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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
UD.
3.4.2025 N. 799/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Di Fazio, presso lo studio del quale in Reggio Calabria, via del Gelsomino n. 19, sono elettivamente domiciliati
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente I procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Parte_2
Sezione Lavoro – il per Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) previo accertamento della violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti supplenti - anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, con sentenza n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia dell'unione Europea della 18.5.2022 resa nella causa C-450/2021 nonché della recentissima sentenza del 27 ottobre 2023 n. 29961 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - riconoscere il beneficio della c.d. Carta del docente all'odierno ricorrente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, e per l'effetto
2) accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui (per un totale di € ite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici ante immissione in ruolo, e pertanto per l'anno 2023-2024;
3) accertare e dichiarare il diritto del prof. ad usufruire del Parte_2 beneficio economico di € 500,00 annui (pe ramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici ante immissione in ruolo, e pertanto per gli anni 2023-2024 e 2024-2025;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento distratte ex art. 93 cpc.”. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, opponendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui
[...] al ricorso e la parziale prescrizione del diritto, con conseguente rigetto delle avversarie pretese e accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma;
5. rigettare le istanze istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
All'udienza del 3 aprile 2025, l'Avv. Di Fazio ha precisato che la domanda della docente è riferita all'anno scolastico 2024/2025 e il Giudice, esaurita Parte_1 la discussione e ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza.
2 *** * ***
1. e sono due insegnanti che nel Parte_1 Parte_2 corso degli anni hanno prestato plurimi servizi in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare, per quanto rileva ai fini di causa, presta Parte_1 attualmente servizio presso l'I.S. “Torriani” di con contratto dal 5.9.2024 al CP_1
30.6.2025, con orario completo (cfr. stato matricolare).
, invece, ha svolto i seguenti servizi: Parte_2
- nell'a.s. 2023/2024, con contratto dal 12.9.2023 al 30.6.2024, per n. 6 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Torriani di Cremona, oltre ulteriori spezzoni orari di 6 ore settimanali nel periodo dal 31.10.2023 al
3.12.2023, presso l'I.S. “Stanga” di CP_1
- nell'a.s. 2024/2025, con contratto dal 5.09.2024 al 30.06.2025, per n. 20 ore di servizio settimanali, presso la Scuola primaria “Benvenuti” di
Ombriano.
Con il presente giudizio, i lavoratori si dolgono di essere stati espressamente e illegittimamente esclusi, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Concludono, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
*
2.1. Si osserva, preliminarmente, che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare, da un lato, la “espressa e tempestiva richiesta e attivazione” e, dall'altro, “le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che i ricorrenti neppure avrebbero potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
3 Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che i ricorrenti hanno invocato l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
*
2.2. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
2.3. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
4 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al
5 beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dalil ricorrente): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
*
2.4. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano
6 ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento delle odierne parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
*
2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*
2.6 Venendo, da ultimo, all'eccezione difensiva svolta dal
[...]
, secondo cui la carta del docente non spetterebbe agli Controparte_1
7 insegnanti precari con incarico inferiore al 50% dell'orario di cattedra, ritiene il
Giudicante che – pur a fronte di un persistente contrasto tra i giudici di merito – ragioni di uniformità e prevedibilità della decisione inducano al superamento del precedente orientamento assunto da questo Tribunale e all'adesione alla tesi ormai nettamente prevalente (Cfr. C. Appello Bari, n. 51/2025; Trib. Milano, n. 358/2025), che afferma l'irrilevanza del monte orario svolto dal docente destinatario di incarichi che, comunque, si esprimano nel solco della didattica annua, come nel caso di specie.
*** * ***
3 Alla luce di tutto quanto sopra osservato, deve essere affermato il diritto di
[...]
di ottenere la carta docente per l'a.s. 2024/2025, nonché di Pt_1 [...]
di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e Parte_2
2024/2025.
Il beneficio deve essere riconosciuto, per l'a.s. 2023/2024, nella misura di €
500,00, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali come per legge, avendo il ricorrente lavorato con incarico fino al 30 giugno.
Quanto, poi, all'annualità 2024/2025, rivendicata da entrambi i ricorrenti, non coglie nel segno l'eccezione difensiva secondo cui il beneficio non dovrebbe essere riconosciuto in relazione all'anno in corso, “non potendosi escludere” la cessazione anticipata del servizio: tale circostanza, infatti, è dedotta in termini puramente eventuali e non è idonea a superare l'unico dato oggettivo, costituito dal conferimento degli incarichi fino al termine delle lezioni o per l'intero anno scolastico e con orario completo. Né si può trascurare, in chiave sistematica, che lo stesso legislatore, con il D.L. n. 69/2023, conv. con Legge n. 103/2023, aveva riconosciuto il beneficio sin dall'inizio dell'anno scolastico, avendo riguardo alla durata prevista del contratto di lavoro, e che tale attribuzione risulta maggiormente coerente con la funzione di aggiornamento.
Cionondimeno, deve darsi atto dell'intervento, nelle more del ricorso, della Legge di Bilancio 2025, la quale, con l'art. 85, ha esteso il beneficio in questione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, prevedendo, altresì, che la misura del bonus venga rideterminata annualmente con decreto ministeriale, entro l'importo massimo di € 500,00.
8 Poiché, peraltro, allo stato non v'è certezza che la previsione trovi concreta applicazione già dal corrente anno scolastico, per l'a.s. 2024/2025 - sussistendone i presupposti - deve essere accertato il diritto dei ricorrenti di percepire la carta docente nella medesima misura in cui la stessa è riconosciuta ai docenti di ruolo.
Considerato che entrambi i docenti, attualmente, sono assunti a tempo determinato, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a loro disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
l'importo riconosciuto, infine, deve essere aumentato della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia e delle annualità riconosciute, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione di quella istruttoria, in quanto la trattazione e la decisione della causa sono avvenute nella medesima udienza e non hanno richiesto alcuna differente attività defensionale, cfr. Corte d'Appello Milano, n. 138/2024), con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per l'a.s. Parte_1
2024/2025, nella medesima misura spettante ai docenti di ruolo, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in motivazione;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta Parte_2 docente per l'a.s. 2023/2024, per l'importo di € 500,00, nonché per l'a.s. 2024/2025, nella medesima misura spettante ai docenti di ruolo, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in motivazione
9 per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre € 21,50 per contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv. Di Fazio, dichiaratasi antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 3 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
10
3.4.2025 N. 799/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Di Fazio, presso lo studio del quale in Reggio Calabria, via del Gelsomino n. 19, sono elettivamente domiciliati
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente I procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Parte_2
Sezione Lavoro – il per Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) previo accertamento della violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti supplenti - anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, con sentenza n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia dell'unione Europea della 18.5.2022 resa nella causa C-450/2021 nonché della recentissima sentenza del 27 ottobre 2023 n. 29961 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - riconoscere il beneficio della c.d. Carta del docente all'odierno ricorrente, atteso che ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria l'Amministrazione scolastica ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, e per l'effetto
2) accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa ad usufruire del beneficio Parte_1 economico di € 500,00 annui (per un totale di € ite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici ante immissione in ruolo, e pertanto per l'anno 2023-2024;
3) accertare e dichiarare il diritto del prof. ad usufruire del Parte_2 beneficio economico di € 500,00 annui (pe ramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici ante immissione in ruolo, e pertanto per gli anni 2023-2024 e 2024-2025;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento distratte ex art. 93 cpc.”. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, opponendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui
[...] al ricorso e la parziale prescrizione del diritto, con conseguente rigetto delle avversarie pretese e accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma;
5. rigettare le istanze istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
All'udienza del 3 aprile 2025, l'Avv. Di Fazio ha precisato che la domanda della docente è riferita all'anno scolastico 2024/2025 e il Giudice, esaurita Parte_1 la discussione e ritiratosi in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente sentenza.
2 *** * ***
1. e sono due insegnanti che nel Parte_1 Parte_2 corso degli anni hanno prestato plurimi servizi in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare, per quanto rileva ai fini di causa, presta Parte_1 attualmente servizio presso l'I.S. “Torriani” di con contratto dal 5.9.2024 al CP_1
30.6.2025, con orario completo (cfr. stato matricolare).
, invece, ha svolto i seguenti servizi: Parte_2
- nell'a.s. 2023/2024, con contratto dal 12.9.2023 al 30.6.2024, per n. 6 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Torriani di Cremona, oltre ulteriori spezzoni orari di 6 ore settimanali nel periodo dal 31.10.2023 al
3.12.2023, presso l'I.S. “Stanga” di CP_1
- nell'a.s. 2024/2025, con contratto dal 5.09.2024 al 30.06.2025, per n. 20 ore di servizio settimanali, presso la Scuola primaria “Benvenuti” di
Ombriano.
Con il presente giudizio, i lavoratori si dolgono di essere stati espressamente e illegittimamente esclusi, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Concludono, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
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2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
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2.1. Si osserva, preliminarmente, che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare, da un lato, la “espressa e tempestiva richiesta e attivazione” e, dall'altro, “le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che i ricorrenti neppure avrebbero potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
3 Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che i ricorrenti hanno invocato l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti, che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
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2.2. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
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2.3. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
4 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al
5 beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro CP_1 alle supplenze annuali (quali sono sempre state, di fatto, quelle prestate dalil ricorrente): non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
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2.4. Alla luce di tutto quanto premesso, si ritiene che i principi richiamati debbano trovare piena applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisano
6 ragioni obiettive in grado di giustificare un differente trattamento delle odierne parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo.
Il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento, come detto, attiene al livello qualitativo, che deve essere garantito da tutti i docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere ugualmente elevato, a prescindere dalla natura – indeterminata o precaria – del rapporto di servizio;
ciò, peraltro, è ancor più vero quando il docente – anche in forza di plurimi contratti in successione o in sovrapposizione – finisca per prestare servizio per l'intero Anno Scolastico o, comunque, per un arco temporale significativo e rilevante, tenuto conto della funzione propria del beneficio in oggetto.
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2.5. D'altronde, in questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata la
Corte di Cassazione, proprio all'esito del richiamato rinvio pregiudiziale ex art. 363bis
c.p.c., con la già citata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
Il Giudice di Legittimità, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
La Suprema Corte, inoltre, ha escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
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2.6 Venendo, da ultimo, all'eccezione difensiva svolta dal
[...]
, secondo cui la carta del docente non spetterebbe agli Controparte_1
7 insegnanti precari con incarico inferiore al 50% dell'orario di cattedra, ritiene il
Giudicante che – pur a fronte di un persistente contrasto tra i giudici di merito – ragioni di uniformità e prevedibilità della decisione inducano al superamento del precedente orientamento assunto da questo Tribunale e all'adesione alla tesi ormai nettamente prevalente (Cfr. C. Appello Bari, n. 51/2025; Trib. Milano, n. 358/2025), che afferma l'irrilevanza del monte orario svolto dal docente destinatario di incarichi che, comunque, si esprimano nel solco della didattica annua, come nel caso di specie.
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3 Alla luce di tutto quanto sopra osservato, deve essere affermato il diritto di
[...]
di ottenere la carta docente per l'a.s. 2024/2025, nonché di Pt_1 [...]
di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e Parte_2
2024/2025.
Il beneficio deve essere riconosciuto, per l'a.s. 2023/2024, nella misura di €
500,00, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali come per legge, avendo il ricorrente lavorato con incarico fino al 30 giugno.
Quanto, poi, all'annualità 2024/2025, rivendicata da entrambi i ricorrenti, non coglie nel segno l'eccezione difensiva secondo cui il beneficio non dovrebbe essere riconosciuto in relazione all'anno in corso, “non potendosi escludere” la cessazione anticipata del servizio: tale circostanza, infatti, è dedotta in termini puramente eventuali e non è idonea a superare l'unico dato oggettivo, costituito dal conferimento degli incarichi fino al termine delle lezioni o per l'intero anno scolastico e con orario completo. Né si può trascurare, in chiave sistematica, che lo stesso legislatore, con il D.L. n. 69/2023, conv. con Legge n. 103/2023, aveva riconosciuto il beneficio sin dall'inizio dell'anno scolastico, avendo riguardo alla durata prevista del contratto di lavoro, e che tale attribuzione risulta maggiormente coerente con la funzione di aggiornamento.
Cionondimeno, deve darsi atto dell'intervento, nelle more del ricorso, della Legge di Bilancio 2025, la quale, con l'art. 85, ha esteso il beneficio in questione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, prevedendo, altresì, che la misura del bonus venga rideterminata annualmente con decreto ministeriale, entro l'importo massimo di € 500,00.
8 Poiché, peraltro, allo stato non v'è certezza che la previsione trovi concreta applicazione già dal corrente anno scolastico, per l'a.s. 2024/2025 - sussistendone i presupposti - deve essere accertato il diritto dei ricorrenti di percepire la carta docente nella medesima misura in cui la stessa è riconosciuta ai docenti di ruolo.
Considerato che entrambi i docenti, attualmente, sono assunti a tempo determinato, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a loro disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
l'importo riconosciuto, infine, deve essere aumentato della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n. 29961/2023).
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4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia e delle annualità riconosciute, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione di quella istruttoria, in quanto la trattazione e la decisione della causa sono avvenute nella medesima udienza e non hanno richiesto alcuna differente attività defensionale, cfr. Corte d'Appello Milano, n. 138/2024), con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per l'a.s. Parte_1
2024/2025, nella medesima misura spettante ai docenti di ruolo, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in motivazione;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta Parte_2 docente per l'a.s. 2023/2024, per l'importo di € 500,00, nonché per l'a.s. 2024/2025, nella medesima misura spettante ai docenti di ruolo, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come in motivazione
9 per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre € 21,50 per contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv. Di Fazio, dichiaratasi antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 3 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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