Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1631 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1631/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. SAN DONATO MILANESE (MI) Parte_1 C.F._1 il 14/07/1973, con il patrocinio dell'Avv. BARBIERI GIANLUCA e dell'Avv. LIPARI MARIO
e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. MILANO il 29/01/1982, con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. CAVICCHI DAVIDE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE: pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale e così il divorzio dei SIi Parte_1
e , disponendone le relative annotazioni nei registi, alle
[...] Controparte_1 seguenti condizioni:
“ 1) si dà atto che la resistente è economicamente autosufficiente, in quanto svolge attività di impiegata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2) le figlie minori restano affidate ad entrambi i genitori con abitazione collocata presso la casa coniugale, con collocamento prevalente delle bambine presso la madre, con l'impegno di garantire alle stesse un tempo di permanenza adeguato e pressoché paritetico con entrambi i genitori e tenuto conto del preminente interesse delle figlie. I genitori stabiliscono, quindi, che il padre potrà vedere e tenere con sé le minori e Per_1
Pag. 1
A) - a fine settimana alternati dal sabato alle ore 15:00 sino al rientro presso l'abitazione della madre, che avverrà dopo cena e così la domenica dalle ore 15:00 sino al rientro presso l'abitazione della madre, che avverrà sempre dopo cena;
- un giorno alla settimana stabilito nel giovedì (e sempre compatibilmente con i turni lavorativi del SI ), il padre andrà a prendere le figlie alle ore 15:00 e le Parte_1 riaccompegnerà presso l'abitazione della madre dopo cena;
Fermo restando altri periodi durante la settimana, sempre compatibilmente con i turni lavorativi e che gli ex coniugi potranno concordare anticipatamente, sempre avendo cura di non creare disagio alle figlie minori ed alla loro attività scolastica;
B) le vacanze estive: entrambi i genitori si impegnano a trascorrere con le figlie un adeguato lasso di tempo, nei mesi di luglio o agosto;
tutte le spese relative al soggiorno ed eventuali attività delle figlie saranno a carico del genitore che le ha con sé. I genitori concorderanno i periodi estivi entro il 30 maggio di ogni anno, ciascun genitore sarà responsabile per i compiti delle figlie durante il periodo di permanenza presso di sé.
Quanto al residuo periodo estivo dopo la chiusura della scuola, i genitori si accorderanno in base alle rispettive disponibilità economiche e cercando di andare incontro il più possibile ai desideri delle figlie. Per il residuo periodo varranno i tempi di permanenza concordati.
C) le vacanze natalizie verranno trascorse preferibilmente presso l'abitazione della madre, come avvenuto negli ultimi anni, e staranno con la madre per il periodo a Per_1 Per_2 partire dalla fine della scuola sino al 31 dicembre, e l'altro a partire dal 31 dicembre sino al rientro a scuola sarà trascorso con il padre;
D) le vacanze pasquali: saranno godute dai genitori, ad anni alterni, integralmente, e quando il turno della madre per tali vacanze cada in un fine settimana paterno, il padre lo potrà recuperare godendo di due fine settimana consecutivi, successivi al periodo festivo.
3) il SI si obbliga a cedere quale forma di mantenimento e nel Parte_1 contesto dei bisogni della famiglia, il 50% pari alla sua comproprietà dell'immobile sito in
Locate Triulzi (MI), Via Cavalli n. 3 e luogo di residenza coniugale, anche a tacitazione in via tombale di ogni pretesa e di ogni eventuale sua posizione debitoria nei confronti della resistente. A fronte di quanto sopra, la SIa si obbliga ad Controparte_1 accollarsi integralmente le rate di mutuo e spese ancora dovute all'istituto bancario erogante, sino alla conclusione;
4) dichiarare che la cessione dell'unità immobiliare di cui sopra sarà sottoposta a condizione risolutiva, in forza della quale, in caso di mancato pagamento da parte della resistente, di un numero complessivo di 5 (cinque) rate, anche non consecutive, del rateo mensile del contratto di mutuo, essa sarà da intendersi risolta ad ogni effetto di legge e con la riacquisizione della proprietà in capo al SI;
Parte_1
Pag. 2 5) con l'esecuzione del trasferimento di cui al punto 3) che precede, dare atto che le parti hanno definito in via e modo di transazione ogni rapporto patrimoniale pendente sino alla data odierna e con reciproca rinuncia ad ogni domanda o pretesa, in relazione ai rapporti patrimoniali tra coniugi;
6) il ricorrente verserà un assegno periodico mensile, essendosi tenuto conto della misura di mantenimento già garantita al punto che precede, pari complessivamente ad Euro
700,00 mensili, oltre al 50% delle sole spese straordinarie come da protocollo e linee guida del Tribunale di Milano.
Dare atto che nel caso di comprovata e documentata impossibilità per il SI , Parte_1 che comporti una interruzione della sua attività lavorativa per almeno 5 giorni lavorativi al mese (anche non consecutivi), lo stesso potrà concordare con il coniuge la riduzione in percentuale dell'assegno mensile, per il periodo di competenza in cui presterà una ridotta attività lavorativa;
7) le parti prestano il relativo consenso per il rilascio dei documenti necessari per le figlie minori per eventuali espatri.
PARTE RESISTENTE:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Locate Triulzi (MI), il 31 maggio 2008, Atto n. 8, Parte II, Serie A, anno 2008, dai signori , Controparte_1 nata a [...], il [...], codice fiscale , e C.F._2 Parte_1
, nato a [...], il [...], codice fiscale
[...]
; C.F._1
- disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori , nata a [...], il 4 Persona_3 settembre 2009, e , nata a [...], il [...]; Persona_4
- disporre che le figlie minori vivano prevalentemente con la madre e presso di lei abbiano la residenza, attualmente in Locate Triulzi (MI), via Cavalli n. 3;
- disporre, ex art. 337-sexies c.c., l'assegnazione della casa familiare e delle sue pertinenze, sita in Locate Triulzi (MI), via Cavalli n. 3, in favore della signora P_
; descrizione dell'immobile, anche ai fini della trascrizione della sentenza (doc. 4
[...] fascicolo del ricorrente): appartamento posto al piano primo, composto di tre locali ed accessori, con annesso vano di cantina posto al piano terra, di sua pertinenza esclusiva;
il tutto censito nel catasto fabbricati di predetto Comune come segue: Foglio 5, Mappale
203, Subalterno 7, via Cavalli n. 3, piano T-1, Cat. A/3, Classe 3, Vani 5,5, Rendita catastale Euro 440,28, l'appartamento; Foglio 5, Mappale 207, Subalterno 10, piano T,
Cat. C/6, Classe 2, Mq. 16, Rendita catastale Euro 42,14, un box;
Foglio 5, Mappale 207,
Subalterno 11, piano T, Cat. C/6, Classe 2, Mq. 16, Rendita catastale Euro 42,14, un secondo box;
- disporre che le figlie minori vedano il padre e stiano con lui, secondo accordi che verranno presi di volta in volta dai genitori e sentite le figlie, tenendo conto delle loro preferenze e inclinazioni e, comunque, nel loro prevalente interesse, statuendo un calendario minimo
Pag. 3 di visite che, progressivamente nel tempo, preveda che il padre le tenga con sé, con il loro consenso: almeno due pomeriggi a settimana;
i fine settimana alternati, con pernottamento da sabato mattina, indicativamente dalle ore 10, fino a domenica sera dopo cena;
tre settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo, da concordare entro la fine di marzo di ogni anno;
festività Natalizie e Pasquali ad anni alternati, con modalità da concordare entro la fine del mese di ottobre di ogni anno;
- porre a carico del signor , ed a favore della signora Parte_2 P_
, un assegno mensile, per il contributo al mantenimento ordinario delle stesse, di
[...]
Euro 1.000,00 (Euro 500,00 per ciascuna figlia), da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- disporre che le spese straordinarie per il mantenimento delle figlie vengano ripartite al
50% tra i genitori, secondo le regole delle linee guida adottate dal Tribunale di Milano, che qui si trascrivono:
“Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità
(requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Il padre contribuirà al pagamento di tali spese secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e ortopediche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Pag.
4 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore che anticiperà le spese dovrà inviare
(a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito concordatario in Locate Triulzi (MI), il 31 maggio 2008, Atto n. 8, Parte II, Serie
A, anno 2008;
− dal matrimonio sono nate (4.9.2009, Lodi) e (27.1.2012, Lodi); Per_1 Per_2
− i coniugi si sono separati con decreto di omologa n. 4925/19 reso da questo Tribunale in data 28 marzo 2019 (RG 3657/2018);
− all'esito del procedimento n. 3080/2020, questo Tribunale, pronunciando sulla domanda di modifica delle condizioni introdotta da , ha così disposto con Parte_1 decreto 12.4.2022: “1) in parziale accoglimento del ricorso di Parte_1 dispone la modifica della clausola n. 4) delle condizioni di separazione consensuale, come omologate con decreto n. 4925/19 reso da questo Tribunale in data 28/03/2019
e per l'effetto dispone che il sig. , per il periodo compreso tra il Parte_1
30/12/2020 e il 30/09/2021, contribuisca al mantenimento delle figlie minori e Per_1
mediante versamento alla madre, entro il giorno 30 di ogni mese, della somma Per_2 mensile di €500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle
Pag. 5 spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano e al
50% del rateo di mutuo della casa coniugale;
conferma integralmente, con decorrenza dal mese di ottobre 2021, le condizioni di separazione consensuale di cui al predetto decreto di omologa”
− con ricorso del 4.9.2024, ha chiesto, oltre alla pronunzia Parte_1 divorzile, di darsi atto dell'autosufficienza economica della moglie, di disporre l'affidamento condiviso delle figlie, con assegnazione della casa coniugale a , P_ diritti di visita delle figlie come meglio precisati in atti, un assegno di mantenimento per le figlie pari a 700,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con riduzione in caso di comprovata impossibilità di procurarsi redditi, oltre al trasferimento della propria quota della casa coniugale alla moglie, purché la stessa si accollasse integralmente il mutuo;
− si è costituita la controparte che ha aderito alla domanda di divorzio, nonché a quelle in punto di affidamento, collocamento prevalente e assegnazione della casa familiare;
ha chiesto disciplinarsi i diritti di visita secondo le preferenze delle figlie e di stabilire un assegno di mantenimento pari a 1.000,00 euro complessivi per le figlie, oltre al 50% delle spese extra assegno;
− le parti sono state sentite all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 13.12.2024 e, integrata la documentazione economica del ricorrente, con ordnanza
24.12.2024 sono stati assunti i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.;
− all'udienza del 29.1.2025 sono state sentite le figlie minori della coppia;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter
c.p.c. il 10.4.2025, previa concessione di termini a ritroso ex art. 473-bis.28 c.p.c. assegnati in misura massima come per legge;
− la camera di consiglio si è svolta il 23/04/2025.
2. La domanda relativa alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n.
898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto ex art. 711 c.p.c. del 28.3.2019, dopo essere comparsi avanti al Presidente f.f. il 15.2.2019.
Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente
Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3
n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Per quanto attiene alle figlie minori, può senz'altro disporsi il regime di affido condiviso, in assenza di elementi ostativi – anche tenuto conto dell'ascolto di e – e sulla Per_1 Per_2 concorde richiesta delle parti, in continuità con il decreto di omologa della separazione.
Pag. 6 Le minori sono collocate in prevalenza presso la madre, circostanza dalla quale discende l'assegnazione della casa coniugale, sita in Locate Triulzi (MI), via Cavalli n. 3, con ogni pertinenza e quanto l'arreda.
In merito ai tempi di permanenza delle figlie con il padre, le stesse hanno riferito:
− : “Durante la settimana stiamo col PÀ solo il mercoledì (quando non è il suo Per_1 weekend) dalle 3.30-4.00 fino alle 8.30. Mio PÀ abita a Landriano. Da Locate in macchina ci si mette 10 minuti. Non passiamo il weekend intero con PÀ”;
− : “Sto con il PÀ il mercoledì. Ci viene a prendere verso le tre. Poi a weekend Per_2 alternati, ma non dormiamo lì”;
Da tempo, dunque, il regime di frequentazione padre-figlie prevede un pomeriggio a settimana, dal primo pomeriggio e sino a dopo cena, oltre a finesettimana alternati, che tuttavia non prevedono il pernotto presso il ricorrente.
La statuizione del Tribunale, dunque, non può che coincidere con questo attuale assetto, così come di fatto già applicato e corrispondente alla volontà, espressa in modo maturo e convincente, delle minori e . Per_1 Per_2
L'eventuale reintroduzione dei pernottamenti presso il padre presuppone la convergente intenzione di genitori e figli, allo stato non manifestata;
in ogni caso, il calendario in questa sede fornito può, considerando l'età della prole, essere oggetto di adeguamenti e ampliamenti, sull'accordo dei genitori e previa verifica dell'interesse delle minori.
Il padre potrà inoltre tenere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze estive.
Le principali festività dell'anno saranno alternate tra i genitori e, comunque, saranno oggetto di organizzazione apposita che tenga conto della volontà, degli interessi e degli impegni delle figlie minori.
4. L'unico sostanziale elemento su cui le parti divergono attiene alla quantificazione dell'assegno di mantenimento indiretto per le figlie.
Occorre ricordare, a mente di quanto prevede l'art. 337-ter c.c., che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, in conformità al principio di proporzionalità e tenuto conto delle esigenze dei figli, del tempo di permanenza presso ciascun genitore, delle rispettive risorse economiche e dell'impatto dei rispettivi incombenti in punto di accudimento (da ultimo, Cass. 2941/25).
In proposito, il Collegio osserva che:
− In sede di separazione, l'assegno di mantenimento era stato concordato dai coniugi in
1.000,00 euro mensili.
− Con decreto 12.4.2022, questo Tribunale aveva ridotto, per il solo periodo compreso tra il 30.12.2020 e il 30.9.2021, detto importo a soli 500,00 euro, avendo ravvisato una
“oggettiva incidenza della pandemia da Covid-19 sull'attività del ricorrente” (pag. 3 decreto citato) per quelle sole mensilità, prevedendo poi che a “partire dal mese di
Pag. 7 ottobre 2021, tenuto conto della ripresa dell'attività del ricorrente come risulta dalla documentazione in atti, va confermato a carico del sig. il complessivo Parte_1 importo di €1.000,00 concordato in sede di separazione consensuale”.
− In questa sede, il ricorrente ha dedotto, al fine di ottenere la riduzione di tale contributo a 700,00 euro mensili, la persistenza di condizioni reddituali deteriori rispetto al 2019, anche a fronte della sopravvenuta convivenza con una nuova compagna e del conseguente riparto di spese abitative comuni.
− La resistente ha insistito per la conferma della misura (1.000,00 euro) già concordata nel 2019, contestando le allegazioni di controparte quanto alla contrazione dei propri redditi;
− con ordinanza 24.12.2024, non reclamata, il giudice relatore, ex art. 473-bis.22 c.p.c., ha confermato integralmente i provvedimenti della separazione, ivi incluso quello relativo al mantenimento.
Il Tribunale ritiene che la misura di 1.000,00 euro debba essere confermata per plurimi e concorrenti motivi.
Le richieste di riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole non trovano riscontro
– e anzi sembrano contraddette – dalla documentazione offerta dal ricorrente. Il confronto tra il modello PF 2020 (anno d'imposta 2019) e il modello PF 2023 (anno d'imposta 2022) smentisce infatti la ricostruzione del ricorrente: per il 2019, il reddito complessivo dichiarato
(RN1) era pari a 18.646,00 euro, mentre, per il 2022, l'analogo parametro ammonta a
22.680,00 euro. Anche dal quadro F01 (ricavi), emerge, per il 2019, un importo di
35.388,00 e, per il 2022, di 38.000,00 euro.
Peraltro, la condizione economica di non è neppure riprodotta in modo fedele Parte_1 dagli atti – come del resto già rilevato dal Collegio nel provvedimento del 2022 – in quanto i redditi dichiarati per il 2019 erano sostanzialmente incompatibili con l'assunzione di un obbligo di versamento pari a 1.000,00 euro/mese e ancor meno coerenti con le dichiarazioni rese in udienza il 13.12.2024, ove ha riferito che “all'epoca della Parte_1 separazione, la situazione era migliore, si guadagnava qualcosa di più, addirittura fino a
4.000-5.000 euro al mese”.
Già nel 2022, il Tribunale, pronunciandosi sulla richiesta di riduzione dell'assegno mensile, aveva così scritto: “D'altra parte, rispetto alle dichiarazioni fiscali prodotte in atti, preme rilevare la complessiva l'inverosimiglianza e conseguente inattendibilità di quanto ivi riportato, sia in rapporto ai redditi del ricorrente (pari a €22.352,00 nel 2018 ed €18.646,00 nel 2019), sia alle spese mediamente sostenute (considerando rateo di mutuo per
€250,00, il canone di locazione per €450,00) e sia, infine, alle somme concordate in sede di separazione a titolo di contributo per i figli (€500,00 per ciascuna figlia), che risultano insostenibili in base ai soli proventi indicati (circa € 1.800 mensili nel 2018 e circa €1.500 mensili nel 2019). Dette dichiarazioni fiscali, che si riferiscono agli anni immediatamente precedenti alle contrazioni
Pag. 8 economiche dovute alla pandemia da Covid-19, recano importi che risultano incompatibili con le reali disponibilità finanziarie del sig. )”. Parte_1
Peraltro, anche la condizione per l'attualità riferita da – ossia per guadagni netti Parte_1 di circa 2.500-3.000 euro mensili – non pare adeguatamente rispecchiata dalla documentazione disponibile, se si tiene conto delle ultime dichiarazioni dei redditi.
Tanto basterebbe, già ex se, a negare la riduzione richiesta, per l'evidente inattendibilità della documentazione – in particolare delle dichiarazioni dei redditi – fornita dal ricorrente.
Inoltre, sempre ai fini dell'adeguata commisurazione del mantenimento, dalle dichiarazioni convergenti rese dalle parti e dalle figlie, consta che e non pernottano Per_1 Per_2 pressoché mai presso il padre e rimangono a carico quotidiano, pressoché integrale, presso la resistente, persino per tempi maggiori rispetto a quanto concordato in separazione.
Ancora – a prescindere da qualsiasi valutazione sulla vendita di beni pervenuti per successione al ricorrente – la condizione di pare persino migliorata, se allo Parte_1 stato convive con la nuova compagna, in casa di proprietà di quest'ultima e con mero concorso nelle spese quotidiane (senza, quindi, alcun onere abitativo personale), a tacere poi dell'incameramento di un ingente importo (225.000,00 euro) per la recente vendita di un compendio immobiliare acquisito mortis causa.
Di conseguenza, non v'è alcun supporto alla richiesta di riduzione del contributo al mantenimento così come già fissato.
Le spese straordinarie possono essere suddivise al 50% come da comune richiesta delle parti.
Le evidenti incongruenze tra dichiarazioni rese, documentazione fiscale e bancaria giustificano – per ragioni comuni a quelle espresse dal Collegio nel 2022 – la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate, ufficio competente, di questa sentenza, limitatamente alle pagine rilevanti (1, 7, 8, 9 e dispositivo) e con esclusivo riferimento alla posizione di
(c.f. ). Parte_1 C.F._1
5. Sono inammissibili le domande di cui ai numeri 3, 4 e 5) delle conclusioni formulate dal ricorrente, siccome volte a una forma – ignota all'ordinamento – di coattivo trasferimento della quota di proprietà della casa familiare in favore della resistente e contro la volontà di quest'ultima.
L'esame di eventuali contrasti sul rilascio dei documenti idonei all'espatrio (v. domanda 7 del ricorrente) spetta al giudice tutelare.
6. Le spese seguono la soccombenza e, considerato l'esito della lite e il pressoché totale accoglimento delle richieste della resistente, sono integralmente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 9 1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Locate Triulzi
(MI), il 31 maggio 2008, Atto n. 8, Parte II, Serie A, anno 2008 da Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
2. AFFIDA i minori , nata a [...], il [...], e , Persona_3 Persona_4 nata a Lodi, il [...], in [...] condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre anche a fini anagrafici;
3. DISPONE che le figlie frequentino il padre:
a. un pomeriggio a settimana, dalle ore 15.00 e sino a dopo cena, oltre a finesettimana alternati, senza pernottamento, dalle ore 15.00 e sino a dopo cena di ogni sabato e domenica di competenza paterna;
b. secondo il criterio dell'alternanza per le principali festività;
c. per due settimane nel periodo estivo, anche non consecutive, da concordare entro il 30.04 di ogni anno;
d. tutto salvo diversi e migliori accordi che considerino gli interessi e gli impegni, scolastici ed extra didattici, delle minori, anche in ragione della loro età;
4. ASSEGNA la casa familiare sita in Locate Triulzi (MI), via Cavalli n. 3 a P_
;
[...]
5. OBBLIGA a corrispondere a , a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno di mantenimento per le figlie, l'importo mensile di 1.000,00 euro, da versare entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
6. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, così determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite
Pag. 10 scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. DICHIARA inammissibili le domande nn. 3, 4, 5 e 7) del ricorrente;
8. CONDANNA il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di controparte, che si liquidano in 3.810,00 euro, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute;
9. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza e all'Agenzia delle Entrate di Lodi, quanto alla posizione di Parte_1
(c.f. ). C.F._1
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 28/04/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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