TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/09/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7943/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuyseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 1.7.2025 da 1) Parte_1
Nato a Roma, il 05/05/1991 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlotta Cornia del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nata a Milano il 07/04/1992 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in Milano in Viel Ungheria n. 46 con l'Avv. Marialuisa Antibelli del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Viareggio (Lucca) in data 01/10/2022 (anno 2022, atto n. 63, ufficio settimo, parte II, serie C) In separazione dei beni. FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/07/25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente stante l'obbligo di reciproco rispetto.
2. Con riferimento alla Casa Coniugale i coniugi concordano che:
a. la IG.ra continuerà ad abitare in via esclusiva l'immobile di Viale Ungheria 46 Pt_2 provvedendo al pagamento di tutte le spese condominiali, ordinarie e straordinarie della stessa, delle utenze e di tutte le altre spese relative all'immobile;
b. La IG.ra , a far tempo dal corrente mese di giugno 2025, provvederà a pagare Pt_2 integralmente la rata del mutuo cointestato acceso presso We Bank – Banco BPM che sino al mese di maggio 2025 è stata integralmente pagata dal IG. (doc. 5). Pt_1
c. Il IGnor si impegna a cedere a titolo oneroso, entro e non oltre il termine massimo Pt_1 del 31/10/25. la propria quota del 50% della casa coniugale sita in Milano, in Viale Ungheria
n. 46 (così individuata catastalmente: FOGLIO 535 - MAPPALE 188 - SUBALTERNO 13 - Viale
Ungheria n. 46, piano 4-S1, interno 138, scala G - zona censuaria 3 - categoria A/3 - classe 2 - consistenza 5,5 vani - superficie catastale totale 77 metri quadri - Rendita Catastale proposta
[D.M. 701/94] Euro 525,49 [cinquecentoventicinque virgola quarantanove], in esito a scheda di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni del 3 ottobre 2019 protocollo n.
MI0326063 in atti dal 4 ottobre 2019 [n. 93268.1/2019] alla IG , che accetta, con Pt_2 corresponsione dell'importo concordato ed accettato tra le parti pari ad € 28.695,00, importo pari all'acconto versato dal IG. in fase di acquisto e ad quota concordata tra le parti di Pt_1 quanto corrisposto dal IG. per il mutuo pregresso pagato fino al mese di maggio 2025 Pt_1 compreso.
Il IG. , si impegna altresì ad asportare dalla casa coniugale tutti i propri beni ed effetti Pt_1 personali con congruo anticipo rispetto alla data che sarà fissata per la cessione della quota del
50% del suddetto immobile, dando preavviso alla IG.ra . Pt_2
d. la IG.ra si accollerà integralmente il mutuo residuo cointestato tra i coniugi, acceso Pt_2 presso We Bank – Banco BPM, per un importo pari, al 30.6.2025, ad € 94.853,19. Detto mutuo verrà estinto mediante l'accensione di nuovo mutuo che verrà sottoscritto dalla IG.ra Pt_2 con istituto di credito di propria fiducia, liberando così il IG. da ogni e qualunque Pt_1 obbligazione relativa al pregresso mutuo cointestato.
Il IG. , pertanto, con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente punto 2d) Pt_1 ed al precedente punto 2c) dichiara di non avere null'altro a pretendere dalla IG.ra per Pt_2 qualunque causa, ragione o titolo, anche solo occasionata o connessa alla cessione del 50% della casa coniugale nonché al mutuo cointestato acceso presso We Bank – Banco BPM ed alla sua estinzione. e. Ai fini fiscali le parti invocano, per il trasferimento immobiliare sopra descritto, l'applicazione dei benefici previsti dalla Legge 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale
n.154 del 29 aprile 1999, pubblicata sulla G.U. 19 maggio 1999 n. 20 – 1 Serie Speciale, richiamando altresì il contenuto delle Circolari n.27 del 21 giugno 2012 e n. 18/E del 29 maggio
2013 dell'Agenzia delle Entrate in tema di trasferimenti in sede di separazioni e divorzi.
I costi di detta cessione saranno a carico della IG . Pt_2
3. Quanto al mantenimento:
a. i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
b. i coniugi depositano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni che ammontano, quanto al IGnor : Pt_1
- ad € 48.194,00 per la dichiarazione 2024,
- ad € 52.428,00 per la dichiarazione 2023 e
- ad € 47.411,00 per la dichiarazione 2022 (doc. 6 a. b. c.)
e quanto alla IG ammontano Pt_2
- ad € 5.189,00 per la dichiarazione 2024
- ad € 4.989,00 per la dichiarazione 2023
-ad € 5.207,00 per la dichiarazione 2022(doc. 7 a. b. c.);
c. i coniugi depositano altresì il saldo degli estratti conto dei rispettivi conti correnti al
31/12/2024, 2023 e 2022 che ammontano, quanto al IGnor Pt_1
- ad € 13.427,31 al 31/12/24
- ad € 14.581,83 al 31/12/23
- ad € 27.508,01 al 31/12/22 (doc. 8 a, b, c).
e quanto alla IG , Pt_2
- ad € 33.066,61 al 31/12/2024
- ad € 33.100,46 al 31/12/2023
- ad € 29.363,59 al 31/12/2022 (doc. 9 a, b, c)
d. i coniugi depositano altresì, quanto al conto corrente cointestato che gli stessi si impegnano a chiudere entro e non oltre il 31/10/25 con contestuale estinzione della carta prepagata ad esso collegata, il saldo degli estratti conto al 31/12/2022, 2023, 2024 che ammonta:
- ad € 0,00 al 31/12/24
- ad € 241,77 al 31/12/23
- ad € 15.671,35 al 31/12/22 (doc. 10, a,b,c)
4. Varie:
a. il IGnor dichiara di avere un'auto intestata modello Ford Fiesta, TG: GG504MK; Pt_1 b. sia il IG. che la IG.ra dichiarano di non avere altri immobili oltre alla casa Pt_1 Pt_2 familiare al 50% ciascuno c. I coniugi, con la corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente atto, in particolare con riferimento a quanto previsto al precedente punto 2) dichiarano espressamente di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi causa, ragione o titolo e di aver definito ogni questione e/o rapporto, tra loro pendente, di carattere personale, economica e patrimoniale, anche solo occasionata o connessa al pregresso rapporto matrimoniale e/o alla convivenza e/o alla separazione e/o a reciproche eventuali partite di debito-credito.
I coniugi si dichiarano soddisfatti dell'accordo raggiunto, precisando che non vi sarà alcun ulteriore obbligo di alcun genere compreso quello economico per il IGnor nei confronti Pt_1 della IG.ra e viceversa. Pt_2
d. i coniugi per quanto occorre possa esprimono il proprio consenso sin da ora al rilascio dei reciproci documenti validi per l'espatrio;
e. spese legali integralmente compensate tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Viareggio in data 01/10/2022
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Valentina Maderna
Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuyseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 1.7.2025 da 1) Parte_1
Nato a Roma, il 05/05/1991 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlotta Cornia del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nata a Milano il 07/04/1992 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in Milano in Viel Ungheria n. 46 con l'Avv. Marialuisa Antibelli del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Viareggio (Lucca) in data 01/10/2022 (anno 2022, atto n. 63, ufficio settimo, parte II, serie C) In separazione dei beni. FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/07/25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separatamente stante l'obbligo di reciproco rispetto.
2. Con riferimento alla Casa Coniugale i coniugi concordano che:
a. la IG.ra continuerà ad abitare in via esclusiva l'immobile di Viale Ungheria 46 Pt_2 provvedendo al pagamento di tutte le spese condominiali, ordinarie e straordinarie della stessa, delle utenze e di tutte le altre spese relative all'immobile;
b. La IG.ra , a far tempo dal corrente mese di giugno 2025, provvederà a pagare Pt_2 integralmente la rata del mutuo cointestato acceso presso We Bank – Banco BPM che sino al mese di maggio 2025 è stata integralmente pagata dal IG. (doc. 5). Pt_1
c. Il IGnor si impegna a cedere a titolo oneroso, entro e non oltre il termine massimo Pt_1 del 31/10/25. la propria quota del 50% della casa coniugale sita in Milano, in Viale Ungheria
n. 46 (così individuata catastalmente: FOGLIO 535 - MAPPALE 188 - SUBALTERNO 13 - Viale
Ungheria n. 46, piano 4-S1, interno 138, scala G - zona censuaria 3 - categoria A/3 - classe 2 - consistenza 5,5 vani - superficie catastale totale 77 metri quadri - Rendita Catastale proposta
[D.M. 701/94] Euro 525,49 [cinquecentoventicinque virgola quarantanove], in esito a scheda di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni del 3 ottobre 2019 protocollo n.
MI0326063 in atti dal 4 ottobre 2019 [n. 93268.1/2019] alla IG , che accetta, con Pt_2 corresponsione dell'importo concordato ed accettato tra le parti pari ad € 28.695,00, importo pari all'acconto versato dal IG. in fase di acquisto e ad quota concordata tra le parti di Pt_1 quanto corrisposto dal IG. per il mutuo pregresso pagato fino al mese di maggio 2025 Pt_1 compreso.
Il IG. , si impegna altresì ad asportare dalla casa coniugale tutti i propri beni ed effetti Pt_1 personali con congruo anticipo rispetto alla data che sarà fissata per la cessione della quota del
50% del suddetto immobile, dando preavviso alla IG.ra . Pt_2
d. la IG.ra si accollerà integralmente il mutuo residuo cointestato tra i coniugi, acceso Pt_2 presso We Bank – Banco BPM, per un importo pari, al 30.6.2025, ad € 94.853,19. Detto mutuo verrà estinto mediante l'accensione di nuovo mutuo che verrà sottoscritto dalla IG.ra Pt_2 con istituto di credito di propria fiducia, liberando così il IG. da ogni e qualunque Pt_1 obbligazione relativa al pregresso mutuo cointestato.
Il IG. , pertanto, con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente punto 2d) Pt_1 ed al precedente punto 2c) dichiara di non avere null'altro a pretendere dalla IG.ra per Pt_2 qualunque causa, ragione o titolo, anche solo occasionata o connessa alla cessione del 50% della casa coniugale nonché al mutuo cointestato acceso presso We Bank – Banco BPM ed alla sua estinzione. e. Ai fini fiscali le parti invocano, per il trasferimento immobiliare sopra descritto, l'applicazione dei benefici previsti dalla Legge 6 marzo 1987 n.74 e della sentenza della Corte Costituzionale
n.154 del 29 aprile 1999, pubblicata sulla G.U. 19 maggio 1999 n. 20 – 1 Serie Speciale, richiamando altresì il contenuto delle Circolari n.27 del 21 giugno 2012 e n. 18/E del 29 maggio
2013 dell'Agenzia delle Entrate in tema di trasferimenti in sede di separazioni e divorzi.
I costi di detta cessione saranno a carico della IG . Pt_2
3. Quanto al mantenimento:
a. i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento;
b. i coniugi depositano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni che ammontano, quanto al IGnor : Pt_1
- ad € 48.194,00 per la dichiarazione 2024,
- ad € 52.428,00 per la dichiarazione 2023 e
- ad € 47.411,00 per la dichiarazione 2022 (doc. 6 a. b. c.)
e quanto alla IG ammontano Pt_2
- ad € 5.189,00 per la dichiarazione 2024
- ad € 4.989,00 per la dichiarazione 2023
-ad € 5.207,00 per la dichiarazione 2022(doc. 7 a. b. c.);
c. i coniugi depositano altresì il saldo degli estratti conto dei rispettivi conti correnti al
31/12/2024, 2023 e 2022 che ammontano, quanto al IGnor Pt_1
- ad € 13.427,31 al 31/12/24
- ad € 14.581,83 al 31/12/23
- ad € 27.508,01 al 31/12/22 (doc. 8 a, b, c).
e quanto alla IG , Pt_2
- ad € 33.066,61 al 31/12/2024
- ad € 33.100,46 al 31/12/2023
- ad € 29.363,59 al 31/12/2022 (doc. 9 a, b, c)
d. i coniugi depositano altresì, quanto al conto corrente cointestato che gli stessi si impegnano a chiudere entro e non oltre il 31/10/25 con contestuale estinzione della carta prepagata ad esso collegata, il saldo degli estratti conto al 31/12/2022, 2023, 2024 che ammonta:
- ad € 0,00 al 31/12/24
- ad € 241,77 al 31/12/23
- ad € 15.671,35 al 31/12/22 (doc. 10, a,b,c)
4. Varie:
a. il IGnor dichiara di avere un'auto intestata modello Ford Fiesta, TG: GG504MK; Pt_1 b. sia il IG. che la IG.ra dichiarano di non avere altri immobili oltre alla casa Pt_1 Pt_2 familiare al 50% ciascuno c. I coniugi, con la corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente atto, in particolare con riferimento a quanto previsto al precedente punto 2) dichiarano espressamente di non avere più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi causa, ragione o titolo e di aver definito ogni questione e/o rapporto, tra loro pendente, di carattere personale, economica e patrimoniale, anche solo occasionata o connessa al pregresso rapporto matrimoniale e/o alla convivenza e/o alla separazione e/o a reciproche eventuali partite di debito-credito.
I coniugi si dichiarano soddisfatti dell'accordo raggiunto, precisando che non vi sarà alcun ulteriore obbligo di alcun genere compreso quello economico per il IGnor nei confronti Pt_1 della IG.ra e viceversa. Pt_2
d. i coniugi per quanto occorre possa esprimono il proprio consenso sin da ora al rilascio dei reciproci documenti validi per l'espatrio;
e. spese legali integralmente compensate tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Viareggio in data 01/10/2022
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Valentina Maderna
Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG