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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 680/2023 R.G. promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Maurizio Barbieri
Ricorrente
contro nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, nato a [...] il 29 C.F._1 Controparte_2 maggio 1946, e nato a CodiceFiscale_2 Controparte_3
Fossombrone il 16 settembre 1940, c.f. , C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado Brancati
Resistenti
Conclusioni:
Per il ricorrente: “…nel merito: annullare la stima ex art. 21 TUE della Commissione
Peritale 11/4/2022 qui impugnata accertando l'indennità di esproprio dovuta ai signori , e da determinare Controparte_1 CP_2 CP_3 nella somma di € 35.456,00, valutate le aree espropriate come inedificabili ex art. 40 TUE ed a-tribuendo alle stesse un valore pari ad
€ 8,00/mq, per tutte le ragioni sopra meglio esposte, oltre l'indennità per l'occupazione d'urgenza da calcolarsi come indicato in atti ex art. 50 TUE;
2) in via istruttoria: tenuto conto del dato non contestato tra le parti che il terreno ablato ha natura inedificabile e che quindi la relativa indennità deve essere determinata ex art. 40 TUE, ammettere CTU volta ad accertare la giusta indennità di esproprio dovuta ai resistenti in applicazione del metodo sintetico comparativo ed in osservanza delle prescrizioni contenute nelle NTA al PRG, tenuto conto che il terreno ablato misura mq 4432, oltre alla determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza ex art. 22 bis DPR 327/2001 da calcolarsi dall'immissione in possesso sino alla data di deposito da parte di CP_4 dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti, con riserva di nominare un proprio consulente di parte.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre C.P.A 4%, IVA
22% e spese forfettarie 15% come per legge.”
per i resistenti:
In via preliminare: dichiarare inammissibile/improcedibile l'atto di opposizione alla stima depositato da controparte
- Nel merito: Rigettare l'atto di opposizione effettuato da controparte siccome infondato in fatto ed in diritto ed in ogni caso rideterminare secondo legge l'indennità di espropriazione ed occupazione di urgenza spettante ai qui rappresentati E per l'effetto ordinare ad il deposito delle somme come sopra CP_4 determinate, presso la Cassa Depositi e Prestiti detratto quanto già depositato e corrisposto, ove sussista una differenza a favore degli espropriati;
Con vittoria di spese e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
, quale concessionaria di Anas, risulta Parte_1
Autorità espropriante nell'ambito del procedimento di espropriazione per pubblica utilità finalizzato alla realizzazione dei lavori di ampliamento alla terza corsia A14 Bologna-Bari-Taranto e per le opere accessorie e complementari ad essa inerenti, tra cui sono ricompresi i lavori interessanti i beni di proprietà dei resistenti siti in Comune di
Pesaro.
Con notifica del 09/10/2018 Autostrade comunicava che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva dichiarato la Pubblica Utilità relativamente al progetto per la realizzazione di opere site in Comune di Pesaro e contestualmente comunicava l'emissione del decreto di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio di terreno sito in
Comune di Pesaro fg. 56 map. 28, per una superficie di mq 4432, proponendo un'indennità provvisoria pari ad euro 8 per ogni mq di espropriazione, per un totale di euro 35.456,00, rifiutata dai resistenti che richiedevano la nomina di collegio arbitrale per la rideterminazione dell'indennità ex art. 21 dpr 327/2001.
Seguiva, quindi, in data 25 ottobre 2018, l'immissione nel possesso dei beni ad opera dell'ente espropriante e veniva, quindi, emesso il decreto di esproprio n. 12631 del 4 luglio 2023.
Con ricorso ex art 281 undecies c.p.c., art. 54 d.P.R. 327 del 2001,
proponeva opposizione a detta stima, Parte_1 rassegnando le conclusioni sopra trascritte. Si costituivano i resistenti che chiedevano il rigetto dell'opposizione.
Espletata la CTU, ritenuta necessaria ai fini della liquidazione della indennità di esproprio e di occupazione, la Corte si è riservata di decidere, assegnando termini per note difensive con cui le parti hanno ribadito ed illustrato le rispettive domande ed eccezioni, contestando quelle avversarie.
Esaminando l'eccezione preliminare di inammissibilità ed improcedibilità del giudizio sollevata dalla difesa dei resistenti, deve rilevarsene l'infondatezza.
Gli stessi, infatti, sostengono che nel decreto di esproprio viene attestata l'espropriazione di 4571 mq per un importo di euro 14 mq e per un totale di euro 63994 oltre indennità di occupazione di urgenza, importo corrispondente a quello stabilito dalla commissione arbitrale, circostanza da cui discenderebbe che la ricorrente ha recepito la rideterminazione effettuata dal collegio arbitrale, facendovi acquiescenza.
Detta doglianza è infondata, atteso che nello stesso decreto di esproprio espressamente si indica la non condivisione all'indennità determinata dalla terza arbitrale e che avverso detta stima è stata proposta opposizione.
Passando all'esame del merito, va precisato che il bene immobile oggetto di giudizio e di procedura espropriativa, censito al catasto al
Fg 56 partt 602 e 603 (derivanti dalla soppressione della particella 28), di proprietà dei resistenti , e Controparte_1 Controparte_2
è sito in Comune di Pesaro e consiste in un terreno Controparte_3 necessario per la costruzione delle opere complementari della terza corsia A14 in Comune di Pesaro (completamento Interquartieri,
Circonvallazione di Muraglia), più in specifico, per la costruzione di una vasca di laminazione delle piene del torrente Geneca. Detto terreno ha un'estensione totale di mq 7452 ed oggetto di ablazione è stata la superficie pari a mq 4432.
Il ctu nominato, alla cui relazione il collegio intende far riferimento nella condivisione del metodo utilizzato, ha accertato che detto terreno, sia al momento della dichiarazione di pubblica utilità che in quello in cui è stato emesso il decreto di esproprio, risulta in parte destinato alla formazione di spazi inedificabili (strade e pertinenze stradali) e in parte con destinazione secondo le previsioni del V6 Vp (verde attrezzato) di cui all'art. 3.2.3.1 “comma 2” delle NTA dello strumento urbanistico generale del Comune di Pesaro, con la conseguenza che, ai fini della stima dell'indennità di espropriazione, il bene è da ritenersi inedificabile e, dunque, da valutarsi ex art. 40 DPR 327/2001, dovendosi tuttavia evidenziare che, al fine di determinare il valore venale effettivo del bene, si dovrà tenere conto, in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio.
Il terreno de quo, è infatti, sito in zona F, ovverosia in zona destinata alle attrezzature urbane, ove non sono previste superfici coperte ma solamente spazi per parchi e giardini, piazze ed aree pedonali ed ove potranno essere realizzate piccole strutture di tipo leggero per ospitare servizi di custodia e di ristoro, per attività didattiche e di informazione che potranno occupare una percentuale di terreno come indicata dalle
NTA,
In altri termini, il fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell'edificatorietà, deve ricevere un'effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchi le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), purché assentite dalla normativa vigente, previo conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Cassazione civile sez. I, 24/05/2019, (ud.
09/04/2019, dep. 24/05/2019), n.14230), non potendosi condividere l'impostazione del ricorrente che ritiene che detto terreno vada indennizzato come non edificabile tout court, prescindendo, quindi, dalla cd utilizzazioni intermedie, sul presupposto che nella zona de qua le NTA impongono esplicitamente di evitare interventi di impermeabilizzazione del terreno, avendo il ctu chiarito che, sulla base della legge regionale n. 22/2011 e relativi criteri applicativi (D.G.R. n.
53/2014) riguardanti la verifica di compatibilità idraulica e l'invarianza idraulica, ogni intervento che provoca impermeabilizzazione dei suoli ed aumento di velocità di corrivazione deve prevedere azioni correttive volte a mitigarne gli effetti, consistenti essenzialmente nella realizzazione di volumi di invaso finalizzati alla laminazione di picchi di pioggia, con la conseguenza che la norma non esclude alcuna possibilità edificatoria.
Invero, l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell'edificabilità legale, ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6527Sez. 1, n.
25314 del 25/10/2017, Rv. 646577 - 01; Sez. 6 - 1, n. 3168 del
01/02/2019, Rv. 652677 - 01); la stima, dunque, deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, atteso che, nel caso in esame, il fondo, sito in zona F, è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà e che, quindi, ha una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (Sez. 1, n. 19295 del 19/07/2018, Rv. 649681
- 01).
Orbene, il ctu, al fine di determinare il valore venale del bene, ha condivisibilmente ritenuto di utilizzare il criterio del valore di trasformazione per quella porzione di terreno pari a mq 333.40 che, seppure inedificabile, è suscettibile di una possibilità di utilizzo ulteriore rispetto a quella meramente agricola secondo le previsioni del prg, mentre per la restante parte di terreno, pari a mq 4098.60, il criterio della stima comparativa, utilizzando, quindi, i prezzi di vendita di terreni con caratteristiche simili acquisiti dalle agenzie immobiliari della zona ed ha così determinato per detta fascia di terreno un valore unitario pari ad euro 8.75/mq.
Sulla base dei parametri meglio indicati nella relazione e che qui devono intendersi per richiamati, il ctu ha allora condivisibilmente quantificato l'indennità di esproprio, con valutazione alla data del decreto di esproprio del 04/07/2023, in euro 61.421,71, di cui euro
35.862,75 per il terreno agricolo (8.75 x 4098.60) ed euro 20.447.96 per i 333.40 mq suscettibili di utilizzazione ulteriore rispetto a quella agricola.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che, senza alcuna plausibile ragione, il ctu, nella relazione definitiva, ha stimato il valore dell'area suscettibile di utilizzazione ulteriore in euro 25.558,96, senza operare la decurtazione del 20% che invece aveva applicato nella relazione preliminare.
Ritiene la Corte al proposito che proprio le ragioni sottese a tale decurtazione, ovverosia il fatto che il valore unitario di 25.558,96 è riferibile ad un'area prontamente edificabile a differenza di quella d'interesse che può essere edificata solo dopo l'approvazione di una convenzione, dopo aver dato l'incarico ad un tecnico e realizzato un progetto generale e dopo averne anticipato i costi e, soprattutto, dopo aver concordato l'intervento tra tutti i proprietari del comparto, con tutti i ritardi del caso ed il costo di anticipazioni di denaro per tempi indubbiamente più lunghi rispetto al caso di un singolo lotto privo degli oneri derivanti dalla partecipazione ad un comparto, giustifica la riduzione in misura del 20%, di talché il valore unitario dell'area de qua deve essere considerato pari ad euro 20.447.96
L'ausiliario nominato ha poi accertato che l'esecuzione dell'opera pubblica non determina alcun vantaggio speciale alla parte di fondo non espropriata e che, invece, per effetto della differenza di quota tra la l'opera di nuova realizzazione ed il terreno circostante, la proprietà residua viene a trovarsi a quota notevolmente inferiore rispetto alla quota del piano stradale realizzato, con riduzione della sua appetibilità commerciale anche in termini di sola valutazione agricola, circostanza che comporta per i proprietari, odierni resistenti, un danno da deprezzamento, tenuto conto anche della riduzione del 60% di superficie del terreno originario a seguito dell'esproprio, stimabile in misura del 30% e, quantificabile, quindi, in euro 8163.75.
Di conseguenza, in base alle risultanze della CTU, la complessiva (ed unica) indennità di esproprio - che riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione rimanente derivata dalla parziale ablazione del fondo (Cass. civ. n. 15696/2018) – va riconosciuta nella misura di €. 64.474,46 (come sopra indicata).
Passando ad esaminare le questioni concernenti la indennità di occupazione di urgenza, preordinata alla espropriazione, si osserva in primo luogo che questa va determinata secondo il criterio previsto dall'art. 50 DPR 8.6.2001 n. 327 - T.U. espropri - richiamato dall'art. 22 bis dello stesso decreto presidenziale e cioè in un importo corrispondente a 1/12 di quanto spettante a titolo di indennità di esproprio per ogni anno in cui si è protratta la occupazione e a 1/12 di quella annua per ogni mese o frazione di mese e, dunque, in €.
18.371,84 (€ 56.310,71 x 8.33% x (3+11/12) tenuto conto del periodo di occupazione dalla data di immissione in possesso – 25.10.2018 – sino alla data del versamento del deposito dell'indennità di esproprio integrativa - 6.10.2022.
Con riferimento al periodo da tenere in considerazione ai fini del calcolo della indennità di occupazione di urgenza si ritiene – in base ai principi affermati dalla Suprema Corte - che detta indennità “essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati”
(Cass. civ. n. 32415/2019; Cass. civ. n. 13203/2020). Ed infatti, la
"data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo" che segna il momento fino al quale è dovuta l'indennità di occupazione, a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22 bis, comma
5, non coincide con la data del pagamento effettivo ma con quella del deposito dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti, che produce effetti liberatori per l'espropriante.
Sono inoltre dovuti gli interessi legali sulla differenza tra le somme così come complessivamente riconosciute e quelle già versate a titolo di indennità di esproprio dall'ente espropriante presso la Cassa DD.PP. dalla data del decreto di esproprio fino alla data del pagamento. Sulla somma dovuta a titolo di indennità occupazione di urgenza sono dovuti gli interessi legali dalla scadenza di ogni anno, sull'importo maturato in detto anno, dalla data di immissione in possesso fino al pagamento, limitatamente alla differenza tra le somme così come complessivamente riconosciute e quelle già versate.
In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella stessa misura, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che non vi è prova di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò che esclude la riconoscibilità della rivalutazione monetaria - solo dalla data della domanda (Cass. 9/3/2012, n. 3738)
In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, la ricorrente va condannata a rifondere alla controparte le spese del presente procedimento liquidate come da dispositivo (escluso l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale) in base al valore della controversa e tenuto conto dell'attività svolta;
in base all'esito del giudizio si ritiene di porre definitivamente a carico della ricorrente le spese sostenute per la CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, determina l'indennità di esproprio spettante a CP_1
, E nella somma
[...] Controparte_2 Controparte_3 di €. 64.474,46 e l'indennità di occupazione di urgenza in €. 18.371,84, oltre interessi legali come indicato in motivazione;
dispone che a differenza tra le somme riconosciute e quelle versate sia depositata presso la Cassa DD.PP.. Condanna a rifondere ai resistenti le spese del Parte_1 presente procedimento che si liquidano in complessivi euro 5250.00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Pone definitivamente a carico della società ricorrente le spese sostenute per la CTU liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 680/2023 R.G. promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Maurizio Barbieri
Ricorrente
contro nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, nato a [...] il 29 C.F._1 Controparte_2 maggio 1946, e nato a CodiceFiscale_2 Controparte_3
Fossombrone il 16 settembre 1940, c.f. , C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Corrado Brancati
Resistenti
Conclusioni:
Per il ricorrente: “…nel merito: annullare la stima ex art. 21 TUE della Commissione
Peritale 11/4/2022 qui impugnata accertando l'indennità di esproprio dovuta ai signori , e da determinare Controparte_1 CP_2 CP_3 nella somma di € 35.456,00, valutate le aree espropriate come inedificabili ex art. 40 TUE ed a-tribuendo alle stesse un valore pari ad
€ 8,00/mq, per tutte le ragioni sopra meglio esposte, oltre l'indennità per l'occupazione d'urgenza da calcolarsi come indicato in atti ex art. 50 TUE;
2) in via istruttoria: tenuto conto del dato non contestato tra le parti che il terreno ablato ha natura inedificabile e che quindi la relativa indennità deve essere determinata ex art. 40 TUE, ammettere CTU volta ad accertare la giusta indennità di esproprio dovuta ai resistenti in applicazione del metodo sintetico comparativo ed in osservanza delle prescrizioni contenute nelle NTA al PRG, tenuto conto che il terreno ablato misura mq 4432, oltre alla determinazione dell'indennità di occupazione d'urgenza ex art. 22 bis DPR 327/2001 da calcolarsi dall'immissione in possesso sino alla data di deposito da parte di CP_4 dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti, con riserva di nominare un proprio consulente di parte.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre C.P.A 4%, IVA
22% e spese forfettarie 15% come per legge.”
per i resistenti:
In via preliminare: dichiarare inammissibile/improcedibile l'atto di opposizione alla stima depositato da controparte
- Nel merito: Rigettare l'atto di opposizione effettuato da controparte siccome infondato in fatto ed in diritto ed in ogni caso rideterminare secondo legge l'indennità di espropriazione ed occupazione di urgenza spettante ai qui rappresentati E per l'effetto ordinare ad il deposito delle somme come sopra CP_4 determinate, presso la Cassa Depositi e Prestiti detratto quanto già depositato e corrisposto, ove sussista una differenza a favore degli espropriati;
Con vittoria di spese e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
, quale concessionaria di Anas, risulta Parte_1
Autorità espropriante nell'ambito del procedimento di espropriazione per pubblica utilità finalizzato alla realizzazione dei lavori di ampliamento alla terza corsia A14 Bologna-Bari-Taranto e per le opere accessorie e complementari ad essa inerenti, tra cui sono ricompresi i lavori interessanti i beni di proprietà dei resistenti siti in Comune di
Pesaro.
Con notifica del 09/10/2018 Autostrade comunicava che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva dichiarato la Pubblica Utilità relativamente al progetto per la realizzazione di opere site in Comune di Pesaro e contestualmente comunicava l'emissione del decreto di occupazione di urgenza preordinata all'esproprio di terreno sito in
Comune di Pesaro fg. 56 map. 28, per una superficie di mq 4432, proponendo un'indennità provvisoria pari ad euro 8 per ogni mq di espropriazione, per un totale di euro 35.456,00, rifiutata dai resistenti che richiedevano la nomina di collegio arbitrale per la rideterminazione dell'indennità ex art. 21 dpr 327/2001.
Seguiva, quindi, in data 25 ottobre 2018, l'immissione nel possesso dei beni ad opera dell'ente espropriante e veniva, quindi, emesso il decreto di esproprio n. 12631 del 4 luglio 2023.
Con ricorso ex art 281 undecies c.p.c., art. 54 d.P.R. 327 del 2001,
proponeva opposizione a detta stima, Parte_1 rassegnando le conclusioni sopra trascritte. Si costituivano i resistenti che chiedevano il rigetto dell'opposizione.
Espletata la CTU, ritenuta necessaria ai fini della liquidazione della indennità di esproprio e di occupazione, la Corte si è riservata di decidere, assegnando termini per note difensive con cui le parti hanno ribadito ed illustrato le rispettive domande ed eccezioni, contestando quelle avversarie.
Esaminando l'eccezione preliminare di inammissibilità ed improcedibilità del giudizio sollevata dalla difesa dei resistenti, deve rilevarsene l'infondatezza.
Gli stessi, infatti, sostengono che nel decreto di esproprio viene attestata l'espropriazione di 4571 mq per un importo di euro 14 mq e per un totale di euro 63994 oltre indennità di occupazione di urgenza, importo corrispondente a quello stabilito dalla commissione arbitrale, circostanza da cui discenderebbe che la ricorrente ha recepito la rideterminazione effettuata dal collegio arbitrale, facendovi acquiescenza.
Detta doglianza è infondata, atteso che nello stesso decreto di esproprio espressamente si indica la non condivisione all'indennità determinata dalla terza arbitrale e che avverso detta stima è stata proposta opposizione.
Passando all'esame del merito, va precisato che il bene immobile oggetto di giudizio e di procedura espropriativa, censito al catasto al
Fg 56 partt 602 e 603 (derivanti dalla soppressione della particella 28), di proprietà dei resistenti , e Controparte_1 Controparte_2
è sito in Comune di Pesaro e consiste in un terreno Controparte_3 necessario per la costruzione delle opere complementari della terza corsia A14 in Comune di Pesaro (completamento Interquartieri,
Circonvallazione di Muraglia), più in specifico, per la costruzione di una vasca di laminazione delle piene del torrente Geneca. Detto terreno ha un'estensione totale di mq 7452 ed oggetto di ablazione è stata la superficie pari a mq 4432.
Il ctu nominato, alla cui relazione il collegio intende far riferimento nella condivisione del metodo utilizzato, ha accertato che detto terreno, sia al momento della dichiarazione di pubblica utilità che in quello in cui è stato emesso il decreto di esproprio, risulta in parte destinato alla formazione di spazi inedificabili (strade e pertinenze stradali) e in parte con destinazione secondo le previsioni del V6 Vp (verde attrezzato) di cui all'art. 3.2.3.1 “comma 2” delle NTA dello strumento urbanistico generale del Comune di Pesaro, con la conseguenza che, ai fini della stima dell'indennità di espropriazione, il bene è da ritenersi inedificabile e, dunque, da valutarsi ex art. 40 DPR 327/2001, dovendosi tuttavia evidenziare che, al fine di determinare il valore venale effettivo del bene, si dovrà tenere conto, in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, delle obbiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio.
Il terreno de quo, è infatti, sito in zona F, ovverosia in zona destinata alle attrezzature urbane, ove non sono previste superfici coperte ma solamente spazi per parchi e giardini, piazze ed aree pedonali ed ove potranno essere realizzate piccole strutture di tipo leggero per ospitare servizi di custodia e di ristoro, per attività didattiche e di informazione che potranno occupare una percentuale di terreno come indicata dalle
NTA,
In altri termini, il fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli dell'edificatorietà, deve ricevere un'effettiva e documentata valutazione di mercato che rispecchi le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), purché assentite dalla normativa vigente, previo conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Cassazione civile sez. I, 24/05/2019, (ud.
09/04/2019, dep. 24/05/2019), n.14230), non potendosi condividere l'impostazione del ricorrente che ritiene che detto terreno vada indennizzato come non edificabile tout court, prescindendo, quindi, dalla cd utilizzazioni intermedie, sul presupposto che nella zona de qua le NTA impongono esplicitamente di evitare interventi di impermeabilizzazione del terreno, avendo il ctu chiarito che, sulla base della legge regionale n. 22/2011 e relativi criteri applicativi (D.G.R. n.
53/2014) riguardanti la verifica di compatibilità idraulica e l'invarianza idraulica, ogni intervento che provoca impermeabilizzazione dei suoli ed aumento di velocità di corrivazione deve prevedere azioni correttive volte a mitigarne gli effetti, consistenti essenzialmente nella realizzazione di volumi di invaso finalizzati alla laminazione di picchi di pioggia, con la conseguenza che la norma non esclude alcuna possibilità edificatoria.
Invero, l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell'edificabilità legale, ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6527Sez. 1, n.
25314 del 25/10/2017, Rv. 646577 - 01; Sez. 6 - 1, n. 3168 del
01/02/2019, Rv. 652677 - 01); la stima, dunque, deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, atteso che, nel caso in esame, il fondo, sito in zona F, è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà e che, quindi, ha una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (Sez. 1, n. 19295 del 19/07/2018, Rv. 649681
- 01).
Orbene, il ctu, al fine di determinare il valore venale del bene, ha condivisibilmente ritenuto di utilizzare il criterio del valore di trasformazione per quella porzione di terreno pari a mq 333.40 che, seppure inedificabile, è suscettibile di una possibilità di utilizzo ulteriore rispetto a quella meramente agricola secondo le previsioni del prg, mentre per la restante parte di terreno, pari a mq 4098.60, il criterio della stima comparativa, utilizzando, quindi, i prezzi di vendita di terreni con caratteristiche simili acquisiti dalle agenzie immobiliari della zona ed ha così determinato per detta fascia di terreno un valore unitario pari ad euro 8.75/mq.
Sulla base dei parametri meglio indicati nella relazione e che qui devono intendersi per richiamati, il ctu ha allora condivisibilmente quantificato l'indennità di esproprio, con valutazione alla data del decreto di esproprio del 04/07/2023, in euro 61.421,71, di cui euro
35.862,75 per il terreno agricolo (8.75 x 4098.60) ed euro 20.447.96 per i 333.40 mq suscettibili di utilizzazione ulteriore rispetto a quella agricola.
A tal riguardo, deve evidenziarsi che, senza alcuna plausibile ragione, il ctu, nella relazione definitiva, ha stimato il valore dell'area suscettibile di utilizzazione ulteriore in euro 25.558,96, senza operare la decurtazione del 20% che invece aveva applicato nella relazione preliminare.
Ritiene la Corte al proposito che proprio le ragioni sottese a tale decurtazione, ovverosia il fatto che il valore unitario di 25.558,96 è riferibile ad un'area prontamente edificabile a differenza di quella d'interesse che può essere edificata solo dopo l'approvazione di una convenzione, dopo aver dato l'incarico ad un tecnico e realizzato un progetto generale e dopo averne anticipato i costi e, soprattutto, dopo aver concordato l'intervento tra tutti i proprietari del comparto, con tutti i ritardi del caso ed il costo di anticipazioni di denaro per tempi indubbiamente più lunghi rispetto al caso di un singolo lotto privo degli oneri derivanti dalla partecipazione ad un comparto, giustifica la riduzione in misura del 20%, di talché il valore unitario dell'area de qua deve essere considerato pari ad euro 20.447.96
L'ausiliario nominato ha poi accertato che l'esecuzione dell'opera pubblica non determina alcun vantaggio speciale alla parte di fondo non espropriata e che, invece, per effetto della differenza di quota tra la l'opera di nuova realizzazione ed il terreno circostante, la proprietà residua viene a trovarsi a quota notevolmente inferiore rispetto alla quota del piano stradale realizzato, con riduzione della sua appetibilità commerciale anche in termini di sola valutazione agricola, circostanza che comporta per i proprietari, odierni resistenti, un danno da deprezzamento, tenuto conto anche della riduzione del 60% di superficie del terreno originario a seguito dell'esproprio, stimabile in misura del 30% e, quantificabile, quindi, in euro 8163.75.
Di conseguenza, in base alle risultanze della CTU, la complessiva (ed unica) indennità di esproprio - che riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione rimanente derivata dalla parziale ablazione del fondo (Cass. civ. n. 15696/2018) – va riconosciuta nella misura di €. 64.474,46 (come sopra indicata).
Passando ad esaminare le questioni concernenti la indennità di occupazione di urgenza, preordinata alla espropriazione, si osserva in primo luogo che questa va determinata secondo il criterio previsto dall'art. 50 DPR 8.6.2001 n. 327 - T.U. espropri - richiamato dall'art. 22 bis dello stesso decreto presidenziale e cioè in un importo corrispondente a 1/12 di quanto spettante a titolo di indennità di esproprio per ogni anno in cui si è protratta la occupazione e a 1/12 di quella annua per ogni mese o frazione di mese e, dunque, in €.
18.371,84 (€ 56.310,71 x 8.33% x (3+11/12) tenuto conto del periodo di occupazione dalla data di immissione in possesso – 25.10.2018 – sino alla data del versamento del deposito dell'indennità di esproprio integrativa - 6.10.2022.
Con riferimento al periodo da tenere in considerazione ai fini del calcolo della indennità di occupazione di urgenza si ritiene – in base ai principi affermati dalla Suprema Corte - che detta indennità “essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati”
(Cass. civ. n. 32415/2019; Cass. civ. n. 13203/2020). Ed infatti, la
"data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo" che segna il momento fino al quale è dovuta l'indennità di occupazione, a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22 bis, comma
5, non coincide con la data del pagamento effettivo ma con quella del deposito dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti, che produce effetti liberatori per l'espropriante.
Sono inoltre dovuti gli interessi legali sulla differenza tra le somme così come complessivamente riconosciute e quelle già versate a titolo di indennità di esproprio dall'ente espropriante presso la Cassa DD.PP. dalla data del decreto di esproprio fino alla data del pagamento. Sulla somma dovuta a titolo di indennità occupazione di urgenza sono dovuti gli interessi legali dalla scadenza di ogni anno, sull'importo maturato in detto anno, dalla data di immissione in possesso fino al pagamento, limitatamente alla differenza tra le somme così come complessivamente riconosciute e quelle già versate.
In tali interessi restano assorbiti quelli moratori che potrebbero maturare – nella stessa misura, tenuto conto che l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta e che non vi è prova di un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ciò che esclude la riconoscibilità della rivalutazione monetaria - solo dalla data della domanda (Cass. 9/3/2012, n. 3738)
In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, la ricorrente va condannata a rifondere alla controparte le spese del presente procedimento liquidate come da dispositivo (escluso l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale) in base al valore della controversa e tenuto conto dell'attività svolta;
in base all'esito del giudizio si ritiene di porre definitivamente a carico della ricorrente le spese sostenute per la CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, determina l'indennità di esproprio spettante a CP_1
, E nella somma
[...] Controparte_2 Controparte_3 di €. 64.474,46 e l'indennità di occupazione di urgenza in €. 18.371,84, oltre interessi legali come indicato in motivazione;
dispone che a differenza tra le somme riconosciute e quelle versate sia depositata presso la Cassa DD.PP.. Condanna a rifondere ai resistenti le spese del Parte_1 presente procedimento che si liquidano in complessivi euro 5250.00, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Pone definitivamente a carico della società ricorrente le spese sostenute per la CTU liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico