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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6640/2024 introdotta da
(BA), 24/03/1960), con il patrocinio dell'avv. Valeria Parte_1
Muzi; e (Roma, 07/02/1951), con il patrocinio dell'avv. Sara CP_1
Balzarin;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione e divorzio dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, e successivamente di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data
20/04/2009 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto,
fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La Sig.ra entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta Parte_1
omologazione delle condizioni di separazione, trasferirà a mezzo atto pubblico notarile la piena proprietà della casa coniugale al Sig. CP_1
, nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa attualmente si trova, e
[...]
precisamente:
- Appartamento svolgentesi su due piani, distinto con il numero interno undici
(int.11), censito nel Catasto Fabbricati di Roma al foglio 885, particella 138,
sub. 33;
- Cantina posta al piano interrato, distinta con il numero undici (n.11) censito nel Catasto Fabbricati di Roma al foglio 885, particella 138, sub. 48;
- Posto auto al piano interrato, distinto con il numero undici (n.11) censito nel
Catasto Fabbricati di Roma al foglio 885, particella 138, sub. 157. Le spese del predetto atto notarile saranno da ritenersi a carico del sig. . CP_1
Altresì la sig.ra provvederà ad allontanarsi dalla casa Parte_1
familiare, come sopra meglio individuata, entro i successivi 30 giorni dall'avvenuto trasferimento della piena proprietà della stessa in favore del sig.
, avendo cura di portare via con sé i propri beni personali come CP_1
convenzionalmente individuati con scrittura privata del 29.05.2024;
3. Contestualmente al passaggio di proprietà del 50% della casa coniugale da parte della sig.ra in favore del sig. , quest'ultimo si impegna a Pt_1 CP_1
versare in favore della Sig.ra in unica soluzione, la somma Parte_1
di €. 190.000,00 (centonovantamila/00) quale valore residuale della quota di proprietà dell'immobile oggetto di trasferimento immobiliare convenzionalmente individuato dalle parti, giusta scrittura privata del
29.05.2024, su medesimo c/c bancario alla stessa intestato al codice IBAN
[...];
4. Il Sig. , a far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso CP_1
(Giugno 2024) e sino al mese di dicembre 2024, verserà in favore della Sig.ra a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente alla stessa Parte_1
intestato come sopra meglio individuato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo mensile pari ad € 500,00/mese (cinquecento/00) per le spese del di lei trasferimento;
5. Entro 5 giorni dall'intervenuta udienza di omologa delle condizioni di separazione, il sig. si impegna a corrispondere in favore della Sig.ra CP_1
la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo assegno una tantum Pt_1
riconosciuto in favore della moglie a titolo di contributo per il di lei mantenimento;
6. Le predette condizioni costituiscono parte funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi coniugale. Si chiede pertanto che il citato atto di trasferimento sia tassato in esenzioni di ogni importo e tassa, ivi compresa la tassa di archivio, ai sensi della L. 6 marzo 1987, n. 74 art. 19 regime fiscale esteso alla fattispecie in oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n. 49/E del 16 marzo
2000 e n. 27/E del 21 giugno 2012.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte, ferma restando la valenza negoziale degli accordi esulanti dal contenuto necessario del giudizio di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: - dichiara la separazione personale dei (Noci (BA), Parte_1
24/03/1960) e (Roma, 07/02/1951) che hanno contratto CP_1
matrimonio in Roma in data 20/04/2009, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00449, Parte 1, Serie 03, Anno 2009, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva, fermo restando la validità negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto tipico della separazione;
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 27/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6640/2024 introdotta da
(BA), 24/03/1960), con il patrocinio dell'avv. Valeria Parte_1
Muzi; e (Roma, 07/02/1951), con il patrocinio dell'avv. Sara CP_1
Balzarin;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione e divorzio dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, e successivamente di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data
20/04/2009 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto,
fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La Sig.ra entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta Parte_1
omologazione delle condizioni di separazione, trasferirà a mezzo atto pubblico notarile la piena proprietà della casa coniugale al Sig. CP_1
, nello stato di fatto e di diritto in cui la stessa attualmente si trova, e
[...]
precisamente:
- Appartamento svolgentesi su due piani, distinto con il numero interno undici
(int.11), censito nel Catasto Fabbricati di Roma al foglio 885, particella 138,
sub. 33;
- Cantina posta al piano interrato, distinta con il numero undici (n.11) censito nel Catasto Fabbricati di Roma al foglio 885, particella 138, sub. 48;
- Posto auto al piano interrato, distinto con il numero undici (n.11) censito nel
Catasto Fabbricati di Roma al foglio 885, particella 138, sub. 157. Le spese del predetto atto notarile saranno da ritenersi a carico del sig. . CP_1
Altresì la sig.ra provvederà ad allontanarsi dalla casa Parte_1
familiare, come sopra meglio individuata, entro i successivi 30 giorni dall'avvenuto trasferimento della piena proprietà della stessa in favore del sig.
, avendo cura di portare via con sé i propri beni personali come CP_1
convenzionalmente individuati con scrittura privata del 29.05.2024;
3. Contestualmente al passaggio di proprietà del 50% della casa coniugale da parte della sig.ra in favore del sig. , quest'ultimo si impegna a Pt_1 CP_1
versare in favore della Sig.ra in unica soluzione, la somma Parte_1
di €. 190.000,00 (centonovantamila/00) quale valore residuale della quota di proprietà dell'immobile oggetto di trasferimento immobiliare convenzionalmente individuato dalle parti, giusta scrittura privata del
29.05.2024, su medesimo c/c bancario alla stessa intestato al codice IBAN
[...];
4. Il Sig. , a far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso CP_1
(Giugno 2024) e sino al mese di dicembre 2024, verserà in favore della Sig.ra a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente alla stessa Parte_1
intestato come sopra meglio individuato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo mensile pari ad € 500,00/mese (cinquecento/00) per le spese del di lei trasferimento;
5. Entro 5 giorni dall'intervenuta udienza di omologa delle condizioni di separazione, il sig. si impegna a corrispondere in favore della Sig.ra CP_1
la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo assegno una tantum Pt_1
riconosciuto in favore della moglie a titolo di contributo per il di lei mantenimento;
6. Le predette condizioni costituiscono parte funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi coniugale. Si chiede pertanto che il citato atto di trasferimento sia tassato in esenzioni di ogni importo e tassa, ivi compresa la tassa di archivio, ai sensi della L. 6 marzo 1987, n. 74 art. 19 regime fiscale esteso alla fattispecie in oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n. 49/E del 16 marzo
2000 e n. 27/E del 21 giugno 2012.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte, ferma restando la valenza negoziale degli accordi esulanti dal contenuto necessario del giudizio di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: - dichiara la separazione personale dei (Noci (BA), Parte_1
24/03/1960) e (Roma, 07/02/1951) che hanno contratto CP_1
matrimonio in Roma in data 20/04/2009, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00449, Parte 1, Serie 03, Anno 2009, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva, fermo restando la validità negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto tipico della separazione;
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 27/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi