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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 170/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. AE Zibellini all'esito dell'udienza del 17.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gaetano Maria Ferdinando Bloise. attore-opponente
contro
(CF: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
AE UR e ND NA. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
505/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 14.9.2022, con il quale, su istanza della cessionaria gli veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 7.277,45, oltre interessi e spese, in virtù del mancato ripianamento dell'esposizione debitoria relativa al rapporto di finanziamento n. 20035601113601 (NDG 2565338), stipulato dal medesimo in data 22.4.1997 con la Findomestic S.p.A. Ha eccepito: -la carenza di procura ad litem della opposta, di cui non si evincerebbe la persona del l.r.p.t.; -la non provata titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria -l'eseguito pagamento nei confronti della Controparte_1 CP_2
[...]
[...]
-l'esosità e la sproporzione del preteso credito in riferimento alla sorte
[...] capitale, agli interessi e alle voci accessorie Ha concluso chiedendo:: “Voglia l'On.le Tribunale Civile di Castrovillari adito, contrariis reiectis, - in via preliminare respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto poiché l'opposizione è fondata su prova scritta;
- sempre in via preliminare dichiarare la nullità e/o inefficacia e privo di effetti il decreto ingiuntivo per essere lo stesso ingiusto e per indeterminatezza del quantum richiesto;
- sempre in via preliminare dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e comunque anche per effetto revocarlo respingendo la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
- sempre in via preliminare determinare l'esatto importo dovuto con riferimento ai rapporti intercorsi. Con condanna in ogni caso al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo.
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3. Preliminarmente, in relazione all'eccepita irregolarità della procura ad litem dell'opposta, si rileva che, per come emerge dagli atti, la ha agito in Controparte_1 giudizio nella persona di il quale rilasciava con atto notarile Persona_1 espressa procura generale alle liti. Dalla visura camerale depositata si evince che costui è l'amministratore unico nonché il legale rappresentante della opposta. L'eccezione va quindi rigettata in quanto infondata.
4. Venendo al merito, va anzitutto ricordato che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza
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spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale Cremona, 09/06/2020, n. 245; Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n. 764). Ciò premesso, la parte opposta ha fornito la prova del credito azionato in sede monitoria producendo in giudizio il contratto di finanziamento n. 20035601113601 (doc. n. 3 fasc. monitorio), sottoscritto dal sig. con la Parte_1
Findomestic Banca S.p.A. in data 22.4.1997 per l'acquisto di un motoveicolo marca Piaggio, nonché l'estratto conto ex art. 50 TUB rilasciato dalla originaria mutuante (doc. n. 5 fasc. monitorio), ove è riportata l'integrale movimentazione del rapporto in oggetto alla data dell'1.2.2016 e risultano indicate e contabilizzate tutte le rate pagate del finanziamento. L'opponente non ha negato di aver sottoscritto il sopra richiamato contratto, né ha contestato l'effettiva erogazione della somma mutuata. A ciò si aggiunga che l'opponente non ha dimostrato l'esistenza di pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati nell'estratto conto certificato prodotto dall'opposta, né ha provato l'adempimento integrale dell'obbligazione relativa al rimborso della somma mutuata o di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili. Si è invero limitato a dedurre genericamente di avere già versato le somme che gli vengono richieste senza fornire alcun supporto probatorio a riguardo. Si rammenta che in caso di finanziamento l'estratto conto ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 T.U.B., è a carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche, non doglianze generiche in ordine al quantum richiesto, oltre quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori a quelli ivi risultanti (cfr. Tribunale Roma, sez. IX, 24.03.2021, n. 5137; Tribunale Roma, sez. IX, 23.12.2021, n. 19977). Si rileva poi che la doglianza concernente l'esosità dell'importo ingiunto si presenta genericamente formulata e carente in punto di allegazione non avendo l'opponente operato alcun riferimento specifico al concreto atteggiarsi del rapporto in questione e alle condizioni economiche pattuite. Da ultimo, l'opposta ha fornito prova di essere titolare del credito azionato in sede monitoria producendo il contratto di cessione del 23.3.2015 intercorso tra la Findomestic Banca S.p.A. e la (doc. n. 7 fascicolo parte opposta), Controparte_2 nonché il successivo contratto di cessione del 16.1.2017 stipulato da CP_2
e (doc. n. 7 fascicolo monitorio).
[...] Controparte_1
Un importante elemento presuntivo che conduce a ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo all'opposta è costituito dalla disponibilità da parte di CP_1 dell'estratto conto ex art. 50 TUB certificato da dichiarazione proveniente da
[...] un dirigente dell'istituto di credito cedente: il possesso di tale documentazione da parte dell'opposta non può che spiegarsi con il fatto che il rapporto sia effettivamente transitato nel proprio patrimonio.
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A riprova dell'inclusione del credito in questione nell'ambito delle suddette operazioni sovviene anche la comunicazione del 16.1.2017 indirizzata all'opponente nella quale la cedente dichiara che il credito per cui è causa Controparte_2 derivante da contratto n. 20035601113601 –vale a dire il medesimo numero di rapporto riportato nell'estratto conto rilasciato dalla originaria finanziatrice- è stata da lei ceduto a (doc. n. 8 fascicolo parte opposta). Controparte_1
Quanto al valore probatorio di tale dichiarazione, la Suprema Corte di Cassazione ha, in modo condivisibile, evidenziato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. Civ., sez. III, Ord., 16.04.2021, n. 10200).
5. In definitiva, sulla scorta delle suesposte argomentazioni l'opposizione va rigettata in quanto infondata e il decreto ingiuntivo va confermato.
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio, con parziale riduzione del valori medi vista la non elevata complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto, visto l'art. 653 c.p.c. Parte_1
CONFERMA E DICHIARA DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n. 505/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 14.9.2022;
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in complessivi € 2.600,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
Castrovillari, 17/12/2025.
Il Giudice Dott. AE Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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