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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1378/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ,), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Carollo e Piero Luca Macaluso;
e
(C.F: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Carollo e Piero Luca Macaluso;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. Dalla dimora coniugale ubicata nel Comune di Ladispoli in Via dei Ciclamini n. 22/A la Sig.ra se ne è già allontanata Parte_1 asportando beni ed effetti personali. Dunque nella stessa rimarrà il Sig. che provvederà Controparte_1 Per_ al pagamento del 100% della rata di mutuo ammontante oggi a € 82 e Per_1 restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli Per_1 Per_ e saranno collocati in modo paritario presso la dimora materna e paterna. Dunque, i trascorreranno una settimana con la mamma e una con il papà a partire dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino al venerdì successivo, sempre dopo la scuola. Qualora il padre dovesse essere soggetto a trasferimenti temporanei di lavoro, che a ogni modo non avranno una durata superiore a 15 giorni e con rientro nel weekend a casa, i figli trascorreranno il weekend – dal venerdì alla domenica – con il padre, salvo diverso accordo. 4/a) durante le festività comandate (ad es. Natale, Capodanno, Pasqua) ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore equamente il tempo concordando le rispettive ferie e vacanze entro il 31 maggio di ogni anno.
5. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli. 5/a. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i criteri stabiliti dal Protocollo del Tribunale di Civitavecchia che i ricorrenti hanno dichiarato di conoscere e accettare. Per quanto riguarda la baby sitter, i ricorrenti intendono dar seguito all'accordo già in auge tra loro: la spesa relativa alla baby sitter che coadiuva il padre la mattina è a carico di quest'ultimo. La spesa relativa alla baby sitter che coadiuva i genitori nel pomeriggio viene gestita congiuntamente prelevando quanto serve dall'entrata “assegno unico”. In caso di ulteriore necessità ognuno provvederà a pagare la propria quota. 5/b) Circa l'assegno unico, oggi ammontante a € 360,00 e percepito formalmente dalla Sig.ra lo stesso confluisce sul conto corrente cointestato e, salvo diversa Parte_1 dichiarazione futura che verrà resa dalle parti all'Istituto di Previdenza Nazionale, l'importo viene utilizzato nella misura del 50% ciascuno per coprire parte delle spese dei bambini a prescindere dall'attribuzione formale.
7. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano di aver regolato tra di loro ogni rapporto economico, che si perfezionerà definitivamente con l'atto notarile mediante il quale la sig.ra trasferirà la quota di sua proprietà al sig. Parte_1 CP_1
del seguente immobile sito in alla Via dei Ciclamini n. 22/A, meglio i
[...] al NCEU – meglio identificata al NCEU Comune di Ladispoli al Foglio 60, particella 1476 sub 3 e sub 6 graffati, Cat. A/7, Cl. 3, vani 4,5, Rend. Cat. 720,46 tale condizione è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8. Il mutuo che grava sull'ex casa coniugale sita in Ladispoli (RM) alla Via dei Ciclamini n. 22/A sarà pagato esclusivamente dal Sig. come già in Controparte_1 effetti accade da quanto la Sig.ra si è allontanata da casa. Stesso dicasi per le spese relative alle Pt_1 imposte, alle utenze ed alla manut ordinaria e straordinaria dell'immobile. La Sig.ra Parte_1 provvederà al pagamento delle spese relative all'immobile in uso in Ladispoli (RM) alla Via Torino n. 14. Altresì provvederà al pagamento delle spese relative all'autovettura di sua proprietà esclusiva (rata finanziamento per l'acquisto, assicurazione, bollo, Telepass, salvo altre).
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 21.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1378/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ,), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Carollo e Piero Luca Macaluso;
e
(C.F: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Carollo e Piero Luca Macaluso;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2. Dalla dimora coniugale ubicata nel Comune di Ladispoli in Via dei Ciclamini n. 22/A la Sig.ra se ne è già allontanata Parte_1 asportando beni ed effetti personali. Dunque nella stessa rimarrà il Sig. che provvederà Controparte_1 Per_ al pagamento del 100% della rata di mutuo ammontante oggi a € 82 e Per_1 restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli Per_1 Per_ e saranno collocati in modo paritario presso la dimora materna e paterna. Dunque, i trascorreranno una settimana con la mamma e una con il papà a partire dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino al venerdì successivo, sempre dopo la scuola. Qualora il padre dovesse essere soggetto a trasferimenti temporanei di lavoro, che a ogni modo non avranno una durata superiore a 15 giorni e con rientro nel weekend a casa, i figli trascorreranno il weekend – dal venerdì alla domenica – con il padre, salvo diverso accordo. 4/a) durante le festività comandate (ad es. Natale, Capodanno, Pasqua) ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore equamente il tempo concordando le rispettive ferie e vacanze entro il 31 maggio di ogni anno.
5. I genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli. 5/a. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i criteri stabiliti dal Protocollo del Tribunale di Civitavecchia che i ricorrenti hanno dichiarato di conoscere e accettare. Per quanto riguarda la baby sitter, i ricorrenti intendono dar seguito all'accordo già in auge tra loro: la spesa relativa alla baby sitter che coadiuva il padre la mattina è a carico di quest'ultimo. La spesa relativa alla baby sitter che coadiuva i genitori nel pomeriggio viene gestita congiuntamente prelevando quanto serve dall'entrata “assegno unico”. In caso di ulteriore necessità ognuno provvederà a pagare la propria quota. 5/b) Circa l'assegno unico, oggi ammontante a € 360,00 e percepito formalmente dalla Sig.ra lo stesso confluisce sul conto corrente cointestato e, salvo diversa Parte_1 dichiarazione futura che verrà resa dalle parti all'Istituto di Previdenza Nazionale, l'importo viene utilizzato nella misura del 50% ciascuno per coprire parte delle spese dei bambini a prescindere dall'attribuzione formale.
7. I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano di aver regolato tra di loro ogni rapporto economico, che si perfezionerà definitivamente con l'atto notarile mediante il quale la sig.ra trasferirà la quota di sua proprietà al sig. Parte_1 CP_1
del seguente immobile sito in alla Via dei Ciclamini n. 22/A, meglio i
[...] al NCEU – meglio identificata al NCEU Comune di Ladispoli al Foglio 60, particella 1476 sub 3 e sub 6 graffati, Cat. A/7, Cl. 3, vani 4,5, Rend. Cat. 720,46 tale condizione è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
8. Il mutuo che grava sull'ex casa coniugale sita in Ladispoli (RM) alla Via dei Ciclamini n. 22/A sarà pagato esclusivamente dal Sig. come già in Controparte_1 effetti accade da quanto la Sig.ra si è allontanata da casa. Stesso dicasi per le spese relative alle Pt_1 imposte, alle utenze ed alla manut ordinaria e straordinaria dell'immobile. La Sig.ra Parte_1 provvederà al pagamento delle spese relative all'immobile in uso in Ladispoli (RM) alla Via Torino n. 14. Altresì provvederà al pagamento delle spese relative all'autovettura di sua proprietà esclusiva (rata finanziamento per l'acquisto, assicurazione, bollo, Telepass, salvo altre).
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 21.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone