Articolo 1 della Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
Articolo 2
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29 marzo 1953
Art. 1.

La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 , ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.
Entrata in vigore il 29 marzo 1953
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