Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 gennaio 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 gennaio 2026 |
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- 1. Il progressivo sviluppo del sindacalismo militare tra discontinuità e incertezzeStella Laforgia · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Flavio Vincenzo Ponte, Angelo Giammarini e Brigida Sganga Lo scritto prende in esame l'evoluzione e le possibilità di sviluppo dell'attività sindacale nei rapporti di lavoro radicalmente gerarchizzati, prendendo le mosse dall'impulso fornito nel 2018 dalla Consulta al Legislatore. Sommario: 1. La progressione democratica dell'ordinamento militare. - 2. La concreta percorribilità delle libertà sindacali. - 3. La tutela giurisdizionale e le pregiudiziali di rito. - 3.1. Gli orizzonti del diritto di critica sindacale. - 3.2. Il trasferimento di sede dei sindacalisti militari. - 4. La contrattazione collettiva del comparto militare. 1. La progressione democratica dell'ordinamento militare …
Leggi di più… - 2. Discriminazione di genere nel concorso di Polizia PenitenziariaRedazione · https://www.dirittoantidiscriminatorio.it/ · 21 novembre 2024
La Corte Costituzione con la sentenza 19 novembre 2024, n. 181 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, commi 7-11, d.lgs. n. 95/2017 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», dell'allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443/1992 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, l. n. 395/1990) nella parte in cui distinguono i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria in base …
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6426Provvedimento: Pubblicato il 09/04/2026 N. 06426/2026 REG.PROV.COLL. N. 02179/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2179 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81; contro Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura …Leggi di più...
- motivazione atto amministrativo·
- causa di servizio·
- L. 395/1990·
- compensazione spese processuali·
- giurisdizione amministrativa·
- D.P.R. 461/2001·
- D.Lgs. 66/2010·
- art. 3 Costituzione·
- art. 97 Costituzione·
- discrezionalità tecnica·
- DPR 243/2006·
- L. 241/1990·
- art. 52 D.Lgs. 196/2003·
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- sindacabilità giudiziale
- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 09/03/2026, n. 70Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA Il Giudice Unico delle pensioni Cons. IU di RO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 70/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 69855 del registro di segreteria, proposto da: N. R., nato a [...] e residente a [...], codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura dall'avv. ES Mazzeo, presso il cui studio, sito a Barcellona Pozzo di Gotto in via Umberto I n. 214, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: …Leggi di più...
- protezione dati personali·
- art. 6 D.L. 201/2011·
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- art. 48 D.Lgs. 95/2017·
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- compensazione spese legali
- 3. TAR Roma, sez. V, sentenza 08/10/2024, n. 17302Provvedimento: Pubblicato il 08/10/2024 N. 17302/2024 REG.PROV.COLL. N. 11788/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11788 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da AN CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; …Leggi di più...
- concorso pubblico·
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- art. 35 d.lgs. 165/2001·
- art. 104 d.lgs. 443/1992·
- trasparenza concorsi·
- art. 12 d.P.R. 487/1994·
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- criteri di valutazione
- 4. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/09/2025, n. 15985Provvedimento: Pubblicato il 03/09/2025 N. 15985/2025 REG.PROV.COLL. N. 11409/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11409 del 2022, proposto da AN IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Cosentino e Massimiliano Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresantente pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via …Leggi di più...
- rapporti esauriti·
- onere di impugnazione·
- art. 75 d.P.R. n. 335/1982·
- promozione per merito straordinario·
- riallineamento decorrenza giuridica·
- disapplicazione atto amministrativo·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 24-quater d.P.R. n. 335/1982·
- sentenza Corte costituzionale n. 224/2020·
- interesse legittimo
- 5. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 19/11/2024, n. 276Provvedimento: Pubblicato il 19/11/2024 N. 00276/2024 REG.PROV.COLL. N. 00136/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 136 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Iossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, corso Umberto I, n. 75; contro Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso …Leggi di più...
- art. 24 d.lgs. n. 449/1992·
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- principio di trasparenza·
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- sospensione cautelare dal servizio·
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- art. 7 d.lgs. n. 449/1992·
- art. 97 Cost.·
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- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- principio di imparzialità·
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Versioni del testo
- Art. 1. (Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria) 1. E' istituito il Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria e' posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.
3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle forze di polizia.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.
AVVERTENZE:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle
vigilatrici penitenziarie) 1. Il Corpo degli agenti di custodia e' disciolto ed il ruolo delle vigilatrici penitenziarie e' soppresso.
2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalita' e in base alle norme di inquadramento indicate nella presente legge. - Art. 3. (Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria) (( 1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio. )) 2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le modalita' di cui al regolamento di servizio.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria banda musicale.