Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2003, n. 10278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10278 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
1 0 2 78 /03 Aula 'A' REPUBBLICA ITALI INN OPOL ITALANO LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente- R.G.N. 2183/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere- Cron. 22308 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Rep. + Consigliere | Dott. Gabriella COLETTI Ud. 07/03/03 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende2003 1384 unitamente all'avvocato GIOVANNI OTTOLIA, giusta -1- I delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 199/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 20/10/00 R.G.N. 117/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/03 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- R.G. 2183/01 RILEVATO IN FATTO che la sentenza in epigrafe, respingendo l'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado, ha confermato la cumulabilità di rendita INAIL ai superstiti e riversibilità di pensione di vecchiaia INPS, stante la ritenuta inapplicabilità, in tale ipotesi, del divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n.335 del 1995; che l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di détta norma, nonché dell'art. 1, c. 2, del d.l. 24 novembre 2000 n.346 e dell'art. 7 legge 23 dicembre 2000 n.338, mentre la parte intimata non si è costituita;
CONSIDERATO IN DIRITTO che l'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n.335 (per quanto interessa) dispone:"Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa"...; che il divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nel decesso della persona a causa di infortunio o malattia professionale;
che perciò esso non riguarda i trattamenti di riversibilità della pensione di vecchiaia, originata dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato, 3 می هشتم con la conseguenza che, sebbene la morte dell'assicurato sia stata determinata dalla malattia o dall'infortunio indennizzati con rendita INAIL. i superstiti dell'assicurato possono cumulare il trattamento di riversibilità della pensione di vecchiaia con la rendita INAIL, del pari già cumulabili dal beneficiario diretto;
che l'obiettivo di contenere la spesa previdenziale", di cui parla l'Istituto ricorrente, non può realizzarsi discriminando i superstiti del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale, poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost. (v. Cass. 22 dicembre 2000 n.16129); che nella specie non rilevano le innovazioni apportate in materia dall'art. 1, comma 2, d.1. 24 novembre 2000 n.346 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 33, 1. 23 dicembre 2000 n.388), dall'art. 78, c. 20, della citata legge n.388 del 2000 e dall'art. 73, comma 1, di questa stessa legge, innovazioni in virtù delle quali il divieto di cumulo per i superstiti ora più non sussiste neppure in ipotesi di trattamenti di riversibilità originati dallo stesso evento invalidante determinativo della rendita INAIL (v. Cass. 20 dicembre 2001 n.16105 e 3 giugno 2002 n.8028, che però considerano solo l'art. 73, c. 1, della legge n.388 del 2000); che il ricorso deve quindi essere rigettato, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore del difensore antistatario (avv. Giovanni Ottolia) della parte controricorrente;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 10,00 per esborsi ed in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per риз 4 onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Ottolia, antistatario. Così deciso, in Roma, il 7 marzo 2003 Il Presidente Ettore Myщо Florents leficiciello Il Cons. est. же ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL CANCELLIERE REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Depositato in Cancelleria DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 ogg. 27 GIU. 2003 IL CANCELLIERE 5