TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/10/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 754 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, domiciliata elettivamente in Roma, Via Ugo Ojetti n. 350, nello studio Parte_1 dell'Avv. MACCARRONE MARCO che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma, viale Regina CP_1 CP_2
Margherita 206, rappresentato e difeso dal funzionario Donatella PALMIERI che lo rappresenta e difende ex art. 417bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato l'8.04.2024 chiedeva al Tribunale di accertare e Parte_1 dichiarare il proprio diritto ai ratei arretrati relativi all'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. n. 18/80, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 27.09.2023 nel procedimento n. R.G.
182/2022, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
7.12.2020, ed essendo la prestazione in godimento dal febbraio 2024, con conseguente TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
condanna dell' all'erogazione in proprio favore delle somme spettanti, oltre interessi CP_1 legali e spese di lite, da distrarsi.
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto, non soltato a riconoscere il CP_1 diritto in questione (come dichiarato anche nel ricorso introduttivo), ma anche al pagamento degli arretrati. In particolare, ha dedotto di aver corrisposto le somme spettanti a titolo di arretrati in data 1/07/2024.
2.Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto dell'avvenuto pagamento degli arretrati da parte di si associava alla CP_1 richiesta di di declaratoria della cessazione della materia del contendere. CP_1
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere CP_1 risposta;
la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto nel luglio 2024, mentre il CP_1 ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato nel maggio 2024. Come previsto dall'art. 4
D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass.
16 aprile 2021, n. 10206). Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Condanna al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi € 2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 06/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
3 di 3
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 754 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, domiciliata elettivamente in Roma, Via Ugo Ojetti n. 350, nello studio Parte_1 dell'Avv. MACCARRONE MARCO che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma, viale Regina CP_1 CP_2
Margherita 206, rappresentato e difeso dal funzionario Donatella PALMIERI che lo rappresenta e difende ex art. 417bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato l'8.04.2024 chiedeva al Tribunale di accertare e Parte_1 dichiarare il proprio diritto ai ratei arretrati relativi all'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della L. n. 18/80, essendo stato il relativo requisito sanitario riconosciuto con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 27.09.2023 nel procedimento n. R.G.
182/2022, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
7.12.2020, ed essendo la prestazione in godimento dal febbraio 2024, con conseguente TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
condanna dell' all'erogazione in proprio favore delle somme spettanti, oltre interessi CP_1 legali e spese di lite, da distrarsi.
L' si è costituito rilevando di aver già provveduto, non soltato a riconoscere il CP_1 diritto in questione (come dichiarato anche nel ricorso introduttivo), ma anche al pagamento degli arretrati. In particolare, ha dedotto di aver corrisposto le somme spettanti a titolo di arretrati in data 1/07/2024.
2.Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente, prendendo atto dell'avvenuto pagamento degli arretrati da parte di si associava alla CP_1 richiesta di di declaratoria della cessazione della materia del contendere. CP_1
Non residua, infatti, alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3.Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al
50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere CP_1 risposta;
la restante metà delle spese di lite - liquidate in dispositivo tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455 - vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto nel luglio 2024, mentre il CP_1 ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato nel maggio 2024. Come previsto dall'art. 4
D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass.
16 aprile 2021, n. 10206). Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Condanna al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese di giudizio CP_1 che liquida, per l'intero, in complessivi € 2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa la restante metà delle spese.
Civitavecchia, 06/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
3 di 3