Art. 1.
La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 , ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.
La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 , ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.