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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9123 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
09.12.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4087/2025 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Tommaso Caravita n. 25, presso lo studio dell'avv. Gaetano Irollo che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Marcella Esposito;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza dei Parte_1 requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva accertata;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 19.02.2025, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. Parte_1
n. 9044/2024) per il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento, relativamente alla domanda amministrativa del 20.4.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Per_1 nelle conclusioni dell'elaborato, aveva riconosciuto: “[…] risulta
[...] Parte_1 invalida con persistente difficoltà del soggetto ultrasessantacinquenne (100% difficoltà gravi) senza diritto all'indennità di accompagnamento”.
Contestava le conclusioni del c.t.u. evidenziando, da un lato, la superficialità e trascuratezza delle attività svolte;
dall'altro, una generale sottovalutazione del suo quadro clinico.
In ogni caso, rappresentava che le condizioni sanitarie si erano ulteriormente aggravate come da documentazione medica successiva alla data di accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento (ex lege n. 18/80), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese.
Alla luce delle specifiche contestazioni sollevate e della documentazione medica sopravvenuta venivano richiesti chiarimenti al c.t.u., ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare in modo aggiornato e compiuto la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa, l'udienza del 09.12.2025, veniva sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il
2 consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile
(previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo alla sig.ra un'invalidità in Per_1 misura del 100% causata dalle seguenti patologie: “sindrome depressiva endoreattiva di marcata entità in soggetto con cerebrovasculopatia cronica e sindrome atassica ed extrapiramidale associate;
artrosi pluridistrettuale con discreta limitazione funzionale con esiti di protesizzazione bilaterale d'anca con associata sindrome fibromialgica;
cardiopatia ischemico-ipertensiva con innesto di loop-recorder in 2° classe NYHA;
ipoacusia bilaterale;
esiti di isteroannessectomia con attuale stress incontinence;
diverticolosi del colon ed ernia iatale;
enfisema polmonare centrolobulare;
tiroidite di Hashimoto”, non riconoscendo la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti del quotidiano.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta, attribuendo a ciascuna patologia il relativo codice di cui alle tabelle ministeriali D.M. 5/2/92: “[…] risulta affetta da artrosi Parte_1 pluridistrettuale con discreta limitazione funzionale con esiti di protesizzazione bilaterale
d'anca con associata sindrome fibromialgica, sindrome depressiva endoreattiva di marcata entità, cardiopatia ischemico-ipertensiva con innesto di loop-recorder in 2° classe NYHA, ipoacusia bilaterale, esiti di isteroannessectomia con attuale stress incontinence, diverticolosi del colon ed ernia iatale, tiroidite di Hashimoto. La patologia artrosica trae origine da un processo degenerativo che nel corso degli anni, vista anche l'età non più giovanile della
ha interessato numerose articolazioni ed in special modo la colonna vertebrale, le Pt_1 articolazioni coxofemorali, la spalla sinistra e le ginocchia. In effetti la paziente lamenta lombalgia cronica da spondilodiscoartrosi diffusa nonché difficoltà alla mobilizzazione dell'arto superiore sinistro per algie alla spalla sinistra. Vanno comunque soprattutto considerati gli esiti del duplice intervento di artroprotesizzazione prima all'anca sinistra e più recentemente (2023) anche all'anca destra oltre alla evidente gonalgia bilaterale tale da indurre un'andatura a piccoli passi e con il sostegno di un bastone. Questa diffusa patologia degenerativa dello scheletro, considerata anche l'associata cronica sindrome fibromialgica, con l'applicazione per analogia dei codici tabellari 7223, 7215, 7217, 7218 e 7010 è causa di rilevante limitazione funzionale tale da determinare un tasso invalidante pari al 90% circa.
La ha presentato inoltre negli ultimi tempi disturbi vertiginosi (episodi sincopali) Pt_1 determinati verosimilmente da patologia cardiaca e/o anche da verosimile patologia arteriosclerotica interessante il distretto cerebrale. Di fatto sono poco evidenti, allo stato, disturbi della motricità di origine neurologica;
mentre i riferiti disturbi della memoria sono
3 di entità modesta e si associano più che altro ad un discreto quadro depressivo di natura mista (endoreattiva ed involutiva). Tale patologia determina un tasso d'invalidità del 50% circa (codice tabellare 7348). E' stata accertata cardiopatia cronica con lieve insufficienza valvolare mitralica ed aortica in discreto compenso emodinamico ascrivibile in 2° classe
NYHA. Rispetto ad episodi di disturbi del ritmo (per cui si è proceduto all'innesto di un rivelatore come il loop-recorder) tale sindrome è caratterizzata attualmente da valori pressori pressoché nei limiti della norma ed allo stesso modo i tracciati ecocardiografici esibiti danno valori di pompa cardiaca nei limiti della norma. Infatti non è stata riscontrata dispnea a riposo o da sforzo;
non sono presenti edemi declivi né altri segni periferici che dimostrino una significativa ridotta funzionalità cardiaca. Tale patologia determina pertanto
(codice tabellare di riferimento 6442) un tasso invalidante pari al 50% circa. Il deficit uditivo, dal quale è affetta attualmente la paziente, è di tipo sostanzialmente misto, caratterizzato da ipoacusia bilaterale di grado medio. Applicando il codice di riferimento tabellare 4005 tale deficit attualmente determina un coefficiente d'invalidità di circa 30 punti percentuali. Già da qualche anno sono comparsi disturbi della sfera uro-genitale, determinati dall'insorgenza di cistocele, fra i quali l'incontinenza da sforzo (o da stress) verosimilmente conseguenza a distanza di un remoto intervento chirurgico di isteroannessectomia. Tale disturbo incide mediamente con un tasso d'invalidità del 20% (codice di riferimento tabellare per analogia 6203). La patologia gastroenterica, accertata strumentalmente, è responsabile di disturbi digestivi di moderata entità. Gli esami praticati hanno mostrato ernia iatale da scivolamento, nonché diverticolosi del colon. Dal momento che non vi è dimagramento corporeo ma sono presenti discreti disturbi del transito a carattere intermittente è possibile definire codesta patologia entro la 2° classe di merito. Essa, pertanto, determina con riferimento per analogia al codice tabellare 6433 un tasso d'invalidità pari a circa il 20%. La
è già affetta da tempo da gozzo nodulare tiroideo. Tale patologia si è complicata o Pt_1 forse è esitata da un processo tiroiditico tipo Hashimoto. Si ritiene che attualmente tale patologia incida con un tasso d'invalidità del 15% circa. Le patologie sopradescritte sono coesistenti tra di loro. Nell'insieme esse determinano un tasso invalidante pari al 100%.”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di attendere in autonomia alle normali attività di vita quotidiana.
All'esito dell'esame, concludeva che: “[…] Tali patologie non comportano, attualmente, problemi tali da causare una riduzione significativa del grado di autonomia della . La deambulazione, anche con l'ausilio di un bastone ed a piccoli passi, è da Pt_1 ritenersi autonoma e senza necessità di appoggio a persona e non vi sono motivi che inducono a pensare a significative difficoltà nell'espletamento degli atti quotidiani della vita: la perizianda conosce il valore del denaro, ha adeguate capacità di critica ed è bene orientata nel tempo e nello spazio. Si tratta, quindi, di persona con un soddisfacente grado di autonomia sia nell'ambito sociale che in quello personale”.
4 Tuttavia il consulente, nei chiarimenti disposti, ha potuto esaminare la documentazione sopravvenuta all'accesso peritale, chiarendo quanto segue: “[…] Fermo restando la conferma di quanto già descritto nell'elaborato peritale del 21.11.2024 nonché nelle note aggiuntive del 02.12.2024 si è constatato, attraverso la nuova documentazione esibita, un deciso peggioramento del quadro clinico patologico d'assieme. In particolare ci si riferisce al peggioramento del quadro clinico patologico neurologico. Infatti nel corso del mese di febbraio 2025 (visita neurologica del 13.2.2025) emerge non solo un quadro clinico ingravescente di disturbi di natura extrapiramidale (tremori, atteggiamento camptocormico ecc..), già presenti nei mesi precedenti anche se di minore intensità, ma anche e soprattutto un quadro di moderata atassia alla prima osservazione clinica;
si tratta in quest'ultimo caso di un disturbo cerebellare specifico (che ordinariamente insorge per un drastico peggioramento del quadro di cerebrovasculopatia cronica), rappresentato da una progressiva perdita di coordinazione muscolare anche in assenza di paralisi. Tale ultimo disturbo assume decisiva rilevanza in quanto concorrente con gli altri disturbi della motricità, sia di natura neurologica che di natura artropatica generalizzata, tale che si ritiene che non sussistano più sufficienti condizioni di autonomia del soggetto per adempiere agli atti quotidiani della vita. Si ritiene che tali condizioni di non autonomia possano decorrere dal mese di gennaio 2025 tenuto conto della progressiva evoluzione peggiorativa del quadro clinico neurologico. risulta invalida ultrasessantacinquenne (100%) con Parte_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal mese di gennaio 2025”.
All'esito della valutazione, ha rivalutato il complesso morboso sofferto dall'istante, riconoscendo che a seguito dell'aggravamento del quadro clinico neurologico: “ Pt_1
risulta invalida ultrasessantacinquenne (100%) con necessità di assistenza continua
[...] non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal mese di gennaio 2025”.
Nel caso di specie, dunque, il consulente ha ampiamente motivato circa i criteri di valutazione utilizzati con riferimento alle patologie sopravvenute, concludendo che l'aggravamento delle patologie sofferte successivamente all'accesso peritale ha determinato la necessità di assistenza continua dell'istante nel compimento degli atti del quotidiano, con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Ciò detto, va precisato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u., infatti, hanno funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
5 In conseguenza delle considerazioni sovraesposte, in accoglimento del ricorso in opposizione, va dichiarato in capo a la sussistenza del requisito sanitario utile Parte_1 alla percezione dell'indennità di accompagnamento a far data dal gennaio 2025.
3. In punto di spese, tenuto conto che il riconoscimento del requisito sanitario ha decorrenza successiva alla proposizione della domanda ed è stato effettuato in ragione della norma eccezionale costituita dall'art. 149 disp. att. c.p.c., non potendo esser mosso alcun rimprovero all'ente previdenziale nella gestione della domanda amministrativa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale. CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara in capo a la Parte_1 sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dal gennaio 2025; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• compensa le spese dell'intero giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 10/12/2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
6
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
09.12.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 4087/2025 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 alla via Tommaso Caravita n. 25, presso lo studio dell'avv. Gaetano Irollo che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Marcella Esposito;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : in accoglimento dell'opposizione, dichiarare la sussistenza dei Parte_1 requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella successiva accertata;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. CP_ PER L' dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 19.02.2025, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. Parte_1
n. 9044/2024) per il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento, relativamente alla domanda amministrativa del 20.4.2023.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il c.t.u. dott. Per_1 nelle conclusioni dell'elaborato, aveva riconosciuto: “[…] risulta
[...] Parte_1 invalida con persistente difficoltà del soggetto ultrasessantacinquenne (100% difficoltà gravi) senza diritto all'indennità di accompagnamento”.
Contestava le conclusioni del c.t.u. evidenziando, da un lato, la superficialità e trascuratezza delle attività svolte;
dall'altro, una generale sottovalutazione del suo quadro clinico.
In ogni caso, rappresentava che le condizioni sanitarie si erano ulteriormente aggravate come da documentazione medica successiva alla data di accesso peritale.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento (ex lege n. 18/80), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia.
Con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese.
Alla luce delle specifiche contestazioni sollevate e della documentazione medica sopravvenuta venivano richiesti chiarimenti al c.t.u., ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., al fine di valutare in modo aggiornato e compiuto la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa, l'udienza del 09.12.2025, veniva sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è parzialmente fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il
2 consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile
(previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo alla sig.ra un'invalidità in Per_1 misura del 100% causata dalle seguenti patologie: “sindrome depressiva endoreattiva di marcata entità in soggetto con cerebrovasculopatia cronica e sindrome atassica ed extrapiramidale associate;
artrosi pluridistrettuale con discreta limitazione funzionale con esiti di protesizzazione bilaterale d'anca con associata sindrome fibromialgica;
cardiopatia ischemico-ipertensiva con innesto di loop-recorder in 2° classe NYHA;
ipoacusia bilaterale;
esiti di isteroannessectomia con attuale stress incontinence;
diverticolosi del colon ed ernia iatale;
enfisema polmonare centrolobulare;
tiroidite di Hashimoto”, non riconoscendo la necessità di assistenza continua per il compimento degli atti del quotidiano.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta, attribuendo a ciascuna patologia il relativo codice di cui alle tabelle ministeriali D.M. 5/2/92: “[…] risulta affetta da artrosi Parte_1 pluridistrettuale con discreta limitazione funzionale con esiti di protesizzazione bilaterale
d'anca con associata sindrome fibromialgica, sindrome depressiva endoreattiva di marcata entità, cardiopatia ischemico-ipertensiva con innesto di loop-recorder in 2° classe NYHA, ipoacusia bilaterale, esiti di isteroannessectomia con attuale stress incontinence, diverticolosi del colon ed ernia iatale, tiroidite di Hashimoto. La patologia artrosica trae origine da un processo degenerativo che nel corso degli anni, vista anche l'età non più giovanile della
ha interessato numerose articolazioni ed in special modo la colonna vertebrale, le Pt_1 articolazioni coxofemorali, la spalla sinistra e le ginocchia. In effetti la paziente lamenta lombalgia cronica da spondilodiscoartrosi diffusa nonché difficoltà alla mobilizzazione dell'arto superiore sinistro per algie alla spalla sinistra. Vanno comunque soprattutto considerati gli esiti del duplice intervento di artroprotesizzazione prima all'anca sinistra e più recentemente (2023) anche all'anca destra oltre alla evidente gonalgia bilaterale tale da indurre un'andatura a piccoli passi e con il sostegno di un bastone. Questa diffusa patologia degenerativa dello scheletro, considerata anche l'associata cronica sindrome fibromialgica, con l'applicazione per analogia dei codici tabellari 7223, 7215, 7217, 7218 e 7010 è causa di rilevante limitazione funzionale tale da determinare un tasso invalidante pari al 90% circa.
La ha presentato inoltre negli ultimi tempi disturbi vertiginosi (episodi sincopali) Pt_1 determinati verosimilmente da patologia cardiaca e/o anche da verosimile patologia arteriosclerotica interessante il distretto cerebrale. Di fatto sono poco evidenti, allo stato, disturbi della motricità di origine neurologica;
mentre i riferiti disturbi della memoria sono
3 di entità modesta e si associano più che altro ad un discreto quadro depressivo di natura mista (endoreattiva ed involutiva). Tale patologia determina un tasso d'invalidità del 50% circa (codice tabellare 7348). E' stata accertata cardiopatia cronica con lieve insufficienza valvolare mitralica ed aortica in discreto compenso emodinamico ascrivibile in 2° classe
NYHA. Rispetto ad episodi di disturbi del ritmo (per cui si è proceduto all'innesto di un rivelatore come il loop-recorder) tale sindrome è caratterizzata attualmente da valori pressori pressoché nei limiti della norma ed allo stesso modo i tracciati ecocardiografici esibiti danno valori di pompa cardiaca nei limiti della norma. Infatti non è stata riscontrata dispnea a riposo o da sforzo;
non sono presenti edemi declivi né altri segni periferici che dimostrino una significativa ridotta funzionalità cardiaca. Tale patologia determina pertanto
(codice tabellare di riferimento 6442) un tasso invalidante pari al 50% circa. Il deficit uditivo, dal quale è affetta attualmente la paziente, è di tipo sostanzialmente misto, caratterizzato da ipoacusia bilaterale di grado medio. Applicando il codice di riferimento tabellare 4005 tale deficit attualmente determina un coefficiente d'invalidità di circa 30 punti percentuali. Già da qualche anno sono comparsi disturbi della sfera uro-genitale, determinati dall'insorgenza di cistocele, fra i quali l'incontinenza da sforzo (o da stress) verosimilmente conseguenza a distanza di un remoto intervento chirurgico di isteroannessectomia. Tale disturbo incide mediamente con un tasso d'invalidità del 20% (codice di riferimento tabellare per analogia 6203). La patologia gastroenterica, accertata strumentalmente, è responsabile di disturbi digestivi di moderata entità. Gli esami praticati hanno mostrato ernia iatale da scivolamento, nonché diverticolosi del colon. Dal momento che non vi è dimagramento corporeo ma sono presenti discreti disturbi del transito a carattere intermittente è possibile definire codesta patologia entro la 2° classe di merito. Essa, pertanto, determina con riferimento per analogia al codice tabellare 6433 un tasso d'invalidità pari a circa il 20%. La
è già affetta da tempo da gozzo nodulare tiroideo. Tale patologia si è complicata o Pt_1 forse è esitata da un processo tiroiditico tipo Hashimoto. Si ritiene che attualmente tale patologia incida con un tasso d'invalidità del 15% circa. Le patologie sopradescritte sono coesistenti tra di loro. Nell'insieme esse determinano un tasso invalidante pari al 100%.”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico sulla capacità del soggetto di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di attendere in autonomia alle normali attività di vita quotidiana.
All'esito dell'esame, concludeva che: “[…] Tali patologie non comportano, attualmente, problemi tali da causare una riduzione significativa del grado di autonomia della . La deambulazione, anche con l'ausilio di un bastone ed a piccoli passi, è da Pt_1 ritenersi autonoma e senza necessità di appoggio a persona e non vi sono motivi che inducono a pensare a significative difficoltà nell'espletamento degli atti quotidiani della vita: la perizianda conosce il valore del denaro, ha adeguate capacità di critica ed è bene orientata nel tempo e nello spazio. Si tratta, quindi, di persona con un soddisfacente grado di autonomia sia nell'ambito sociale che in quello personale”.
4 Tuttavia il consulente, nei chiarimenti disposti, ha potuto esaminare la documentazione sopravvenuta all'accesso peritale, chiarendo quanto segue: “[…] Fermo restando la conferma di quanto già descritto nell'elaborato peritale del 21.11.2024 nonché nelle note aggiuntive del 02.12.2024 si è constatato, attraverso la nuova documentazione esibita, un deciso peggioramento del quadro clinico patologico d'assieme. In particolare ci si riferisce al peggioramento del quadro clinico patologico neurologico. Infatti nel corso del mese di febbraio 2025 (visita neurologica del 13.2.2025) emerge non solo un quadro clinico ingravescente di disturbi di natura extrapiramidale (tremori, atteggiamento camptocormico ecc..), già presenti nei mesi precedenti anche se di minore intensità, ma anche e soprattutto un quadro di moderata atassia alla prima osservazione clinica;
si tratta in quest'ultimo caso di un disturbo cerebellare specifico (che ordinariamente insorge per un drastico peggioramento del quadro di cerebrovasculopatia cronica), rappresentato da una progressiva perdita di coordinazione muscolare anche in assenza di paralisi. Tale ultimo disturbo assume decisiva rilevanza in quanto concorrente con gli altri disturbi della motricità, sia di natura neurologica che di natura artropatica generalizzata, tale che si ritiene che non sussistano più sufficienti condizioni di autonomia del soggetto per adempiere agli atti quotidiani della vita. Si ritiene che tali condizioni di non autonomia possano decorrere dal mese di gennaio 2025 tenuto conto della progressiva evoluzione peggiorativa del quadro clinico neurologico. risulta invalida ultrasessantacinquenne (100%) con Parte_1 necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal mese di gennaio 2025”.
All'esito della valutazione, ha rivalutato il complesso morboso sofferto dall'istante, riconoscendo che a seguito dell'aggravamento del quadro clinico neurologico: “ Pt_1
risulta invalida ultrasessantacinquenne (100%) con necessità di assistenza continua
[...] non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal mese di gennaio 2025”.
Nel caso di specie, dunque, il consulente ha ampiamente motivato circa i criteri di valutazione utilizzati con riferimento alle patologie sopravvenute, concludendo che l'aggravamento delle patologie sofferte successivamente all'accesso peritale ha determinato la necessità di assistenza continua dell'istante nel compimento degli atti del quotidiano, con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Ciò detto, va precisato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u., infatti, hanno funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
5 In conseguenza delle considerazioni sovraesposte, in accoglimento del ricorso in opposizione, va dichiarato in capo a la sussistenza del requisito sanitario utile Parte_1 alla percezione dell'indennità di accompagnamento a far data dal gennaio 2025.
3. In punto di spese, tenuto conto che il riconoscimento del requisito sanitario ha decorrenza successiva alla proposizione della domanda ed è stato effettuato in ragione della norma eccezionale costituita dall'art. 149 disp. att. c.p.c., non potendo esser mosso alcun rimprovero all'ente previdenziale nella gestione della domanda amministrativa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale. CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso in opposizione, dichiara in capo a la Parte_1 sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dal gennaio 2025; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• compensa le spese dell'intero giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 10/12/2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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