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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 27/10/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 986/2024 R.G., promossa da:
c.f.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
con sede in Brescia, piazza Martiri di Belfiore n. 2, rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Davide Artioli del Foro di Brescia;
- parte attrice opponente -
contro
c.f.: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore , con sede in Paruzzaro (NO), via Borgoma- Controparte_2 nero n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Alex Squaiella del Foro di Biella;
- parte convenuta opposta - avente per oggetto: Vendita di cose mobili
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 08.10.2024 la società conveniva Parte_1 in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società proponendo Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 208/2024, R.G. 676/2024, emesso dal Tribunale di
Verbania il 25.07.2024, con cui le era stato intimato il pagamento in favore della con- troparte della somma di Euro 11.988,24, oltre agli interessi ed alle spese del procedi- mento, chiedendone la revoca.
Nelle conclusioni dell'atto di opposizione, l'opponente formulava altresì una domanda di merito – volta a ottenere una pronuncia di rigetto integrale della pretesa creditoria
– senza tuttavia svilupparne i presupposti in fatto o in diritto nel corpo dell'atto stesso, che resta interamente incentrato sull'eccezione preliminare di incompetenza.
L'ingiunta eccepiva l'incompetenza del giudice adito in sede monitoria dalla contropar- te in favore del Tribunale di Brescia, allegando:
▪ di avere la propria sede legale in Brescia e, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., è competente il giudice del luogo dove essa ha sede;
▪ che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore sono esclusi- vamente quelle liquide, carattere mancante nell'obbligazione per cui è causa.
La parte opposta si costituiva in giudizio con comparsa del 16.12.2024, deducendo l'infondatezza nel merito delle domande avversarie e ricostruendo i rapporti intercorsi con consistenti nella vendita di un trattore, di un semirimorchio e di tre Parte_1 cisterne per urea, per un corrispettivo complessivo parzialmente saldato, con un resi- duo di € 11.988,24.
In ordine all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte at- trice, pur ritenendola infondata e ribadendo l'esistenza del credito azionato, la conve- nuta opposta vi aderiva “al solo fine di evitare di distogliere l'attenzione dal pacifico inadempimento di , non opponendosi, pertanto, alla revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo e alla rimessione della causa al Tribunale di Brescia per la prosecuzione del giudizio di merito.
La causa, istruita con la documentazione allegata dalle parti, veniva trattenuta in de- cisione con provvedimento del 25.10.2025.
eccepiva l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Bre- Parte_1 scia, assumendo di avere la sede legale in Brescia e che il credito azionato in monitorio non fosse certo, liquido ed esigibile e, quindi, regolabile presso il domicilio del credito- re.
La convenuta opposta aderiva alla avversa eccezione di incompetenza territoriale. Rimane quindi ferma la competenza del Tribunale di Brescia, per effetto dell'eccezione pregiudiziale dell'opponente e dell'adesione dell'opposta.
Deve, quindi, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante l'incompetenza per territorio del giudice adito in sede monitoria, con conseguente di- chiarazione di nullità del provvedimento monitorio.
Per costante giurisprudenza, l'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di in- competenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice adito di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompe- tenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c.,
l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa” (Cass. 21300/2024).
Il provvedimento con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prenden- do atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un prov- vedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (cfr. Cass. 6106/2006).
Va pertanto dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
non deve procedersi alla regolamentazione delle spese processuali, stante l'adesione della parte opposta all'avversa eccezione di incompetenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 986/2024 R.G. così provvede: ▪ dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria in favore del
Tribunale di Brescia e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. n.
208/2024, R.G. 676/2024, emesso dal Tribunale di Verbania il 25.07.2024;
▪ ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
▪ demanda al giudice competente la statuizione sulle spese processuali anche del pre- sente giudizio;
▪ assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione dinnanzi al Giudice compe- tente.
Verbania, 27/10/2025.
Il giudice dott. Luca Verga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 986/2024 R.G., promossa da:
c.f.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1 P.IVA_1
con sede in Brescia, piazza Martiri di Belfiore n. 2, rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Davide Artioli del Foro di Brescia;
- parte attrice opponente -
contro
c.f.: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore , con sede in Paruzzaro (NO), via Borgoma- Controparte_2 nero n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Alex Squaiella del Foro di Biella;
- parte convenuta opposta - avente per oggetto: Vendita di cose mobili
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 08.10.2024 la società conveniva Parte_1 in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società proponendo Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 208/2024, R.G. 676/2024, emesso dal Tribunale di
Verbania il 25.07.2024, con cui le era stato intimato il pagamento in favore della con- troparte della somma di Euro 11.988,24, oltre agli interessi ed alle spese del procedi- mento, chiedendone la revoca.
Nelle conclusioni dell'atto di opposizione, l'opponente formulava altresì una domanda di merito – volta a ottenere una pronuncia di rigetto integrale della pretesa creditoria
– senza tuttavia svilupparne i presupposti in fatto o in diritto nel corpo dell'atto stesso, che resta interamente incentrato sull'eccezione preliminare di incompetenza.
L'ingiunta eccepiva l'incompetenza del giudice adito in sede monitoria dalla contropar- te in favore del Tribunale di Brescia, allegando:
▪ di avere la propria sede legale in Brescia e, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., è competente il giudice del luogo dove essa ha sede;
▪ che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore sono esclusi- vamente quelle liquide, carattere mancante nell'obbligazione per cui è causa.
La parte opposta si costituiva in giudizio con comparsa del 16.12.2024, deducendo l'infondatezza nel merito delle domande avversarie e ricostruendo i rapporti intercorsi con consistenti nella vendita di un trattore, di un semirimorchio e di tre Parte_1 cisterne per urea, per un corrispettivo complessivo parzialmente saldato, con un resi- duo di € 11.988,24.
In ordine all'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte at- trice, pur ritenendola infondata e ribadendo l'esistenza del credito azionato, la conve- nuta opposta vi aderiva “al solo fine di evitare di distogliere l'attenzione dal pacifico inadempimento di , non opponendosi, pertanto, alla revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo e alla rimessione della causa al Tribunale di Brescia per la prosecuzione del giudizio di merito.
La causa, istruita con la documentazione allegata dalle parti, veniva trattenuta in de- cisione con provvedimento del 25.10.2025.
eccepiva l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Bre- Parte_1 scia, assumendo di avere la sede legale in Brescia e che il credito azionato in monitorio non fosse certo, liquido ed esigibile e, quindi, regolabile presso il domicilio del credito- re.
La convenuta opposta aderiva alla avversa eccezione di incompetenza territoriale. Rimane quindi ferma la competenza del Tribunale di Brescia, per effetto dell'eccezione pregiudiziale dell'opponente e dell'adesione dell'opposta.
Deve, quindi, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto stante l'incompetenza per territorio del giudice adito in sede monitoria, con conseguente di- chiarazione di nullità del provvedimento monitorio.
Per costante giurisprudenza, l'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di in- competenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 c.p.c., che viene escluso ogni potere del giudice adito di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompe- tenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c.,
l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa” (Cass. 21300/2024).
Il provvedimento con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prenden- do atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un prov- vedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (cfr. Cass. 6106/2006).
Va pertanto dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto;
non deve procedersi alla regolamentazione delle spese processuali, stante l'adesione della parte opposta all'avversa eccezione di incompetenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 986/2024 R.G. così provvede: ▪ dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria in favore del
Tribunale di Brescia e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. n.
208/2024, R.G. 676/2024, emesso dal Tribunale di Verbania il 25.07.2024;
▪ ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
▪ demanda al giudice competente la statuizione sulle spese processuali anche del pre- sente giudizio;
▪ assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione dinnanzi al Giudice compe- tente.
Verbania, 27/10/2025.
Il giudice dott. Luca Verga