Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 gennaio 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 gennaio 2026 |
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di Flavio Vincenzo Ponte, Angelo Giammarini e Brigida Sganga Lo scritto prende in esame l'evoluzione e le possibilità di sviluppo dell'attività sindacale nei rapporti di lavoro radicalmente gerarchizzati, prendendo le mosse dall'impulso fornito nel 2018 dalla Consulta al Legislatore. Sommario: 1. La progressione democratica dell'ordinamento militare. - 2. La concreta percorribilità delle libertà sindacali. - 3. La tutela giurisdizionale e le pregiudiziali di rito. - 3.1. Gli orizzonti del diritto di critica sindacale. - 3.2. Il trasferimento di sede dei sindacalisti militari. - 4. La contrattazione collettiva del comparto militare. 1. La progressione democratica dell'ordinamento militare …
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Giurisprudenza • +500
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- motivazione atto amministrativo·
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Versioni del testo
- Art. 1. (Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria) 1. E' istituito il Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria e' posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.
3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
AVVERTENZE:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle
vigilatrici penitenziarie) 1. Il Corpo degli agenti di custodia e' disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie e' soppresso.
2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalita' e in base alle norme di inquadramento indicate nella presente legge. - Art. 3. (Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria) (( 1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio. )) 2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.