Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 gennaio 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 gennaio 2026 |
Commentari • 24
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
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- 3. Discriminazione di genere nel concorso di Polizia PenitenziariaRedazione · https://www.dirittoantidiscriminatorio.it/ · 21 novembre 2024
La Corte Costituzione con la sentenza 19 novembre 2024, n. 181 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, commi 7-11, d.lgs. n. 95/2017 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», dell'allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443/1992 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, l. n. 395/1990) nella parte in cui distinguono i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria in base …
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 5. Il progressivo sviluppo del sindacalismo militare tra discontinuità e incertezzeStella Laforgia · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Flavio Vincenzo Ponte, Angelo Giammarini e Brigida Sganga Lo scritto prende in esame l'evoluzione e le possibilità di sviluppo dell'attività sindacale nei rapporti di lavoro radicalmente gerarchizzati, prendendo le mosse dall'impulso fornito nel 2018 dalla Consulta al Legislatore. Sommario: 1. La progressione democratica dell'ordinamento militare. - 2. La concreta percorribilità delle libertà sindacali. - 3. La tutela giurisdizionale e le pregiudiziali di rito. - 3.1. Gli orizzonti del diritto di critica sindacale. - 3.2. Il trasferimento di sede dei sindacalisti militari. - 4. La contrattazione collettiva del comparto militare. 1. La progressione democratica dell'ordinamento militare …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 04/06/2024, n. 1155Provvedimento: Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Chiara Ierardo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3776/2018 R.G.A.C. vertente TRA (c.f. ) Parte_1 C.F._1 Pt_2 (c.f. , in proprio e in qualità di eredi di [...] C.F._2 Per_1 e di , rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Carratelli e [...] Persona_2 Domenico Caputo, elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Schipani n. 110, presso lo studio dell'avv. Mariagemma Talerico, giusta procura in atti; - parte attrice - E [...] Controparte_1 (c.f. , in persona del Ministro pro [...] …Leggi di più...
- danno iure hereditatis·
- art. 2049 c.c.·
- danno iure proprio·
- obbligo di visita medica collegiale·
- valutazione idoneità al servizio·
- giurisdizione civile·
- responsabilità per fatto illecito·
- responsabilità extracontrattuale·
- legittimazione passiva·
- art. 2043 c.c.
- 2. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 19/11/2024, n. 276Provvedimento: Pubblicato il 19/11/2024 N. 00276/2024 REG.PROV.COLL. N. 00136/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 136 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Iossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, corso Umberto I, n. 75; contro Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso …Leggi di più...
- art. 24 d.lgs. n. 449/1992·
- giurisdizione amministrativa·
- principio di trasparenza·
- discrezionalità amministrativa·
- sospensione cautelare dal servizio·
- risarcimento danni·
- art. 7 d.lgs. n. 449/1992·
- art. 97 Cost.·
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- 3. TAR Roma, sez. V, sentenza 08/10/2024, n. 17302Provvedimento: Pubblicato il 08/10/2024 N. 17302/2024 REG.PROV.COLL. N. 11788/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11788 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da AN CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; …Leggi di più...
- concorso pubblico·
- abrogazione tacita·
- valutazione prova scritta·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 35 d.lgs. 165/2001·
- art. 104 d.lgs. 443/1992·
- trasparenza concorsi·
- art. 12 d.P.R. 487/1994·
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- 4. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 05/06/2024, n. 122Provvedimento: Sentenza. n. 122/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del 5 marzo 2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 36870 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX, nato a [...] il XXX (c.f. XXX), rappresentato e difeso dagli avv. ti Gaetano Messuti, Giorgio Oliva e Gabriella Centonze che chiedono di ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi PEC: messuti.gaetano@ordavvle.legalmail.it, giorgio-oliva@pec.it, ed gabriella.centonze@orddavvle.legalmail.it …Leggi di più...
- art. 54 d.p.r. 1092/1973·
- arretrati pensionistici·
- ius superveniens·
- personale Polizia di Stato·
- compensazione spese giudizio·
- Corte costituzionale·
- riliquidazione pensione·
- giurisdizione Corte dei Conti·
- legittimità costituzionale·
- art. 1 legge 395/1990
- 5. TAR Napoli, sez. IV, sentenza 29/10/2025, n. 7039Provvedimento: Pubblicato il 29/10/2025 N. 07039/2025 REG.PROV.COLL. N. 01747/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2022, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; per l'annullamento 1. del …Leggi di più...
- art. 24 D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 449·
- onere di contestazione addebiti·
- art. 103 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3·
- riesercizio potere disciplinare·
- giurisdizione amministrativa·
- annullamento sentenza·
- compensazione spese di lite·
- principio di tempestività·
- potere disciplinare
Versioni del testo
- Art. 1. (Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria) 1. E' istituito il Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria e' posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.
3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
AVVERTENZE:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle
vigilatrici penitenziarie) 1. Il Corpo degli agenti di custodia e' disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie e' soppresso.
2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalita' e in base alle norme di inquadramento indicate nella presente legge. - Art. 3. (Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria) (( 1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio. )) 2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.