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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/11/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1004/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1004/2025 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], residente in [...]
Squero n.62, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Di Biase, presso il C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliata in Itri (LT), Largo Mameli n.10, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nato a [...], in data [...], residente in [...]
Squero.62, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Redivo, presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliato in Formia (LT), Via S. Janni n. 29, Parco Belvedere del Pavone, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Le parti concludevano congiuntamente in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 01/10/2025, con le integrazioni di cui alle note scritte depositate in data 22-23/10/2025, come segue:
“1) SEPARAZIONE E AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATI
I coniugi, SI.ra e SI. , si separano consensualmente e sono pertanto Parte_1 Controparte_1 autorizzati a vivere separati, con l'obbligo reciproco di rispettare la privacy e le scelte di vita personali dell'altro.
2) FIGLIO MINORE: AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
Il figlio minore, , nato a [...] il [...], è affidato in regime di affidamento condiviso Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, SI.ra , presso la casa Parte_1 coniugale.
3) RESPONSABILITÀ GENITORIALE
La responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.
Le decisioni di ordinaria gestione potranno essere prese disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza del figlio.
4-A) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Ravenna, Via Antico Squero, 62, di proprietà esclusiva del SI. , Controparte_1
è assegnata in godimento alla SI.ra , in quanto genitore collocatario del figlio minore, Parte_1 affinché vi continui a vivere con lui. Le spese relative alla gestione ordinaria e alla gestione e manutenzione ordinaria dell'immobile saranno ad esclusivo carico della SI.ra . Le spese di manutenzione Parte_1 straordinaria resteranno a carico del proprietario, SI. . Controparte_1
L'immobile sarà lasciato dal SI. ntro il termine di 7 gg. dal provvedimento del Magistrato, così da CP_1 consentire allo stesso di effettuare tutte le operazioni di trasloco, durante il quale il SI. è Controparte_1 autorizzato, per concorde consenso, a prelevare i seguenti beni:
- scrivania dello studio
- cassaforte dello studio
- pensili dello studio
- libreria dello studio
- plafoniera dello studio
- scarpiera della veranda piccola
- tv della camera da letto
- mobiletto bar
4-B) SUL CONSENSO ALLA VENDITA DELLA CASA CONIUGALE – CONDIZIONI Entrambe le parti manifestano sin d'ora il loro consenso a che la casa coniugale sopra indicata, di proprietà esclusiva del di metratura elevata con giardino condominiale e pertanto impegnativa anche nella CP_1 gestione ordinaria e straordinaria, venga venduta a terzi.
Con modalità tali da garantire il diritto di abitazione al figlio ed alla S.ra senza alcuna soluzione di Pt_1 continuità, il corrispettivo della vendita prefata verrà utilizzato dal SI. al fine di acquistare altra CP_1 soluzione immobiliare più piccola e meno impegnativa nella gestione (di metratura in ogni caso non inferiore a 60 mq, comprensiva di garage, ascensore ed essere in regola con le certificazioni inerenti gli impianti elettrici – idraulici – termici, con infissi a taglio termico, climatizzata), per il figlio e per la madre.
Precisa che il nuovo immobile dovrà essere ubicato in zona centrale e dovrà essere ammobiliato ovvero potranno essere (ove compatibili) utilizzati gli arredi della casa coniugale;
in tal caso il trasloco e tutto quanto ne consegue saranno ad esclusivo carico del sig. Controparte_1
L'immobile sarà intestato al figlio, previa autorizzazione del giudice tutelare, con trasferimento del diritto di assegnazione della casa coniugale nel medesimo immobile, nel rispetto dei modi e termini di legge collegati all'istituto.
In sede notarile verranno rilasciate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio inerenti le regolarità urbanistiche-edilizie-catastali nonché la obbligatoria certificazione energetica e tutto quanto ulteriormente fosse richiesto ai fini normativi per la validità del trasferimento immobiliare.
5) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
Salvo diverso e più favorevole accordo tra le parti, il padre, SI. , potrà vedere e tenere con Controparte_1 Per_ sé il figlio secondo le seguenti modalità:
• a weekend alterni, dal sabato alla domenica;
• due pomeriggi infrasettimanali, con modalità da concordare tra i genitori in base agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
• durante le vacanze pasquali, per tre giorni;
• durante le vacanze natalizie, per sette giorni anche non consecutivi, da alternarsi di anno in anno tra il periodo di Natale e quello di Capodanno;
• durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori si impegnano a favorire i rapporti del figlio con i rispettivi rami parentali. Viene in ogni caso autorizzata reciprocamente la modifica delle condizioni di visita in base alle reciproche esigenze anche lavorative, previa richiesta e conferma da aversi anche tramite messaggio telefonico. In particolare, viene sin d'ora previsto, in aggiunta rispetto alla calendarizzazione sopra elencata, che nelle giornate in cui la madre dovrà seguire turni di lavoro notturni, il figlio potrà essere portato a casa del padre prima dell'inizio del turno e sarà cura del padre accompagnare il figlio l'indomani mattina all'ingresso scolastico.
6) MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 Per_ ordinario del figlio un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato dalla beneficiaria. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) SE ST
Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative) necessarie per il figlio, previo accordo tra i genitori e documentate, saranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna.
8) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L'assegno unico universale per il figlio sarà percepito interamente dalla madre, SI.ra che Parte_1 lo impiegherà per le esigenze del minore, con rinuncia da effettuare sul sito INPS, entro il 25.10.2025.
9) MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al suo mantenimento, un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con le medesime modalità previste per il mantenimento del figlio.
10) AVVIO DI UN PERCORSO ALLA GENITORIALITA'
Le parti consensualmente si impegnano ad avviare un percorso psicologico o psiterapico familiare finalizzato a dare sostegno alla genitorialità, della durata non inferiore a 6 mesi a partire dal provvedimento di omologa della Magistratura. Gli eventuali costi (se presenti) saranno suddivisi a metà tra i coniugi.
11) SE LI
Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
12) RINUNCIA
Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a tutte le domande, eccezioni e istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di separazione giudiziale, autorizzando e richiedendo la conversione dell'odierno procedimento.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/05/2025 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da , con il quale contraeva matrimonio con rito concordatario in data Controparte_1
08.09.2010 in Ravenna, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, al n. 138, p. II, serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nato il figlio minore nato a [...]
Ravenna il 30/06/2012, e che successivamente la prosecuzione della convivenza fosse divenuta intollerabile tanto da addivenire alla decisione di separarsi.
Con decreto emesso in data 08/05/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
01/10/2025 per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 05/06/2025 il P.M. interveniva nel procedimento. Con comparsa depositata in data 29/08/2025 si costituiva in giudizio che, Controparte_1 contestate le allegazioni della ricorrente, non si opponeva alla domanda sullo status, ma chiedeva disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate da . Parte_1
All'udienza di comparizione del 01/10/2025 il Giudice relatore delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis c.p.c., alla quale gli stessi aderivano congiuntamente, con le integrazioni di cui alle note scritte depositate in data 22-23/10/2025, sopra riportate in corsivo.
Con ordinanza del 24.10.2025 il Giudice relatore delegato rimetteva pertanto la causa in decisione al
Collegio sulla precisazione congiunta delle conclusioni.
In data 29/10/2025 il P.M. concludeva come in atti, per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
1. La domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta. Il fallimento del tentativo di conciliazione e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
2. Quanto alle conclusioni congiunte formulate dalle parti, relative alle statuizioni accessorie della separazione tra loro, le stesse non si pongono in contrasto con gli interessi tutelati del figlio minore né contrastano con norme imperative o di ordine pubblico e pertanto possono essere Per_1 integralmente recepite.
Il Collegio dà altresì atto degli ulteriori accordi tra le parti, occasionati dalla separazione, di cui alla domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1004/2025 R.G., così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a DN (UKR), in [...]_1
05.03.1984, C.F. , e , nato a Formia, in [...] C.F._1 Controparte_1
31.05.1973, C.F. avendo i coniugi contratto matrimonio con rito C.F._2 concordatario in data 08.09.2010 in Ravenna, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, al n. 138, p. II, serie A;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
3) provvede, quanto alle condizioni accessorie della separazione, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sopra riportate e qui da intendersi integralmente richiamate e recepite, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
4) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione di legge, all'esito del passaggio in giudicato;
5) spese di lite compensate tra le parti, come da domanda congiunta.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1004/2025 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], residente in [...]
Squero n.62, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Mirko Di Biase, presso il C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliata in Itri (LT), Largo Mameli n.10, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, nato a [...], in data [...], residente in [...]
Squero.62, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Redivo, presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliato in Formia (LT), Via S. Janni n. 29, Parco Belvedere del Pavone, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI Le parti concludevano congiuntamente in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato all'udienza del 01/10/2025, con le integrazioni di cui alle note scritte depositate in data 22-23/10/2025, come segue:
“1) SEPARAZIONE E AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATI
I coniugi, SI.ra e SI. , si separano consensualmente e sono pertanto Parte_1 Controparte_1 autorizzati a vivere separati, con l'obbligo reciproco di rispettare la privacy e le scelte di vita personali dell'altro.
2) FIGLIO MINORE: AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
Il figlio minore, , nato a [...] il [...], è affidato in regime di affidamento condiviso Persona_1 ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, SI.ra , presso la casa Parte_1 coniugale.
3) RESPONSABILITÀ GENITORIALE
La responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice.
Le decisioni di ordinaria gestione potranno essere prese disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza del figlio.
4-A) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Ravenna, Via Antico Squero, 62, di proprietà esclusiva del SI. , Controparte_1
è assegnata in godimento alla SI.ra , in quanto genitore collocatario del figlio minore, Parte_1 affinché vi continui a vivere con lui. Le spese relative alla gestione ordinaria e alla gestione e manutenzione ordinaria dell'immobile saranno ad esclusivo carico della SI.ra . Le spese di manutenzione Parte_1 straordinaria resteranno a carico del proprietario, SI. . Controparte_1
L'immobile sarà lasciato dal SI. ntro il termine di 7 gg. dal provvedimento del Magistrato, così da CP_1 consentire allo stesso di effettuare tutte le operazioni di trasloco, durante il quale il SI. è Controparte_1 autorizzato, per concorde consenso, a prelevare i seguenti beni:
- scrivania dello studio
- cassaforte dello studio
- pensili dello studio
- libreria dello studio
- plafoniera dello studio
- scarpiera della veranda piccola
- tv della camera da letto
- mobiletto bar
4-B) SUL CONSENSO ALLA VENDITA DELLA CASA CONIUGALE – CONDIZIONI Entrambe le parti manifestano sin d'ora il loro consenso a che la casa coniugale sopra indicata, di proprietà esclusiva del di metratura elevata con giardino condominiale e pertanto impegnativa anche nella CP_1 gestione ordinaria e straordinaria, venga venduta a terzi.
Con modalità tali da garantire il diritto di abitazione al figlio ed alla S.ra senza alcuna soluzione di Pt_1 continuità, il corrispettivo della vendita prefata verrà utilizzato dal SI. al fine di acquistare altra CP_1 soluzione immobiliare più piccola e meno impegnativa nella gestione (di metratura in ogni caso non inferiore a 60 mq, comprensiva di garage, ascensore ed essere in regola con le certificazioni inerenti gli impianti elettrici – idraulici – termici, con infissi a taglio termico, climatizzata), per il figlio e per la madre.
Precisa che il nuovo immobile dovrà essere ubicato in zona centrale e dovrà essere ammobiliato ovvero potranno essere (ove compatibili) utilizzati gli arredi della casa coniugale;
in tal caso il trasloco e tutto quanto ne consegue saranno ad esclusivo carico del sig. Controparte_1
L'immobile sarà intestato al figlio, previa autorizzazione del giudice tutelare, con trasferimento del diritto di assegnazione della casa coniugale nel medesimo immobile, nel rispetto dei modi e termini di legge collegati all'istituto.
In sede notarile verranno rilasciate le dichiarazioni sostitutive di atto notorio inerenti le regolarità urbanistiche-edilizie-catastali nonché la obbligatoria certificazione energetica e tutto quanto ulteriormente fosse richiesto ai fini normativi per la validità del trasferimento immobiliare.
5) DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
Salvo diverso e più favorevole accordo tra le parti, il padre, SI. , potrà vedere e tenere con Controparte_1 Per_ sé il figlio secondo le seguenti modalità:
• a weekend alterni, dal sabato alla domenica;
• due pomeriggi infrasettimanali, con modalità da concordare tra i genitori in base agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
• durante le vacanze pasquali, per tre giorni;
• durante le vacanze natalizie, per sette giorni anche non consecutivi, da alternarsi di anno in anno tra il periodo di Natale e quello di Capodanno;
• durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori si impegnano a favorire i rapporti del figlio con i rispettivi rami parentali. Viene in ogni caso autorizzata reciprocamente la modifica delle condizioni di visita in base alle reciproche esigenze anche lavorative, previa richiesta e conferma da aversi anche tramite messaggio telefonico. In particolare, viene sin d'ora previsto, in aggiunta rispetto alla calendarizzazione sopra elencata, che nelle giornate in cui la madre dovrà seguire turni di lavoro notturni, il figlio potrà essere portato a casa del padre prima dell'inizio del turno e sarà cura del padre accompagnare il figlio l'indomani mattina all'ingresso scolastico.
6) MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 Per_ ordinario del figlio un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato dalla beneficiaria. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) SE ST
Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative) necessarie per il figlio, previo accordo tra i genitori e documentate, saranno sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna.
8) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
L'assegno unico universale per il figlio sarà percepito interamente dalla madre, SI.ra che Parte_1 lo impiegherà per le esigenze del minore, con rinuncia da effettuare sul sito INPS, entro il 25.10.2025.
9) MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al suo mantenimento, un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con le medesime modalità previste per il mantenimento del figlio.
10) AVVIO DI UN PERCORSO ALLA GENITORIALITA'
Le parti consensualmente si impegnano ad avviare un percorso psicologico o psiterapico familiare finalizzato a dare sostegno alla genitorialità, della durata non inferiore a 6 mesi a partire dal provvedimento di omologa della Magistratura. Gli eventuali costi (se presenti) saranno suddivisi a metà tra i coniugi.
11) SE LI
Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
12) RINUNCIA
Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a tutte le domande, eccezioni e istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di separazione giudiziale, autorizzando e richiedendo la conversione dell'odierno procedimento.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/05/2025 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale da , con il quale contraeva matrimonio con rito concordatario in data Controparte_1
08.09.2010 in Ravenna, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, al n. 138, p. II, serie A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nato il figlio minore nato a [...]
Ravenna il 30/06/2012, e che successivamente la prosecuzione della convivenza fosse divenuta intollerabile tanto da addivenire alla decisione di separarsi.
Con decreto emesso in data 08/05/2025, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data
01/10/2025 per la comparizione personale delle parti e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero presso la Procura di Ravenna.
In data 05/06/2025 il P.M. interveniva nel procedimento. Con comparsa depositata in data 29/08/2025 si costituiva in giudizio che, Controparte_1 contestate le allegazioni della ricorrente, non si opponeva alla domanda sullo status, ma chiedeva disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate da . Parte_1
All'udienza di comparizione del 01/10/2025 il Giudice relatore delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis c.p.c., alla quale gli stessi aderivano congiuntamente, con le integrazioni di cui alle note scritte depositate in data 22-23/10/2025, sopra riportate in corsivo.
Con ordinanza del 24.10.2025 il Giudice relatore delegato rimetteva pertanto la causa in decisione al
Collegio sulla precisazione congiunta delle conclusioni.
In data 29/10/2025 il P.M. concludeva come in atti, per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
1. La domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta. Il fallimento del tentativo di conciliazione e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
2. Quanto alle conclusioni congiunte formulate dalle parti, relative alle statuizioni accessorie della separazione tra loro, le stesse non si pongono in contrasto con gli interessi tutelati del figlio minore né contrastano con norme imperative o di ordine pubblico e pertanto possono essere Per_1 integralmente recepite.
Il Collegio dà altresì atto degli ulteriori accordi tra le parti, occasionati dalla separazione, di cui alla domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1004/2025 R.G., così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a DN (UKR), in [...]_1
05.03.1984, C.F. , e , nato a Formia, in [...] C.F._1 Controparte_1
31.05.1973, C.F. avendo i coniugi contratto matrimonio con rito C.F._2 concordatario in data 08.09.2010 in Ravenna, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, al n. 138, p. II, serie A;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
3) provvede, quanto alle condizioni accessorie della separazione, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sopra riportate e qui da intendersi integralmente richiamate e recepite, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
4) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione di legge, all'esito del passaggio in giudicato;
5) spese di lite compensate tra le parti, come da domanda congiunta.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè