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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/10/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2675/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OV
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott.ssa Barbara De Munari Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2675/2025 promossa da
, con il patrocinio dell'avv. RUFFATO SILVIA, come da mandato in atti;
Parte_1
Parte attrice contro
Controparte_1 Convenuta contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: divorzio
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Signor e la Sig.ra ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire a carico della Sig. il 50% delle spese straordinarie documentate sostenute dal padre CP_1 per il figlio e non sostenute con i redditi del figlio stesso, stante la situazione di confermata e Per_1 certificata invalidità. pagina 1 di 3 Con vittoria di spese di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...], e nata il Parte_1 Controparte_1
12/10/1977 a OV (PD), contraevano matrimonio con rito civile in data 13.05.2000 in Vedelago
(TV), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune, al n. 2, Parte I, anno
2000. Per_ Dalla loro unione sono nati i figli il 15.04.2001 in Camposampiero (PD), il 07.01.2007 in Per_1
DE (PD), , il 26.06.2011 in AD (PD), il 11.08.2005 in DE (PD). Per_3 Per_4
Nel giudizio di separazione, i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di AD il
26.05.2020 e la separazione è stata omologata il 28.05.2020.
Le condizioni della separazione prevedono un assegno di mantenimento a carico del marito e a favore della moglie di 400 euro al mese e il mantenimento integrale del figlio a carico del padre. Per_1
In data 9.07.2025, il sig. depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza Parte_1 di scioglimento del matrimonio, senza riconoscimento alcuno di assegno divorzile a favore della moglie perché nel frattempo aveva rinvenuto una stabile relazione (anche se oramai conclusa) ed era nelle condizioni di lavorare;
il ricorrente chiedeva che la convenuta partecipasse alle spese straordinarie del figlio maggiorenne ma invalido. Per_1
All'udienza del 2.10.2025, compariva la sola parte ricorrente, la quale si riportava alle conclusioni di cui al ricorso, come riportate in epigrafe. Il Giudice, dunque, verificata la ritualità della notifica del ricorso
(andava a buon fine quella depositata come “notifica 3.6.25”), dichiarava la contumacia di parte convenuta e dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza di parte resistente;
ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, si riservava di riferirne al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti avanti al Presidente delegato del Tribunale.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto all'assegno divorzile della moglie, la stessa non si è costituita né ha dedotto di avervi diritto;
pertanto, null'altro le è dovuto dal passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio. pagina 2 di 3 Quanto alla ripartizione delle spese straordinarie sostenute per il figlio maggiorenne ma invalido Per_1 civile e portatore di handicap in situazione di gravità ex art 3, comma 3, L. 104/1992 (soffre di un disturbo dello spettro autistico, epilessia, rotoscoliosi destro-convessa dorso-lombrae), sottoposto ad ads, la domanda formulata dal ricorrente va accolta, in considerazione degli obblighi solidaristici dei genitori nel mantenimento dello stesso ai sensi dell'art. 337 septies, comma 2, cc.
Considerato che il giudizio ha ad oggetto la pronuncia sullo stato, e, in ogni caso la convenuta non si è opposta alle domande del ricorrente, le spese del procedimento meritano di restare a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 contratto il 13.05.2000 in Vedelago (TV), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile del medesimo Comune, al n. 2, Parte I, anno 2000;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle Controparte_1 spese straordinarie per il figlio a far data dalla domanda;
Per_1
4) spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in AD, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OV
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dott.ssa Barbara De Munari Giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2675/2025 promossa da
, con il patrocinio dell'avv. RUFFATO SILVIA, come da mandato in atti;
Parte_1
Parte attrice contro
Controparte_1 Convenuta contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: divorzio
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Signor e la Sig.ra ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) stabilire a carico della Sig. il 50% delle spese straordinarie documentate sostenute dal padre CP_1 per il figlio e non sostenute con i redditi del figlio stesso, stante la situazione di confermata e Per_1 certificata invalidità. pagina 1 di 3 Con vittoria di spese di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...], e nata il Parte_1 Controparte_1
12/10/1977 a OV (PD), contraevano matrimonio con rito civile in data 13.05.2000 in Vedelago
(TV), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune, al n. 2, Parte I, anno
2000. Per_ Dalla loro unione sono nati i figli il 15.04.2001 in Camposampiero (PD), il 07.01.2007 in Per_1
DE (PD), , il 26.06.2011 in AD (PD), il 11.08.2005 in DE (PD). Per_3 Per_4
Nel giudizio di separazione, i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di AD il
26.05.2020 e la separazione è stata omologata il 28.05.2020.
Le condizioni della separazione prevedono un assegno di mantenimento a carico del marito e a favore della moglie di 400 euro al mese e il mantenimento integrale del figlio a carico del padre. Per_1
In data 9.07.2025, il sig. depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza Parte_1 di scioglimento del matrimonio, senza riconoscimento alcuno di assegno divorzile a favore della moglie perché nel frattempo aveva rinvenuto una stabile relazione (anche se oramai conclusa) ed era nelle condizioni di lavorare;
il ricorrente chiedeva che la convenuta partecipasse alle spese straordinarie del figlio maggiorenne ma invalido. Per_1
All'udienza del 2.10.2025, compariva la sola parte ricorrente, la quale si riportava alle conclusioni di cui al ricorso, come riportate in epigrafe. Il Giudice, dunque, verificata la ritualità della notifica del ricorso
(andava a buon fine quella depositata come “notifica 3.6.25”), dichiarava la contumacia di parte convenuta e dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza di parte resistente;
ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, si riservava di riferirne al Collegio.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti avanti al Presidente delegato del Tribunale.
Alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dal disinteresse della parte convenuta per il processo, non vi è dubbio circa il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Quanto all'assegno divorzile della moglie, la stessa non si è costituita né ha dedotto di avervi diritto;
pertanto, null'altro le è dovuto dal passaggio in giudicato della presente sentenza di divorzio. pagina 2 di 3 Quanto alla ripartizione delle spese straordinarie sostenute per il figlio maggiorenne ma invalido Per_1 civile e portatore di handicap in situazione di gravità ex art 3, comma 3, L. 104/1992 (soffre di un disturbo dello spettro autistico, epilessia, rotoscoliosi destro-convessa dorso-lombrae), sottoposto ad ads, la domanda formulata dal ricorrente va accolta, in considerazione degli obblighi solidaristici dei genitori nel mantenimento dello stesso ai sensi dell'art. 337 septies, comma 2, cc.
Considerato che il giudizio ha ad oggetto la pronuncia sullo stato, e, in ogni caso la convenuta non si è opposta alle domande del ricorrente, le spese del procedimento meritano di restare a carico di chi le ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 contratto il 13.05.2000 in Vedelago (TV), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile del medesimo Comune, al n. 2, Parte I, anno 2000;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle Controparte_1 spese straordinarie per il figlio a far data dalla domanda;
Per_1
4) spese di lite a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in AD, nella camera di consiglio del 20.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti
pagina 3 di 3