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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 4289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4289 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV OL nella causa civile iscritta al n° 7176/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to NICOLA Parte_1
DE e dall'avv.to CLAUDIA CASTRO ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale del primo, in Partinico, Via
Canaletto n. 5,
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
- convenuto contumace –
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con l'avv. MARCO DI GLORIA
-convenuto-
All'esito dell'udienza del 13.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia del convenuto. CP_1
1 In parziale accoglimento del ricorso, condanna il al Controparte_3
pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 25.160,85, per i titoli di cui in parte motiva, oltre accessori di legge dal 14.3.2025 sino al soddisfo.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite tra la ricorrente e il convenuto e CP_1
condanna quest'ultimo alla rifusione della restante metà, che liquida in euro 2.300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente e l CP_2
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU, già CP_1
liquidate con separato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.6.2023, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso che all'esito del giudizio n. 4053/2019 r.g. il Tribunale di Palermo, sez. lav., in data aveva emesso, il 15/1/2021, sentenza con la quale accoglieva la impugnativa di licenziamento proposta dalla ricorrente, condannando il a Controparte_1
corrisponderle un danno pari all'ammontare delle retribuzioni non corrispostele a far data dall'11/8/2018 (data di efficacia del comminato licenziamento) e sino al
31/12/2019 (data di cessazione della validità del contratto a tempo determinato stipulato con la p.a.) e che la detta sentenza era divenuta definitiva, deduceva che l'ente convenuto non aveva provveduto ad erogarle quanto oggetto della succitata sentenza, nonostante l'invio di apposita diffida, né a liquidare le somme spettanti.
Domandava di quantificare le somme dovute alla ricorrente (a titolo di retribuzioni non corrisposte a far data dall'11/8/2018 e sino al 31/12/2019, di accessori di legge, di contributi previdenziali ed assistenziali e di t.f.r.) e di condannare la amministrazione convenuta al pagamento delle stesse.
Il convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, CP_1
rimanendo pertanto contumace.
L' si costituiva in giudizio, facendo atto di prontezza a ricevere i CP_2
contributi eventualmente dovuti, nei limiti della prescrizione maturata.
La causa, istruita mediante ctu contabile, è stata decisa.
2 Va in primo luogo dichiarata la contumacia del convenuto, stante la CP_1
sua mancata costituzione in giudizio, nonostante la rituale citazione.
Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Quanto alla domanda relativa al pagamento delle somme di cui alla sentenza del
15/1/2021, in atti, la stessa risulta fondata, considerata la statuizione contenuta nella detta pronuncia, passata in giudicato, e la mancata allegazione e prova di fatti modificativi o estintivi del diritto della ricorrente ad averle corrisposte.
In ordine alla quantificazione delle stesse, si ritiene di condividere le risultanze della ctu contabile espletata, in quanto l'elaborato peritale è esente da vizi logico giuridici ed i calcoli effettuati appaiono corretti.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento, in favore della CP_1
ricorrente, dell'importo di euro 25.160,85 a titolo di risarcimento del danno pari all'ammontare delle retribuzioni non corrispostele a far data dall'11/8/2018 e sino al
31/12/2019, compreso quanto spettante a titolo di rivalutazione e interessi sino al
14.3.2025 (data di deposito della relazione), cui vanno aggiunti rivalutazione e interessi dal 14.3.2025 sino al soddisfo.
La domanda di pagamento del TFR, invece, non può essere accolta, in quanto formulata in maniera generica e non sorretta da allegazioni specifiche e documenti che consentano di quantificarne l'ammontare.
Ed invero, dalla sentenza in atti emerge che la ricorrente ha lavorato per il convenuto con contratti a tempo determinato prorogati nel tempo, e che il CP_1
rapporto sia cessato per effetto del recesso ante tempus avente effetto dal 11.8.2018.
Tuttavia, non si dà atto in essa di quale qualifica professionale abbia in effetti rivestito la ricorrente nel tempo (se sempre la stessa, indicata all'inizio della parte motiva della sentenza, o diverse), né quale orario abbia osservato, né, ancora, risulta inequivocabilmente statuito che durata abbia avuto il rapporto e se si sia protratto senza soluzione di continuità sino al recesso.
In assenza di altri elementi probatori (essendo in atti solo la proroga da ultimo sino al 31.5.2017 e poi la proroga, con delibera del 28.12.2017- dunque di qualche mese successiva alla scadenza del 31.5.2017-, del rapporto per il periodo
3 dall'1.1.2018 al 31.12.2018) e ancor prima di allegazioni, da cui desumere i detti elementi, la relativa domanda di pagamento del TFR va respinta.
Quanto alla domanda relativa ai contributi previdenziali, deve rilevarsi in primo luogo come risulti infondata la domanda per come formulata in ricorso, atteso che le somme relative al periodo dall'11/8/2018 e sino al 31/12/2019, oggetto della sentenza sopra citata, hanno natura risarcitoria, e non retributiva e che semmai, pertanto, poteva essere domandato al datore il danno pari all'omesso versamento dei contributi, ma non anche il versamento dei detti contributi all' CP_2
La detta domanda peraltro, mai formulata nel giudizio n.r.g. 4053/2019, risulta ormai non più ammissibile, in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile, e il danno da omesso versamento dei contributi ricollegabile al recesso ante tempus è certamente ricompreso nel “deducibile”, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.21357 del 2021, secondo cui “…alla pronuncia n.
2822/97 sopra richiamata è dato, invero, desumere che il danno del quale il lavoratore illegittimamente estromesso ante tempus richieda il risarcimento da parte del datore di lavoro assume una connotazione unitaria con riguardo a tutte le componenti che ne costituiscono il titolo, ivi compreso il danno discendente dalla minore contribuzione conseguibile, pregiudizio già conosciuto in virtù dell'accertata illegittimità dell'intervenuto recesso illegittimo che non dia luogo, come nel caso esaminato, a reintegrazione nel posto di lavoro, e che si differenzia dal danno normalmente connesso all'omissione contributiva in corso di rapporto lavorativo…” e in cui si è dato atto che la pronuncia passata in giudicato che aveva riconosciuto una somma a titolo di risarcimento del danno per il recesso anticipato della datrice di lavoro dal contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le stesse parti, e che aveva richiamato le retribuzioni solo quale parametro della quantificazione, doveva ritenersi preclusiva di ogni ulteriore azione risarcitoria discendente dal medesimo titolo;
la pronuncia n.21357 sopra richiamata ha infatti concluso in tali termini “Ciò in relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali,
4 sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito): deve, pertanto, ritenersi preclusa una seconda pronuncia in relazione a diversa voce di credito che fosse stata già azionabile in precedente giudizio
(cfr., ex aliis, Cass. 26.2.2019 n. 5486, Cass. Cass. 30.10.2017 n. 25745, Cass. 23.2.2016
n. 3488, Cass. 30.6.2009 n. 15343).
Sussistono giusti motivi connessi al parziale accoglimento del ricorso per compensare per metà le spese di lite, mentre la restante metà, liquidata come in dispositivo, va posta a carico del convenuto. CP_1
Stante la posizione processuale dell' le spese di lite tra lo stesso e la CP_2
ricorrente vanno compensate integralmente.
Le spese della ctu contabile, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 14/10/2025.
IL GIUDICE
LV OL
5
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa LV OL nella causa civile iscritta al n° 7176/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to NICOLA Parte_1
DE e dall'avv.to CLAUDIA CASTRO ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale del primo, in Partinico, Via
Canaletto n. 5,
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
- convenuto contumace –
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con l'avv. MARCO DI GLORIA
-convenuto-
All'esito dell'udienza del 13.10.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia del convenuto. CP_1
1 In parziale accoglimento del ricorso, condanna il al Controparte_3
pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 25.160,85, per i titoli di cui in parte motiva, oltre accessori di legge dal 14.3.2025 sino al soddisfo.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite tra la ricorrente e il convenuto e CP_1
condanna quest'ultimo alla rifusione della restante metà, che liquida in euro 2.300,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente e l CP_2
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU, già CP_1
liquidate con separato provvedimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.6.2023, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso che all'esito del giudizio n. 4053/2019 r.g. il Tribunale di Palermo, sez. lav., in data aveva emesso, il 15/1/2021, sentenza con la quale accoglieva la impugnativa di licenziamento proposta dalla ricorrente, condannando il a Controparte_1
corrisponderle un danno pari all'ammontare delle retribuzioni non corrispostele a far data dall'11/8/2018 (data di efficacia del comminato licenziamento) e sino al
31/12/2019 (data di cessazione della validità del contratto a tempo determinato stipulato con la p.a.) e che la detta sentenza era divenuta definitiva, deduceva che l'ente convenuto non aveva provveduto ad erogarle quanto oggetto della succitata sentenza, nonostante l'invio di apposita diffida, né a liquidare le somme spettanti.
Domandava di quantificare le somme dovute alla ricorrente (a titolo di retribuzioni non corrisposte a far data dall'11/8/2018 e sino al 31/12/2019, di accessori di legge, di contributi previdenziali ed assistenziali e di t.f.r.) e di condannare la amministrazione convenuta al pagamento delle stesse.
Il convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, CP_1
rimanendo pertanto contumace.
L' si costituiva in giudizio, facendo atto di prontezza a ricevere i CP_2
contributi eventualmente dovuti, nei limiti della prescrizione maturata.
La causa, istruita mediante ctu contabile, è stata decisa.
2 Va in primo luogo dichiarata la contumacia del convenuto, stante la CP_1
sua mancata costituzione in giudizio, nonostante la rituale citazione.
Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Quanto alla domanda relativa al pagamento delle somme di cui alla sentenza del
15/1/2021, in atti, la stessa risulta fondata, considerata la statuizione contenuta nella detta pronuncia, passata in giudicato, e la mancata allegazione e prova di fatti modificativi o estintivi del diritto della ricorrente ad averle corrisposte.
In ordine alla quantificazione delle stesse, si ritiene di condividere le risultanze della ctu contabile espletata, in quanto l'elaborato peritale è esente da vizi logico giuridici ed i calcoli effettuati appaiono corretti.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento, in favore della CP_1
ricorrente, dell'importo di euro 25.160,85 a titolo di risarcimento del danno pari all'ammontare delle retribuzioni non corrispostele a far data dall'11/8/2018 e sino al
31/12/2019, compreso quanto spettante a titolo di rivalutazione e interessi sino al
14.3.2025 (data di deposito della relazione), cui vanno aggiunti rivalutazione e interessi dal 14.3.2025 sino al soddisfo.
La domanda di pagamento del TFR, invece, non può essere accolta, in quanto formulata in maniera generica e non sorretta da allegazioni specifiche e documenti che consentano di quantificarne l'ammontare.
Ed invero, dalla sentenza in atti emerge che la ricorrente ha lavorato per il convenuto con contratti a tempo determinato prorogati nel tempo, e che il CP_1
rapporto sia cessato per effetto del recesso ante tempus avente effetto dal 11.8.2018.
Tuttavia, non si dà atto in essa di quale qualifica professionale abbia in effetti rivestito la ricorrente nel tempo (se sempre la stessa, indicata all'inizio della parte motiva della sentenza, o diverse), né quale orario abbia osservato, né, ancora, risulta inequivocabilmente statuito che durata abbia avuto il rapporto e se si sia protratto senza soluzione di continuità sino al recesso.
In assenza di altri elementi probatori (essendo in atti solo la proroga da ultimo sino al 31.5.2017 e poi la proroga, con delibera del 28.12.2017- dunque di qualche mese successiva alla scadenza del 31.5.2017-, del rapporto per il periodo
3 dall'1.1.2018 al 31.12.2018) e ancor prima di allegazioni, da cui desumere i detti elementi, la relativa domanda di pagamento del TFR va respinta.
Quanto alla domanda relativa ai contributi previdenziali, deve rilevarsi in primo luogo come risulti infondata la domanda per come formulata in ricorso, atteso che le somme relative al periodo dall'11/8/2018 e sino al 31/12/2019, oggetto della sentenza sopra citata, hanno natura risarcitoria, e non retributiva e che semmai, pertanto, poteva essere domandato al datore il danno pari all'omesso versamento dei contributi, ma non anche il versamento dei detti contributi all' CP_2
La detta domanda peraltro, mai formulata nel giudizio n.r.g. 4053/2019, risulta ormai non più ammissibile, in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile, e il danno da omesso versamento dei contributi ricollegabile al recesso ante tempus è certamente ricompreso nel “deducibile”, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n.21357 del 2021, secondo cui “…alla pronuncia n.
2822/97 sopra richiamata è dato, invero, desumere che il danno del quale il lavoratore illegittimamente estromesso ante tempus richieda il risarcimento da parte del datore di lavoro assume una connotazione unitaria con riguardo a tutte le componenti che ne costituiscono il titolo, ivi compreso il danno discendente dalla minore contribuzione conseguibile, pregiudizio già conosciuto in virtù dell'accertata illegittimità dell'intervenuto recesso illegittimo che non dia luogo, come nel caso esaminato, a reintegrazione nel posto di lavoro, e che si differenzia dal danno normalmente connesso all'omissione contributiva in corso di rapporto lavorativo…” e in cui si è dato atto che la pronuncia passata in giudicato che aveva riconosciuto una somma a titolo di risarcimento del danno per il recesso anticipato della datrice di lavoro dal contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le stesse parti, e che aveva richiamato le retribuzioni solo quale parametro della quantificazione, doveva ritenersi preclusiva di ogni ulteriore azione risarcitoria discendente dal medesimo titolo;
la pronuncia n.21357 sopra richiamata ha infatti concluso in tali termini “Ciò in relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali,
4 sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito): deve, pertanto, ritenersi preclusa una seconda pronuncia in relazione a diversa voce di credito che fosse stata già azionabile in precedente giudizio
(cfr., ex aliis, Cass. 26.2.2019 n. 5486, Cass. Cass. 30.10.2017 n. 25745, Cass. 23.2.2016
n. 3488, Cass. 30.6.2009 n. 15343).
Sussistono giusti motivi connessi al parziale accoglimento del ricorso per compensare per metà le spese di lite, mentre la restante metà, liquidata come in dispositivo, va posta a carico del convenuto. CP_1
Stante la posizione processuale dell' le spese di lite tra lo stesso e la CP_2
ricorrente vanno compensate integralmente.
Le spese della ctu contabile, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 14/10/2025.
IL GIUDICE
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