una graduatoria triennale diretta all'attribuzione di un impiego a tempo determinato come Tecnico di Laboratorio Biomedico, indetto dall' ; di essersi collocato in una posizione Controparte_3
favorevole per il conferimento del suddetto incarico e di essere stato successivamente convocato, mediante telegramma, per la stipula del contratto di lavoro;
che tale telegramma non era stato recapitato e che il contratto veniva sottoscritto dagli altri partecipanti collocatisi in posizione immediatamente successiva al L'attore ha, pertanto, chiesto accertarsi l'inadempimento Pt_1 dell'odierna convenuta, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti da perdita di chances e dei danni morali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 novembre 2018, si è costituita in giudizio , la quale ha contestato le domande avversarie, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 c, c.p.c. ed espletata la prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta da stante Parte_1
l'omesso esperimento del tentativo di mediazione delegata.
Ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28, inserito dall'art. 7 D.Lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149, “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata,
l'esperimento di un procedimento di mediazione” e “la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Anche ai sensi della previgente normativa di cui all'art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dall'art. 84 del D.L. del 21 giugno 2013 n. 69, “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.
La giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di evidenziare che “la novella del 2013 ha attribuito al giudice il potere di invitare le parti ad attivare la mediazione anche nelle materie per le quali l'art. 5 del Decreto n. 28 del 2010, esclude l'obbligatorietà, indipendentemente dalla loro adesione, originariamente richiesta. Il provvedimento può essere adottato, anche in appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni o, se non prevista, fino alla discussione della causa anche nei casi in cui l'attore prima dell'introduzione del giudizio abbia già (inutilmente) esperito il tentativo obbligatorio. La disciplina dispone che ove il giudice, in ragione della natura, lo stato dell'istruttoria ed il comportamento delle parti, ritenga che la causa presenti indici di mediabilità e possa, quindi, essere definita mediante un accordo amichevole attraverso l'elaborazione di una proposta, dispone l'invio delle parti in mediazione senza necessità di raccogliere il consenso delle parti, cosicché accanto alla mediazione obbligatoria ope legis è prevista una mediazione obbligatoria ope iudicis. Ove il giudice disponga in tal senso, l'esperimento della mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (Cassazione civile sez. II,
14/12/2021, n. 40035).
Nel caso di specie, il Giudice istruttore, con ordinanza del 22 marzo 2024 ha assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 con onere di avvio a carico di parte attrice, rinviando la causa all'udienza del 19 settembre 2024.
All'udienza del 19 settembre 2024 ha rappresentato di non aver avviato la Parte_1
procedura di mediazione nei termini di legge, chiedendo la concessione di un ulteriore termine di rinvio ai fini dell'espletamento della relativa procedura, e il Giudice ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità della domanda giudiziale per l'omesso avvio della procedura di mediazione da parte dell'attore.
Alla luce di quanto dedotto ritiene il presente Giudice che non sia possibile considerare avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, c. 2, del citato D.lgs. per non aver l'attore avviato la procedura di mediazione entro il termine utile, ossia entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice.
Deve, pertanto, confermarsi l'ordinanza emessa in data 15 novembre 2024, con la quale è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'attore.
Ai sensi dell'art. 153 c.p.c. la rimessione in termini può essere concessa solamente se la parte dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, ossia qualora la decadenza TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
non sia dipesa da comportamenti processuali, volontari e colpevoli per incuria o negligenza, imputabili al soggetto avente l'onere di compiere una determinata attività in un certo termine.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale “la rimessione in termini presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa” (Cass. Civ., Sez.
Un., 12 febbraio 2019, n. 4135; Cass. Civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23561).
Ebbene, nel caso di specie, non ha giustificato l'omesso tempestivo avvio della Parte_1
procedura di mediazione, non avendo la parte specificamente motivato come la mera situazione del lavorare fuori distretto possa aver impedito l'avvio della procedura di mediazione, soprattutto alla luce della circostanza che tra l'emissione dell'ordinanza che ha disposto la mediazione (22 marzo
2024) e la successiva udienza (20 settembre 2024) sono trascorsi circa sei mesi e che, secondo l'orientamento del Giudice di Legittimità, “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cassazione civile sez. II,
14/12/2021, n. 40035, per la quale “ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge”; conf. Cassazione civile sez. III, 14/02/2024, n. 4133).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, ritenuta assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, deve dichiararsi improcedibile la domanda giudiziale proposta da Parte_1
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannato Parte_1
al pagamento delle medesime nei confronti della convenuta.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3476/2018 R.G., promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con atto di citazione da Pt_1
[...]
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta Parte_1 liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 16 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 16 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3476/2018 R.G.
È comparso, per parte attrice, l'avv. Antonia Russo, la quale in via preliminare insiste nell'istanza dio rimessione in termini formulata in atti, precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e chiede che la causa venga decisa.
È comparso, per parte convenuta, l'avv. Domenica Genitori, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3476/2018 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Russo;
Parte_1 C.F._1
attore contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Cingari e Domenica Genitori;
convenuta avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 22 giugno 2018, ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali subiti a causa del mancato recapito del telegramma di convocazione inviatogli dall' di Ragusa nel marzo 2015. A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto: di CP_2
aver partecipato ad un avviso pubblico per la predisposizione di una graduatoria triennale diretta all'attribuzione di un impiego a tempo determinato come Tecnico di Laboratorio Biomedico, indetto dall' ; di essersi collocato in una posizione Controparte_3
favorevole per il conferimento del suddetto incarico e di essere stato successivamente convocato, mediante telegramma, per la stipula del contratto di lavoro;
che tale telegramma non era stato recapitato e che il contratto veniva sottoscritto dagli altri partecipanti collocatisi in posizione immediatamente successiva al L'attore ha, pertanto, chiesto accertarsi l'inadempimento Pt_1 dell'odierna convenuta, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti da perdita di chances e dei danni morali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26 novembre 2018, si è costituita in giudizio , la quale ha contestato le domande avversarie, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 c, c.p.c. ed espletata la prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta da stante Parte_1
l'omesso esperimento del tentativo di mediazione delegata.
Ai sensi dell'art. 5 quater D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28, inserito dall'art. 7 D.Lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149, “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata,
l'esperimento di un procedimento di mediazione” e “la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Anche ai sensi della previgente normativa di cui all'art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dall'art. 84 del D.L. del 21 giugno 2013 n. 69, “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.
La giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di evidenziare che “la novella del 2013 ha attribuito al giudice il potere di invitare le parti ad attivare la mediazione anche nelle materie per le quali l'art. 5 del Decreto n. 28 del 2010, esclude l'obbligatorietà, indipendentemente dalla loro adesione, originariamente richiesta. Il provvedimento può essere adottato, anche in appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni o, se non prevista, fino alla discussione della causa anche nei casi in cui l'attore prima dell'introduzione del giudizio abbia già (inutilmente) esperito il tentativo obbligatorio. La disciplina dispone che ove il giudice, in ragione della natura, lo stato dell'istruttoria ed il comportamento delle parti, ritenga che la causa presenti indici di mediabilità e possa, quindi, essere definita mediante un accordo amichevole attraverso l'elaborazione di una proposta, dispone l'invio delle parti in mediazione senza necessità di raccogliere il consenso delle parti, cosicché accanto alla mediazione obbligatoria ope legis è prevista una mediazione obbligatoria ope iudicis. Ove il giudice disponga in tal senso, l'esperimento della mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (Cassazione civile sez. II,
14/12/2021, n. 40035).
Nel caso di specie, il Giudice istruttore, con ordinanza del 22 marzo 2024 ha assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 con onere di avvio a carico di parte attrice, rinviando la causa all'udienza del 19 settembre 2024.
All'udienza del 19 settembre 2024 ha rappresentato di non aver avviato la Parte_1
procedura di mediazione nei termini di legge, chiedendo la concessione di un ulteriore termine di rinvio ai fini dell'espletamento della relativa procedura, e il Giudice ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità della domanda giudiziale per l'omesso avvio della procedura di mediazione da parte dell'attore.
Alla luce di quanto dedotto ritiene il presente Giudice che non sia possibile considerare avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, c. 2, del citato D.lgs. per non aver l'attore avviato la procedura di mediazione entro il termine utile, ossia entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice.
Deve, pertanto, confermarsi l'ordinanza emessa in data 15 novembre 2024, con la quale è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini avanzata dall'attore.
Ai sensi dell'art. 153 c.p.c. la rimessione in termini può essere concessa solamente se la parte dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, ossia qualora la decadenza TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
non sia dipesa da comportamenti processuali, volontari e colpevoli per incuria o negligenza, imputabili al soggetto avente l'onere di compiere una determinata attività in un certo termine.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale “la rimessione in termini presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa” (Cass. Civ., Sez.
Un., 12 febbraio 2019, n. 4135; Cass. Civ., sez. III, 11 novembre 2011, n. 23561).
Ebbene, nel caso di specie, non ha giustificato l'omesso tempestivo avvio della Parte_1
procedura di mediazione, non avendo la parte specificamente motivato come la mera situazione del lavorare fuori distretto possa aver impedito l'avvio della procedura di mediazione, soprattutto alla luce della circostanza che tra l'emissione dell'ordinanza che ha disposto la mediazione (22 marzo
2024) e la successiva udienza (20 settembre 2024) sono trascorsi circa sei mesi e che, secondo l'orientamento del Giudice di Legittimità, “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cassazione civile sez. II,
14/12/2021, n. 40035, per la quale “ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge”; conf. Cassazione civile sez. III, 14/02/2024, n. 4133).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, ritenuta assorbita ogni altra istanza, eccezione o argomentazione, deve dichiararsi improcedibile la domanda giudiziale proposta da Parte_1
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014, seguono la soccombenza, con la conseguenza che deve essere condannato Parte_1
al pagamento delle medesime nei confronti della convenuta.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3476/2018 R.G., promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con atto di citazione da Pt_1
[...]
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta Parte_1 liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 16 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli