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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1562 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
a seguito dell'udienza del 08.04.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
ET TO (C.F.: ), nato a [...] il C.F._1
29.06.1958 ed ivi residente in contrada Villa Cassetti n 1, elettivamente domiciliato in
Teramo alla Piazza Garibaldi n. 46, presso lo studio dell'Avv. Mattia Marroni, (C.F.
[...]-pec: che lo rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
ISTITUTO NAZIONALE per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sul
LAVORO (INAIL) (c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in P.IVA_1
persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell'INAIL -
Dott. Agatino Cariola- in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar RL CO Tuccari, iscritto al Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._2
e Luca Majorano (cf. – Email_2 CodiceFiscale_3
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare l'intervenuto aggravamento della riconosciuta malattia professionale (rif. I.N.A.I.L. n. 516260113 del 22/11/2017; ipoacusia da rumore bilaterale simmetrica) e del distinto infortunio sul lavoro patito (rif. I.N.A.I.L. n. 513218391 del 15/05/2015; metatarsalgia piede sinistro) patiti dal ricorrente e, per l'effetto, dichiarare il diritto dello stesso al riconoscimento dei benefici economici connessi all'aggravamento riscontrato, ossia riconoscimento dell'indennizzo o della rendita da parte dell'INAIL, dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi tramite C.T.U. che sin da adesso si richiede, oltre interessi legali e moratori nonchè rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
In ogni caso, con compensazione integrale delle spese di lite.”
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, ET TO, già titolare di rendita nella misura complessiva del 23% in conseguenza di malattia professionale- ipoacusia da rumore bilaterale simmetrica (MP n. 516260113 del 22/11/2017)- riconosciuta nella misura del 5%, e di due infortuni- metatarsalgia piede SX (inf. n. 513218391 del 15/05/2015) con postumi invalidanti riconosciuti nella misura del 2% e plurifratture vertebrali (inf. n.
511655838 del 17/10/2012) con riconoscimento del danno biologico del 19%-, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 02.08.2024, conveniva in giudizio l'INAIL, chiedendo il riconoscimento del maggior grado di danno biologico preteso per ipoacusia professionale bilaterale nella misura del 9% e per metatarsalgia piede sinistro nella misura del 6%, per un grado complessivo di menomazione accertato pari al 30%, giusta domanda di aggravamento presentata in via amministrativa in data 06.02.2024 e non accolta dall'Istituto che ha confermato la valutazione assunta anche in sede di Collegiale conclusasi con esito discorde.
1.2. Si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ed ha resistito alla domanda, rilevando che non sussistevano elementi giustificativi in atti, tali da consentire una rivalutazione del danno, effettuato dall'Istituto sulla base di diversi accertamenti in atti, così come precisato dal fiduciario INAL, dott. Fabrizi Paolo nella propria relazione.
Ha specificato che il ricorrente aveva cessato la propria attività lavorativa nel 2019, non fornendo alcuna prova della sussistenza e/o continuazione dell'esposizione a rischio nonché
2 del necessario nesso di causa tra il preteso repentino peggioramento e l'esposizione a rischio professionale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed all'esito della esperita CTU, è stata rinviata all'udienza del 08.04.2025 per la discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, parte resistente ha depositato le proprie note di udienza chiedendo il rigetto della domanda. Il ricorrente, invece, non ha depositato note di udienza.
2. Nel merito la domanda merita accoglimento.
Come sopra esposto, il ricorrente agisce in giudizio per vedersi riconosciuto l'aggravamento della malattia professionale-ipoacusia da rumore bilaterale simmetrica- nella misura del 9%, riconosciuta dall'INAIL nella misura del 5% e dell'infortunio -metatarsalgia piede SX- nella misura del 6% a fronte del riconoscimento del 2%, con diritto ad una rendita nella misura complessiva del 30% in unione con il danno biologico del 19% accertato per le plurifratture vertebrali (inf. n. 511655838 del 17/10/2012).
Al fine di verificare il ritenuto aggravamento, all'udienza del 08.10.2024 è stato nominato come CTU la dott.ssa Paola Cingoli la quale, in seguito ad approfondita disamina del caso di specie ed analisi dell'anamnesi lavorativa, dopo aver analizzato gli esami in atti e quelli prodotti da parte ricorrente in corso di giudizio (1- R.M. piede sx del 27.09.2024; 2- ESAME
AUDIOMETRICO del 2.10.24 e del 10.10.23) e visitato il periziando in data 13.12.2024, ha riscontrato un aggravamento degli infortuni patiti dal ricorrente, e il diritto al riconoscimento dei benefici economici connessi all'aggravamento riscontrato.
In particolare, l'ausiliario ha ritenuto “che esiste aggravamento dalle malattie professionali
e dall'infortunio sul lavoro”, concludendo che “Per la quantificazione delle menomazioni riportate dal ricorrente sono state utilizzate Tabelle del D.L.G. 38/2000 + la FORMULA DI
MARELLO per IPOACUSIA.
DANNO VALUTAZIONE SECONDO TABELLA DI MARELLO
IPOACUSIA BILAT. DA RUMORE 0,9
BILAT. SIMMETRICO
METATARSAGIA 0,4
3 PIEDE SX + LIMITAZ.FUNZ.
ESITI PLURIFRATTURE 19%
(già riconosciute Inail)
PERTANTO, IL GRADO COMPLESSIVO DI MENOMAZIONE ACCERTATA È PARI AL
30%.
LA DECORRENZA DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA
INOLTRATA DAL PATRONATO EPAS.”
Il CTU, inoltre, ha indicato le ragioni giuridiche e scientifiche a sostegno del riconosciuto aggravamento, nonostante l'attività lavorativa sia stata dimessa in data 13.04.2019 (cfr. estratto contributivo fasc. ricorrente).
Difatti, in giurisprudenza è stato affermato che “è ipotizzabile un aggravamento della malattia professionale (ipoacusia) anche dopo l'abbandono della lavorazione morbigena, in quanto: la ipoacusia conseguente a lavorazione morbigena è indennizzabile fino a quattro anni dopo la cessazione del lavoro (d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, all. 4, n. 44); l'art. 83, comma 8, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 delimita in quindici anni il termine entro il quale
l'assicurato, avente postumi che non raggiungono la soglia minima indennizzabile, può far valere il superamento di detta soglia;
la Corte cost,, con la sentenza n. 179 del 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevedeva un termine massimo entro il quale la malattia professionale deve manifestarsi per poter essere indennizzata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in contrasto con la previsione del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, stabilita per la ipoacusia in quattro anni, aveva ritenuto maturata la prescrizione del diritto del ricorrente alla costituzione della rendita da malattia professionale sulla base del rilievo che il danno da rumore cessa di riaggravarsi al termine dell'attività lavorativa)” Cassazione civile, sez. lav., 02/08/2003, n. 11790 (in tal senso anche Corte di Appello dell'Aquila sentenza n. 560/2018).
Nel termine all'uopo assegnato, le parti nulla hanno osservato o comunque nulla risulta al riguardo.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
4 In definitiva sintesi le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
Deve, dunque, riconoscersi che alla data della revisione il danno da ipoacusia da rumore bilaterale simmetrico era pari al 9%, mentre il danno per Metatarsagia piede sin+limitaz. funzionale era pari al 4% che, cumulato con la pregressa tecnopatia riconosciuta, porta ad un valore complessivo del 30% a far data dalla domanda di revisione.
L'Inail va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado complessivo di inabilità del 30% in forza del cumulo, a far data dalla domanda di revisione, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell'INAIL secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022, come da dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1562/2024 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da postumi da malattia professionale –ipoacusia da rumore bilaterale simmetrico - che ha comportato una inabilità del 9% a partire dalla data di domanda di revisione e da postumi da infortunio- Metatarsagia piede sin+limitaz. funzionale- che ha comportato una inabilità del 4% a far data dalla domanda amministrativa di revisione;
• per l'effetto, condanna l'INAIL alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 30% in forza del cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal
5 centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l'INAIL a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di €
2.700,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
• pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Teramo, 08.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
a seguito dell'udienza del 08.04.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I grado promossa da:
ET TO (C.F.: ), nato a [...] il C.F._1
29.06.1958 ed ivi residente in contrada Villa Cassetti n 1, elettivamente domiciliato in
Teramo alla Piazza Garibaldi n. 46, presso lo studio dell'Avv. Mattia Marroni, (C.F.
[...]-pec: che lo rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
ISTITUTO NAZIONALE per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sul
LAVORO (INAIL) (c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in P.IVA_1
persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell'INAIL -
Dott. Agatino Cariola- in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar RL CO Tuccari, iscritto al Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._2
e Luca Majorano (cf. – Email_2 CodiceFiscale_3
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_3
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare l'intervenuto aggravamento della riconosciuta malattia professionale (rif. I.N.A.I.L. n. 516260113 del 22/11/2017; ipoacusia da rumore bilaterale simmetrica) e del distinto infortunio sul lavoro patito (rif. I.N.A.I.L. n. 513218391 del 15/05/2015; metatarsalgia piede sinistro) patiti dal ricorrente e, per l'effetto, dichiarare il diritto dello stesso al riconoscimento dei benefici economici connessi all'aggravamento riscontrato, ossia riconoscimento dell'indennizzo o della rendita da parte dell'INAIL, dalla data di presentazione della domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi tramite C.T.U. che sin da adesso si richiede, oltre interessi legali e moratori nonchè rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
In ogni caso, con compensazione integrale delle spese di lite.”
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, ET TO, già titolare di rendita nella misura complessiva del 23% in conseguenza di malattia professionale- ipoacusia da rumore bilaterale simmetrica (MP n. 516260113 del 22/11/2017)- riconosciuta nella misura del 5%, e di due infortuni- metatarsalgia piede SX (inf. n. 513218391 del 15/05/2015) con postumi invalidanti riconosciuti nella misura del 2% e plurifratture vertebrali (inf. n.
511655838 del 17/10/2012) con riconoscimento del danno biologico del 19%-, con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 02.08.2024, conveniva in giudizio l'INAIL, chiedendo il riconoscimento del maggior grado di danno biologico preteso per ipoacusia professionale bilaterale nella misura del 9% e per metatarsalgia piede sinistro nella misura del 6%, per un grado complessivo di menomazione accertato pari al 30%, giusta domanda di aggravamento presentata in via amministrativa in data 06.02.2024 e non accolta dall'Istituto che ha confermato la valutazione assunta anche in sede di Collegiale conclusasi con esito discorde.
1.2. Si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ed ha resistito alla domanda, rilevando che non sussistevano elementi giustificativi in atti, tali da consentire una rivalutazione del danno, effettuato dall'Istituto sulla base di diversi accertamenti in atti, così come precisato dal fiduciario INAL, dott. Fabrizi Paolo nella propria relazione.
Ha specificato che il ricorrente aveva cessato la propria attività lavorativa nel 2019, non fornendo alcuna prova della sussistenza e/o continuazione dell'esposizione a rischio nonché
2 del necessario nesso di causa tra il preteso repentino peggioramento e l'esposizione a rischio professionale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed all'esito della esperita CTU, è stata rinviata all'udienza del 08.04.2025 per la discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, parte resistente ha depositato le proprie note di udienza chiedendo il rigetto della domanda. Il ricorrente, invece, non ha depositato note di udienza.
2. Nel merito la domanda merita accoglimento.
Come sopra esposto, il ricorrente agisce in giudizio per vedersi riconosciuto l'aggravamento della malattia professionale-ipoacusia da rumore bilaterale simmetrica- nella misura del 9%, riconosciuta dall'INAIL nella misura del 5% e dell'infortunio -metatarsalgia piede SX- nella misura del 6% a fronte del riconoscimento del 2%, con diritto ad una rendita nella misura complessiva del 30% in unione con il danno biologico del 19% accertato per le plurifratture vertebrali (inf. n. 511655838 del 17/10/2012).
Al fine di verificare il ritenuto aggravamento, all'udienza del 08.10.2024 è stato nominato come CTU la dott.ssa Paola Cingoli la quale, in seguito ad approfondita disamina del caso di specie ed analisi dell'anamnesi lavorativa, dopo aver analizzato gli esami in atti e quelli prodotti da parte ricorrente in corso di giudizio (1- R.M. piede sx del 27.09.2024; 2- ESAME
AUDIOMETRICO del 2.10.24 e del 10.10.23) e visitato il periziando in data 13.12.2024, ha riscontrato un aggravamento degli infortuni patiti dal ricorrente, e il diritto al riconoscimento dei benefici economici connessi all'aggravamento riscontrato.
In particolare, l'ausiliario ha ritenuto “che esiste aggravamento dalle malattie professionali
e dall'infortunio sul lavoro”, concludendo che “Per la quantificazione delle menomazioni riportate dal ricorrente sono state utilizzate Tabelle del D.L.G. 38/2000 + la FORMULA DI
MARELLO per IPOACUSIA.
DANNO VALUTAZIONE SECONDO TABELLA DI MARELLO
IPOACUSIA BILAT. DA RUMORE 0,9
BILAT. SIMMETRICO
METATARSAGIA 0,4
3 PIEDE SX + LIMITAZ.FUNZ.
ESITI PLURIFRATTURE 19%
(già riconosciute Inail)
PERTANTO, IL GRADO COMPLESSIVO DI MENOMAZIONE ACCERTATA È PARI AL
30%.
LA DECORRENZA DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA
INOLTRATA DAL PATRONATO EPAS.”
Il CTU, inoltre, ha indicato le ragioni giuridiche e scientifiche a sostegno del riconosciuto aggravamento, nonostante l'attività lavorativa sia stata dimessa in data 13.04.2019 (cfr. estratto contributivo fasc. ricorrente).
Difatti, in giurisprudenza è stato affermato che “è ipotizzabile un aggravamento della malattia professionale (ipoacusia) anche dopo l'abbandono della lavorazione morbigena, in quanto: la ipoacusia conseguente a lavorazione morbigena è indennizzabile fino a quattro anni dopo la cessazione del lavoro (d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, all. 4, n. 44); l'art. 83, comma 8, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 delimita in quindici anni il termine entro il quale
l'assicurato, avente postumi che non raggiungono la soglia minima indennizzabile, può far valere il superamento di detta soglia;
la Corte cost,, con la sentenza n. 179 del 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 134, comma 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevedeva un termine massimo entro il quale la malattia professionale deve manifestarsi per poter essere indennizzata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in contrasto con la previsione del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, stabilita per la ipoacusia in quattro anni, aveva ritenuto maturata la prescrizione del diritto del ricorrente alla costituzione della rendita da malattia professionale sulla base del rilievo che il danno da rumore cessa di riaggravarsi al termine dell'attività lavorativa)” Cassazione civile, sez. lav., 02/08/2003, n. 11790 (in tal senso anche Corte di Appello dell'Aquila sentenza n. 560/2018).
Nel termine all'uopo assegnato, le parti nulla hanno osservato o comunque nulla risulta al riguardo.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
4 In definitiva sintesi le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
Deve, dunque, riconoscersi che alla data della revisione il danno da ipoacusia da rumore bilaterale simmetrico era pari al 9%, mentre il danno per Metatarsagia piede sin+limitaz. funzionale era pari al 4% che, cumulato con la pregressa tecnopatia riconosciuta, porta ad un valore complessivo del 30% a far data dalla domanda di revisione.
L'Inail va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado complessivo di inabilità del 30% in forza del cumulo, a far data dalla domanda di revisione, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell'INAIL secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022, come da dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1562/2024 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da postumi da malattia professionale –ipoacusia da rumore bilaterale simmetrico - che ha comportato una inabilità del 9% a partire dalla data di domanda di revisione e da postumi da infortunio- Metatarsagia piede sin+limitaz. funzionale- che ha comportato una inabilità del 4% a far data dalla domanda amministrativa di revisione;
• per l'effetto, condanna l'INAIL alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 30% in forza del cumulo, dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal
5 centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l'INAIL a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di €
2.700,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
• pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Teramo, 08.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
6