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29 marzo 1953
29 marzo 1953
Art. 1.
La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 , ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.
La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 , ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.
Commentario • 1
- 1. Condanna per droga, patente salva? (C.App. Ancona, 2425/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 febbraio 2019 · 3.172125
[…] Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, si riferisce esclusivamente all'effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all'effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità, che, a norma dell'art. 136 Così., dell'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e della legge di attuazione 11 marzo 1953, n. 87, impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione. […]
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Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/11/2015, n. 22355Provvedimento: […]Leggi di più...
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